



Edilizia pubblica | 11 Febbraio 2021
La Cassazione sul riscatto dell’alloggio di edilizia residenziale pubblica
di La Redazione
In tema di cessione in proprietà di alloggi residenziali pubblici, laddove il procedimento attivato con la presentazione della domanda di riscatto si concluda con l’accettazione e la comunicazione del prezzo (determinato ai sensi della L. n. 513 del 1977, art. 28), da parte dell’amministrazione, con conseguente riconoscimento definitivo del diritto dell’assegnatario al trasferimento della proprietà dell’alloggio, suscettibile di esecuzione in forma specifica ex art. 2932 c.c., si attua la trasformazione irreversibile del diritto al godimento dell’alloggio assegnato, condotto in locazione semplice, in diritto al trasferimento della proprietà dell’alloggio stesso.

(Corte di Cassazione, sez. I Civile, sentenza n. 3280/21; depositata il 10 febbraio)








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