



assemblea condominiale | 05 Novembre 2019
Il supercondominio e la costituzione dei relativi organi
di La Redazione
Il potere degli amministratori di ciascun condominio è limitato alla facoltà di agire o resistere in giudizio con riferimento ai soli beni comuni all’edificio amministrato e non a quelli facenti parte del complesso composto da più condomini, il quale deve essere gestito attraverso le deliberazioni assunte dai propri organi costituiti, ossia dall’assemblea di tutti i proprietari e l’amministratore del cosiddetto supercondominio.

(Corte di Cassazione, sez. II Civile, ordinanza n. 28280/19; depositata il 4 novembre)








- La natura pertinenziale di un vano sottotetto messa in discussione
- E’ legittima l’azione del Condominio diretta a tutelare il bene comune nel rispetto dei limiti dell’art. 1102 c.c.
- Indipendenza delle vicende debitorie dell’ente condominiale verso i suoi appaltatori e del condomino moroso verso il Condominio
- L’amministratore di Condominio revocato senza giusta causa ha diritto al risarcimento del danno
- Un chiosco alimentare posizionato vicino a casa non viola la normativa sulle distanze



























Network Giuffrè



















