L’appello avverso una sentenza che abbia pronunciato sull’impugnazione di una delibera assembleare va proposto con citazione

In tema di delibere assembleari, qualora in prime cure il giudizio sia stato introdotto con ricorso, anziché con citazione, può essere proposto con lo stesso atto anche in sede di appello?

Sul tema la Corte di Cassazione con la sentenza n. 30044/17, depositata il 14 dicembre. Il caso. L’impugnazione di due delibere dell’assemblea condominiale da parte di due condomini che chiedevano una dichiarazione di nullità delle stesse. Si sosteneva che le delibere in questione pregiudicassero il loro diritto ai posti-auto” attribuito ad essi con gli atti di assegnazione dei rispettivi immobili. La contestazione veniva rigettata da parte del Tribunale e i condòmini vi proponevano appello con ricorso depositato il giorno coincidente con la scadenza del termine lungo di cui all’art. 327 c.p.c L’appello veniva dichiarato inammissibile, siccome tardivamente proposto. Avverso tale sentenza presentavano ricorso in Cassazione i condòmini denunciando la nullità della sentenza per carente e contraddittoria motivazione della pronuncia in sede di appello. Si chiedeva, pertanto, la rimessione nei termini in quanto – siccome sulla base dell’elaborazione giurisprudenziale - a nulla rilevava l’errore in cui erano eventualmente incorsi. La tempestività dell’appello va verificata sulla base della notifica dell’atto e non alla base della data dell’atto presso la cancelleria del giudice ad quem”. La Cassazione respingeva il ricorso proposto rilevando che l’appello avverso pronunce su deliberazioni assembleari va proposto mediante atto di citazione. Alla luce di tale considerazione si deve tenere conto della natura recettizia di quest’atto. Si ha riguardo, pertanto, non alla data di deposito dell’atto di gravame in cancelleria, bensì, alla data in cui lo stesso viene portato a conoscenza della controparte, ovvero della data della notifica. Questa regola vale anche qualora l’impugnazione sia stata erroneamente proposta con ricorso, anziché con atto di citazione. In assenza di specifiche previsioni di legge l’appello va proposto mediante citazione. L’orientamento espresso dalla Cass. con la sentenza n. 18117/13 secondo il quale in tema di delibere assembleari qualora in primo grado sia stato introdotto con ricorso, anziché con citazione, può essere proposto con lo stesso atto anche in sede di appello veniva contraddetto dalla pronuncia della Cass. n. 23692 l’anno successivo. Con quest’ultima la Cassazione ribadiva che ai sensi dell’art. 1137 c.c. l’appello va proposto con atto di citazione in conformità della regola generale di cui all’art. 342 c.p.c Un’eventuale sanatoria è ammissibile solo qualora non si sia verificata alcuna decadenza. L’impugnazione proposta erroneamente con ricorso da parte dei condòmini è da ritenersi nulla, e seppur tempestivo non è idoneo ai fini della costituzione di un valido rapporto processuale. Ai sensi dell’art 325 c.p.c. si richiede che l’atto recettizio di impugnazione venga portato a conoscenza della parte entro un termine perentorio che nel caso in questione non è stato rispettato. Si può, tuttavia, sanare la nullità del gravame proposto mediante ricorso qualora non si sia verificata nel corso del tempo alcuna decadenza come ad esempio quella di inosservanza del termine perentorio di cui all’art suesposto che determina il passaggio in giudicato della sentenza con conseguente inammissibilità dell’appello.

Corte di Cassazione, sez. II Civile, sentenza 19 settembre – 14 dicembre 2017, n. 30044 Presidente Bianchini - Relatore Abete Motivi in fatto ed in diritto Con ricorso al tribunale di Nola depositato in data 21.4.2005 F.C. e P.B. chiedevano dichiararsi la nullità delle delibere assunte il 30.3.2001 ed il 22.6.2002 dall’assemblea del condominio omissis . Esponevano che le delibere pregiudicavano il diritto ai posti - auto ad essi attribuito con gli atti di assegnazione dei rispettivi immobili. Resisteva il condominio. Con sentenza n. 2225/2007 l’adito tribunale rigettava la domanda, compensava per 1/2 le spese di lite e condannava i ricorrenti alla residua metà. Con ricorso depositato in data 1.12.2008 interponevano appello F.C. e P.B. . Resisteva il condominio. Con sentenza n. 2684 dei 19/27.6.2013 la corte d’appello di Napoli dichiarava inammissibile il gravame, siccome tardivamente proposto, e condannava gli appellanti alle spese. Evidenziava la corte che il gravame era stato notificato in data 10.2.2009, ben oltre la scadenza - coincidente con l’1.12.2008 - del termine lungo ex art. 327 cod. proc. civ Evidenziava altresì che nessun rilievo rivestiva la circostanza che il ricorso, con cui l’impugnazione era stata spiegata, era stato depositato in data 1.12.2008 che invero l’appello era da proporre con citazione, sicché la tempestività del gravame era da riscontrare in base alla data di notifica dell’atto di citazione e non alla data di deposito dell’atto di gravame nella cancelleria del giudice ad quem così sentenza d’appello, pag. 3 . Avverso tale sentenza hanno proposto ricorso F.C. e P.B. ne hanno chiesto sulla scorta di un unico motivo, in forma duplice articolato, la cassazione con ogni susseguente statuizione. Il condominio omissis non ha svolto difese. Con l’ unico motivo , articolato in forma binaria, i ricorrenti denunciano ai sensi dell’art. 360, 1 co., n. 3 e n. 5, cod. proc. civ. la violazione e/o falsa applicazione degli artt. 433 e 327 cod. proc. civ. la nullità della sentenza perché carente e contraddittoria nella motivazione, viziata da error in procedendo , resa in violazione del diritto di difesa. Deducono, per quel che rileva in questa sede, che l’adozione della forma del ricorso non è valsa ad escludere, di già all’atto del deposito dello stesso ricorso in cancelleria ed indipendentemente dalla notificazione, la valida e tempestiva instaurazione del rapporto processuale che non ha alcuna efficacia preclusiva l’errore in cui sono eventualmente incorsi, atteso che hanno fatto affidamento sull’elaborazione giurisprudenziale di legittimità consolidata al tempo della proposizione dell’impugnazione che dunque andavano e vanno rimessi in termini per la riproposizione dell’atto di impugnazione così ricorso, pag. 9 . Il ricorso va respinto. Alla data - 1.12.2008 - di deposito del ricorso recante l’atto di gravame avverso la sentenza n. 2225/2007 del tribunale di Nola l’indirizzo giurisprudenziale enunciato in via assolutamente prioritaria da questa Corte di legittimità era ben chiaro e si esprimeva nel senso che l’appello avverso la sentenza che abbia pronunciato sull’impugnazione di una delibera dell’assemblea condominiale, in assenza di previsioni di legge ad hoc , va proposto - secondo la regola generale contenuta nell’art. 342 cod. proc. civ. - con citazione cosicché la tempestività dell’appello va verificata in base alla data di notifica dell’atto e non alla data di deposito dell’atto di gravame nella cancelleria del giudice ad quem cfr. Cass. 8.4.2009, n. 8536 Cass. 25.2.2009, n. 4498, secondo cui, nei procedimenti nei quali l’appello, in base al principio di cui all’art. 342 cod. proc. civ., va proposto con citazione, ai fini della vocatio in ius , vale la regola della conoscenza dell’atto da parte del destinatario cosicché se, erroneamente, l’impugnazione, anziché con citazione, venga proposta con ricorso, per stabilirne la tempestività occorre avere riguardo non alla data di deposito di quest’ultimo, ma alla data in cui lo stesso risulta notificato alla controparte unitamente al provvedimento del giudice di fissazione dell’udienza Cass. 11.9.2008, n. 23412, secondo cui, qualora l’appello a sentenza pronunciata in esito ad un giudizio celebrato con rito ordinario nella specie, impugnazione prevista dall’art. 99 della legge 16.3.1942, n. 267 venga proposto con la forma prescritta per l’appello alle sentenze pronunciate in esito a giudizio camerale, il deposito del ricorso, pur se tempestivo, non è idoneo alla costituzione di un valido rapporto processuale, il quale richiede che l’atto recettizio di impugnazione venga portato a conoscenza della parte entro il termine perentorio stabilito dall’art. 325 cod. proc. civ., nella forma legale della notificazione e nel luogo indicato dall’art. 330 cod. proc. civ., sicché l’eventuale sanatoria di tale atto nullo è ammissibile soltanto a condizione che non si sia verificata medio tempore alcuna decadenza - quale, appunto, quella conseguente all’inosservanza del termine perentorio entro il quale deve avvenire la ricezione dell’atto - che abbia determinato il passaggio in giudicato della sentenza e, quindi, l’inammissibilità dell’appello Cass. 11.4.2006, n. 8440, secondo cui in tema di condominio, l’impugnazione della delibera dell’assemblea può avvenire indifferentemente con ricorso o con atto di citazione, ma in quest’ultima ipotesi, ai fini del rispetto del termine di cui all’art. 1137 cod. civ., occorre tenere conto della data di notificazione dell’atto introduttivo del giudizio, anziché di quella del successivo deposito in cancelleria, che avviene al momento dell’iscrizione a ruolo della causa . In questo quadro non si delineano i margini dell’ overruling . Viepiù giacché l’insegnamento, di segno contrario, espresso da questa Corte con la pronuncia n. 18117 del 26.7.2013 secondo cui in tema di impugnazione delle deliberazioni assembleari del condominio, qualora il giudizio di primo grado sia stato introdotto con ricorso, anziché con citazione, può essere introdotto con ricorso anche il giudizio di appello, e, in questo caso, il rispetto del termine di gravame è assicurato già dal deposito del ricorso in cancelleria, a prescindere dalla sua successiva notificazione non solo è evidentemente minoritario, ma risulta contraddetto dal successivo arresto n. 23692 del 6.11.2014 di questo stesso Giudice del diritto secondo cui l’appello avverso la sentenza che abbia pronunciato sull’impugnazione di una deliberazione dell’assemblea di condominio, ai sensi dell’art. 1137 cod. civ., va proposto, in assenza di specifiche previsioni di legge, mediante citazione in conformità alla regola generale di cui all’art. 342 cod. proc. civ., sicché la tempestività del gravame va verificata in base alla data di notifica dell’atto e non a quella di deposito dello stesso nella cancelleria del giudice ad quem esattamente conforme al prioritario indirizzo ricostruttivo già consolidatosi in precedenza e comunque consolidato alla data dell’1.12.2008 nel medesimo senso cfr. ulteriormente Cass. ord. 5.4.2017, n. 8839 . Al cospetto del riferito stato dell’elaborazione giurisprudenziale ben avrebbero potuto e dovuto i ricorrenti alla data dell’1.12.2008 allorché ebbero a depositare nella cancelleria della corte d’appello di Napoli il ricorso recante atto di gravame avverso la sentenza di prime cure del tribunale di Nola aver piena cognizione dell’indirizzo giurisprudenziale del tutto prioritario e su tale scorta proporre l’atto di gravame nella forma dovuta , cioè mediante atto di citazione, o quanto meno notificare il ricorso entro l’1.12.2008. Il condominio del parco omissis non ha svolto difese. Nessuna statuizione in ordine alle spese va pertanto assunta. Il ricorso è datato 17.9.2014. Si dà atto della sussistenza dei presupposti perché, ai sensi dell’art. 13, comma 1 quater, d.p.r. n. 115/2002 comma 1 quater introdotto dall’art. 1, comma 17, della legge 24.12.2012, n. 228 , i ricorrenti, P.B. e F.C. , siano tenuti a versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione a norma del comma 1 bis dell’art. 13 del medesimo d.p.r P.Q.M. La Corte rigetta il ricorso ai sensi dell’art. 13, comma 1 quater, d.p.r. 30.5.2002, n. 115, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte dei ricorrenti, P.B. e F.C. , dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione ai sensi dell’art. 13, comma 1 bis, d.p.r. n. 115/2002.