Istallazione del condizionatore: vietato l’uso della cosa comune in danno agli altri condomini

La Cassazione ha espresso un importante principio in materia di diritto condominiale e in particolare in merito all’uso del bene comune da parte dei singoli proprietari.

Con ordinanza n. 17400/17 depositata il 13 luglio. Il caso. La questione in commento principiava con la domanda giudiziale di un condominio, che agiva presso il Giudice di Pace al fine di ottenere la condanna di un condomino alla rimozione di un impianto di aria condizionata il quale, posto sull’esterno dell’appartamento, occupava una considerevole porzione stimata intorno al 60% di un ballatoio comune. Il Giudice di Pace accoglieva la domanda del condominio. Il condomino appellava detta sentenza, sostenendo come fosse suo diritto utilizzare la cosa comune per istallare e mantenere l’impianto condizionatore. Lo stabile si costituiva in grado di appello contestando le valutazioni del convenuto e domandando la conferma della decisione di prime cure. Il Giudice, a seguito di decisione pronunciata ex art. 281- sexies c.p.c., confermava la sentenza del Giudice di Pace e la conseguente condanna del condomino alla rimozione del manufatto. Uso della cosa comune. A seguito della soccombenza nei primi due gradi di giudizio il condomino decideva di ricorrere in Cassazione. A tal fine, quest’ultimo proponeva un unico motivo di ricorso, fondato sulla presunta errata interpretazione dell’art. 1102 c.c Tale norma afferma infatti al primo comma che Ciascun partecipante può servirsi della cosa comune, purché non ne alteri la destinazione e non impedisca agli altri partecipanti di farne parimenti uso secondo il loro diritto. A tal fine può apportare a proprie spese le modificazioni necessarie per il miglior godimento della cosa . Secondo la parte ricorrente, quindi, i giudici non avrebbero correttamente interpretato la predetta norma stabilendo la sua violazione del precetto sulla base del fatto che altri condomini non avrebbero potuto effettuare la medesima istallazione sul ballatoio data la dimensione dell’impianto di condizionamento. Secondo il ricorrente, infatti, la sua istallazione non avrebbe leso i diritti degli altri condomini in quanto essi avrebbero potuto, nel caso, istallare i loro impianti in altri punti del ballatoio, senza necessariamente dover procedere all’istallazione nella medesima parete già occupata dai ricorrenti. La Cassazione rigettava integralmente il ricorso. In particolare, il ragionamento della Suprema Corte è che ciascun condomino è libero di servirsi della cosa comune, anche per fine esclusivamente proprio, traendo ogni possibile utilità, purché non alteri la destinazione della cosa comune e consenta un uso paritetico agli altri condomini e anche che l’art. 1102 c.c. preveda due limiti all’utilizzo della parte comune il divieto di alterare la destinazione e il divieto di impedire agli altri partecipanti di farne uso. Nel caso in oggetto, proseguiva il ragionamento del Giudice di Legittimità, il condomino ha utilizzato il 60% della superficie disponibile e di conseguenza aveva impedito agli altri condomini del piano di istallare a loro volta un impianto di condizionamento dell’aria, violando quindi i principi poc’anzi illustrati. Tale istallazione, quindi, costituiva una lesione del loro diritto, con conseguente conferma dell’ordine di rimozione del manufatto già sancita dalle decisioni dei giudici di merito.

Corte di Cassazione, sez. II Civile, ordinanza 16 maggio 13 luglio 2017, n. 17400 Presidente Bianchini Relatore Grasso Fatto e diritto Ritenuto che il Giudice di Pace di Ravenna, con sentenza depositata il 12 marzo 2011, in accoglimento della domanda proposta dal Condominio Royal Palace, condannava i convenuti Ma. Ma. e Ba. Cr. a rimuovere l'apparecchiatura esterna dell'impianto di condizionamento installata a servizio del proprio appartamento e al pagamento delle spese di lite che Ma. Ma. e Cr. Ba. proponevano appello avverso la pronuncia, deducendo l'errata valutazione delle risultanze della consulenza tecnica d'ufficio svolta nel corso del giudizio e l'omessa valutazione di documenti rilevanti ai fini della decisione che il Condominio Royal Palace si costituiva in giudizio contestando il fondamento del gravame che con sentenza pronunciata ex art. 281 sexies c.p.c, in data 28 giugno 2012, il Tribunale di Ravenna ha confermato la sentenza nel merito, accogliendo parzialmente il gravame in punto delle spese di lite che contro la sentenza del Tribunale di Ravenna, Ma. Ma. e Cr. Ba. propongono ricorso per cassazione, fondato su un unico motivo che il Condominio Royal Palace resiste con controricorso. Considerato che con l'unico motivo di ricorso si denuncia la violazione e falsa applicazione dell'articolo 1102 c.c. art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c. . Secondo i ricorrenti, la pronuncia impugnata non rispetterebbe il principio della nozione di pari uso della cosa comune, secondo l'interpretazione della Suprema Corte, ritenendo invece integrata la violazione dell'art. 1102 c.c. in quanto la porzione di parete del ballatoio utilizzata dal Ma. non consentirebbe agli altri tre condomini la medesima installazione. Il giudice, in tal senso, avrebbe ritenuto rispettato l'art. 1102 c.c. solo nel caso in cui tutti e quattro i condizionatori potessero essere posizionati sulla medesima parete, errando in tale affermazione e confondendo l'individuazione della parte comune ai fini dell'art. 1102 c.c. a volte nel ballatoio unica vera parte comune esistente altre volte nelle singole pareti dalle quali è composto che il ricorso è infondato e deve essere respinto che in tema di condominio, ciascun condomino è libero di servirsi della cosa comune, anche per fine esclusivamente proprio, traendo ogni possibile utilità, purché non alteri la destinazione della cosa comune e consenta un uso paritetico agli altri condomini Cass. 16 luglio 2004, n. 13261 che il disposto di cui all'art. 1102 c.c. prevede che il pari godimento della cosa comune è sottoposto a due limiti fondamentali il divieto di alterarne la destinazione e il divieto di impedire agli altri partecipanti di farne parimenti uso secondo il loro diritto Cass. 14 aprile 2015, n. 7466 che nel caso di specie, sulla base delle risultanze acquisite, il tribunale ha confermato la decisione di prime cure, ritenendo integrata la violazione della norma che prescrive il pari godimento della cosa comune, in quanto l'impianto di condizionamento dell'aria installato dai ricorrenti, occupando il 60% in superficie disponibile, impediva l'installazione di un analogo apparecchio da parte degli altri condomini del piano. In mancanza del consenso di quest'ultimi o di un loro comportamento inerte Cass. 9 febbraio 2015, n. 2423 , l'installazione costituisce una lesione del loro diritto. Né d'altronde può richiamarsi la giurisprudenza di questa Corte sul godimento turnario o differenziato nel tempo e nello spazio, giacché la stabilità dell'installazione altera, definitivamente, il rapporto di equilibrio tra i condomini nel godimento dell'oggetto della comunione Cass. n. 7466/2015 . che inammissibili, infine, risultano le deduzioni riguardanti l'errore da parte del giudice nell'apprezzamento delle emergenze ricavabili dalla consulenza d'ufficio in ordine all'individuazione delle pareti disponibili, in quanto relative a una questione di fatto che le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo. P.Q.M. La Corte rigetta il ricorso e condanna i ricorrenti in solido al rimborso delle spese processuali sostenute dalla controricorrente, che si liquidano in complessivi Euro 1.200, di cui Euro 200,00 per esborsi, oltre a spese generali e ad accessori di legge.