La sospensione dell’esecuzione dei provvedimenti di rilascio disposta con il decreto Cura Italia

Ild.l.n. 18 del 17 marzo 2020,c.d. Cura Italia”-intervenuto percercare difare fronte alla situazione di emergenza derivantedell’epidemia del coronavirus-contiene, tra le tante disposizionidalla portata assai profonda,anchela previsione della sospensione dell’esecuzione dei provvedimenti di rilascio degli immobili fino al 30 giugno 2020.Qui di seguitoesamineremoil contenuto della norma, i confini delsuoambito di applicazioneele modalità operative concrete della sospensioneda essadisposta potremocosìconstatarel’ampiezza della portata della disposizione, destinata a trovare applicazione anche nei confronti dei provvedimenti di sfratto per morosità.

1.Il quadro normativo Il d.l.17marzo 2020,n. 18 Misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e disostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19” contiene disposizioni dirette a regolare tutta una serie di settori della vita e della società in Italia in relazione all’epidemia in corso provocata dal coronavirus. Tra le altre, vi è laprevisionedelcomma6dell’articolo 103 del decretoconcuisi dispone che l’esecuzione dei provvedimenti di rilascio degli immobili, anche ad uso non abitativo, è sospesa fino al 30 giugno 2020 ”. Ancorché larilevanza eglieffettidella disposizionepossanoappariredi importanzaminorerispetto aquelli dimoltealtreprevisioni del decreto-legge ed ancorché possaapparire inconcretopoco probabile che in un periodo di piena emergenza quale quello derivante dall’epidemiadi coronavirussi ponga l’esigenza didarecorso-con l’intervento dell’ufficialegiudiziarioed eventualmenteanche del personale dellaforza pubblica-alleesecuzioniforzatedegli sfratti , può essere utile esaminarela portata e gli effettidella norma.Ciòanche in considerazione dellospecifico contenuto delladisposizione che-come vedremo-presenta profili di novità rispetto ai provvedimenti della medesima natura intervenuti nel passato. 2. La collocazione della norma Il primo rilievo che deve essere formulato concerne la sede nella quale la disposizione anzidetta è stata collocata all’interno del decreto-legge di cui fa parte.Essa-come si è detto-è stata inserita nell’articolo 103d.l.n. 18/2020, articoloche come indicalasua rubrica è destinato a regolarela sospensione dei termini nei procedimenti amministrativi ed effetti degli atti amministrativi in scadenza”. Il primointerrogativo chesi ponederivaappuntodalla collocazione della disposizione il fatto che questa sia stata inserita all’interno di un articolo del decreto diretto a disciplinare la sospensione deitermini deiprocedimentiamministrativi -e non sia stata collocata invece all’interno dell’articolodeldecretocheè direttoin modo specificoa regolare i procedimenti giudiziari e cioèall’interno dell’articolo 83,che èvoltoad introdurre edisciplinare le Nuove misure urgenti per contrastare l’emergenza epidemiologica da COVID-19 e contenerne gli effetti in materia di giustizia civile, penale, tributaria e militare” articolonel quale-tra l’altro sonoespressamentemenzionateanche le procedure esecutive -può indurre a domandarci se la portata della disposizione di sospensioneconcernai provvedimenti amministrativipresi in considerazione dall’articolo in cui essa è contenutao seinvecela normatrovi applicazione nei confronti dei provvedimenti giudiziari che dispongano il rilasciodi immobili. Per dare rispostaal quesitovanotato comeil testo della disposizionesiaformulato interminiassai ampi e con carattere didichiaratageneralità carattere questo che è reso manifesto anche dall’inciso anche ad uso non abitativo” ciò deveorientare l’interprete verso una letturaallargatadella norma,volta a comprenderetutti i provvedimentiedunque anchei provvedimentigiudiziari . Intesa la norma nei termini ampi ora indicati, è appunto con riguardo ai provvedimenti giudiziari di rilascio di immobili che pare opportuno approfondirnequi di seguitol’analisi. 3. L’ambitodi applicazionedella disposizione Le osservazioni che possono essere formulatecirca l’ambito di applicazionedella norma con riguardo ai provvedimentigiudiziaridi rilascio di immobili sono più d’una. La primaosservazione che deve essere fattain argomento è cheil richiamo operato dallanormaai provvedimenti ” di rilasciodeve portarea ritenere cheessariguardi specificamenteil caso dei titoliesecutivi costituiti dalle pronuncedel giudice . Il fatto che la norma parliin modo esclusivo e specificodi provvedimento” deve fare ritenere che restinoesclusi dalla suaorbitadi applicazionetutte le ipotesi di esecuzione basate sutitoliche sianocostituitinon da provvedimenti mada atti di naturaconvenzionaleo comunque da contratti al propositovaricordatochesecondoquanto prevede l’articolo 474 c.p.comma possono costituire titolo esecutivo per il rilascionon solole sentenze , i provvedimenti e gli altri atti ai quali la legge attribuisce espressamente efficacia esecutiva”maanche gli atti ricevuti da notaio o da altro pubblico ufficiale autorizzato dalla legge a riceverli” a questi ultimi pareevidenteche la sospensione non si applichi . Per la medesima ragione restano esclusidal campo di applicazione della normai titoli costituitidai verbali di conciliazione questi infatti–purnel caso in cuilaloroformazione avvengain sede giudiziale nonpossono essere definiti provvedimenti”. Si aggiunga chenemmeno i verbali di conciliazione che siano sottoscritti in sede di procedura di mediazione ex d.lgs. n. 28/2010hannola natura di provvedimenti” ne deriva chenemmeno l’esecuzionedi tali titoli pertanto saràsoggettaalla sospensionedisposta dalla norma in esame. Il medesimo discorso dovrà essere fattoper l’ipotesiin cui il titolo esecutivo sia costituito dal verbale di accordo redatto in esito a procedura di negoziazione assistita di cui ald.l.12 settembre 2014 n. 132 convertito con modifiche dalla l.10 novembre 2014 n. 162. Da segnalare poi che la sospensionein esame-essendo destinata ad operare nei confronti di tutti ititoliesecutivi di rilascio costituitida un provvedimento giudiziale-concerne tutti i provvedimentiquale chesia il rapporto che essi definiscanoo al quale si riferiscano, e dunquenonè limitata aisoli provvedimentichederivino da uncontrattodilocazione . Può ritenersi pertantoche la sospensionesia destinata a trovare applicazione quale che sia la specifica natura del provvedimento sentenza ordinanza decreto. La sospensione riguarderà pertanto i casi che qui di seguito si elencano pur soltanto invia esemplificativa -in generale tutti i casi in cui l’ordine di rilascio di un immobile sia impartito da un provvedimento giudiziario quale conseguenza della dichiarazione di invalidità o di inesistenza del titolo in forza del quale fosserostatiacquisitiil possesso o la detenzione di un immobile -i titoli esecutivi giudiziali che derivinodalla risoluzione di qualunque altro contratto in virtù del quale sianostatiacquisitila detenzione o il possesso di un immobile per esempio dalla risoluzione un contratto di comodato -icasi in cui si tratti di eseguire unprovvedimentogiudizialedi rilascio diunimmobiledetenutosenza titolo -i provvedimenti con cui il giudice dell’esecuzione immobiliaredisponga -ai sensi dell’articolo 560 c.p.c.o ai sensi dell’articolo 586 c.p.comma il rilascio del bene immobile oggetto dell’esecuzione da sottolineare cheanche le ipotesi ora indicate si realizzanoattraverso il procedimento di esecuzione forzataprevisto dagli artt. 605ss.c.p.c., v.Cass.civ.,sez. III, 5 marzo 2013, n. 5384 -i provvedimenti giudiziali che come per esempio il provvedimento che disponga lo scioglimento della comunione con assegnazione ai singoli partecipanti di beni determinati contengano implicitamente l’ordine di rilascio nel caso cheorasi è indicatodeve ritenersi che l’ordine di rilasciosiaimpartito adognipartecipanteche occupi il bene assegnato ad altri i provvedimenti con cui si disponga l’assegnazione della casa coniugale nel caso di separazione articolo 337 sexies c.c. odidivorzio articolo 6,l.1 dicembre1970,n. 898 . Resta invece aperto il quesito sela sospensione trovi applicazione nei confronti dei provvedimenti d’urgenza ex articolo 700 c.p.comma il cui contenuto sia costituito dall’ordine di rilascio di un immobile va al proposito considerato da un latochela formulazione tanto ampia della norma potrebbe fare pensare che anche questa fattispecie sia compresa nella disposizione di sospensione, ma d’altro latochelastessaintrinseca natura del provvedimento d’urgenza sembrerebbe incompatibile con la sospensione. Un elemento che potrebbe aiutare a dare soluzione alla questionepotrebbe forse ricavarsidalla considerazione che per l’attuazione dei provvedimenti d’urgenza non è necessario fare ricorso alle formeprocedimentali propriedelprocesso di esecuzione forzata,avvenendo invece tale attuazione in base a quanto dispone l’articolo 669 duodecies c.p.c. ,nel caso in cui si tratti di provvedimento che abbia ad oggetto la consegna o il rilascio,in via immediata e senza il rispetto delle forme di cui agli artt. 605ss.c.p.c. sotto il controllo del giudice che ha emanato il provvedimento cautelare il quale ne determina anche le modalità di attuazione” Tribunale Roma 11 aprile 2002 . Concentrando l’attenzione sui provvedimenti di rilascio che derivino da rapporti di locazione deve ritenersi che,dal momento chelaprevisione della norma è formulata in termini assai generici,la sospensione troverà applicazione anche nel caso dei provvedimenti che dispongano il rilascio in relazione alla morosità del conduttore . Per comprendere le implicazioni concrete dell’applicazione della sospensione anche aquesti provvedimenti può essere opportunoricordarechesecondo i dati diffusi dal Ministero dell’Interno la grande maggioranza deiprovvedimentigiudizialidirilasciodegli immobili ad uso abitativosi basapropriosulla morosità del conduttore. Siconsiderino-per esempio i datisugli sfratticontenuti nella relazione presentata dal Ministero perl’anno 2018 su un totale di 56.140 provvedimenti di rilascio di immobili ad uso abitativo emessi in tale anno nell’intero territorio nazionale i provvedimenti di sfratto per morosità sono risultati 49.290, paridunquea quasi il 90% del totale. Come si vede, attualmente la stragrande maggioranza dei provvedimenti di rilascio che vengono emessi e vengono posti in esecuzione è rappresentata dagli sfratti per morosità il che significa che la sospensione che stiamo considerando avrà in concreto applicazione soprattutto nei confronti di tale genere di provvedimenti di rilascio. Danotare peròche sotto questo profilo il provvedimento in esamepresenta carattere divera e propria novità infattii provvedimenti normativi chenel passatoavevano disposto la sospensione o la proroga delle esecuzioni degli sfrattinon avevano riguardato gli sfratti per morosità si consideri qualeesempiopiù recenteinquestosenso -la proroga delle esecuzioni deiprovvedimenti dirilascioche è statadisposta dall’articolo 8, comma 10 bis , l.27 febbraio 2015,n. 11, che ha convertito con modificazioni il decreto-legge milleproroghe” n. 192 del 31 dicembre 2014 n. 192, proroga che riguardavaappuntosolamentei provvedimenti basati sulla finita locazione . E’di tutta evidenzaperaltroche il fatto chela sospensioneoggi dispostatrovi applicazioneanchenei confrontidei provvedimenti di rilascio basati sullamorositàdel conduttorepuò dare luogoa problemi delicati. Potràaccadereinfattichel’immobile-in conseguenza della sospensione -continuiad essere occupato dal conduttorecheperò nonpaghiil canoneal locatore,il quale a sua voltaperò, in ragione della sospensione della quale stiamo discorrendo,non possa-pur avendo ottenuto un provvedimento giudiziale di rilascio -ottenere l’esecuzionecoattivadel rilascio.Di fattosarebbecosìimposto al locatore di farsi caricoe di subire individualmente in chiave economicale conseguenzedella situazione di difficoltà derivata dall’epidemia né-si noti-è stataprevista l’attribuzione dialcun indennizzo o ristoro al locatore nel caso in cui nullaglisia corrisposto dal conduttore peril periodo di protrazione coattiva dell’occupazione dell’immobile . Da aggiungere-restando nel campo della locazione -che l’ampiezza della previsione in esamerendeindifferente che l’immobile del cui rilascio si tratti sia oggettoeventualmentedi locazione ad uso foresteria o anche di locazione turistica ipotesi entrambe di locazione che non sono soggette alla disciplina della l.n. 431/1998 ai fini dell’applicazione della sospensione,quale che sia la natura del contratto dilocazione dicui l’immobile fosse oggetto, l’unica cosa che conta è che di esso sia stato dispostoil rilasciocon un provvedimentodel giudice. Da osservare poi che la norma precisa-con riguardoagli immobili compresi nell’ambito della suaapplicazione-che la sospensione riguarda i provvedimenti di rilascio relativi a tutti gli immobili, anche agli immobili non abitativi . Sinotiche pergli immobili non abitativi nonpuòvalere-quale ragionechepossa esserepostaalla base della disposizione disospensione-la necessità che è certamente presentequanto agli immobili ad uso abitativo delrispetto delle disposizioni,emanate per evitare il diffondersi dell’epidemia,relative all’obbligo diogni cittadino dipermanenza in casa la ragione della sospensione risiede in questo caso appunto nella considerazione chesarebbedavverocontraddittorioche nel momento in cui si imponessea tutti i cittadini di restare a casaper evitare la propagazione del contagiosi consentissel’attuazionein via coattivadell’escomiodei soggetti sfrattati . La ragione per la qualesièdisposta-con il provvedimentoche stiamo commentando-la sospensione anche per le esecuzionirelative agliimmobili ad uso non abitativoparecollegarsiinveceall’esigenza di evitare le occasioni diincontroe di assembramento, situazioni che si verificherebbero inevitabilmentenelcasoin cui avesse luogo l’esecuzioneforzatadel rilascio, quale che sia la destinazione dell’immobile che ne fosse l’oggetto. 4. La durata della sospensione Un profilo della disposizione in esame che può suscitare qualche perplessità è costituito dal periodo di durata della sospensione . Non è chiara infatti la ragione per la quale la sospensione siastatadisposta fino al 30 giugno 2020 . Si noti che l’articolo 83 del decreto-legge dispone che dal 9 marzo 2020 al 15 aprile 2020 le udienze dei procedimenti civili e penali pendenti presso tutti gli uffici giudiziari sono rinviate d’ufficio a data successiva al 15 aprile 2020” e che dal 9 marzo 2020 al 15 aprile 2020 è sospeso il decorso dei termini per il compimento di qualsiasi atto dei procedimenti civili e penali”.Peraltro,lo stesso articolo 103 del decreto-legge l’articoloall’internodel qualeè collocatala disposizione che stiamo esaminando dispone che ai fini del computo dei termini ordinatori o perentori, propedeutici,endoprocedimentali, finali ed esecutivi, relativi allo svolgimento di procedimenti amministrativi su istanza di parte o d’ufficio, pendenti alla data del 23 febbraio 2020 o iniziati successivamente a tale data, non si tiene conto del periodo compreso tra la medesima data e quella del 15 aprile 2020 ”. Come si vede, il termine previsto da tutte le disposizioni ora ricordate è sempre quello del 15 aprile non è chiaro pertanto perché la norma in esame fissi un termine diversocon indicazione di un periodo di sospensione più ampiodi quello corrispondente alla sospensione dell’attività relativa ai procedimenti giudiziari. 5.Le modalità applicativedellasospensione E’opportuno considerareinfine qualisiano lemodalità concretecon le quali la sospensione èdestinata ad operare . Innanzitutto– per inquadrare la questione -varicordatoche l’esecuzioneper consegna erilascio ha inizio con la notificazione all’esecutato dell’atto di preavviso di rilascio di cui all’articolo 608 c.p.c. come è noto,infatti,a seguito della riforma intervenuta con ild.l.n. 35/2005 l’elemento che determina l’inizio dell’esecuzione del rilascioè costituito dallanotifica di tale attoe non già-comedoveva ritenersiin precedenza v.Cass.civ.,sez. III,29 maggio 1991, n. 6052-l’accesso dell’ufficiale giudiziariopresso l’immobile oggetto dell’esecuzione .Ciòsignifica-con riguardo al concretooperaredella sospensione della quale stiamo discorrendo che a far tempo dal 17 marzo 2020 data di entrata in vigore del decreto-legge e fino al 30 giugno 2020non potràprocedersi alla notifica di alcun atto di preavviso di sloggiooveil titolo esecutivo sia costituito da un provvedimento giudiziale da ricordareperaltroche la notifica dell’atto di preavviso deve precedere-così dispone l’articolo 608 c.p.comma -di almeno dieci giorni la data dell’accessodell’ufficiale giudiziario per l’esecuzione e tantomeno potràeffettuarsialcun accesso per l’esecuzione del rilascio . E’chiaro invece che la sospensionedisposta dalla norma in esamenonimpediràla notificazione dell’ atto di precetto di rilascio questo infatti è unatto estraneoall’esecuzione,ancorché prodromicoa questa. Sempre nell’ottica dell’applicazione della disposizione,è opportuno considerarecome essa debba operare in concreto nelle diverse situazioni che possono prospettarsi. In primo luogo,vaconsiderata l’ipotesi in cui prima del 17 marzo 2020 fosse stato notificato all’esecutandol’atto di precetto di rilascio ma non si fosse ancora proceduto alla notifica dell’atto di preavviso . Escluso che nel periodo di sospensione possa procedersi alla notifica dell’atto di preavviso di sloggio, vi è da chiedersi se in questo caso il decorso del termine di 90 giorni di efficacia dell’atto di precetto previsto dall’articolo 481 c.p.comma che prevede appunto che il precetto diventa inefficace, se nel termine di novanta giorni dalla sua notificazione non è iniziata l’esecuzione” abbiacorsodurante il periodo compreso tra il 17 marzo 2020 ed il 30 giugno 2020. Si noti cheil quesitosi pone alla luce dellaconsiderazione chel’effetto delladisposizione che stiamo esaminandoè quello disospenderel’esecuzione mentre nel caso in esame caso in cui si sia avuta solamente la notificazione dell’atto di precetto che non sia stata seguitada alcun atto ulteriore l’esecuzione non ècomunque ancorainiziata. Ciò notato,pare evidente cheal quesito debbarispondersi che duranteilperiododi durata della sospensione ancheil decorso del termine di efficacia dell’atto di precetto resterà sospeso il fatto che duranteilperiodoin questioneall’interessatonon sia consentitoprocedere all’esecuzione conduceinfattinecessariamentea questa conclusione conclusionecuiperaltrogiànel passato lagiurisprudenzaera pervenutacon riguardoallenormeche avevano disposto laprorogadell’esecuzionedei provvedimenti di rilascio v.,in questo senso,Cass.civ.,Sez. III,23giugno 1997,n. 5577 . Alla luce di questa considerazione sembra debba necessariamente opinarsi che,una voltache sarà venuto ascadenza-con la data del 30 giugno 2020-il periodo di sospensione,il termineprevisto per l’efficaciadell’atto di precettoricomincerà a decorreredal punto a cuiessoeragiuntonel momentoin cui hainiziato ad avereapplicazione la sospensione. Consideriamo ora l’ipotesiche prima del 17 marzo 2020 fosse statonotificato all’esecutatol’atto di preavviso di sloggio ex articolo 608 c.p.c.con indicazione di una data di accesso compresa nel periodo di sospensione. In questo caso,è chiarochealla data fissata non potrà aversi l’accesso dell’ufficialegiudiziario l’accesso potrà avveniresolamenteuna voltache siacessatoilperiodo disospensione e pertanto dopo la data del30 giugno 2020 . Peraltro,deve ritenersi che in questo casosarà necessaria -perchél’accessodopo la scadenza del termine di sospensionepossaavere luogo-la notificazione all’esecutandodi un nuovo atto di preavviso ex articolo 608 c.p.comma notificazioneche potrà essere effettuata-ovviamente -solodopo la data del 30 giugno 2020 . Alla medesima conclusionedevepervenirsi anche nel caso in cuila data di un nuovo accessoche risultasse compresa nel periodo di sospensione fosse statafissata in sede di rinvio da un precedenteaccesso . Èchiaro che anche in questo caso l’esecuzione nella data fissata data compresa nel periodo di sospensione non potrà avere luogo. Dovràpertantoessere fissatauna nuova data per l’accesso ed anche in questo casodovrà essere notificato all’esecutato dopo il 30 giugno 2020 un nuovoatto dipreavviso cheindichi lanuova datadell’accesso. Da sottolineareinfineche la sospensione-così comeprevista dalla norma-è destinata ad operare in via automatica .Infattila disposizione in esamenon prevedeche debba essere presentata alcuna istanza da parte dell’esecutato. Ciòadifferenzache di altri casi provvedimenti disospensione delle esecuzioni dei rilasci si veda per esempio il caso delgià ricordatoarticolo 8, comma 10 bis , l.27 febbraio 2015,n. 11,normacheavevaintrodottola sospensione dell'esecuzione degli sfratti”peraltro limitatamente alleipotesi di provvedimenti giudiziali di rilascio diversi dallosfrattoper morositàe cheprevedeva che la sospensione dell’esecuzione potesse essere dispostacon uno specifico provvedimentodel giudiceesolo su istanza del conduttorein presenza di determinate condizioni e con precisi limiti. 6 . In conclusione Possiamo tirare le fila dellebreviconsiderazioni che abbiamo svolto fino ad ora.Da quanto abbiamopotutoosservareemergeche la sospensione dell’esecuzione dei provvedimenti di rilascio disposta dal decreto-legge Cura Italia” d.l.n. 18/2020 ha una portata assai ampia ed è destinata a trovare applicazionerelativamente all’esecuzione di ogni provvedimento giudiziario che disponga il rilascio diqualsiasiimmobile, non solo abitativo ma anche non abitativo si tratta di iniziativa di grande ampiezza quale mai in precedenza era stata assunta essa-tra l’altro trova applicazione , come mai era accaduto nel passato, anche nel caso degli sfratti per morosità sul piano concreto, la sospensione impedisce il compimento di ogni atto diretto all’esecuzione del rilascio, ad iniziare dalla notificazione dell’atto di preavviso di sloggio di cui all’articolo 608 c.p.comma deve ritenersi peraltro che il termine di efficacia dell’atto di precetto di rilascio che sia stato notificato prima delladata di inizio del periodo di sospensione resti sospeso durante tale periodo e riprendail suo decorso al termine di questo . 7.Guida all’approfondimento Kowalski, Esecuzione per rilascio, in Condominioelocazione .it, 19 febbraio 2018 Masoni, L’esecuzione per rilascio degli immobili dopo le riforme processuali del 2005, in Immobili & amp diritto ,2006,fascomma 9, 110 Scalettaris, La nuova proroga dell’esecuzione degli sfratti con il decreto milleproroghe”, in Riv.giur.edil. , 2015, II, 83 Scarpa, Una scelta non in linea con gli orientamenti della Consulta ,in Guida al diritto ,2015,fasc.12, 22 Scarpa, Proroga sfratti, le contraddizioni di una scelta ,in Guida al diritto ,2015,fasc.5, 39 Fonte condominioelocazione.it Clicca qui per consultare la sezione dedicata al decreto Coronavirus