Se l'assemblea non approva il consuntivo ma autorizza la riscossione

Va ritenuta legittima la delibera assembleare che in assenza di un esplicito divieto pattiziamente convenuto al momento della formazione del regolamento contrattuale approvi il bilancio consuntivo senza prendere in esame la situazione finanziaria relativa al periodo precedente, atteso che i criteri di semplicità e snellezza che presidiano alle vicende dell'amministrazione condominiale consentono, senza concreti pregiudizi per la collettività dei comproprietari, finanche la possibilità di regolarizzazione successiva delle eventuali omissioni nell'approvazione dei rendiconti.

Tale il principio ri affermato nella sentenza della Corte di Cassazione n. 8521/17, depositata il 31 marzo, che ora andiamo ad analizzare più da vicino. Il caso. La sentenza in esame attiene al giudizio instaurato da un condòmino per l'annullamento della delibera condominiale di approvazione del bilancio consuntivo. Il ricorso contiene tre motivi, tutti dichiarati infondati in sentenza. Nel rigettare il primo, ed in sintesi, la Corte afferma la derogabilità della norma del regolamento di condominio che prevede che l'esercizio condominiale si chiude il 30 giugno - e dunque la validità delle delibere impugnate che non sussiste la violazione di canoni di interpretazione delle scritture negoziali e nè vizi logico-giudiridici nella sentenza di appello. Sostanzialmente, dunque pur non essendo menzionati i fatti in relazione ai quali viene sollevato il motivo viene condivisa dalla Corte la decisione di appello sul punto sotto tutti gli aspetti evidentemente sollevati dal ricorrente. Spese di riscaldamento. Nel rigettare il secondo motivo – col quale il ricorrente contesta le delibere per quanto attiene all'addebito delle spese di riscaldamento - la Corte ritiene inattaccabile la sentenza di appello per non il fatto di avere ritenuto non provato il distacco dal riscaldamento condominiale si tratta di una censura di merito non sindacabile in grado di legittimità se libera da vizi logico-giuridici . Quanto alla mancata disposizione della consulenza tecnica di ufficio richiesta dall'attore, la Corte rammenta che rientra nella discrezionalità del giudice di merito decidere circa la sua necessità ed utilità e dunque disporla, senza che su ciò possa sindacare la Corte di legittimità, a meno che la decisione non dipenda unicamente dalla risoluzione di una questione tecnica ed essa non sia l'unico strumento a disposizione per l'accertamento dei fatti sul punto citando la sentenza n. 4853/07 . Nel caso di specie, osserva la Corte, i fatti avrebbero potuto esser provati dalla parte in altro modo testimoni e documenti e la ctu non può essere disposta per sopperire al mancato esercizio dell'onere probatorio. Successione temporale nell'approvazione dei rendiconti. Quanto al terzo motivo, la Corte prende posizione circa una fattispecie certamente insolita, ma nei fatti possibile secondo la decisione di appello riportata in sentenza, il condòmino chiede l'annullamento della delibera con cui il condominio approva il consuntivo del 2006 , anche nella parte relativa ad una posta – relativa facente parte di un consuntivo precedente del 2004 , in quel momento non ancora approvato. Era infatti successo che in quella precedente assemblea, il condominio, pur non approvando il bilancio, aveva cionondimeno autorizzato l'amministratore al recupero dei conguagli ivi indicati. Il condòmino ricorrente non pagava quanto chiestogli, nè impugnava quella delibera. L'amministratore pertanto nel redigere il bilancio relativo all'anno 2006, nel rispetto del principio della continuità dei bilanci, riportava il debito nel bilancio successivo, il quale veniva approvato dall'assemblea e la relativa delibera veniva dunque impugnata con il giudizio in esame. Il bilancio del 2004 è stato poi approvato nel 2008 e la relativa delibera impugnata con giudizio separato da quello de quo . Prosegue la Corte di Cassazione asserendo che quella precedente delibera con cui, pur in assenza di approvazione del consuntivo si autorizzava la riscossione dei conguagli ivi indicati in quanto non impugnata dal ricorrente, era divenuta esecutiva nei suoi confronti e pertanto tale somma era stata legittimamente inserita nel bilancio del 2006. La Corte nega che ciò possa costituire causa di invalidità della delibera. Infatti, nel decidere si riporta ad un principio già enunciato in precedenza Cass. n. 11526/99 e n. 13100/97 , secondo cui, in assenza di norme codicistiche che impongano una determinata successione temporale nell'approvazione dei rendiconti da parte dell'assemblea condominiale ed in assenza di specifici divieti al riguardo nel regolamento contrattuale , alla luce dei criteri di snellezza e semplicità che caratterizzano la materia della gestione condominiale, può legittimamente una delibera approvare la gestione relativa ad un determinato periodo senza o prima di prendere in considerazione la gestione di un periodo precedente detto esame può infatti sopraggiungere anche dopo.

Corte di Cassazione, sez. II Civile, sentenza 16 febbraio – 31 marzo 2017, n. 8521 Presidente Bianchini – Relatore Lombardo Fatti di causa 1. - L.D. convenne in giudizio il Condominio dell’edificio di viale omissis , chiedendo l’annullamento delle deliberazioni assembleari del 21.3.2007, aventi ad oggetto l’approvazione del consuntivo delle spese di gestione per l’anno 2006 e l’approvazione del preventivo delle spese di gestione per l’esercizio 2007. Nella resistenza del convenuto condominio, il Tribunale di Milano rigettò le domande attoree. 2. - Sul gravame proposto dal L., la Corte di Appello di Milano confermò la pronuncia di primo grado. 3. - Per la cassazione della sentenza di appello ricorre L.D. sulla base di tre motivi. Resiste con controricorso il Condominio dell’edificio di viale omissis . Ragioni della decisione 1. - Il primo motivo di ricorso, contrassegnato con la lettera a col quale si deduce la violazione e la falsa applicazione di norme di diritto, per non avere la Corte di Appello dichiarato la nullità delle delibere impugnate per violazione dell’art. 28 del regolamento condominiale, a tenore del quale l’esercizio condominiale si chiude il 30 giugno di ogni anno , non è fondato. La Corte territoriale ha legittimamente ritenuto il carattere derogabile della detta previsione regolamentare. Non sussiste violazione dei canoni legali di interpretazione delle scritture negoziali e, d’altra parte, la motivazione della sentenza impugnata sul punto p. 7-8 della sentenza impugnata risulta esente da vizi logici e giuridici. 2. - Anche il secondo motivo di ricorso, contrassegnato con la lettera b col quale si deduce la violazione e la falsa applicazione di norme di diritto, nonché l’omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio, per avere la Corte di Appello omesso di ritenere la nullità delle delibere relativamente alle spese per riscaldamento addebitate al L. , è infondato. Il ricorrente lamenta innanzitutto che la Corte territoriale abbia ritenuto non provato l’asserito distacco dall’impianto di riscaldamento condominiale e, comunque, la ridotta fruizione di tale impianto. Trattasi di censura inammissibile, in quanto pone in discussione l’accertamento dei fatti come compiuto dai giudici di merito sulla base delle prove acquisite, accertamento che è insindacabile in sede di legittimità, quando - come nella specie - la motivazione della sentenza impugnata sul punto esente da vizi logici e giuridici cfr. Cass., Sez. U, n. 8053 del 07/04/2014 . Lamenta ancora il ricorrente che la Corte territoriale non abbia disposto la consulenza tecnica sollecitata da esso attore. In proposito, va ricordato che il giudizio sulla necessità ed utilità di far ricorso allo strumento della consulenza tecnica rientra nel potere discrezionale del giudice del merito, la cui decisione è incensurabile in Cassazione, salvo che la decisione della controversia dipende unicamente dalla risoluzione di una questione tecnica e i fatti da porre a base del giudizio non possono essere altrimenti accertati Cass., Sez. 1, n. 4853 del 01/03/2007 . Nella specie, non può ritenersi che la C.T.U. fosse l’unico strumento possibile per l’accertamento dei fatti. Invero, i lavori di distacco dall’impianto condominiale asseriti dal ricorrente avrebbero potuto essere provati sia con prove documentali che con prove testimoniali. Non risultando tali prove essere state dedotte, legittimamente il giudice di merito ha ritenuto di non disporre la C.T.U. e di non sanare l’inerzia probatoria della parte. Tutti gli altri profili della censura relativi alle modifiche apportate all’impianto di riscaldamento rispetto a quanto previsto nella tabella millesimale rimangono assorbiti. 3. - Infine, il terzo motivo di ricorso, contrassegnato con la lettera c col quale si deduce la violazione e la falsa applicazione di norme di diritto, in relazione al fatto che il consuntivo approvato relativo all’anno 2006 includeva una posta a debito derivante dall’esercizio 2004, il cui consuntivo tuttavia non era stato ancora approvato , è anch’esso privo di fondamento. La Corte territoriale ha spiegato che l’assemblea condominiale del 16.6.2005, pur non approvando il rendiconto relativo al 2004, ebbe ad autorizzare - all’unanimità - l’amministratore a richiedere ai condomini i conguagli da esso risultanti che, non avendo il L. provveduto al pagamento del dovuto, l’amministratore - in ossequio al principio della continuità dei bilanci - ebbe a riportare a debito, nel consuntivo relativo al 2006, la somma non corrisposta che, il consuntivo 2004 è stato poi comunque approvato nell’assemblea 27.3.2008 e la relativa deliberazione è stata impugnata dal L. e ha formato oggetto di separato giudizio. Considerato che la deliberazione condominiale del 16.6.2005 ha autorizzato la riscossione delle somme calcolate dall’amministratore a titolo di conguaglio e che, nell’attesa dell’approvazione del consuntivo 2004, tale deliberazione era pienamente esecutiva nei confronti dell’attore per non averla il medesimo impugnata , legittimamente il consuntivo relativo al 2006 ha riportato la somma non corrisposta dal L. in esecuzione della precedente delibera. Non sussiste la violazione di alcuna delle norme invocate dal ricorrente dovendosi peraltro ricordare il principio di diritto, dettato da questa Suprema Corte, secondo cui nessuna norma codicistica detta, in tema di approvazione dei bilanci consuntivi del condominio, il principio dell’osservanza di una rigorosa sequenza temporale nell’esame dei vari rendiconti presentati dall’amministratore e relativi ai singoli periodi di esercizio in essi considerati, cosicché va ritenuta legittima la delibera assembleare che in assenza di un esplicito divieto pattiziamente convenuto al momento della formazione del regolamento contrattuale approvi il bilancio consuntivo senza prendere in esame la situazione finanziaria relativa al periodo precedente, atteso che i criteri di semplicità e snellezza che presidiano alle vicende dell’amministrazione condominiale consentono, senza concreti pregiudizi per la collettività dei comproprietari, finanche la possibilità di regolarizzazione successiva delle eventuali omissioni nell’approvazione dei rendiconti Cass., Sez. 2, n. 11526 del 13/10/1999 Sez. 2, n. 13100 del 30/12/1997 . 4. - Il ricorso deve pertanto essere rigettato, con conseguente condanna della parte ricorrente, risultata soccombente, al pagamento delle spese processuali, liquidate come in dispositivo. 5. - Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater D.P.R. n. 115/02, inserito dall’art. 1, comma 17 legge n. 228/12, applicabile ratione temporis essendo stato il ricorso proposto dopo il 30 gennaio 2013 , sussistono i presupposti per il raddoppio del versamento del contributo unificato da parte del ricorrente, a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13. P.Q.M. La Corte Suprema di Cassazione rigetta il ricorso e condanna la parte ricorrente al pagamento, in favore della parte controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 4.000,00 quattromila per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15%, agli esborsi liquidati in Euro 200,00 ed agli accessori di legge. Ai sensi dell’art. 13 comma 1-quater del D.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall’art. 1 comma 17 della legge n. 228 del 2012, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13.