Sanzionata la sopraelevazione del fabbricato, anche se è modesta la lesione al diritto di veduta dell’immobile vicino

Confermata la condanna per una coppia, colpevole di avere operato una illegittima sopraelevazione del proprio fabbricato, così violando il diritto di veduta del vicino immobile, di proprietà di una donna. Respinta la tesi difensiva secondo cui l’utilitas tratta dall’esercizio di veduta è modesta.

La sopraelevazione del fabbricato – di proprietà di una coppia – lede il diritto di veduta vantato dalla proprietaria dell’immobile vicino. Sacrosanta l’imposizione di abbassare il tetto della costruzione. Inutile, osservano i giudici, il richiamo difensivo alla presunta irrilevanza del danno Cassazione, ordinanza n. 12328/20, sez. VI Civile - 2, depositata oggi . A far partire la vicenda giudiziaria è una donna che, in qualità di proprietaria di un immobile, chiede di accertare il proprio diritto di veduta – esercitata dal terrazzino posto al terzo piano e da una finestra posta nel vano scala – , diritto che, sostiene, è stato pregiudicato a causa della illegittima sopraelevazione di un vicino fabbricato di proprietà di un uomo e di una donna. Sia in primo che in secondo grado i giudici danno ragione alla donna. In Tribunale i proprietari del fabbricato illegittimamente sopraelevato vengono condannati ad abbassare il tetto della propria costruzione , così da ripristinare la distanza di tre metri dal parapetto del terrazzo dell’immobile della donna. In Appello viene precisato ulteriormente che l’altezza del parapetto consentiva di esercitare la veduta e che la nuova costruzione non rispettava la distanza prevista , cioè almeno tre metri. Per chiudere il cerchio, infine, i Giudici ribattono all’osservazione proposta dal legale della coppia e chiariscono che è irrilevante la presunta assenza di utilità o vantaggio derivante alla donna dall’effettivo esercizio della veduta . Nel contesto della Cassazione i proprietari del fabbricato sopraelevato contestano nuovamente l’esistenza del diritto di veduta vantato dalla proprietaria dell’immobile vicino, e soprattutto sostengono che l’utilitas tratta dall’esercizio di veduta sarebbe così modesta da non arrecare alcun vantaggio alla donna. Per l’uomo e la donna, quindi, non vi è stata in concreto alcuna lesione rilevante. Di parere opposto sono però i Giudici della Cassazione, i quali confermano la condanna così come pronunciata in Appello. In prima battuta viene osservato che il consulente tecnico ha accertato che l’altezza del terrazzo consentiva l’esercizio dell’ inspectio e della prospectio e che la sopraelevazione realizzata dalla coppia violava le distanze dei fabbricati dalle vedute . Subito dopo i magistrati del ‘Palazzaccio’ tengono a chiarire che è irrilevante che la violazione fosse di modesta entità, in quanto il bilanciamento tra l’interesse alla riservatezza e il valore sociale espresso dal diritto di veduta è stato già effettuato dal Codice Civile, anche perché luce ed aria assicurano l’igiene degli edifici e soddisfano bisogni elementari delle persone che li abitano .

Corte di Cassazione, sez. VI Civile – 2, ordinanza 23 gennaio – 23 giugno 2020, numero 12328 Presidente Lombardo – Relatore Giannaccari Rilevato che - il giudizio trae origine dalla domanda proposta da Mo. Ma. El. nei confronti di Ga. Fi. e Dr. Ro. con la quale chiese di accertare il proprio diritto di veduta, esercitata dal terrazzino posto al terzo piano e da una finestra posta nel vano scala dell'immobile di sua proprietà, che era stato pregiudicato a causa dell'illegittima sopraelevazione del fabbricato di proprietà dei convenuti - nel contraddittorio con i convenuti Ga. Fi. e Dr. Ro., il Tribunale di Enna accolse, per quanto di ragione, la domanda e, per l'effetto, condannò i convenuti ad abbassare il tetto della propria costruzione, al fine di ripristinare la distanza di tre metri dal parapetto del terrazzo - la Corte d'appello di Caltanisetta confermò la sentenza di primo grado e, per quel che ancora rileva in sede di legittimità, accertò che l'altezza del parapetto consentiva di esercitare la veduta e che la nuova costruzione non rispettava la distanza prevista dall'articolo 907 c.c., a nulla rilevando l'assenza di utilità o vantaggio derivante all'attrice dall'effettivo esercizio della veduta - per la cassazione hanno proposto ricorso Ga. Fi. e Dr. Ro. sulla base di un unico motivo - ha resistito con controricorso Mo. Ma. El. Ritenuto che - con l'unico motivo di ricorso, si deducendo la violazione e falsa applicazione degli articolo 900 e 907 c.c., in relazione all'articolo 360, comma 1, numero 3 e 5 c.p.c contesta l'esistenza del diritto di veduta e, in ogni caso, rileva che l'utilitas tratta dall'esercizio del diritto di veduta sarebbe così modesta da non arrecare alcun vantaggio all'attrice - il motivo non è fondato - il giudice di merito, con accertamento di fatto insindacabile in sede di legittimità, sulla base delle risultanze della CTU, ha accertato che l'altezza del terrazzo consentiva l'esercizio dell'inspectio e della prospectio e che la sopraelevazione realizzata dai ricorrenti violava le distanze dei fabbricati dalle vedute - è irrilevante che la violazione fosse di modesta entità in quanto il bilanciamento tra l'interesse alla medesima riservatezza ed il valore sociale espresso dal diritto di veduta è stato già effettuato dall'articolo 907 c.c. poiché luce ed aria assicurano l'igiene degli edifici e soddisfano bisogni elementari di chi li abita Cass. Civ. Sez. 2, Sentenza numero 955 del 16/01/2013 - quanto al vizio di omessa motivazione, il ricorso difetta di specificità per mancata all'allegazione, ai sensi dell'articolo 366, comma 1, numero 6 c.p.c. degli atti e documenti su cui il ricorso si fonda - il ricorrente si duole dell'errata interpretazione delle risultanze della CTU, riportandone alcuni isolati stralci, al solo fine di sostenere, sulla base di un'apodittica lettura, la propria tesi difensiva, in contrasto con la funzione propria del giudizio di legittimità - il ricorso va pertanto dichiarato inammissibile - le spese seguono la soccombenza e vanno liquidate in dispositivo. - ai sensi dell'articolo 13, comma 1 quater, del D.P.R. 115/2002, va dato atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso a norma del comma I-bis dello stesso articolo 13, se dovuto. P.Q.M. dichiara inammissibile il ricorso e condanna la parte ricorrente al pagamento, in favore della parte controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 3.500,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15%, agli esborsi liquidati in Euro 200,00 ed agli accessori di legge. Ai sensi dell'articolo 13 comma 1 quater del D.P.R. 115/2002, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso a norma del comma I-bis dello stesso articolo 13, se dovuto.