



assemblea condominiale | 13 Novembre 2020
Nel computo delle teste si devono contare le persone fisiche e non il numero di diritti sugli immobili nel condominio
di Edoardo Valentino - Avvocato
Laddove i condomini legittimati a partecipare all’assemblea siano solo due e manchi l’unanimità, essi sono costretti a ricorrere all’autorità giudiziaria come sostenuto anche dagli artt. 1105 e 1139 c.c.. Il voto di ciascun condomino deve infatti essere conteggiato singolarmente e non deve essere conteggiato secondo il numero di diritti vantati sugli immobili dell'edificio.

(Corte di Cassazione, sez. II Civile, ordinanza n. 25558/20; depositata il 12 novembre)








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