



amministratore di condominio | 09 Giugno 2020
L’amministratore di condominio è legittimato a partecipare alla procedura di mediazione obbligatoria solo previa delibera assembleare
di La Redazione
La controversia condominiale avente ad oggetto la domanda avanzata dall’amministratore di condominio per conseguire la condanna di una condomina al pagamento dei contributi è soggetta, in base all’art. 71-quater, comma 1, disp. att., alla condizione di procedibilità dell’esperimento di mediazione. A tale procedimento è legittimato a partecipare l’amministratore previa però delibera assembleare da assumere con maggioranza ex art. 1136, comma 2, c.c..

(Corte di Cassazione, sez. VI Civile – 2, ordinanza n. 10846/20; depositata l’8 giugno)








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