Tollerabilità dei rumori provenienti dall’appartamento vicino e limiti normativi

Le immissioni acustiche che superano la soglia di tollerabilità prevista dalla normativa speciale a tutela degli interessi collettivi, con pregiudizio per la quiete pubblica, a maggior ragione devono essere considerate intollerabili ex art. 844 c.c. con riferimento alla posizione del vicino, più esposto alla loro portata lesiva proprio per la posizione di vicinanza rispetto alla fonte.

Lo ha affermato la Corte di Cassazione con l’ordinanza n. 1069/17 depositata il 18 gennaio. La vicenda. Il Giudice di Pace, così come il Tribunale in sede d’appello, rigettava la domanda proposta da una condomina ex art. 844 c.c. sostenendo che le immissioni acustiche provenienti dall’appartamento sovrastante non supervano i limiti della normale tollerabilità. La sentenza veniva impugnata dinanzi alla Corte di Cassazione deducendo la violazione e falsa applicazione della norma citata per aver il giudice omesso di considerare le condizioni dei luoghi i rumori provenivano dalla camera da letto dell’appartamento sovrastante e la particolare tipologia dei rumori che sono stati testualmente descritti dalla ricorrente come ”sporchi e ripetitivi” come tali irritanti e sconvenienti tali da compromettere la tranquilla vivibilità di un immobile . Inoltre il Tribunale avrebbe erroneamente ritenuto che anche solo un minimo superamento dei limiti legali di tollerabilità dei rumori, secondo quanto previsto dal d.P.C.M. dell’1 marzo 1991, non integrasse un illecito civile Limiti e tollerabilità. La doglianza trova condivisione da parte dei Giudici di legittimità che sottolineano come in tema di immissioni rumorose sussistono due livelli di tutela da una parte il regime amministrativo di cui alla l. n. 447/1995 e al d.P.C.M. citato, e, dall’altra, quello civilistico che regola i rapporti tra privati ai sensi degli artt. 844 e 2043 c.c Sul tema la giurisprudenza ha peraltro già avuto modo di affermare che il superamento dei livelli massimi di tollerabilità determinati da leggi e regolamenti integrano senz’altro gli estremi di un illecito anche se l’eventuale non superamento non può considerarsi senz’altro lecito in quanto la valutazione della loro tollerabilità deve essere effettuata alla stregua dei principi stabiliti dall’art. 844 c.c Se dunque le emissioni acustiche superano la soglia di tollerabilità prevista dalla normativa speciale a tutela degli interessi collettivi, con pregiudizio per la quiete pubblica, a maggior ragione le stesse devono considerarsi intollerabili ex art. 844 c.c. con riferimento alla posizione del vicino, più esposto alla loro portata lesiva proprio per la posizione di vicinanza rispetto alla fonte. Nel caso di specie, il Tribunale non si è attenuto a tale principio in quanto, pur avendo accertato che i rumori superavano i limiti di tollerabilità previsti normativamente, ha poi ritenuto che quell’inquinamento acustico fosse modestissimo” e non superasse la normale tollerabilità . Per questi motivi, la Corte accoglie il ricorso e cassa la sentenza impugnata con rinvio al Tribunale in persona di altro magistrato.

Corte di Cassazione, sez. VI Civile – 2, 14 ottobre 2016 – 18 gennaio 2017, n. 1069 Presidente Manna – Relatore Scalisi Fatto e diritto Rilevato che il Consigliere designato, dott. A. Scalisi, ha depositato ai sensi dell’art. 380 bis cd. proc. civ., la seguente proposta di definizione del giudizio La sig.ra E. , con atto di appello lamentava che il Giudice di Pace con sentenza n. 248 del 2006 avesse erroneamente rigettato la domanda ex art. 844 cod. civ. senza valutare correttamente le risultane istruttorie e, in particolare, la CTU. Si costituivano in appello F.A. e R.A.M.T. , chiedendo il rigetto del gravame e la condanna dell’appellante al pagamento del doppio grado del giudizio. Interrotto il giudizio per il decesso di F.A. veniva riassunto nei confronti dell’erede F.M. , che pure si costituiva in giudizio. Il Tribunale con sentenza n. 172 del 2015 rigettava l’appello e confermava integralmente la sentenza di primo grado. Secondo il Tribunale, andava confermata la valutazione del Giudice di Pace secondo il quale i rumori provenienti dall’appartamento sovrastante a quello dell’appellante non superavano la normale tollerabilità. Considerato che 1.- Con l’unico motivo E.A. denuncia la violazione e falsa applicazione di norme di diritto, segnatamente dell’art. 844 cod. civ. Violazione e falsa applicazione del combinato disposto fra gli artt. 844 e le leggi in materia di inquinamento acustico, legge 447/1995, DPCM 1 marzo 1991 art. 2, DPCM 14 novembre 1997 artt. 2, 3, 4 Legge Regione Puglia 12 febbraio 2002 n. 3 art. 3 ex art. 360, 1 comma n. 3 cod. proc. civ. . Sostiene la ricorrente che, erroneamente, il Tribunale, ha ritenuto, condividendo la motivazione del Giudice di Pace, che i livelli di rumorosità riscontrati erano conformi a quelli previsti dal DPCM 1.marzo 1991, tenendo conto che sia i rumori diurni che quelli notturni erano largamente inferiori a quelli massimi previsti nella citata normativa rispettivamente pari a 60 db per il giorno e 50 db per la notte, perché non avrebbe valutato la condizione dei luoghi, la particolare tipologia dei rumori rumori così come sono stati definiti Sporchi e ripetitivi come tale irritanti e sconvenienti disgustosi tali da compromettere la tranquilla vivibilità di un immobile , la particolarità che essi fossero percepibili dalla camera da letto della signora E. , sulla cui verticale insisteva il vano bagno dei sigg. F. -R. non adeguatamente coibentato. Il Tribunale avrebbe violato la norma di cui all’art. 844 cod. civ. dato che, il Giudice a quo, anziché compiere una specifica valutazione della fattispecie secondo i criteri dettati dalla norma, calandola nel concreto del caso in esame, si sarebbe limitato ad affermare il sostanziale rispetto dei valori limite della normativa anti-inquinamento. E di più, il Tribunale di Taranto, avrebbe erroneamente ritenuto che si potesse prescindere dal superamento dei limiti legali sul semplice presupposto che il superamento di quel limite era modestissimo, non tenendo conto che secondo gli orientamenti giurisprudenziali il superamento dei limiti massimi di rumore stabiliti dalla legge integra, comunque, gli estremi di un illecito, dato che il superamento dei limiti massimi stabiliti dalla legge, altro non sono che i criteri minimali per ritenere intollerabile la rumorosità di che trattasi. 1.1.- Il motivo merita di essere accolto. Va qui premesso che sussistono due livelli di tutela di fronte all’immissione rumorosa, da una parte il regime amministrativo deputato alla P.A. disciplinato dalla Legge n. 447 del 1995, e dal D.P.C.M. del 1991 con successive modifiche ed integrazioni e dall’altro vigono i principi civilistici che regolano i rapporti tra privati riconducibili nell’ambito del codice agli articoli 844 e 2043 c.c., dotati di fondamento costituzionale e comunitario. Tuttavia, come ha avuto modo di affermare questa Corte in altra occasione cfr. sent. n. 1151del 2003 n. 5697 del 2001 , il superamento dei livelli massimi di tollerabilità determinati da leggi e regolamenti integrano senz’altro gli estremi di un illecito anche se l’eventuale non superamento non può considerarsi senz’altro lecito, dovendo il giudizio sulla loro tollerabilità essere effettuato alla stregua dei principi stabiliti dall’art. 844 cod. civ Tale principio, nella sua prima parte, si basa sull’evidente considerazione che, se le emissioni acustiche superano, la soglia di accettabilità prevista dalla normativa speciale a tutela di interessi della collettività, così pregiudicando la quiete pubblica, a maggior ragione le stesse, ove si risolvano in immissioni nell’ambito della proprietà del vicino, ancor più esposto degli altri, in ragione della vicinanza, ai loro effetti dannosi, devono per ciò solo considerarsi intollerabili, ai sensi dell’art. 844 c.c. e, pertanto, illecite anche sotto il profilo civilistico. Tanto non è stato considerato dal giudice di merito, che, pur avendo rilevato che il livello di rumorosità, di cui si dice, in alcuni spazi temporali ore notturne, a finestre aperte e con uso dello scarico del WC , superava il valore previsto dal Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 1 Marzo 1991, quale livello massimo, tuttavia, ha ritenuto che quell’inquinamento acustico fosse modestissimo e non superasse la normale tollerabilità. Per questi motivi, si propone l’accoglimento del ricorso. Il Consigliere relatore . Tale relazione veniva comunicata al difensore della ricorrente. Il Collegio, condivide argomenti e proposte contenute nella relazione ex art. 380 bis cpc., alla quale non sono stati mossi rilievi critici. In definitiva, il ricorso va accolto, la sentenza impugnata va cassata e la causa va rinviata al Tribunale di Taranto in persona di altro magistrato, anche per il regolamento delle spese relative al presente giudizio di cassazione. P.Q.M. La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia la causa al Tribunale di Taranto nella persona di altro magistrato, anche per il regolamento delle spese del presente giudizio di cassazione.