Le spese per le parti comuni effettuate senza consenso si rimborsano solo se davvero urgenti

La Cassazione afferma che in tema di rimborso delle spese per la conservazione e manutenzione delle parti comuni, effettuate da un solo condomino sia da applicare la disciplina prevista all’art. 1134 c.c

Sul punto la Cassazione con la sentenza n. 23244/17, depositata il 5 ottobre. Il caso. Una società, esercitante un’attività alberghiera, otteneva un decreto di ingiunzione a pagare una somma di denaro a titolo di pagamento, pro quota, nei confronti del convenuto. La società alberghiera asseriva di aver sostenuto spese per la manutenzione ordinaria e straordinaria di parti e impianti comuni. Il convenuto istaurava giudizio di opposizione, chiedendo la revoca del decreto, in via riconvenzionale, domanda di indennizzo dell’utilizzo esclusivo dei beni comuni. Il giudice rigettava le domande. Avverso tale provvedimento l’opponente ricorreva in Cassazione, lamentando la violazione dell’art. 1134 c.c. Gestione di iniziativa individuale , avendo il giudice d’Appello ritenuto sussistente il requisito di urgenza ex art. 1134 c.c Manutenzione delle parti comuni. La Cassazione afferma che in tema di rimborso delle spese per la conservazione e manutenzione delle parti comuni, effettuate da un solo condomino sia da applicare la disciplina prevista all’art. 1134 c.c. Gestione di iniziativa individuale . La quale prevede che tale diritto sia riconosciuto solo ove le spese abbiano carattere urgente, non potendosi presumere sussistente, un diritto al rimborso, nel caso in cui vi sia solo trascuratezza da parte degli altri condomini. Nel caso di specie l’elemento dell’urgenza delle spese non è stato in alcun modo provato, avendo il Tribunale richiamato esclusivamente l’inerzia dei condomini che comportava una difficoltà nel giungere ad una decisione comune. Per questo motivo la Cassazione accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia la causa al Tribunale.

Corte di Cassazione, sez. II Civile, sentenza 16 febbraio – 5 ottobre 2017, n. 23244 Presidente Bianchini – Relatore Marcheis Fatti di causa 1. La società ha ottenuto nei confronti di F.G.C. o G. un decreto di ingiunzione a pagare una somma di denaro a titolo di pagamento, pro quota, di spese che la ricorrente assumeva di aver sostenuto per la manutenzione ordinaria e straordinaria di parti e impianti comuni compresi nel complesso immobiliare denominato Condominio omissis , al cui interno la società esercitava un’attività alberghiera. F. ha instaurato giudizio di opposizione, chiedendo la revoca del decreto e, in via riconvenzionale, domanda di indennizzo dell’utilizzo esclusivo dei beni comuni. L’opposizione si è chiusa con il rigetto, da parte del Giudice di pace di Alghero, delle domande proposte da F. . 2. Contro tale decisione F. ha proposto appello il Tribunale di Sassari, con sentenza del 6 dicembre 2011, ha respinto l’impugnazione. 3. F. propone ricorso in cassazione, articolato in sei motivi. La parte intimata non ha proposto difese. Parte ricorrente ha depositato memoria ex art. 378 c.p.c Ragioni della decisione 1. Con il primo motivo è denunciata la violazione dell’art. 1134 c.c. nonché motivazione omessa/insufficiente/ contraddittoria circa un fatto controverso e decisivo per il giudizio il giudice d’appello avrebbe errato nel ritenere richiedibili al ricorrente spese sostenute dalla società per il suo esclusivo godimento di parti comuni e comunque nel ritenere sussistente il requisito dell’urgenza ex art. 1134. Il motivo è da ritenersi fondato, in conformità a quanto questa Corte ha già statuito, in cause sovrapponibili alla presente cfr. Cass. 20151/2013, nonché più di recente Cass. 9177/2017 . Il Tribunale ha sì ritenuto che, trattandosi di un condominio, il rimborso delle spese per la conservazione e la manutenzione delle parti comuni, anticipate da uno dei condomini, trova la sua disciplina nell’art. 1134 c.c., in base al quale il diritto è riconosciuto soltanto per le spese urgenti e non in base al mero dato della trascuratezza degli altri comunisti, ma ha poi - con falsa applicazione di legge che si riflette nella contraddittorietà della motivazione - ravvisato l’urgenza in una situazione di fatto in cui tale urgenza delle spese intesa, secondo lo stesso Tribunale che si richiama alla pronuncia delle sezioni unite n. 2046/2006, come l’erogazione che non può essere differita senza danno o pericolo non è ravvisabile il Tribunale richiama infatti la diffusa inerzia degli altri titolari di immobili compressi nel complesso e la difficoltà di procurarsi tempestivamente il consenso e la necessaria cooperazione degli altri condomini , in relazione all’ adeguamento di tutti gli impianti e servizi comuni alle normative di igiene e sicurezza pubblica disciplinanti l’attività alberghiera e, comunque, al mantenimento degli spazi comuni . 2. L’accoglimento del primo motivo determina l’assorbimento dei restanti cinque motivi, con i quali è denunciata violazione degli articoli 167, 345 c.p.c., 1123 c.c., nullità della sentenza per omesso esame di un motivo d’appello, motivazione omessa/insufficiente/contraddittoria circa un fatto controverso e decisivo per il giudizio secondo motivo violazione degli articoli 345, 167 c.p.c., DPR 26 ottobre 1972, motivazione omessa/insufficiente/contraddittoria circa un fatto controverso e decisivo per il giudizio terzo motivo violazione dell’articolo 167 c.p.c., motivazione omessa/insufficiente/contraddittoria circa un fatto controverso e decisivo per il giudizio quarto motivo motivazione omessa/insufficiente/contraddittoria circa un fatto controverso e decisivo per il giudizio quinto motivo violazione dell’articolo 345 c.p.c., motivazione omessa insufficiente contraddittoria circa un fatto controverso e decisivo per il giudizio sesto motivo . 3. La sentenza impugnata va quindi cassata e la causa rinviata al Tribunale di Sassari, in persona di diverso magistrato, che procederà a un nuovo esame e provvederà anche in ordine alle spese del presente giudizio. P.Q.M. La Corte accoglie il primo motivo di ricorso e dichiara assorbiti gli altri pertanto cassa la sentenza impugnata e rinvia la causa, anche per le spese, al Tribunale di Sassari, in persona di diverso giudice.