L'avviso di convocazione ha carattere recettizio

Il condomìnio ha l'onere di dimostrare che l'avviso di convocazione dell'assemblea sia pervenuto al condòmino in tempo utile per l'assemblea, ovvero nei fatidici cinque giorni.

Il Tribunale di Milano, con la sentenza del 27 aprile 2016 n. 5195, torna su un tema scottante il rispetto dei termini previsti per la convocazione dell'assemblea precisando il carattere recettizio dell'avviso di convocazione. La lagnanza del condomino. Un condòmino lamenta d'aver ricevuto la convocazione dell'assemblea con una comunicazione consegnata a mano dal custode, solo due giorni prima della data fissata per la riunione. Il condomìnio, dal suo canto, senza contestare tale circostanza, tenta di difendersi sostenendo che tutti gli altri condòmini avevano ricevuto la convocazione in tempo utile e che il recalcitrante aveva ritardato per sua colpa o incuria, poco importa nel ritiro della comunicazione. Il parere del Tribunale. Il Tribunale di Milano, con la sentenza in commento, accoglie le rimostranze del condòmino sottolineando che l'avviso di convocazione ha carattere recettizio per cui produce i propri effetti solo a seguito della materiale ricezione da parte del destinatario. A nulla rileva la circostanza che le comunicazioni siano in giacenza presso il portiere. E' il condomìnio, ovvero l'amministratore pro-tempore, a doversi fare carico di provvedere alle relative comunicazioni in tempo utile. Convocazione dell'assemblea la riforma ha modificato i termini. La convocazione dell’Assemblea è disciplinata dal combinato disposto dell’articolo 1136 c.c. e dell’articolo 66 delle Disposizioni di attuazione. Entrambe le norme sono state modificate dalla riforma. In particolare, ad essere modificato è stato il terzo comma dell'articolo 66 Disp. att. che ora dispone L’avviso di convocazione, contenente specifica indicazione dell’ordine del giorno, deve essere comunicato almeno cinque giorni prima della data fissata per l’adunanza in prima convocazione, a mezzo di posta raccomandata, posta elettronica certificata, fax o tramite consegna a mano, e deve contenere l’indicazione del luogo e dell’ora della riunione . In definitiva, vengono ammessi nuovi strumenti per la notifica dell'avviso di convocazione. Accanto ai sistemi tradizionali raccomandata, consegna a mano o all'ormai obsoleto fax , spuntano mezzi più moderni, quali la PEC posta elettronica certificata . Nella prassi corrente molti amministratori inviano semplici e-mail chiedendo al condòmino di dare l'avviso di ricevimento in mancanza, scatta la raccomandata. Non basta comunicare” l'avviso di convocazione. La norma prevede che l’avviso deve essere comunicato almeno cinque giorni prima della data fissata per l’adunanza in prima convocazione in realtà, secondo la giurisprudenza maturata fino a oggi, non è sufficiente che l'amministratore si limiti a comunicare” ovvero ad inviare l'avviso nel termine indicato, ma è necessario verificare che esso sia effettivamente pervenuto al condòmino, o meglio, nella sfera di conoscibilità del destinatario, nei fatidici cinque giorni. Il tema è stato recentemente affrontato dalla Corte di cassazione Sez. VI civ., ordinanza 23 giugno 2015, n. 13015 che ha avuto modo di precisare che grava sull'amministratore l'onere di provare non solo la spedizione, ma anche che l'avviso di giacenza adempimento che consente di acquisire conoscenza dell'invio della comunicazione e la conoscibilità del suo contenuto fosse stato immesso nella cassetta postale del destinatario . L'avviso ha carattere recettizio. L'avviso di convocazione, infatti, è considerato un atto recettizio e, come tale, deve essere ricevuto almeno cinque giorni prima dello svolgimento della riunione fissata in prima convocazione. Tale tesi troverebbe il proprio fondamento nella rielaborazione della disciplina posta dall'articolo 66 disp. att. c.c., che, a seguito della riforma, ha stabilito che il termine in esame deve essere riferito alla prima convocazione della assemblea, a nulla rilevando la data di svolgimento della assemblea in seconda convocazione, ne' che tale data sia stata eventualmente già fissata Corte di Cassazione, Sez. VI n. 22047/2013 . E' da ritenere che tale norma non possa essere derogata, né da un regolamento contrattuale né, tanto meno, da una precedente assemblea, neanche se assunta all’unanimità da tutti i condomini in quanto trattasi della salvaguardia di diritti indisponibili. Delibera annullabile se i termini non vengono rispettati. Ma cosa succede se i termini previsti per la convocazione dell'assemblea non vengono rispettati? In tale ipotesi la delibera diventa annullabile il che si traduce nell'obbligo del condòmino di provvedere all'impugnazione del deliberato assembleare facendosi carico di dimostrare la mancata tempestiva e regolare convocazione Tribunale di Napoli, 31 luglio 2015, n. 11001 Cassazione, Sez. II Civ., 4 marzo 2011, n. 5254 Cassazione, Sez. II Civ., 13 novembre 2009, n. 24132 . Sotto altro profilo, parallelamente, per evitare brutte sorprese, sarà opportuno attendere che i termini per l'impugnazione siano decorsi prima di dare esecuzione al deliberato assembleare. Perché fissare dei tempi? Ma perché è essenziale rispettare questi tempi? Il problema è semplice! E' necessario che ogni singolo condòmino possa partecipare all'assemblea dopo aver avuto il tempo necessario a riflettere ed informarsi sugli argomenti posti all'ordine del giorno. Non è sufficiente partecipare all’assemblea, ma occorre essere in grado di assumere delle decisioni valide e ciò, fin troppo spesso, è possibile solo conoscendo alcune circostanze che non è facile reperire in poco tempo. Poniamo il caso in cui si debba decidere sulla realizzazione di alcune opere sarà necessario dare a ciascun condomino l'opportunità di procurarsi dei preventivi. E nel caso dell'approvazione del bilancio? Allora i tempi concessi al codòmino dovrebbero essere ancor più dilatati per permettere a ciascuno, se necessario, di prendere visione delle pezze d'appoggio”. In linea di principio, comunque, il Legislatore ritiene congruo il previsto termine dei cinque giorni che, almeno teoricamente, dovrebbe permettere a ciascuno di assumere le necessarie informazioni sugli argomenti all'ordine del giorno. Attenzione alle operazioni preliminari. Occorre tener presente che, una volta che sia stata riunita l'assemblea, occorre procedere ad una serie di operazioni preliminari. Nominato il presidente, questo dovrà procedere alla verifica della regolare convocazione dell’assemblea dando atto che essa risulti regolarmente costituita perché sono stati regolarmente convocati tutti gli aventi diritto il che, conseguentemente, implica che gli avvisi di convocazione siano pervenuti nei termini previsti a tutti i condomini. L’articolo 1136 c.c., penultimo comma, infatti, stabilisce espressamente che l’assemblea non può deliberare, se non consta che tutti gli aventi diritto sono stati regolarmente convocati . È buona norma prestare particolare attenzione alla regolarità delle convocazioni verificando quantomeno che ci sia la ricevuta di ritorno per le comunicazioni inviate agli assenti. La convocazione, infatti, avendo carattere recettizio, produce i propri effetti tipici solo dopo che sia effettivamente venuta a conoscenza del destinatario. Necessario verificare, inoltre, che i fatidici cinque giorni dalla data di ricezione e non da quella di spedizione siano effettivamente decorsi. In caso di omessa, tardiva o incompleta convocazione degli aventi diritto, la deliberazione assembleare è annullabile ai sensi dell'articolo 1137 del codice su istanza dei dissenzienti o assenti perché non ritualmente convocati.

Tribunale di Milano, sez. XIII Civile, sentenza 26 – 27 aprile 2016, n. 5195 Giudice Rota Ragioni di fatto e di diritto della decisione Con il presente giudizio A.M.L., sul presupposto di essere proprietaria di alcune unità immobiliari site nello stabile di Via Silvio Pellico n. 1 in Cesano Boscone, ha impugnato la delibera assunta dall'assemblea ordinaria e straordinaria del Condominio di Via Silvio Pellico n. 1 in Cesano Boscone in data 24 febbraio 2014 per reperire la delibera vedi il doc. n. 2 fascicolo parte attrice facendo valere i seguenti profili di doglianza 1 violazione degli artt. 1136 c.c. e 66 delle disposizioni di attuazioni al c.c. per il fatto che l'avviso di convocazione dell'assemblea del Condominio di Via Silvio Pellico n. 1 in Cesano Boscone, tenutasi in prima convocazione in data 22 febbraio 2014, le è stato comunicato per il tramite del custode del predetto Condominio in data 18 febbraio 2014 senza il rispetto del termine minimo di cinque giorni a far data dall'adunata assembleare di prima convocazione, con conseguente annullabilità dell'intero deliberato assembleare 2 violazione dell'art. 1123 c.c. con riferimento al punto numero uno dell'ordine del giorno che ha approvato il consuntivo per l'esercizio di gestione 2012/2013 avendole addebitato spese personali per complessivi Euro 5.071,84, con conseguente nullità in parte qua della delibera stante il fatto che assemblea aveva esercitato un potere che non le spettava 3 eccesso di potere con riferimento al punto numero sette dell'ordine del giorno che aveva deliberato di proseguire la vertenza legale intercorrente con la condomina A.M.L. in merito alla pratica Piccola Nursery”, , con conseguente annullabilità in parte qua della delibera stante il fatto che la volontà dei condomini si era formata su informazioni errate e non aderenti al dato reale. Si è costituito il Condominio di Via Silvio Pellico n. 1 in Cesano Boscone contestando in fatto e diritto delle avverse pretese ed instando per il rigetto delle domande attoree. Per ciò che interessa in questa sede il Condominio di Via Silvio Pellico n. 1 in Cesano Boscone ha replicato 1 quanto alla asserita violazione degli artt. 1136 c.c. e 66 delle disposizioni di attuazioni al c.c. per il fatto che, a detta della difesa di parte attrice, l'avviso di convocazione dell'assemblea del Condominio di Via Silvio Pellico n. 1 in Cesano Boscone fissata in prima convocazione per il 22 febbraio 2014, le sarebbe stato comunicato soltanto in data 18 febbraio 2014 senza il rispetto del termine minimo di cinque giorni previsto dalla legge, che le convocazioni assembleari destinate ai condomini erano già disponibili per tutti in data 16 febbraio 2014, non potendo inficiare il deliberato assembleare il fatto che la L. avesse provveduto a ritirare il proprio plico soltanto due giorni dopo quando oramai il termine di cinque giorni era spirato 2 quanto all'addebito delle spese personali per complessivi Euro 5.071,84 a carico della condomina A.M.L., che l'assemblea dei condomini, con successiva deliberazione datata 27 marzo 2015 per reperire la delibera vedi il doc. n. 1 fascicolo parte convenuta , aveva provveduto a modificare il consuntivo per l'esercizio di gestione 2013/2014 avendo stornato i relativi importi a carico dell'intera collettività condominiale con esclusione della condomina L. 3 quanto infine alla questione dell'asserito eccesso di potere con riferimento al punto numero sette dell'ordine del giorno che aveva deliberato di far proseguire al Condominio la vertenza legale intercorrente con la condomina A.M.L. in merito alla pratica Piccola Nursery , che tale profilo di doglianza era del tutto sfornito di fondamento alcuno posto che tra la condomina A.M.L. ed il Condominio di Via Silvio Pellico n. 1 in Cesano Boscone era pendente un giudizio di merito avente ad oggetto l'accertamento della proprietà dell'unità immobiliare denominata Piccola Nursery per il quale non era stato trovato alcun accordo tra le parti di causa. Questi i fatti di causa, il Tribunale ritiene di accogliere l'impugnazione azionata dalla parte attrice A.M.L. per i motivi di seguito indicati. A.M.L. ha riferito di avere avuto in consegna dal custode l'avviso di convocazione assembleare per le date del 22/24 febbraio 2014 indicate rispettivamente per la prima e per la seconda convocazione soltanto in data 18 febbraio 2014 in violazione del combinato disposto degli artt. 1136 c.c. e 66 delle disposizioni di attuazioni al c.c. che richiedono che l'avviso di convocazione dell'assemblea debba essere comunicato al condomino, a pena di invalidità dell'intero deliberato, almeno cinque giorni prima rispetto alla data dall’adunata assembleare di prima convocazione di contro il Condominio convenuto ha genericamente replicato che le convocazioni assembleari destinate ai condomini erano già disponibili in data 16 febbraio 2014 senza però avere dato la prova della suddetta circostanza stante la natura di atto recettizio dell'avviso di convocazione assembleare e la mancata prova del fatto che la condomina L. abbia ricevuto l'avviso di convocazione dell'assemblea del Condominio di Via Silvio Pellico n. 1 in Cesano Boscone fissata in prima convocazione in data 22 febbraio 2014 in tempo utile, vale a dire almeno cinque giorni prima come richiesto dalla legge, consegue la declaratoria di annullabilità dell'intero deliberato assembleare assunto in data 24 febbraio 2014 per violazione di legge. Tale conclusione esime il Giudice dal vagliare gli ulteriori profili di doglianza di parte attrice ciononostante si ritiene utile spendere qualche considerazione in merito alle ulteriori doglianze di parte attrice ed asserire che 1 quanto all’impugnazione per eccesso di potere del punto numero sette dell’ordine del giorno del deliberato assembleare assunto in data 24 febbraio 2014 nella misura in cui i condomini avevano deciso di far proseguire al Condominio la vertenza legale intercorrente con l’attrice A.M.L. in merito alla pratica Piccola Nursery”, , non sussiste alcun eccesso di potere atteso che tra la condomina A.M.L. ed il Condominio di Via Silvio Pellico n. 1 in Cesano Boscone risultava essere pendente un giudizio di merito avente ad oggetto l'accertamento della proprietà dell'unità immobiliare denominata Piccola Nursery per il quale non era stato al momento trovato alcun accordo tra le parti di causa vedi il doc. n. 6 fascicolo parte convenuta legittima pertanto si palesava la decisione dei condomini di voler proseguire il contenzioso stante l'assenza di alcun intento conciliativo tra i contendenti 2 fondata al contrario si palesa la doglianza di nullità del deliberato assembleare assunto in data 24 febbraio 2014 nella misura in cui ha approvato il consuntivo per l'esercizio di gestione 2012/2013 avendo addebitato alla condomina L. spese personali per complessivi Euro 5.071,84 ad avviso di chi scrive l'assemblea ha in parte qua esercitato un potere che non le spettava ex art. 1135 c.c., non rientrando tra le prerogative assembleari quelle di addossare ai condomini fantomatiche spese di natura personale posto che l'assemblea non è dotata di autodichiare non può farsi giustizia da sé. Le spese di lite seguono la soccombenza e vanno addossate al Condomino convenuto nella misura di cui al dispositivo in quanto parte soccombente. P.Q.M. Il Tribunale di Milano, XIII Sezione Civile, definitivamente pronunciando nella causa fra le parti di cui in epigrafe, ogni altra istanza, domanda ed eccezione disattesa, così provvede 1 In accoglimento dell'impugnazione spiegata dall'attrice A.M.L., annulla la delibera assunta dall'assemblea ordinaria e straordinaria del Condominio di Via Silvio Pellico n. 1 in Cesano Boscone in data 24 febbraio 2014 2 Condanna il Condominio di Via Silvio Pellico n. 1 in Cesano Boscone al pagamento delle spese di lite sostenute da A.M.L., spese liquidate in Euro 150,00 per anticipazioni ed Euro 2.500,00 per compenso di avvocato, oltre rimborso forfettario spese generali 15,00 %, IVA e CPA come per legge.