Condominio, illegittimo il termine di 15 giorni per l’impugnazione della delibera

Vittoria per un componente di un condominio milanese. Necessario un nuovo giudizio in Appello sulla azione da lui portata avanti per contestare una delibera dell’assemblea condominiale. Illegittima la clausola del regolamento con cui si fissa un termine di decadenza di 15 giorni per chiedere all’autorità giudiziaria l’annullamento delle delibere dell’assemblea.

Il regolamento condominiale non può fissare un termine di decadenza – di 15 giorni, in questa vicenda – entro cui chiedere all’autorità giudiziaria l’ annullamento di una delibera dell’assemblea . Questo il paletto fissato dalla Cassazione, che ha così dato ragione al componente di un condominio milanese che era stato dichiarato decaduto, sia in primo che in secondo grado, dal diritto d’impugnazione alla luce di una specifica clausola del regolamento condominiale Cassazione, ordinanza n. 19714/20, sez. VI Civile - 2, depositata oggi . Ricostruita la vicenda, i Giudici di merito ritengono decisiva la tempistica. Il condominio è dichiarato decaduto dal diritto di impugnazione della deliberazione assembleare approvata il 18 novembre 2014 in quanto la citazione notificata il 15 dicembre 2014 non aveva rispettato il termine di decadenza di 15 giorni stabilito dal vigente regolamento condominiale contrattuale . In Appello, in particolare, i Giudici osservano che la decadenza stabilita dall’art. 1137 c.c. in trenta giorni non è comunque sottratta alla disponibilità delle parti, con conseguente inapplicabilità dell’art. 2968 c.c., avendo l’assemblea deliberato su diritti di contenuto patrimoniale . Nonostante il giudizio espresso dal Tribunale prima e dalla Corte d’Appello poi, il condomino ribadisce la propria posizione dinanzi ai Giudici della Cassazione, contestando la validità della clausola del regolamento inosservante l’ inderogabilità dell’art. 1137 c.c. che stabilisce, in sostanza, che contro le deliberazioni ogni condomino assente, dissenziente o astenuto può adire l’autorità giudiziaria chiedendone l’annullamento nel termine perentorio di 30 giorni, che decorre dalla data della deliberazione per i dissenzienti o astenuti e dalla data di comunicazione della deliberazione per gli assenti . In premessa i Giudici della Cassazione ricordano che il regolamento di condominio , anche se contrattuale, approvato cioè da tutti i condomini, non può derogare alle disposizioni richiamate dall’art. 1138 c.c., può menomare i diritti che ai condomini derivano dalla legge, dagli atti di acquisto e dalle convenzioni . In particolare, l’art. 1138, ultimo comma, c.c. contiene due diverse norme, di cui una generica e l’altra specifica. La prima esclude che i regolamenti condominiali possano menomare i diritti spettanti a ciascun condomino in base agli atti di acquisto o alle convenzioni. La seconda dichiara inderogabili le disposizioni del Codice concernenti l’impossibilità di sottrarsi all’onere delle spese, l’indivisibilità delle cose comuni, il potere della maggioranza qualificata di disporre innovazioni, la nomina, la revoca ed i poteri dell’amministratore, la posizione dei condomini dissenzienti rispetto alle liti, la validità e l’efficacia delle assemblee, l’impugnazione delle relative delibere . Per quanto concerne le disposizioni relative alla dinamica dell’amministrazione e della gestione condominiale , la loro inderogabilità è assoluta e, quindi, la relativa disciplina non può subire modifiche neppure in base a regolamenti contrattuali o ad altre convenzioni intercorse fra le parti . Passando dalla teoria alla pratica, i Giudici della Cassazione, esaminando la vicenda, osservano che, nel valutare la tempestività della impugnazione della deliberazione assembleare del condominio approvata il 18 novembre 2014 e nel tenere conto che il condomino ha notificato la sua citazione il 15 dicembre 2014 , sarebbe stato doveroso rilevare la nullità della clausola contenuta nel regolamento condominiale contrattuale, clausola che stabilisce un termine di decadenza di 15 giorni , poiché l’ultimo comma dell’art. 1138 c.c. vieta che con regolamento condominiale siano modificate le disposizioni relative alle impugnazioni delle deliberazioni condominiali di cui all’art. 1137 c.c. . Tirando le somme, i Giudici della Cassazione fanno chiarezza fissando un principio ad hoc è nulla la clausola del regolamento di condominio che stabilisce un termine di decadenza di 15 giorni per chiedere all’autorità giudiziaria l’annullamento delle delibere dell’assemblea, visto che l’ultimo comma dell’art. 1138 c.c. vieta che con regolamento condominiale siano modificate le disposizioni relative alle impugnazioni delle deliberazioni condominiali di cui all’art. 1137 c.c. . Riprende vigore, quindi, la posizione del singolo condomino, che potrà vedere nuovamente esaminata in Appello la contestazione da lui mossa rispetto alla specifica deliberazione dell’assemblea condominiale.

Corte di Cassazione, sez. VI Civile - 2, ordinanza 16 – 21 settembre 2020, n. 19714 Presidente Lombardo – Relatore Scarpa Fatti di causa e ragioni della decisione 1. Mi. Pr. ha proposto ricorso articolato in tre motivi avverso la sentenza 21 novembre 2018, n. 5071/2018, resa dalla Corte d'Appello di Milano. Il Condominio di via omissis , resiste con controricorso. 2. La Corte d'Appello di Milano, pronunciando sull'appello formulato da Mi. Pr., ha confermato la sentenza n. 4641/2017, resa dal Tribunale di Milano, ribadendo che l'attore ed appellante fosse decaduto dal diritto di impugnazione ex art. 1137 c.c. della deliberazione assembleare del Condominio di via omissis , approvata il 18 novembre 2014, in quanto la citazione notificata il 15 dicembre 2014 non aveva rispettato il termine di decadenza di quindici giorni stabilito dall'art. 25 lettera D del vigente regolamento condominiale contrattuale. Ad avviso della Corte di Milano, la decadenza stabilita dall'art. 1137 c.c. in trenta giorni non è comunque sottratta alla disponibilità delle parti, con conseguente inapplicabilità dell'art. 2968 c.c., avendo l'assemblea deliberato su diritti di contenuto patrimoniale. 3. Il primo motivo di ricorso di Mi. Pr. deduce la violazione e/o falsa applicazione degli artt. 1137 e 1138 c.c., con sostituzione ex art. 1419, comma 2, c.c., dovendosi intendere l'art. 25, lettera D del regolamento inosservante della inderogabilità dell'art. 1137 c.c. Il secondo motivo di ricorso di Mi. Pr. deduce la violazione e/o falsa applicazione degli artt. 1137 e 1138 c.c., rispetto a quanto previsto nell'art. 153, comma 1, c.p.c. sempre con riguardo alla indicata previsione regolamentare sul termine di impugnazione delle delibere assembleari. Il terzo motivo di ricorso denuncia la nullità della sentenza per assenza o apparenza della motivazione. 4. Su proposta del relatore, che riteneva che il ricorso potesse essere accolto per manifesta fondatezza, con la conseguente definibilità nelle forme di cui all'art. 380-bis c.p.c. in relazione all'art. 375, comma 1, n. 5 , c.p.c. il Presidente ha fissato l'adunanza della camera di consiglio. Il ricorrente ha presentato memoria ai sensi dell'art. 380 bis, comma 2, c.p.c. 5. Il primo motivo di ricorso è manifestamente fondato, e l'accoglimento della prima censura comporta l'assorbimento del secondo e del terzo motivo, i quali perdono di conseguenza immediata rilevanza decisoria. Secondo consolidato orientamento di questa Corte, che la sentenza impugnata ha ignorato, il regolamento di condominio, anche se contrattuale, approvato cioè da tutti i condomini, non può derogare alle disposizioni richiamate dall'art. 1138, comma 4, c.c., né può menomare i diritti che ai condomini derivano dalla legge, dagli atti di acquisto e dalle convenzioni ad esempio, Cass. Sez. 2, 09/11/1998, n. 11268 . In particolare, l'art. 1138, ultimo comma, c.c., disposizione che regola la materia di causa e della quale la Corte d'appello non ha tenuto conto, contiene, invero, due diverse norme, di cui una generica e l'altra specifica. La prima esclude che i regolamenti condominiali possano menomare i diritti spettanti a ciascun condomino in base agli atti di acquisto o alle convenzioni. La seconda dichiara inderogabili le disposizioni del codice concernenti l'impossibilita di sottrarsi all'onere delle spese, l'indivisibilità delle cose comuni, il potere della maggioranza qualificata di disporre innovazioni, la nomina, la revoca ed i poteri dell'amministratore, la posizione dei condomini dissenzienti rispetto alle liti, la validità e l'efficacia delle assemblee, l'impugnazione delle relative delibere. La prima di tali norme riguarda, dunque, i principi relativi alla posizione del condominio rispetto ai diritti dei condomini sulle parti comuni e sui beni di proprietà individuale e la disciplina di tali diritti, se non è modificabile da un regolamento comune, deliberato a maggioranza, può essere, invece, validamente derogata da un regolamento contrattuale. La seconda norma, invece, concerne le disposizioni relative alla dinamica dell'amministrazione e della gestione condominiale. L'inderogabilità di queste ultime disposizioni è assoluta e, pertanto, la relativa disciplina non può subire modifiche neppure in base a regolamenti contrattuali o ad altre convenzioni intercorse fra le parti cfr. Cass. Sez. 2, 03/08/1966, n. 2155 . Nel valutare la tempestività della impugnazione della deliberazione assembleare del Condominio di via omissis , approvata il 18 novembre 2014, avendo in particolare Mi. Pr. notificato la sua citazione il 15 dicembre 2014, la Corte d'appello di Milano avrebbe perciò dovuto rilevare la nullità della richiamata clausola contenuta nell'art. 25 lettera D del regolamento condominiale contrattuale, che stabilisce un termine di decadenza di quindici giorni, visto che l'ultimo comma dell'art. 1138 c.c. vieta che con regolamento condominiale siano modificate le disposizioni relative alle impugnazioni delle deliberazioni condominiali di cui all'art. 1137 c.c. così Cass. Sez. 2, 06/05/1964, n. 1082 . Non ha fondamento la considerazione sulla novità della questione della nullità della clausola regolamentare, in quanto la stessa è rilevabile, ai sensi dell'art. 1421 c.c., anche d'ufficio, in ogni stato e grado del procedimento, e quindi pure in sede di legittimità, purché siano acquisiti agli atti tutti gli elementi di fatto dai quali possa desumersene l'esistenza cfr. Cass. Sez. U, 12/12/2014, n. 26243 . Deve pertanto enunciarsi il seguente principio E' nulla la clausola del regolamento di condominio che stabilisce un termine di decadenza di quindici giorni per chiedere all'autorità giudiziaria l'annullamento delle delibere dell'assemblea, visto che l'ultimo comma dell'art. 1138 c.c. vieta che con regolamento condominiale siano modificate le disposizioni relative alle impugnazioni delle deliberazioni condominiali di cui all'art. 1137 c.c. Va dunque accolto il primo motivo di ricorso, restando assorbiti il secondo ed il terzo motivo, e la sentenza impugnata va cassata, con rinvio alla Corte d'appello di Milano in diversa composizione, che deciderà uniformandosi all'enunciato principio e regolerà anche le spese del giudizio di cassazione. P.Q.M. La Corte accoglie il primo motivo di ricorso, dichiara assorbiti i restanti due motivi, cassa la sentenza impugnata e rinvia la causa, anche per le spese del giudizio di cassazione, alla Corte d'appello di Milano in diversa composizione.