Delibere nulle: un certo rigore è opportuno anche per motivi di “certezza” del diritto

Le ipotesi di nullità delle delibere assembleari vanno circoscritte ai soli casi di anomalie tali da rendere la delibera stessa mero simulacro perché priva degli elementi essenziali, con oggetto impossibile o illecito o che esorbiti dalle competenze assembleari o che incida sui diritti o la proprietà individuale , dovendosi ogni altro caso ricondurre alla categoria della annullabilità.

Questo il principale assunto di diritto, peraltro già da tempo noto, indicato dalla Suprema Corte con la sentenza n. 24948/16 depositata il 6 dicembre. Il caso. La vicenda processuale, piuttosto complessa ed articolata in due giudizi tra le stesse parti, riguarda il contenzioso intercorso tra il Condominio ed un condomino, con quest’ultimo che aveva impugnato in cassazione la sentenza della Corte d’appello di Catania che aveva rigettato, dopo averli riuniti, i suoi appelli avverso due sentenze del Tribunale che avevano respinto le sue opposizioni ad una delibera assembleare ed a un decreto ingiuntivo, inerenti entrambi alle spese attinenti a lavori straordinari. Nullità solo per vizi gravissimi. Il caso si pone poiché il condomino non aveva impugnato, evidentemente ritenendola nulla, la delibera assembleare nei 30 giorni previsti per legge per le delibere solo annullabili. Tra i numerosi motivi di reclamo, pertanto, il ricorrente aveva indicato l’errore compiuto dai giudici di merito nel non rilevare la nullità della delibera assembrare in oggetto. Nullità, a dire del reclamante, dovuta a svariate questioni tra le quali oggetto illecito, eccesso di potere da parte dell’amministratore, deliberazioni attinenti alle parti comuni ma anche alle parti esclusive e private dei condomini, etc. Impugnazione nei 30 giorni successivi all’approvazione o comunicazione della delibera. La Cassazione, tuttavia, riteneva perfettamente condivisibile quanto affermato nella sentenza impugnata dalla Corte di appello, ricordando che la verifica del merito della delibera è tipica manifestazione di critica, da operarsi nel termine dalla deliberazione alla quale si è partecipato o dalla comunicazione del verbale della deliberazione alla quale non si è partecipato . Ricorda la Suprema Corte, inoltre, che un maggior rigore nel determinare i casi di nullità delle delibere assembleari, appare non solo maggiormente rispettoso del dettato legislativo, ma anche utile ai fini pratici per evitare per evitare la paralisi della gestione condominiale o, comunque, l’incertezza delle situazioni giuridiche protratta a lungo e intollerabilmente nel tempo, sovvertendo di fatto il principio maggioritario che sorregge le determinazioni condominiali . Secondo la Cassazione, pertanto, anche per ragioni di certezza del diritto”, o per lo meno di certezza di quanto deliberato dalle assemblee condominiali, è opportuno circoscrivere i casi di nullità delle delibere a situazioni veramente gravi, quali appunto, come ricordato inizialmente, la presenza di vizi che rendano la delibera un mero simulacro in quanto priva degli elementi essenziali. Poiché come è noto l’assemblea condominiale non può in nessun modo deliberare sulle parti private o sui diritti soggettivi dei singoli condomini, sarà parimenti nulla una delibera che non si limiti a amministrare” le parti comuni dello stabile.

Corte di Cassazione, sez. II Civile, sentenza 13 maggio – 6 dicembre 2016, n. 24948 Presidente Bianchini – Relatore Parziale Fatti di causa A. Il condomino V. con riguardo al contenzioso intercorso con il Condominio quanto alle delibere assembleari e alle relative ripartizioni di spesa riguardanti lavori straordinari per oltre 200 milioni di lire impugna con cinque motivi la sentenza della corte d’appello di Catania che ha rigettato, dopo averli riuniti, i suoi appelli avverso due sentenze del tribunale di Catania, sezione distaccata di Giarre, rispettivamente la n. 55 del 2007 e la n. 64 dello stesso anno, che avevano a loro volta respinto la sua opposizione la prima alla delibera assembleare del 20 dicembre 1999 e la seconda al decreto ingiuntivo n. 140 del 2003 per il pagamento di Euro 5.361. Così la sentenza impugnata riassume la vicenda processuale. 1. Con atto di citazione iscritto a ruolo il 25 giugno 2007 V.S. proponeva appello avverso la sentenza del Tribunale di Catania, Sezione Distaccata di Giarre, depositata il 13 marzo 2007. Il Condominio La Face, costituitosi, oltre a chiedere il rigetto del gravame, avanzava appello incidentale. Con separato atto di citazione iscritto a ruolo sempre il 25 giugno 2007 il medesimo appellante proponeva appello avverso la sentenza del Tribunale di Catania, Sezione Distaccata di Giarre, depositata il 20 marzo 2007. Con ordinanza depositata il 29 maggio 2008 i due processi venivano riuniti il n. 1025 al n. 1026 del 2007 e disattese istanza d’inibitoria e di nomina di CTU, la causa veniva rinviata al 29 settembre 2008, al fine d’interpellare l’appellato, ai sensi dell’art. 222, c.p.c. Con ordinanza depositata il 13 ottobre 2008, dichiarata inammissibile la querela di falso proposta dall’appellante, le parti venivano invitate a precisare le conclusioni all’udienza del 19 aprile 2010. Precisate le dette, la causa, assegnati i termini di legge per conclusionali e repliche, restava trattenuta in decisione. Con comunicazione depositata il 6 maggio 2010 l’appellante ha revocato il mandato fiduciario all’avv. Cantarella. La detta revoca, ovviamente, resta priva d’effetto nei confronti dell’altra parte, ex art. 85, c.p.c. . 2. Con atto di citazione notificato il 23 ottobre 2001 il V. aveva chiesto dichiarare nulla e comunque annullare la delibera assembleare adottata dal Condominio La Face in data 20-12-1999 e tutte quelle antecedenti nelle parti in cui provvedono a ripartizione di spese concernenti i lavori straordinari di cui in narrativa. Con la sentenza n. 55 depositata il 13 marzo 2007 il Tribunale di Catania, Sezione Distaccata di Giarre, rigettò la domanda, condannando l’attore alla refusione della metà delle spese legali, per il residuo compensate . 3. Con atto di citazione notificato il 26 gennaio 2004 il V. aveva avanzato opposizione avverso il decreto n. 140/03, emesso il 29 ottobre 2003 dal medesimo tribunale, con il quale era stato ingiunto il pagamento della somma di 5.361,34, oltre accessori, in favore dell’odierno appellato. Queste, in sintesi, le ragioni dell’opposizione a nullità della delibera del 20 dicembre 1999, di cui detto, posta a base della richiesta d’ingiunzione,- b carenza di legittimazione dell’amministratore ad esigere le quote. Con la sentenza n. 64 depositata il 20 marzo 2007 il detto tribunale, rigettata l’opposizione, regolava le spese come sopra . 4. L’appellante insorge avverso le dette pronunzie proponendo plurime doglianze l’appellato avanzava appello incidentale . B. La Corte di appello respingeva il gravame dell’odierno ricorrente, nonché l’appello incidentale del Condominio sulle spese. La Corte locale dichiarava anche inammissibile la proposta querela di falso. Esaminava separatamente le due impugnazioni, descrivendo dettagliatamente i rispettivi motivi di gravame, rilevando l’inammissibilità di alcuni perché nuovi e ritenendo infondati gli altri. In particolare, la Corte d’appello, quanto alla impugnativa della delibera assembleare del dicembre 1999 decisa dal tribunale con sentenza 55 del 2007 rilevava l’inammissibilità, per novità, delle questioni avanzate quanto al saldo lavori e quanto alla ripartizione delle spese di proprietà esclusiva, nonché di quelle relative al dedotto stato di necessità che avrebbe indotto l’amministratore ad approvare lavori extra contratto. Riteneva poi la corte locale infondato il primo motivo, ritenendo che i dedotti profili di legittimità della delibera ne potessero determinare l’annullabilità e non già la dedotta nullità, con il conseguente regime in ordine alla tempestività dell’impugnazione. Anche gli aspetti relativi alla applicazione dei criteri di legge sulla ripartizione delle spese, secondo la corte d’appello, erano motivi di annullabilità della delibera, con la conseguente impugnazione nel relativo termine. In ogni caso la corte locale osservava che la documentazione contabile non era stata posta in dubbio dall’attore durante tutto giudizio di primo grado mentre era stata criticata in appello col quarto motivo. Quanto all’impugnativa del decreto ingiuntivo oggetto della sentenza n. 64 del 2007 riteneva la Corte infondate tutte le censure, richiamando le osservazioni già svolte quanto alla annullabilità/nullità delle relative decisioni assembleari, osservando che l’amministratore era legittimato a richiedere l’ingiunzione. C. Impugna tale decisione il V. , affidando il ricorso a cinque motivi. Resiste il Condominio con controricorso, avanzando ricorso incidentale sulle spese. Ragioni della decisione A. I motivi del ricorso principale. 1. Col primo motivo si deduce divieto di riproporre una causa avente il medesimo oggetto - violazione dell’art. 39 cp. c. in relazione all’art. 360 n. 3 c.p.c. - esistenza di un giudicato esterno risultante da atti prodotti nel giudizio. Osserva che come fatto ampiamente rilevare dal ricorrente nella querela di falso erroneamente dichiarata inammissibile dalla Corte d’Appello senza nemmeno la partecipazione al procedimento del Pubblico Ministero , la sentenza n. 2417/1999 del Tribunale di Catania, passata in giudicato, aveva disposto sfavorevolmente al Condominio sulle medesime questioni oggetto del presente giudizio e la delibera assembleare del 20/12/1999 ha già formato oggetto di altro autonomo giudizio definito con le sentenza n. 9112003 del Tribunale di Catania – Sez., distaccata di Giarre e n. 200/2004 del Tribunale di Messina - Sezione distaccata di Taormina . Il Condominio non poteva riproporre un ulteriore giudizio col medesimo oggetto. Osserva che le delibere oggetto di impugnazione nel presente giudizio, antecedenti a quella del 20/12/1999, sono quelle del 24/10/1998, 5/2/1999, 201211999, 29/ 3/1999, 221511999 e 131711999. Tali delibere sono affette da nullità in applicazione del principio sancito dalle Sezioni Unite, secondo cui debbono qualificarsi nulle le delibere prive degli elementi essenziali, le delibere con oggetto impossibile o illecito, le delibere con oggetto che non rientra nella competenza dell’assemblea, le delibere che incidono sui diritti individuali sulle cose o servizi comuni o sulla proprietà esclusiva di ognuno dei condomini ed infine le delibere comunque invalide in relazione all’oggetto . Aggiunge che malgrado l’emissione della sentenzia n. 241711999 suindicata il legale del Condominio richiese un primo decreto ingiuntivo n. 7/1999 , provvisoriamente esecutivo ed in forza del quale venne e affiato un pignoramento presso terzi a carico del sig. V. per un importo di 20.000.000 . Rileva che tale decreto veniva tempestivamente opposto innanzi al Tribunale di Catania - Sezione distaccata di Giarre e, nel corso del giudizio, il legale del Condominio depositava una nuova ripartizione delle somme, inerente a lavori eseguiti dal Condominio a seguito dell’ordinanza n. 135 dell’119/1997 del Sindaco del Comune di Giarre per un ammontare pari a 285.980.000. Lo stesso legale inoltre depositava anche copia della delibera assembleare del 2011211999 che - secondo il predetto legale avrebbe approvato tale ripartizione . Precisa ancora che in pendenza del procedimento inerente l’opposizione al decreto ingiuntivo n. 7/1999 l’amministratore chiedeva ed otteneva, tuttavia, un ulteriore decreto ingiuntivo n. 7412001 per un importo di Lire 1.686.291, del Giudice di Pace di Giarre e, successivamente, inducendo in errore il Tribunale di Catania - Sezione distaccata di Giarre Dott. Sturiale otteneva anche il decreto ingiuntivo n. [] dell’importo di Euro 5361,34, che forma oggetto del presente giudizio . Conclude, quindi, affermando che vi era una litispendenza con rischio per il sig. V. di una duplicazione delle somme da corrispondere in caso di soccombenza e che i Giudici aditi avrebbero dovuto disporre la cancellazione della causa dal ruolo ai sensi dell’art. 39 c.p.c. Cass., sez un., 11/11/1994 n. 9409 . Inoltre, aggiunge il ricorrente, il Condominio ha agito agito contrariamente alla regola generale di correttezza e buona fede, in relazione al dovere inderogabile di solidarietà di cui all’art. 2 Cost. che si risolve in abuso del processo ostativo all’esame della domanda , frazionando giudizialmente un credito unitario . Riconosce il ricorrente che purtroppo nel giudizio inerente l’opposizione al decreto n. [] tali eccezioni non vennero prospettate dalla difesa del sig. V. , che non produsse l’ordinanza sindacale predetta, né il rapporto al quale essa faceva riferimento. Tali circostanze non vennero valutate dal Giudice di Pace di Giarre in quanto non proposte dall’avvocato Nicotra . In definitiva il Condominio non avrebbe potuto proporre il ricorso per decreto ingiuntivo da cui è scaturito il presente giudizio poiché quanto deliberato nell’Assemblea del 20/12/1999 aveva già formato oggetto di giudizio nella suindicate sentenze n. [] del Tribunale di Catania Sei distaccata di Giarre e n. 200/2004 del Tribunale di Messina – Sez. distaccata di Taormina . 2. Col secondo motivo si deduce Nullità e non annullabilità delle delibere del 24/10/1998, 5/211999, 20/211999, 29/311999, 221511999 e 13/7/1999 per illiceità dell’oggetto violazione degli artt. 1133, 1135 e 1137 in relazione all’art. 360 n. 3 c.p.c. omessa motivazione su un fatto controverso e decisivo per il giudizio . Osserva il ricorrente che le delibere assembleari del 24/10/1998, 5/2/1999, 20/2/1999, 29/3/1999, 22/5/1999 e 13/7/1999 sono affette da radicale nullità, perché a hanno un oggetto illecito i lavori furono eseguiti inducendo in errore i giudicanti in ordine alle loro effettiva destinazione come stabilito dall’ordinanza n. 135 dell’1/9/1997 del Sindaco di Giade e dal rapporto a cui essa faceva riferimento b per eccesso di potere da parte dell’Amministratore . c . l’Assemblea condominiale non poteva inoltre deliberare su parti di proprietà esclusiva dei singoli condomini svellimento delle mattonelle dei balconi e loro sostituzione, taglio delle ringhiere e loro pitturazione, terrazze di proprietà esclusiva d . in ordine alla ripartizione delle spese comuni, le attribuzioni dell’assemblea, ai sensi dell’art. 1135 n. 2 c. c., sono circoscritte alla verificazione ed applicazione in concreto dei criteri fissati dalla legge, e non comprendono il potere di introdurre deroghe ai criteri medesimi . e . le delibere che modificano i criteri di ripartizione della spesa richiedono, a pena di nullità, il consenso unanime del condominio . . Il giudice avrebbe dovuto rilevare d’ufficio l’esistenza di una norma di legge idonea ad escludere, alla stregua delle circostanze di fatto già allegate ed acquisite agli atti di causa, il diritto vantato dalla parte, e ciò anche in grado di appello, senza che su tale obbligo possa esplicare rilievo la circostanza che in primo grado le questioni controverse abbiamo investito altri e diversi profili di possibile infondatezza della pretesa . 3. Col terzo motivo si deduce nullità del rendiconto depositato in corso di giudizio dal condominio conseguente illegittimità del decreto ingiuntivo - violazione dell’art. 246 oc in relazione all’art. 360 n. 3 c.p.c. . Osserva il ricorrente che il rendiconto depositato in corso di causa dal legale del Condominio oggi intimato è privo di validità giuridica, in applicazione analogica del principio di cui all’art. 246 c.p.c. Invero l’arch. C.P. , redattore del rendiconto, riveste la qualità di condomino in quanto possiede un appartamento posto al 3 piano della Palazzina B del Condominio e quindi ha un evidente interesse all’esito del presente giudizio, avendo peraltro ricoperto anche la carica di Direttore dei Lavori appaltati . Aggiunge che nel predetto rendiconto sono indicate voci di spese non presenti nel preventivo dei costi redatto dalla ditta appaltatrice, né nel prospetto inerente i c. d. lavori extracontrattuali con notevole incremento delle spese a carico dei condomini . 4. Col quarto motivo si deduce violazione e falsa applicazione dell’art. 63 disp. att. c.p.c. in riferimento all’art. 360 n. 3 - mancato avveramento della condizione sospensiva espressamente prevista dall’assemblea condominiale in materia di riparto delle spese . Premette il ricorrente che a carico del sig. V. è stato emesso il decreto monitorio n. 140/2003, ingiunto il pagamento della somma di Euro 5.361,34 oltre accessori, somma corrispondente ai millesimi di pertinenza dello stesso a causa della presunta approvazione di un rendiconto con il quale l’Assemblea condominiale avrebbe disposto la modifica delle somma dovute, in favore di una ditta appaltatrice di vari lavori aumentandolo da 210.812.657 a 285.980.000 . Precisa il ricorrente che la ripartizione delle spese era stata espressamente condizionata al verificarsi di vari eventi e gli stessi non risultano mai essersi verificato l’Assemblea condominiale, infatti, all’unanimità ha invitato il Direttore dei Lavori ad eseguire un sopralluogo nelle singole unità immobiliari al fine di verificare l’esistenza di alcuni vizi nella esecuzione delle opere. Per l’effetto l’Amministratore veniva autorizzato dall’Assemblea a procedere al saldo dei lavori in favore della ditta appaltatrice solo dopo a l’effettuazione della predetta verifica da parte del Direttore dei Lavori,- b l’esecuzione degli interventi integrativi disposti dal Direttore dei Lavori nei confronti della ditta appaltatrice c l’approvazione di un ulteriore delibera assembleare che avrebbe autorizzato l’Amministratore al pagamento di ulteriori somme tra cui quelle per cui è stato emesso il decreto ingiuntivo a carico del sig. V. in favore della ditta stessa . In mancanza di tali attività non vi è stata alcuna approvazione del rendiconto delle spese straordinarie nella riunione assembleare del 20/12/1999 . In ogni caso, ai sensi dell’art. 1369 c.c il deliberato assembleare va interpretato, nel dubbio, nel senso più conveniente alla natura e all’oggetto del contratto . Trattandosi, nelle fattispecie, di somme eventualmente dovuta all’appaltatore per l’esecuzione di opere condominiali è evidente che il pagamento delle stesse poteva essere richiesto solo dopo che il Direttore dei Lavori avesse compiuto tutte le verifiche tecniche necessarie e dopo l’effettuazione dei necessari interventi correttivi . 5. Col quinto motivo si deduce erroneità dell’ordinanza della corte d’appello, depositata il 13/10/2008 con cui viene dichiarata l’inammissibilità della querela di falso - violazione dell’art. 158 c.p.c. in relazione all’art. 360 n. 3 c.p.c. omessa o insufficiente motivazione su un fatto controverso e decisivo per il giudizio . Rileva il ricorrente che la Code d’Appello di Catania ha errato allorché ha ritenuto inammissibile la querela di falso proposta personalmente dal sig. V. . Rileva che l’ordinanza depositata il 13/10/2008 è insanabilmente nulla in quanto il procedimento di querela di falso avrebbe dovuto svolgersi alla presenza del Pubblico Ministero e tale nullità è rilevabile d’ufficio. Espone le ragioni per le quali tutti i documenti oggetto della querela di falso sono rilevanti ai fini della risoluzione del giudizio con riguardo al verbale dell’udienza del 18/9/1998, al verbale assembleare del 24/9/1997, alla sentenza n. 1417/99, alla comparsa di costituzione e di risposta del 15/1/2002, al decreto ingiuntivo n. 140/2003 . B. Il ricorso incidentale. 1. Con l’unico motivo di ricorso si deduce omessa condanna del signor V.S. all’integrale pagamento delle spese di giustizia del giudizio di primo grado davanti al tribunale di Catania, se. distac. di Giarre e del giudizio di secondo grado davanti la code di appello di Catania - carenza ed omessa motivazione . La Corte di appello, nel compensare le spese, non ha specificamente motivato. C. Prima di esaminare i motivi dei ricorsi , appare opportuno richiamare i passi salienti e pertinenti della motivazione della sentenza impugnata, che ha analizzato partitamente le questioni avanzate nei due giudizi riuniti. Quanto alla prima statuizione impugnata relativa alla sentenza n. 55 del 2007 la Corte di appello osserva quanto segue. 1. Per ragioni d’ordine sistematico conviene prendere in rassegna, in primo luogo, i motivi d’appello afferenti alla prima statuizione. Con il primo motivo l’appellante assume che il tribunale ha errato nel ritenere tardiva l’impugnazione della delibera in parola. La detta delibera, infatti, secondo la prospettazione del V. , doveva considerarsi nulla, poiché a maggioranza aveva modificato il criterio legale di riparto delle spese straordinarie, senza che i condomini avessero stipulato un negozio dispositivo dei loro diritti di talché, la detta nullità poteva essere fatta valere ex art. 1421, c.c., stante che i poteri dell’assemblea non potevano giungere fino a derogare i criteri tassativi di legge, violando il diritto individuale dei singoli condomini. Nel caso di specie il riparto era stato espressamente contestato dall’appellante poiché non erano stati rispettati i detti criteri, confermati dalla sentenza del Tribunale di Catania n. 2417/99, divenuta irrevocabile. Il giudice di prime cure avrebbe dovuto accertare, disponendo CTU, la detta violazione e, quindi, individuata ipotesi di nullità, reputare non integrata la dichiarata decadenza, valevole solo per le ipotesi di annullabilità. Non potendosi reputare soddisfacente il mero asserto della controparte, secondo il quale sarebbero stati rispettati i parametri fissati nella sentenza da ultimo indicata, sarebbe occorso, infatti, far luogo a verifica tramite l’invocata e denegata CTU . 2. Con il secondo motivo viene denunziata erroneità della statuizione gravata per non avere tenuto conto che la delibera del 20 dicembre 1999 aveva approvato il piano di riparto delle spese straordinarie, senza che fosse stato mai approvato il saldo dei lavori o indicati gli importi ripartiti. Il preventivo per i lavori deliberato il 3 novembre 1997 ammontava a Lire 210.812.657, nel mentre l’importo ripartito assommava a Lire 285.980.000. Di talché la delibera che approvava una tale spesa non autorizzata non poteva che considerarsi nulla, senza che potessero trovare applicazione i limiti temporali di cui all’art. 1137, c.c 3. Con il terzo motivo viene precisato che l’avv. Graziella Turco, che si era costituita per il V. , dopo la revoca del primo difensore, si era limitata ad illustrare le domande ed eccezioni dell’avv. Pietro Filetti, primo difensore dell’appellante. In particolare si contestava che si fosse avuta una mutatio libelli, ma una semplice emendatio dinanzi alla quale risulta vana la dichiarazione di non accettare il contraddittorio formulato ex adverso . 4 . Con il successivo motivo viene dedotta l’inidoneità probatoria della documentazione prodotta dalla controparte. La contabilità, a firma dell’arch. C.P. doveva considerarsi priva di valore probatorio in quanto senza data. Inoltre dalla stessa si traeva il mancato rispetto dei criteri imposti dal tribunale con la sentenza n. 2417/99. 5. Con il quinto motivo l’appellante denunzia la nullità del riparto per l’esecuzione di lavori concernenti parti di proprietà esclusiva del singolo condomino, privi di preventiva autorizzazione. 6. Con il sesto motivo il V. prospetta l’inesistenza di prova di sorta a riguardo dello stato di necessità che aveva indotto l’amministratore ad eseguire lavori extra contratto, mai preventivati, né ratificati o approvati . 7. La Corte di appello, dopo aver riassunto i motivi di impugnazione, osserva che risulta evidente, già ad una veloce lettura, che larga parte della prospettazione sopra sintetizzata sia del tutto estranea al modello processuale dell’impugnazione, il quale, come noto, impone alla parte di sottoporre al giudice d’appello una o più capi della sentenza di primo grado, oggetto di puntuale critica della ratio decidendi, attraverso la riproposizione di un percorso argomentativo alternativo. Esclusi ovviamente, domande, eccezioni e difese nuove . Aggiunge, quindi, che per una analisi precipua occorre riprendere i termini della domanda di primo grado. Al n. 1 della citazione di primo grado era stata dedotta la nullità della delibera per mancata applicazione degli artt. 1123 e 1126, c.c., poiché le spese erano state poste a carico dei condomini senza tener conto che l’edificio era formato da due palazzine, il che avrebbe implicato distinguere. Risultava, inoltre, violato l’art. 1125, c.c., quanto a riparto delle spese relative ai balconi, da doversi distribuire in parti uguali tra i proprietari dei due piani sovrastanti ad uno spettando farsi carico della parte superiore del ballatoio e all’altro di quella inferiore . Il prospetto finale della delibera del 20 dicembre 1999, poiché recante un susseguirsi di cifre senza una specificazione per le singole voce importava, del pari, nullità. Al n. 2 veniva allegata la nullità della ripartizione delle spese a causa della mancanza di previa approvazione delle opere. Al n. 3 veniva eccepita la nullità delle delibere precedenti, nella parte in cui provvedevano a suddividere le spese dei detti lavori . 8. Osserva, poi, la Corte locale che discende dall’esposto che con il secondo, al quale è collegato il terzo, quinto e sesto motivo d’appello l’impugnante cerca d’introdurre inammissibilmente domande nuove in appello. Infatti, con la primigenia domanda non si sollevò questione in ordine alla mancata approvazione del saldo dei lavori, assunta come rilevante bensì, come si è visto, si dedusse che le opere non erano state approvate. È del tutto evidente che l’introduzione dei nuovi temi di contrasto, operata solo in sede di precisazione, dal nuovo difensore, anche a volerla considerare una mera emendatio, risulta palesemente tardiva e, ciò, secondo la formulazione dell’art. 183, c.p.c., all’epoca vigente, a prescindere dalla contestazione dell’altra parte, peraltro ferma e tempestiva. Non si fece, inoltre, questione, nel giudizio di primo grado, del profilo evidenziato con il quinto e il sesto motivo . 9. La Corte di appello, quindi, disattende la prima censura nel merito , osservando che il giudice di prime cure ha rettamente applicato i principi, da tempo consolidatisi nell’interpretazione della S.C. . che circoscrivono le ipotesi di nullità ai soli casi di anomalie tali da rendere la delibera mero simulacro perché priva degli elementi essenziali, con oggetto impossibile o illecito o che esorbiti dalle competenze assembleari o che incida sui diritti o la proprietà individuale , dovendosi ogni altro vizio ricondurre alla categoria dell’annullabilità, la cui deduzione resta preclusa dal decorso del termine decadenziale di cui all’art. 1137, c.c. . Afferma, quindi, la Corte locale che una tale scelta interpretativa risulta pienamente condivisibile l’orientamento che nel passato, pur non in maniera monolitica, veniva privilegiato, infatti, distorcendo palesemente il dato normativo, aveva, di fatto, condotto alla paralisi della gestione condominiale o, comunque, all’incertezza delle situazioni giuridiche protratta a lungo e intollerabilmente nel tempo, sovvertendo, di fatto, il principio maggioritario che sorregge le determinazioni condominiali . Aggiunge, poi, la Corte locale che né, peraltro, può sostenersi, per aggirare la preclusione decadenziale, che, in concreto l’assemblea abbia male applicato i criteri di legge la verifica del merito della delibera al qual fine anche lo strumento della Cl U potrebbe risultare indicato , infatti, è tipica manifestazione di critica, da operarsi nel termine di giorni trenta dalla deliberazione alla quale si è partecipato o dalla comunicazione del verbale della deliberazione alla quale non si è partecipato . Sottolinea la Corte di merito che a ogni modo, coglie nel segno la difesa dell’appellato a riguardo della tardiva contestazione della documentazione contabile la detta, infatti, non fu mai posta in dubbio dall’attore durante tutto il corso del giudizio di primo grado e solo ora, con il quarto motivo, criticata . D. Quanto all’impugnazione proposta avverso la sentenza n. 64/07, la Corte di appello così riassume i motivi di impugnazione. 1. Si è già detto che l’opposizione al decreto ingiuntivo era fondata sull’asserita nullità della deliberazione del 22 dicembre 1999, causata della mancata rituale comunicazione dell’avviso di convocazione nonché sul difetto di legittimazione dell’amministratore alla riscossione, anche mediante decreto ingiuntivo, delle quote, poiché il saldo avrebbe dovuto essere versato alla ditta appaltatrice solo dopo l’effettuazione degli interventi integrativi previsti nella detta delibera e la successiva approvazione dei medesimi . 2. Con il primo motivo di gravame viene prospettata l’erroneità della sentenza gravata per avere ritenuto tardiva l’impugnazione della delibera in discorso, per le medesime ragioni illustrate nell’altra impugnazione riunita. 3. Con il secondo motivo si denuncia l’erroneità della statuizione per avere giudicato l’amministratore legittimato a richiedere l’ingiunzione con la delibera più volte richiamata l’assemblea aveva approvato il piano di riparto, senza che previamente fosse stato approvato il saldo lavori o perlomeno indicati gli importi ripartiti tanto è vero che l’ammontare dei lavori di Lire 210.812.657 era aumentato, al momento del riparto, a Lire 285.980.000, senza che constasse delibera di approvazione del maggior costo. Si era, pertanto, in presenza di una ipotesi di nullità assoluta, rilevabile al di fuori dei limiti temporali di cui all’art. 1137, c.c 4. Con il successivo motivo il V. deduce la nullità del riparto per l’esecuzione di lavori incidenti su parti di proprietà esclusiva, non previamente autorizzati dal condomino . 5. La Corte locale così motiva il rigetto anche di tale gravame. 5.1 - Anche il detto gravame risulta, nel suo insieme, privo di giuridico fondamento. Con il primo ed il terzo motivo l’appellante introduce, anche in questo caso, in palese violazione dell’art. 345, c.p.c., eccezioni nuove egli, infatti, con l’opposizione sopra ripresa, giammai aveva prospettato nullità della delibera oggetto di giudizio per avere adottato criteri di riparto illegali né, tantomeno, per aver previsto lavori afferenti a parti esclusive, in assenza del consenso del singolo condomino . 5.2 - Ciò posto, solo il secondo motivo sottopone al giudice di seconde cure eccezione, ritualmente sottoposta e disattesa dal tribunale. Sul punto ha così motivato il primo giudice merito alla mancanza di legittimazione dell’amministratore a richiedere il DI, anche tale eccezione è infondata dal momento che appaiono soddisfatti i requisiti ed i presupposti per la richiesta del provvedimento monitorio verbale di approvazione del rendiconto delle spese straordinarie adottato nella riunione assembleare del 20.12.1999. Ed infatti, ai sensi dell’art. 63 disp. att. c.c., l’amministratore di un condominio può ottenere un decreto ingiuntivo immediatamente esecutivo sulla base del solo stato di ripartizione approvato dall’assemblea, nonostante l’opposizione, o anche del solo verbale di assemblea contenente l’indicazione delle spese occorrenti, né, peraltro, costituisce requisito di ammissibilità la legittimità della delibera Cass. civ. 1999, n. 7073 . Del pari infondata è l’eccezione secondo la quale l’amministratore non avrebbe avuto titolo per richiedere il D.I. mancando la prova della esecuzione degli interventi integrativi, essendo sufficiente per la sua richiesta l’approvazione del piano di riparto delle spese straordinarie . . La detta motivane, condivisa dalla corte, non viene scalfita dalla censura. I poteri dell’amministratore si fondano sull’art. 63 cit., il quale, sulla base del principio di presunzione di legittimità delle delibere condominiali, impone il recupero all’amministratore, anche per via coattiva. Presunzione di legittimità la quale assiste le delibere fino a loro invalidazione nelle forme di legge. Né, per quel che prima si è detto, può sostenersi che la deliberazione portata in esecuzione fosse affetta da radicale nullità, al contrario di quel che sostiene l’appellante, poiché si era ripartito ammontare superiore al preventivo, deliberato il 3 novembre 1997. La detta circostanza, infatti, ove, per assurdo, si volesse negare valore costitutivo alla seconda determinazione assembleare, potrebbe implicare vizio che avrebbe dovuto essere dedotto nel termine decadenziale di cui all’art. 1137, c.c. e che, comunque, come prima si è detto, non privava d’immediata efficacia la statuizione e, quindi, non esonerava l’amministratore dal darle piena esecuzione, anche per via coattiva . E. La Corte locale rigettava anche l’impugnazione sulle spese del Condominio. 1. Osserva che l’appellante incidentale assume l’ingiustizia della parziale compensazione delle spese di causa operata dal primo giudice entrambe le cause, al contrario di quanto reputato dal tribunale, non presentavano affatto profili di complessità . Osserva, altresì, la Corte che nell’appello concernente la sentenza n. 6407 viene altresì riproposta, sotto forma di censura incidentale, l’eccezione d’improcedibilità dell’opposizione per tardiva iscrizione a ruolo, disattesa dal tribunale . 2. - La Corte locale motiva il rigetto, osservando quanto segue. Entrambe le doglianze vanno rigettate. Quanto alla compensazione devesi osservare che le questioni portate al vaglio della giustizia presentavano una loro intrinseca complessità, pur se largamente comune a questo tipo di contenzioso, caratterizzato sovente da elevata conflittualità, dovuta alla intrinseca difficoltà di ricostruire e inquadrare i fatti rilevanti di causa e dalla regolamentazione codicistica, rada e lacunosa, soggetta a mutevoli interpretazioni della S.C Rientra in quest’alveo la distinzione tra delibere annullabili e nulle. Si giustifica, pertanto, la decisione del giudice di prime cure di compensare in parte le spese. L’eccezione d’improcedibilità, poi, deve essere confermata infondata. Come chiarito dal tribunale, l’opponente iscrisse la causa a ruolo il 3 febbraio 2004, otto giorni dopo la notifica dell’atto di citazione, avvenuta il 26 gennaio 2004 pertanto risulta essere stata rispettata la disposizione di cui all’art. 165, c.p.c., la quale impone iscrizione a ruolo entro dieci giorni dalla detta notificazione . F. La revoca del mandato all’avvocato Cardile e l’avviso di udienza. Va in primo luogo rilevato che il ricorrente principale V. ha fatto pervenire alla Corte un atto di revoca della procura conferita all’avvocato Antonio Cardile con mandato a margine del ricorso. Tale atto reca la data del 20 ottobre 2014 ed è stato protocollato al n. 3969 del 20 marzo 2015 di questa Corte. La revoca non è stata accompagnata né risulta seguita dalla nomina di altro difensore per il presente giudizio. Correttamente, quindi, l’avviso di udienza è stato notificato al difensore, posto che va condiviso il principio più volte affermato da questa Corte secondo cui la revoca della procura da parte del cliente o la rinuncia alla stessa da parte del difensore, a norma dell’art. 85 cod. proc. civ., non fanno perdere al procuratore revocato o rinunciante lo ius postulandi e la rappresentanza legale del cliente per tutti gli atti del processo fino a quando non si sia provveduto alla sua sostituzione con altro procuratore e tale sostituzione non sia stata ufficialmente comunicata Cass. n. 5410 del 11/04/2001 - Rv. 545844 . G. Il ricorso principale è infondato e va rigettato. Il ricorso è ai limiti dell’ammissibilità, tanto che il Procuratore Generale di udienza ha concluso in tal senso. A fronte della chiara ed analitica motivazione della sentenza impugnata, che ha ripercorso analiticamente la complessiva vicenda sostanziale e processuale portata all’esame della Corte locale, valutando partitamente i motivi di gravame, il ricorrente tende ad unificare le varie problematiche, anche processuali, fatte valere nei due giudizi, rendendo non sempre chiaro il contenuto delle censure con riguardo specificamente alle decisioni impugnate. In ogni caso il ricorso è infondato per quanto di seguito si chiarisce. 1. Il primo motivo è inammissibile. Si deduce violazione dell’art. 39 cod. proc. civ. con riguardo ad altri giudizi e si eccepisce il giudicato esterno senza alcuna allegazione documentale. Né risulta che di tali questioni sia stato investito il giudice dell’appello. Resta assorbita la questione proposta in ordine all’affermato frazionamento del credito da parte del Condominio. 2. Anche il secondo motivo è inammissibile e comunque infondato. Si deduce la nullità di tutte le delibere assembleari per illiceità dell’oggetto, eccesso di potere dell’amministratore e carenza dei poteri dell’assemblea, concludendosi che Il giudice avrebbe dovuto rilevare d’ufficio l’esistenza di una norma di legge idonea ad escludere, alla stregua delle circostanze di fatto già allegate ed acquisite agli atti di causa, il diritto vantato dalla parte, e ciò anche in grado di appello, senza che su tale obbligo possa esplicare rilievo la circostanza che in primo grado le questioni controverse abbiamo investito altri e diversi profili di possibile infondatezza della pretesa . Il motivo è inammissibile per la parte in cui deduce profili di nullità delle delibere non esaminate dal giudice di appello in assenza di chiari riferimenti alla deduzione in quella sede di tali censure e in parte infondato con riguardo alle questioni affrontate e risolte dal giudice dell’appello e qui specificamente non contrastate. Né certamente può il giudice di appello d’ufficio rilevare e valorizzare elementi pure risultanti dal giudizio in assenza di specifiche richieste o eccezioni di parte. 3. È inammissibile anche il terzo motivo col quale si deduce la nullità del rendiconto sotto un profilo del tutto nuovo applicazione analogica dell’art. 246 cod. proc. civ. , specie a fronte della affermazione del giudice dell’appello circa la mancata specifica contestazione dello stesso. 4. È inammissibile e comunque infondato anche il quarto motivo col quale si denuncia la violazione dell’art. 63 disposizioni di attuazione del cod. civ. quanto al mancato avveramento della condizione sospensiva espressamente prevista dall’assemblea condominiale in materia di riparto delle spese . Il motivo è inammissibile perché si fa riferimento ad una condizione asseritamente presente nella delibera condominiale senza peraltro riportare il testo completo della stessa per poterne apprezzare il contenuto. In ogni caso sul punto è intervenuta la Corte di appello valutando tale circostanza e ritenendola ininfluente ai fini del DI con affermazione, costituente autonoma ratio decidendi , non autonomamente censurata. 5. È infine inammissibile il quinto motivo, che riguarda la nullità dell’ordinanza sulla querela di falso quanto all’assenza del pubblico ministero, perché carente di specificità, anche quanto all’oggetto della stessa querela avanzata. H. È infondato anche il ricorso incidentale sulle spese. La censura sul vizio di motivazione è infondata, essendo sufficiente la lettura della motivazione sul punto, su riportata per esteso lett. E, n. 2 . I. Spese compensate in ragione della reciproca soccombenza. P.T.M. La Corte rigetta i ricorsi e compensa le spese.