L’amministratore non ha la legittimazione passiva in questioni afferenti la costituzione di una servitù a carico del fondo di proprietà dei condomini

La domanda diretta ad ottenere la costituzione coattiva di una servitù su un fondo di proprietà dei condomini di un edificio va proposta nei confronti di ciascuno dei condomini. Ne consegue che l’amministratore non è litisconsorte necessario ed è sfornito di legittimazione per difetto del potere di rappresentanza dei singoli condomini, esulando la controversia dalle attribuzioni conferitegli dall'art. 1130 c.c

Così si esprime la Corte di Cassazione, sez. II Civile, con l’ordinanza n. 19566/20 depositata il 18 settembre. La vicenda. Con citazione notificata per pubblici proclami, la società beta convenne in giudizio i Condomìni X, Y e Z chiedendo al Giudice adito la costituzione di servitù coattiva di passaggio, luce, acqua, gas, linee telefoniche e scarichi fognari su un tratto di strada compreso tra i Condomìni convenuti, deducendo la condizione di interclusione del fondo retrostante di sua proprietà. Il Giudice di primo grado accolse la domanda e dichiarò costituita la servitù di passaggio sul fondo di proprietà dei convenuti. Nel giudizio di secondo grado, con sentenza non definitiva, la Corte territoriale riconobbe sussistente la legittimazione passiva degli amministratori dei Condomìni appellanti, a norma dell'art. 1131 c.c. inoltre, dichiarò assorbita dalla acclarata legittimazione processuale dell'amministratore le censure inerenti alla irritualità della notifica eseguita in primo grado per pubblici proclami ed al difetto assoluto di notifica ad alcuni dei singoli comproprietari. La causa, infine, venne rimessa in istruttoria per approfondire il profilo della esatta individuazione del fondo gravato dalla costituita servitù di passaggio. Le contestazioni . Avverso la pronuncia in esame, i ricorrenti Condomìni proposero ricorso in Cassazione eccependo, tra i vari motivi, la violazione dell'art. 1131, comma 1 e 2, c.c., in relazione alla ritenuta legittimazione passiva dell'amministratore in ipotesi, nella specie, di domanda per la costituzione di una servitù a carico del fondo di proprietà dei condomini. La legittimazione passiva dell’amministratore . Secondo la Suprema Corte di Cassazione, il disposto dell'art. 1131 c.c., secondo cui l’amministratore può essere convenuto in giudizio per qualunque azione concernente le parti comuni dell'edificio, viene inteso nel senso che il potere rappresentativo che spetta all'amministratore di condominio si riflette nella facoltà di agire e di resistere in giudizio unicamente per la tutela dei diritti sui beni comuni, rimanendone perciò escluse le azioni che incidono sulla condizione giuridica dei beni stessi, e, cioè, sulla estensione del relativo diritto di Condominio, affare che rientra nella disponibilità esclusiva dei condomini. In tal modo, si assicura anche la regolare corrispondenza tra le attribuzioni dispositive dell'amministratore, dell'assemblea e la legittimazione a far valere nel processo le rispettive posizioni dominicali. L’esclusione della legittimazione passiva . Premesso ciò, a parere dei Giudici di legittimità, la Corte territoriale non aveva preso in considerazione l’orientamento consolidato in base al quale la legittimazione passiva dell'amministratore di condominio per qualunque azione concernente le parti comuni dell'edificio , ex art. 1131, comma 2, c.c. Cass. civ., S.U., 06/08/2010, n. 18331 , non concerne comunque le domande incidenti sull'estensione del diritto di proprietà o comproprietà dei singoli, le quali devono, piuttosto, essere rivolte nei confronti di tutti i condomini, in quanto in tali fattispecie viene dedotto in giudizio un rapporto plurisoggettivo unico e inscindibile su cui deve statuire la richiesta pronuncia giudiziale Cass. civ., S.U., 13 novembre 2013 n. 25454 . La costituzione coattività di una servitù su fondo condominiale. In virtù di quanto innanzi esposto, a differenza di quanto affermato dalla Corte d'appello, gli Ermellini hanno precisato che la domanda diretta ad ottenere la costituzione coattiva di una servitù su un fondo di proprietà dei condòmini di un edificio va proposta nei confronti di ciascuno dei condòmini, che soli possono disporre del diritto in questione accrescendolo o riducendolo, con proporzionale assunzione degli obblighi e degli oneri ad esso correlati , e non nei confronti dell'amministratore del condominio, il quale, carente del relativo potere di disporne, è perciò sfornito di legitimatio ad causam , oltre che di legitimatio ad processum per difetto del potere di rappresentanza dei singoli partecipanti, esulando la controversia dalle attribuzioni conferitegli dagli artt. 1130 e 1131 c.c. Cass. civ., sez. II, 28/01/2019, n. 2279 . In conclusione,per i motivi esposti, il ricorso è stato accolto per l’effetto, la pronuncia è stata cassata con rinvio.

Corte di Cassazione, sez. II Civile, ordinanza 14 febbraio – 18 settembre 2020, n. 19566 Presidente Di Virgilio – Relatore Scarpa Fatti di causa e ragioni della decisione Il Condominio omissis , ed il Condominio omissis , hanno proposto ricorso articolato in quattro motivi avverso la sentenza n. 2476/2015 della Corte d’appello di Venezia, pubblicata il 22 ottobre 2015. La Bica s.r.l. resiste con controricorso. Tutti gli altri intimati non hanno svolto attività difensive. Con citazione notificata per pubblici proclami, la Bica s.r.l. convenne davanti al Tribunale di Belluno, sezione distaccata di Pieve di Cadore, G.L. , R.D.T.A. , N.B. , M.L. , il Condominio omissis , il Condominio omissis , nonché tutti i condomini partecipanti ai condomini indicati. Con successiva citazione la Bica s.r.l. convenne anche il Condominio omissis e i singoli partecipanti ad esso. I due giudizi furono quindi riuniti. La società attrice domandò in via principale la costituzione di servitù coattiva di passaggio, luce, acqua, gas, linee telefoniche e scarichi fognari su un tratto di strada compreso tra i condomini convenuti, deducendo la condizione di interclusione del fondo retrostante di sua proprietà. I singoli condomini rimasero contumaci, mentre si costituirono i Condomini omissis e . Il Tribunale di Belluno, sezione distaccata di Pieve di Cadore, accolse la domanda e dichiarò costituita la servitù di passaggio sul fondo di proprietà dei due Condomini omissis e . Proposero gravame in via principale i medesimi Condomini omissis e , e la Corte di Venezia pronunciò la sentenza non definitiva n. 2476/2015, con cui riconobbe sussistente la legittimazione passiva degli amministratori dei due Condomini appellanti, a norma dell’art. 1131 c.c. considerò nuova, e perciò inammissibile, l’allegazione dell’esistenza di un più vasto supercondominio, che ricomprenderebbe l’area oggetto di lite dichiarò assorbita dalla acclarata legittimazione processuale dell’amministratore le censure inerenti alla irritualità della notifica eseguita in primo grado per pubblici proclami ed al difetto assoluto di notifica ad alcuni dei singoli comproprietari identicamente assorbita venne reputata la doglianza sulla condanna alle spese di primo grado inflitta ai due condomini fu rigettata la censura sulla documentazione tardivamente prodotta in primo grado venne respinto l’appello incidentale di R.M. la causa, infine, venne rimessa in istruttoria per approfondire il profilo della esatta individuazione del fondo gravato dalla costituita servitù di passaggio. La trattazione del ricorso è stata fissata in Camera di consiglio, a norma dell’art. 375 c.p.c., comma 2 e art. 380 bis.1 c.p.c I ricorrenti e la controricorrente, rispettivamente il 30 gennaio 2020 ed il 29 gennaio 2020, hanno depositato memorie ai sensi dell’art. 380 bis.1 c.p.c I.1. Il primo motivo del ricorso del Condominio omissis , e del Condominio omissis , denuncia la nullità della sentenza impugnata in relazione agli artt. 112, 342 c.p.c., art. 345 c.p.c., comma 2, art. 101 c.p.c., comma 2, per l’erronea declaratoria di inammissibilità della allegazione di circostanze già accertate dalla sentenza di primo grado quanto, in particolare, all’esistenza di un supercondominio che comprenderebbe l’area in questione . Viene comunque ribadita la carenza di legittimazione passiva dei Condomini convenuti, che la Corte d’appello avrebbe dovuto rilevare anche d’ufficio. 1.2. Il secondo motivo del ricorso del Condominio omissis e del Condominio deduce la nullità della sentenza della Corte di Venezia per l’erronea declaratoria di assorbimento del secondo e del terzo motivo d’appello, inerenti alla irrituale o mancata notificazione delle domande introduttive della Bica s.r.l. ai singoli condomini. 1.3.11 terzo motivo del ricorso del Condominio omissis e del Condominio lamenta la mancata applicazione dell’art. 345 c.p.c., comma 3, relativo all’ammissibilità in appello delle prove nuove ritenute indispensabili e allega l’incostituzionalità della norma, come modificata dal D.L. n. 83 del 2012, conv. con modif. nella L. n. 134 del 2012, ove applicabile ai giudizi pendenti. 1.4. Il quarto motivo del ricorso del Condominio omissis e del Condominio denuncia la violazione dell’art. 1131 c.c., commi 1 e 2, in relazione alla ritenuta legittimazione passiva dell’amministratore in ipotesi, nella specie, di domanda per la costituzione di un servitù a carico del fondo di proprietà dei condomini. II. Il secondo ed il quarto motivo di ricorso, da esaminare congiuntamente, risultano fondati nei termini di seguito indicati in motivazione. L’accoglimento delle indicate censure, incidendo sull’esigenza pregiudiziale di verificare dapprima l’integrità del contraddittorio, comporta l’assorbimento del primo e del terzo motivo. L’orientamento consolidato di questa Corte, che la Corte d’appello di Venezia non ha preso in considerazione, sostiene che la legittimazione passiva dell’amministratore di condominio per qualunque azione concernente le parti comuni dell’edificio , ex art. 1131 c.c., comma 2 come peraltro delineata in Cass. Sez. U, 06/08/2010, n. 18331 , non concerne comunque le domande incidenti sull’estensione del diritto di proprietà o comproprietà dei singoli, le quali devono, piuttosto, essere rivolte nei confronti di tutti i condomini, in quanto in tali fattispecie viene dedotto in giudizio un rapporto plurisoggettivo unico e inscindibile su cui deve statuire la richiesta pronuncia giudiziale arg. anche da Cass. Sez. Un., 13 novembre 2013 n. 25454 . Non vi è quindi neppure motivo di operare quel ripensamento della interpretazione giurisprudenziale auspicato nel quarto motivo di ricorso, in quanto esso parte da un’errata ricostruzione dell’attuale orientamento della Corte di cassazione. Il disposto dell’art. 1131 c.c., secondo cui, come detto, l’amministratore può essere convenuto in giudizio per qualunque azione concernente le parti comuni dell’edificio, viene inteso, invero, nel senso che il potere rappresentativo che spetta all’amministratore di condominio si riflette nella facoltà di agire e di resistere in giudizio unicamente per la tutela dei diritti sui beni comuni, rimanendone perciò escluse le azioni che incidono sulla condizione giuridica dei beni stessi, e, cioè, sulla estensione del relativo diritto di condominio, affare che rientra nella disponibilità esclusiva dei condomini. In tal modo, si assicura anche la regolare corrispondenza tra le attribuzioni dispositive dell’amministratore e dell’assemblea e la legittimazione a far valere nel processo le rispettive posizioni dominicali. Ne consegue che, a differenza di quanto affermato dalla Corte d’appello di Venezia, la domanda diretta ad ottenere la costituzione coattiva di una servitù su un fondo di proprietà dei condomini di un edificio va proposta nei confronti di ciascuno dei condomini, che soli possono disporre del diritto in questione accrescendolo o riducendolo, con proporzionale assunzione degli obblighi e degli oneri ad esso correlati , e non nei confronti dell’amministratore del condominio, il quale, carente del relativo potere di disporne, è perciò sfornito di legitimatio ad causam, oltre che di legitimatio ad processum per difetto del potere di rappresentanza dei singoli partecipanti, esulando la controversia dalle attribuzioni conferitegli dagli artt. 1130 e 1131 c.c. cfr. Cass. Sez. 2, 28/01/2019, n. 2279 Cass. Sez. 2, 14/11/1989, n. 4840 Cass. Sez. 2, 02/10/1968, n. 3064 arg. anche da Cass. Sez. 2, 24/09/2013, n. 21826 . Poiché la Corte d’appello non si è pronunciata sulle questioni attinenti alla nullità della notificazione della citazione introduttiva eseguita per pubblici proclami ed alla mancata integrità del contraddittorio nei confronti dei singoli condomini comproprietari del fondo su cui va costituita la servitù, in quanto ritenute assorbite dalla affermata sussistenza della legittimazione passiva degli amministratori del Condominio omissis e del Condominio , in dipendenza della cassazione della sentenza impugnata per l’accoglimento dei motivi attinenti alla questione assorbente, l’esame di dette questioni va nuovamente rimesso al giudice di rinvio cfr. Cass. Sez. 5, 05/11/2014, n. 23558 Cass. Sez. 3, 01/03/2007, n. 4804 . III. Vanno, in definitiva, accolti, per quanto specificato in motivazione, il primo, il secondo ed il quarto motivo ricorso, mentre va dichiarato assorbito il terzo motivo di ricorso. La sentenza impugnata viene cassata, in relazione alle censure accolte, con rinvio della causa alla Corte d’Appello di Venezia, in diversa composizione, la quale procederà a nuovo esame della causa uniformandosi agli enunciati principi e tenendo conto dei rilievi svolti, provvedendo anche in ordine alle spese del giudizio di cassazione. P.Q.M. La Corte accoglie, per quanto in motivazione, il primo, il secondo ed il quarto motivo di ricorso, dichiara assorbito il terzo motivo, cassa la sentenza impugnata in relazione alle censure accolte e rinvia la causa, anche per le spese del giudizio di cassazione, alla Corte d’Appello di Venezia in diversa composizione.