Procedimenti di sfratto ai tempi del coronavirus: è sospeso il termine di grazia per effetto del decreto Cura Italia?

La sospensione dei termini dal 9 marzo al15 aprile 2020, disposta dall'art.83,d.l. 17 marzo 2020, numero 18 “Misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19” si applica, nei giudizi di convalida di sfratto, al c.d. termine di grazia di cui all'art.55,l. numero 392/1978?

La sospensione dei termini dal 9 marzo al15 aprile 2020, disposta dall'articolo 83,d.l. 17 marzo 2020, numero 18 “Misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19” si applica, nei giudizi di convalida di sfratto, al c.d. termine di grazia di cui all'articolo 55,l. numero 392/1978? La risposta deve essere negativa. Il termine di grazia non è un termine processuale nella accezione con la quale si definiscono, in genere, i c.d. termini processuali. Il c.d. termine di grazia non scandisce, infatti, il compimento di alcun “atto del processo” è funzionale, invece, solo ad un atto avente natura prettamente sostanziale ovvero l'adempimento della prestazione pagamento canone . Lo chiarisce la Suprema Corte precisando come detto termine costituisce un rimedio speciale all'inadempimento del conduttore di un immobile abitativo. Infatti, per effetto dell'articolo 55 della c.d. legge sull'equo canone, il termine per l'adempimento articolo 1184 ss.c.c. è prorogato dal giudice e la natura sostanziale deriva dal fatto che il pagamento della morosità nel termine, previsto nella sanatoria, “elide l'effetto proprio dell'inadempimento esistente” Cass. civ., sez. III, 16 maggio 2008, numero 12424 Cass.civ.,sez. VI/III, 23 agosto 2013, numero 19480 . A riprova della natura sostanziale del termine, la circostanza per cui esso è indifferente alle sorti del processo se il giudizio si estingue o viene dichiarato interrotto, il termine per l'adempimento sanante, concesso dal giudice, rimane valido né viene interrotto o sospeso . L'incidenza sul processo - nel senso di imporre il rinvio dell'udienza a data successiva alla scadenza del termine di grazia - è del tutto marginale rispetto agli effetti sostanziali connaturati all'istituto. Fonte condominioelocazione.it Clicca qui per consultare la sezione dedicata al Decreto Coronavirus