L'amministratore di condominio non può notificare a se stesso

L'amministratore di condominio, può agire giudizialmente contro il condomìnio amministrato per il pagamento delle proprie prestazioni professionali? L'eventuale decreto ingiuntivo a chi deve essere notificato? Nel caso in esame non si parla di pochi spiccioli, ma di oltre 52 mila euro a fronte di una attività prestata dal 1994 al 2000.

Della vicenda si è occupato il Tribunale di Milano con sentenza del 30 novembre 2017. Le ragioni del condominio. L'amministratore, a fronte di due fatture, ottiene un decreto ingiuntivo e, nel silenzio del debitore, notifica il relativo precetto. Come da copione, il condomìnio si oppone disconoscendo le fatture in quanto non presenti nella documentazione consegnata - all'atto del passaggio di consegne - dall'amministratore uscente creditore delle somme al nuovo amministratore. E non finisce qui! Il condomìnio, infatti, denuncia la nullità non solo del decreto ingiuntivo, ma anche della relativa notifica. Ma su quali basi si fonda la sbandierata nullità? A quanto pare l'amministratore-creditore aveva chiesto l'emissione del decreto ingiuntivo nei confronti del condomìnio amministrato mentre era ancora in carica il che avrebbe comportato un evidente conflitto di interessi. Come se ciò non bastasse, l'amministratore, in pratica, si era auto-notificato gli atti che, pertanto, sarebbero stati nulli. Da ultimo, il condomìnio-debitore sfodera l'asso nella manica sostenendo che il credito sarebbe inesistente in quanto basato su due delibere dell'assemblea successivamente annullate dal Tribunale e dalla Corte d'Appello. La decisione del Tribunale. La terza sezione civile del Tribunale di Milano, con la sentenza in commento, parte da un dato di fatto incontestato il creditore aveva notificato il decreto ingiuntivo all'amministratore del condominio, ovvero a se stesso! Su queste basi, accoglie le ragioni del condomìnio. Secondo il Tribunale la notifica sarebbe avvenuta nei confronti di un soggetto in palese conflitto di interessi. Come avrebbe dovuto comportarsi l'amministratore accorto? Ebbene, secondo il Tribunale, l'amministratore pro tempore, se intende far valere le proprie ragioni di credito nei confronti del condomìnio amministrato, deve chiedere la nomina di un curatore speciale del condominio Cass. n. 19149/2014 Cass. 20659/09, Cass. 8803/03 . Inesistente la notifica se c'è conflitto di interessi. La notifica del decreto ingiuntivo, rileva il Tribunale, deve ritenersi inesistente in quanto effettuata a persona in palese conflitto di interessi ed in luogo che [] non è in alcun modo riconducibile al destinatario dell'atto . Nel caso in esame, a quanto pare, la notifica era avvenuta non solo nei confronti dello stesso amministratore, ma anche presso il suo domicilio. In verità non è dato sapere se il domicilio del condomìnio coincideva o meno con quello dell'amministratore-creditore. Il curatore speciale. L'amministratore che intende agire contro il condominio amministrato, quindi, deve chiedere la nomina di un curatore speciale. Tale figura viene disciplinata dall'art. 65 disp. att. c.c La norma, che ha passato indenne la riforma del 2012, stabilisce, testualmente, che quando per qualsiasi causa manca il legale rappresentante dei condomini, chi intende iniziare o proseguire una lite contro i partecipanti a un condominio può richiedere la nomina di un curatore speciale ai sensi dell’articolo 80 del codice di procedura civile. Il curatore speciale deve senza indugio convocare l’assemblea dei condomini per avere istruzioni sulla condotta della lite . In pratica, si tratta di un provvedimento di volontaria giurisdizione innescato da un apposito ricorso al Tribunale che decide in camera di consiglio come di consueto, contro il decreto di nomina o di diniego è possibile proporre reclamo, entro dieci giorni, trascorsi i quali il provvedimento diventa definitivo e inoppugnabile, fermo restando la possibilità di presentare un nuovo ricorso indicando nuovi motivi ed argomentazioni. Lo scopo della norma. La norma, fin troppo chiara nei contenuti, mira a soddisfare le esigenze di carattere processuale di chi, in mancanza dell'amministratore, intenda iniziare o proseguire una controversia nei confronti del condomìnio e può trovare applicazioine, per analogia, al caso di cui parliamo. In mancanza della nomina del curatore, l'unica alternativa possibile potrebbe essere la notifica dell'atto processuale nei confronti di tutti i condòmini, con le conseguenti ed evidenti difficoltà. In realtà le ipotesi in cui si potrebbe ricorrere alla nomina del curatore speciale sono molteplici. Si pensi, per esempio, al caso in cui, dovendo intraprendere un giudizio nei confronti di un condomìnio privo dell'amministratore, per una controversia attratta nell'ambito di applicazione dell'art. 71- quater disp. att. c.c., sia necessario esperire il previo tentativo obbligatorio di mediazione. Il curatore potrebbe essere necessario anche in ipotesi di morte dell'amministratore, perdita della capacità di agire, revoca da parte dell'autorità giudiziaria o dell'assemblea, dimissioni accettate dall'assemblea, sospensione della delibera di nomina. Il parere della Cassazione. Secondo la Cassazione la nomina del curatore è strumentale solo alla gestione della cosa comune e, quindi, alla tutela [ ] dell’interesse generale e collettivo del condominio ad una corretta amministrazione [ ]. La funzione del provvedimento richiesto è solo quella di evitare che il condominio sia sprovvisto di un valido organo necessario alla sua gestione, prescindendo dall’eventuale esistenza di contrasti e conflitti tra i condomini in ordine alla concessione o al diniego di detto provvedimento che non è diretto a risolvere tali contrasti e conflitti [ ] da affrontare e superare o nella sede assembleare o in quella giurisdizionale secondo le regole ordinarie [ ] Cassazione, Sez. II Civ., n. 18730/05 Cassazione, Sez. II Civ., n. 9636/97 Cassazione, Sez. II Civ., n. 4706/01 . I compiti del curatore. Ai sensi dell'art. 65, comma 2, disp. att. c.c., il curatore speciale non può agire autonomamente ma deve convocare l'assemblea dei condòmini per avere istruzioni sul da farsi. Compiti e poteri, a ben guardare, cambiano in funzione del caso concreto potrebbe essere necessario procedere alla nomina del nuovo amministratore ovvero come nel caso in esame costituirsi in giudizio per tutelare le ragioni del condomìnio. Si ritiene che il curatore speciale cessi dal suo incarico con la nomina, da parte dell'assemblea o dell'autorità giudiziaria, di un amministratore ovvero quando il giudizio si concluda in tutti i suoi gradi. Cessato dall'incarico, il curatore dovrà dare conto all'amministratore per la gestione dell'attività prestata. Per quel che riguarda la quantificazione dei compensi, si ritiene che essi possano essere determinati direttamente dall'assemblea.

Tribunale di Milano, sez. III Civile, sentenza 29 - 30 novembre 2017 Giudice Fiengo Svolgimento del processo - Motivi della decisione 1. Il Condominio di via B. n. 6 ha proposto opposizione avverso il precetto con il quale, P.S.M.G., quale unico erede di P.F.M., ha chiesto il pagamento di Euro 52.411,80 sulla base del decreto ingiuntivo n. 11871/01 di questo Tribunale decreto asseritamente notificato il 6/7 giugno 2001 ed emesso sulla base di due fatture emesse da P.F.M. per l'attività di amministratore svolta dal 1994 al 2000. Il condominio ha dedotto - di avere già proposto opposizione al precetto con il quale P.F.M., dante causa dell'odierno opposto, sulla base del medesimo decreto ingiuntivo n. 11871/01, aveva chiesto il pagamento di Euro 70.412,06 - di avere altresì promosso opposizione tardiva al decreto ingiuntivo n. 11871/01 opposizione alla quale è stato assegnato R. G. numero 83301/13 - che P.S.M.G., prima di notificare il precetto qui opposto, aveva notificato ad alcuni condomini ulteriore atto di precetto che era stato oggetto di due distinte opposizioni successivamente riunite. L'opponente ha inoltre allegato - di non aver mai avuto conoscenza del decreto ingiuntivo n. 11871/01 in particolare, le fatture in base alle quali è stato emesso tale decreto non risultano nella documentazione consegnata - all'atto del passaggio di consegne - dal P. al nuovo amministratore - che tale decreto deve ritenersi nullo, stante il palese conflitto di interessi desumibile dal fatto che il decreto è stato richiesto dal ricorrente quando ancora rivestiva la carica di amministratore del condominio ed è stato notificato dal P. a se stesso, quale amministratore del condominio - che inesistente è la notifica del decreto ingiuntivo, essendo stata tale notifica eseguita dall'amministratore del condominio a se stesso e non, invece, come sarebbe stato necessario avuto riguardo al conflitto di interessi, ad un curatore speciale del condominio nominato dal Tribunale presso il proprio indirizzo di residenza - che il credito del P. è in realtà inesistente, trovando lo stesso fondamento in due delibere dell'assemblea del condominio che sono state annullate con sentenze del Tribunale e della Corte d'Appello di Milano - che, in ogni caso, non sono dovuti gli interessi legali per complessivi Euro 17.772,86 dalla emissione del titolo, stante la mancata notifica dello stesso. P.S.M.G. ha chiesto il rigetto delle domande di controparte, eccependone l'inammissibilità atteso che tali domande attengono alla formazione del titolo giudiziale ed allegando che, in realtà, alcun annullamento delle delibere assembleari v'è mai stato con riferimento alla quantificazione del compenso spettante all'amministratore. 2. La domanda proposta dal condominio deve essere qualificata come opposizione all'esecuzione tanto nella parte in cui essa trova fondamento nella pretesa estinzione del credito del P., quanto nella parte in cui la stessa è fondata sulla inesistenza della notifica del decreto ingiuntivo. A tale ultimo riguardo deve infatti richiamarsi la condivisa giurisprudenza di legittimità secondo la quale se è, in generale, vero che il processo esecutivo, iniziato senza essere preceduto dalla notificazione o dalla valida notificazione del titolo esecutivo e/o dell'atto di precetto, è viziato da una mera invalidità formale, che può essere fatta valere con il rimedio dell'opposizione agli atti esecutivi, da proporsi, ai sensi dell'art. 617 cod. proc. civ., nel termine, oggi, di venti giorni, decorrente dal primo atto del processo esecutivo del quale si sia avuta legale conoscenza cfr. Cass. civ. 31 ottobre 2013, n. 24662 Cass. civ. 6 marzo 2007, n. 5111 , così non è allorquando l'esecuzione sia stata intrapresa in forza di un decreto ingiuntivo, perché in tal caso l'ingiunto dovrà alternativamente proporre opposizione all'esecuzione forzata ex art. 615 cod. proc. civ., o opposizione tardiva, ex art. 650 cod. proc. civ., a seconda che il vizio della notificazione fatto valere ne importi o meno l'inesistenza Cass. 17308/15 . Tanto premesso, sulla base di una scelta processuale in contrasto con il condiviso orientamento giurisprudenziale da ultimo citato, il condominio che nel presente giudizio ha dedotto l'inesistenza della notifica del decreto ingiuntivo ha, innanzi a questo Tribunale, proposto opposizione tardiva avverso il decreto ingiuntivo. Tale opposizione è stata definita con la sentenza n. 11100/2016 la quale ha dichiarato inammissibile l'opposizione proposta ai sensi dell'art. 650 c.p.c. e rigettato la domanda di revocazione del decreto. Ebbene, la natura meramente processuale con conseguente mancata possibilità di ravvisare in proposito un giudicato e, pertanto, con conseguente mancata operatività del principio del ne bis in idem della sentenza da ultimo citata con riferimento all'opposizione ex art. 650 c.p.c. consente di esaminare nel presente giudizio la questione riproposta dell'inesistenza della notifica del decreto ingiuntivo questione che, peraltro, così come affermato dalla condivisa decisione di legittimità sopra citata, ha proprio nel giudizio di opposizione all'esecuzione la propria naturale sede di esame. A riguardo, premesso che, secondo quanto è pacifico tra le parti, il decreto ingiuntivo in base al quale è stato notificato il qui opposto precetto risulta notificato dall'avv. P.F.M. allo stesso P., quale amministratore del condominio, non può non rilevarsi che la notifica è avvenuta ad un soggetto in palese conflitto di interessi, essendo in realtà necessaria al fine della ricezione del decreto ingiuntivo la nomina di un curatore speciale del condominio argg. ex Cass. 19149/14, Cass. 20659/09, Cass. 8803/03 . La notifica del decreto ingiuntivo allo stesso ricorrente deve pertanto ritenersi inesistente in quanto effettuata a persona in palese conflitto di interessi ed in luogo che con riferimento alla specifica notificazione che viene qui in rilievo non è in alcun modo riconducibile al destinatario dell'atto. L'accertamento dell'inesistenza della notifica del decreto ingiuntivo consente di non esaminare le questioni ulteriori alla base della proposta opposizione. 3. Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo alla luce dei valori medi previsti dal D.M. n. 55 del 2014 per i giudizi di cognizione innanzi al Tribunale di valore sino ad Euro 52.000,00 P.Q.M. il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni contraria o diversa istanza e deduzione disattesa, così provvede 1 in accoglimento della proposta opposizione all'esecuzione, accerta l'inesistenza della notifica del decreto ingiuntivo in base al quale è stato notificato il qui opposto precetto 2 condanna P.S.M.G. al pagamento, in favore del condominio di M., via B. n. 6, in persona dell'amministratore p. t., delle spese del presente giudizio che liquida in Euro 7.254,00, oltre 15% ex art. 2, co. 2, D.M. n. 55 del 2014, C. A. ed I. V. A. come per legge.