Se la delibera di riparto delle spese è nulla il decreto ingiuntivo può essere revocato

In sede di opposizione a decreto ingiuntivo per spese condominiali, mentre non possono farsi valere questioni attinenti all'annullabilità della delibera di approvazione dello stato di ripartizione, spettando al giudice dell'opposizione verificare la perdurante efficacia della delibera sottesa al decreto ingiuntivo emesso, può invece, rilevarsi la nullità, anche d'ufficio, non essendo questa valida ed efficace e trovando perciò applicazione l'art. 1421 c.c. in tema di rilevabilità d'ufficio della nullità dei contratti, trattandosi di vizio afferente ad elementi costitutivi della domanda fattispecie in cui l'opponente aveva rilevato la nullità della delibera che aveva derogato ai criteri di riparto ex art. 1123 c.c. senza l'unanimità .

Tale in sintesi il contenuto dell'ordinanza della Corte di Cassazione n. 16389/18, depositata il 21 giugno, che ora andiamo ad analizzare più da vicino. I fatti di causa. Il giudizio trae origine da un'opposizione a decreto ingiuntivo per spese condominiali ove si chiede la revoca del decreto medesimo per nullità della delibera che aveva approvato le dette spese spese di sistemazione esterna dell'edificio in deroga ai criteri di riparto di legge e senza l'unanimità dei condòmini. Le ragioni dell'opponente sono respinte in primo grado dal giudice di pace, mentre sono accolte in appello ed in grado di cassazione. Con l'unico motivo di ricorso in cassazione il condòminio afferma la violazione, nella sentenza impugnata, degli artt. 1105, 1109 e 1137 c.c. e dell'art. 36 c.p.c. afferma, in sostanza, come da interpretazione giurisprudenziale che richiama, che il tribunale non avrebbe dovuto decidere in sede di opposizione a decreto ingiuntivo circa questioni afferenti alla nullità o annullabilità della delibera di approvazione e riparto delle spese. Vediamo dunque come la Corte di Cassazione risolve la questione. Irrilevabilità in sede di opposizione a decreto ingiuntivo dell'annullabilità della delibera di riparto. La Corte di Cassazione premette che, in sede di opposizione a decreto ingiuntivo per spese condominiali, l'onere probatorio gravante sul condominio è adempiuto con la produzione del verbale di approvazione delle spese e dei relativi documenti richiama così il precedente Cass. n. 7569/1994, secondo cui l'onere è assolto, in sede di ricorso, mediante produzione del verbale dell'assemblea condominiale, che approva i rendiconti e, in sede di opposizione, con la produzione di tutti gli opportuni documenti per dimostrare i fatti costitutivi del credito . Aggiunge poi che in sede di opposizione al detto decreto ingiuntivo non possono farsi valere questioni attinenti all'annullabilità della delibera di approvazione dello stato di ripartizione in tal caso non solo la delibera legittima l'emissione del detto decreto, ma anche la condanna al pagamento delle dette somme in sede del giudizio di cognizione piena derivante dall'opposizione al medesimo decreto. Il giudice infatti deve quivi limitarsi a verficare la perdurante esistenza della deliberazione assembleare di approvazione della spesa e di ripartizione del relativo onere con ciò richiama tra tante Cass. SS.UU. n. 26629/2009 e Cass. n. 4672/2017 . Il giudice dovrà dunque verificare che la delibera non abbia perso efficacia, in seguito a sospensione dell'esecuzione ex art. 1137, comma 2, c.c., oggi per effetto della riforma del condominio ex l. n. 220/2012, successiva alla delibera impugnata, comma 3 o ad annullamento anche con sentenza non passata in giudicato , concomitante con il giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, disposti dal giudice dell'impugnazione della medesima delibera con ciò cita Cass. n. 19938/2012 e Cass. n. 7741/2017 . La nullità della delibera può essere rilevata anche in sede di opposizione a decreto ingiuntivo. Viceversa, afferma la Corte, la nullità della delibera, in sede di opposizione a decreto, può essere rilevata anche d'ufficio, trattandosi dell'applicazione di atti la cui validità rappresenta un elemento costitutivo della domanda Cass. n. 305/2016 e 16389/2018 . Una delibera nulla, oltre che non soggetta ai termini di impugnazione di cui all'art. 1137 c.c., non può, alla stregua dei principi generali in materia di organi collegiali, finchè o perchè non impugnata nei termini di legge , dirsi valida ed efficace nei confronti di tutti i condòmini, come invece vale per una delibera annullabile. Una delibera nulla è perciò soggetta alla norma generale in tema di contratti ex art. 1421 c.c., secondo cui la nullità può essere rilevata da chiunque abbia interesse e anche d'ufficio dal giudice ogni qual volta la validità o l'invalidità dell'atto collegiale rientri, appunto, tra gli elementi costitutivi della domanda su cui egli debba decidere Cass. n. 16389/2018 e richiama Cass. n. 12582/2015 e Cass. n. 6652/2017 . Ora, conclude la Corte, è indubbio che una delibera condominiale che, adottando il criterio di riparto in parti uguali ha derogato ai criteri disposti dalla legge all'art. 1123 c.c. senza la necessaria unanimità, debba ritenersi nulla tra i tanti precedenti la Corte richiama Cass. n. 2301/2001, Cass. 27233/2013 e Cass. 19651/2017 dunque tale nullità può essere rilevata nel giudizio di opposizione attivato contro il decreto ingiuntivo emesso per il pagamento dei relativi contributi condominiali, trattandosi di vizio che incide sulla esistenza stessa della delibera di approvazione della spesa, esistenza che il giudice deve verificare. La sentenza in commento rientra nel filone giurisprudenziale, che sembra consolidarsi, il quale ammette che in sede di opposizione a decreto ingiuntivo per spese condominiali possa rilevarsi, anche d'ufficio, la nullità delle sottostanti delibere, trattandosi di elemento costitutivo della domanda tra cui abbiamo da ultimo, ad es. Cass. n. 305/2016, citata nella sentenza in commento . A tale orientamento si contrappone quello cui si riferisce il condominio nel giudizio de quo, che esclude il potere del giudice di sindacare di qual si voglia sorta di invalidità delle delibere sottese al decreto ingiuntivo ad es. v. Cass. n. 26629/2009 .

Corte di Cassazione, sez. VI Civile, ordinanza 15 maggio – 21 giugno 2018, n. 16389 Presidente D’Ascola – Relatore Scapa Fatti di causa e ragioni della decisione Il Condominio omissis , ha proposto ricorso per cassazione, articolato in unico motivo, avverso la sentenza del Tribunale di Castrovillari del 20 aprile 2016, che aveva accolto l’appello di A.M. contro la sentenza di primo grado resa dal Giudice di pace di Oriolo e così revocato il decreto ingiuntivo n. 1/2008 emesso nei confronti dell’A. . Resiste con controricorso A.M. . Il giudizio era iniziato con ricorso per decreto ingiuntivo relativo a spese condominiali dovute dal condomino A.M. , inerenti alla sistemazione esterna dell’edificio del Condominio omissis , ed approvate con delibera assembleare del 16 settembre 2005, che stabilì la ripartizione in parti uguali dei contributi. Tale delibera venne approvata dai cinque condomini presenti all’adunanza, in assenza di altri quattro condomini dell’edificio. Il Tribunale di Castrovillari ha affermato che si trattasse di una modificazione dei criteri di riparto delle spese condominiali priva della necessaria unanimità, con conseguenti nullità della delibera e revoca del decreto ingiuntivo su di essa fondato, così come richiesto dal condomino opponente. L’unico motivo di ricorso del Condominio omissis deduce la violazione e falsa applicazione degli artt. 1105, 1109 e 1137 c.c., nonché dell’art. 36 c.p.c., in quanto non poteva il Tribunale, in sede di opposizione a decreto ingiuntivo per la riscossione di contributi condominiali, valutare la nullità o annullabilità della delibera di approvazione e riparto delle spese oggetto di intimazione, come da interpretazione giurisprudenziale che il ricorrente richiama. Su proposta del relatore, che riteneva che il ricorso potesse essere rigettato per manifesta infondatezza, con la conseguente definibilità nelle forme di cui all’art. 380 bis c.p.c., in relazione all’art. 375, comma 1, n. 5 , c.p.c., il presidente ha fissato l’adunanza della camera di consiglio. È certamente da ribadire che nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo concernente il pagamento di contributi per spese, il condominio soddisfa l’onere probatorio su esso gravante con la produzione del verbale dell’assemblea condominiale in cui sono state approvate le spese, nonché dei relativi documenti Cass. Sez. 2, 29 agosto 1994, n. 7569 . Nello stesso giudizio di opposizione, il condomino opponente non può far valere questioni attinenti alla annullabilità della delibera condominiale di approvazione dello stato di ripartizione. Tale delibera costituisce, infatti, titolo sufficiente del credito del condominio e legittima non solo la concessione del decreto ingiuntivo, ma anche la condanna del condominio a pagare le somme nel processo oppositorio a cognizione piena ed esauriente, il cui ambito è, dunque, ristretto alla verifica della perdurante esistenza della deliberazione assembleare di approvazione della spesa e di ripartizione del relativo onere Cass. Sez. U., 18 dicembre 2009, n. 26629 da ultimo, Cass. Sez. 2, 23/02/2017, n. 4672 . Il giudice deve quindi accogliere l’opposizione solo qualora la delibera condominiale abbia perduto la sua efficacia, per esserne stata l’esecuzione sospesa dal giudice dell’impugnazione, ex art. 1137, comma 2, c.c., o per avere questi, con sentenza sopravvenuta alla decisione di merito nel giudizio di opposizione ancorché non passata in giudicato, annullato la deliberazione Cass. Sez. 2, 14/11/2012, n. 19938 Cass. Sez. 6 - 2, 24/03/2017, n. 7741 . Questa Corte ha però anche chiarito, con orientamento che va ribadito e che depone per la correttezza della decisione del Tribunale di Castrovillari, come nel procedimento di opposizione a decreto ingiuntivo emesso per la riscossione di oneri condominiali, il limite alla rilevabilità, anche d’ufficio, dell’invalidità delle sottostanti delibere non opera allorché si tratti di vizi implicanti la loro nullità, trattandosi dell’applicazione di atti la cui validità rappresenta un elemento costitutivo della domanda Cass. Sez. 2, 12/01/2016, n. 305 . La nullità di una deliberazione dell’assemblea condominiale, del resto, comporta che la stessa, a differenza delle ipotesi di annullabilità, non implichi la necessità di tempestiva impugnazione nel termine di trenta giorni previsto dall’art. 1137 c.c Una deliberazione nulla, secondo i principi generali degli organi collegiali, non può, pertanto, finché o perché non impugnata nel termine di legge, ritenersi valida ed efficace nei confronti di tutti i partecipanti al condominio, come si afferma per le deliberazioni soltanto annullabili. Alle deliberazioni prese dall’assemblea condominiale si applica, perciò, il principio dettato in materia di contratti dall’art. 1421 c.c., secondo cui è comunque attribuito al giudice, anche d’appello, il potere di rilevarne pure d’ufficio la nullità, ogni qual volta la validità o l’invalidità dell’atto collegiale rientri, appunto, tra gli elementi costitutivi della domanda su cui egli debba decidere Cass. Sez. 2, 17/06/2015, n. 12582 Cass. Sez. 6 -2, 15/03/2017, n. 6652 . Ora, una deliberazione adottata a maggioranza di ripartizione in parti uguali ovvero con regime capitarlo degli oneri derivanti dalla manutenzione di parti comuni, in deroga ai criteri di proporzionalità fissati dall’art. 1123 c.c., proprio come avvenuto nella delibera del 16 settembre 2005, va certamente ritenuta nulla, occorrendo semmai a tal fine una convenzione approvata all’unanimità, che sia espressione dell’autonomia contrattuale Cass. Sez. 2, 16/02/2001, n. 2301 Cass. Sez. 2, 04/12/2013, n. 27233 Cass. Sez. 2, 04/08/2017, n. 19651 . La nullità di una siffatta delibera può, quindi, essere fatta valere anche nel procedimento di opposizione a decreto ingiuntivo emesso per la riscossione dei discendenti contributi condominiali, trattandosi di vizio che inficia la stessa esistenza della deliberazione assembleare di approvazione della spesa esistenza che il giudice dell’opposizione deve comunque verificare e che rimane sottratto al termine perentorio di impugnativa di cui all’art. 1137 c.c Il ricorso va perciò rigettato e il ricorrente Condominio va condannato a rimborsare al controricorrente le spese del giudizio di cassazione. Sussistono le condizioni per dare atto - ai sensi dell’art. 1, comma 17, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, che ha aggiunto il comma 1-quater all’art. 13 del testo unico di cui al d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 - dell’obbligo di versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l’impugnazione integralmente rigettata. P.Q.M. La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente a rimborsare al controricorrente le spese sostenute nel giudizio di cassazione, che liquida in complessivi Euro 1.200,00, di cui Euro 200,00 per esborsi, oltre a spese generali e ad accessori di legge. Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall’art. 1, comma 17, della legge n. 228 del 2012, dichiara la sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13.