



parti comuni | 03 Settembre 2020
L’uso della cosa comune non deve precludere l’utilizzo paritetico degli altri condomini
di Nicola Frivoli - Avvocato
Il pari uso della cosa comune, ai sensi dell’art. 1102 c.c., non va inteso nei termini di assoluta identità dell’utilizzazione del bene da parte di ciascun condomino, che avrebbe come conseguenza un sostanziale divieto per ogni partecipante di servirsi della res comune. I limiti posti all’uso della cosa comune da parte di ciascun condomino, ossia il divieto di alterarne la destinazione e l’obbligo di consentire un uso paritetico, non impediscono al singolo condomino di servirsi del bene anche per fini esclusivamente propri e di trarne ogni possibile utilità.

(Corte di Cassazione, sez. II Civile, ordinanza n. 18191/20; depositata il 2 settembre)








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