Le anticipazioni dell'amministratore approvate e non contestate sono dovute

L'amministratore che rinuncia al mandato può richiedere il rimborso delle anticipazioni approvate dall'assemblea e la richiesta può essere diretta al condominio per il totale e ai singoli condomini per le proprie quote.

E' quanto ha in estrema sintesi stabilito il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere con sentenza del 4 aprile 2016. Il fatto. La questione decisa, nello specifico, riguarda la richiesta di rimborso di anticipazioni da parte di un amministratore. Le dette anticipazioni erano state approvate dall'assemblea ed il credito relativo riconosciuto sia dall'assemblea che successivamente da parte di un condòmino - per sè e per tutti gli altri - su incarico dell'assemblea. Non avendo ricevuto il pagamento, l' ex amministratore chiede ed ottiene un decreto ingiuntivo, per l'intero, nei confronti del detto condòmino, in qualità di mandatario. Il quale impugna il decreto e ne ottiene la revoca anche se l'accoglimento è parziale . Pagherà solo quel che gli spetta per la singola quota. Secondo quanto riporta la sentenza, le contestazioni dell'opponente al decreto ingiuntivo si racchiudono nel disconoscimento della presunta dichiarazione di debito per non aver mai firmato la stessa la prescrizione del credito vantato essendo decorso il termine triennale la carenza di legittimazione passiva siccome essa opponente non era più condomina a far data dal 10.09.2011 , per aver venduto l'immobile inoltre nulla doveva siccome per il periodo in cui lo stesso aveva amministrato il Condominio, aveva sempre riscosso le quote condominiali richieste . Incontestabilità delle anticipazioni approvate con il rendiconto. Nell'inquadrare la questione giuridica, la sentenza parte dall'assunto secondo cui l'amministratore di condominio non ha un generale potere di spesa, salvo, specifica, quanto stabilito in materia di lavori urgenti dagli artt. 1130 e 1135 c.c. spetta infatti all'assemblea afferma - non solo di approvare il conto consuntivo, ma anche di valutare l'opportunità delle spese sostenute dall'amministratore . Spiega la sentenza che la norma di cui all'art. 1720 c.c., che prevede il rimborso delle spese anticipate dal mandatario, va letta insieme con i principi in materia di condominio, per i quali il credito dell'amministratore verso il condominio potrà considerarsi liquido ed esigibile solo dopo l'approvazione assembleare cita varie sentenze Cass. n. 18084/2014 5984/2012 1224/2012 14197/2011 . E ciò perchè il rendiconto approvato dall'assemblea e non impugnato è vincolante per tutti i condomini, anche per quanto attiene alle anticipazioni dell'amministratore. Obbligo di rendiconto tra amministratore e condominio. In particolare, nei rapporti tra amministratore e condominio, vi è un obbligo di rendiconto da parte dell'amministratore che deriva dalla gestione di affari altrui. Tale rendiconto può essere ovviamente contestato e qui la sentenza rinvia agli artt. 263, 264 e 266 c.p.c. sulla contestazione del conto . Esigenze di certezza, però, fanno sì che tale rendiconto non sia esposto indefinitamente a contestazioni è insito, infatti, nella logica dei rapporti bilaterali in cui è previsto l'obbligo del rendiconto, rapporti sovente di natura privatistica e più specificatamente contrattuale, che si tenda a raggiungere il risultato della certezza circa le reciproche poste di dare ed avere tra le parti, onde tali aspetti non rimangano indefinitamente pendenti e controvertibili, e tale certezza ben può essere assicurata dall'espressa approvazione oppure dalla mancata disapprovazione entro termini eventualmente previsti da parte di chi avrebbe avuto interesse a contestare il conto reso da colui il quale ha svolto l'attività per suo conto . Tale approvazione è intervenuta con l'approvazione del conto consuntivo condominiale. Come si contesta la veridicità dei fatti affermati a verbale. Quanto alla contestabilità dei fatti affermati nel verbale di assemblea condominiale, la sentenza in commento parte dall'assunto che esso offre una prova presuntiva dei fatti che afferma in essa verificati spetta dunque al condòmino che impugna il verbale dimostrare la falsità delle affermazioni in esso contenute cita sul punto Cass. n. 11526/2011 e 16774/2015 . E tra l'altro, aggiunge la sentenza, se non redatto da un notaio, il verbale ha valore di scrittura privata, per vincere le cui risultanze non occorre la querela di falso, bansì qualsiasi mezzo di prova cita Trib. Padova n. 1955/2006 e Cass. Pen. Sez. V 20.11.1986 . In particolare, prosegue, la documentazione prodotta in copia non può essere contestata genericamene il disconoscimento della conformità di una copia all'originale deve essere chiaro, circostanziato, esplicito, oltre che tempestivo cita Cass. n. 14893/2014 . Riconoscimento del debito da parte del condòmino mandatario. Nel caso di specie, l' ex amministratore richiede il totale del debito al singolo condòmino, sulla base del riconoscimento che egli in proprio quale condomino e nella qualità di Presidente dell'assemblea di condominio , e su incarico ricevuto in assemblea, effettuò ai tempi, insieme con la promessa di pagamento. Ma, rileva il giudice, la dichiarazione come il verbale di assemblea non fa desumere che il condòmino abbia assunto l'impegno di pagare l'intero al posto degli altri e quindi siamo solo in presenza di un riconoscimento di debito, peraltro su incarico, e il riconoscimento di debito di per sè non muta il soggetto obbligato originariamente alla corresponsione della somma . La richiesta non è dunque accolta dal giudice, il quale revoca il decreto ingiuntivo ed ordina al singolo condòmino di pagare la sua quota, come risultante dall'estratto conto approvato dall'assemblea. A chi richiedere il rimborso, al condominio o ai singoli condomini? Il rimborso, prosegue il Giudice, può infatti essere richiesto per l'intero al condominio nella persona del nuovo amministratore per l'attinenza alle cose, ai servizi e agli impianti comuni e, cumulativamente, ai singoli condòmini, la cui obbligazione di rimborsare le anticipazioni l'amministratore deve considerarsi sorta nel momento stesso in cui avviene l'anticipazione e per effetto di essa e non può considerarsi estinta dalla nomina del nuovo amministratore, che amplia la legittimazione processuale passiva senza eliminare quelle originali, sostanziali e processuali cita sul punto Cass. n. 1286/1997 n. 8530/1996 n. 1720/1981 Trib. To. Sez. III 30.10.2006 e C.App. To. 26.06.2003 . Prescrizione delle anticipazioni. Il Giudice esclude l'applicabilità nella specie della prescrizione presuntiva invocata dall'opponente - avendo questi ammesso, sia pure implicitamente, che l'obbligazione non è stata estinta ex art. 2959 c.c. - e dunque del termine triennale di prescrizione di cui all'art. 2956 c.c. ed inoltre afferma l'incompatibilità tra tale eccezione e quella della prescrizione estintiva, stante l'incompatibilità dei due istituti che si fondano il primo su una presunzione di pagamento ed il secondo sulla semplice inerzia del titolare del diritto nel richiedere la sua attuazione . Afferma poi che in ogni caso secondo orientamento della Suprema Corte le anticipazioni dell'amministratore si prescrivono in dieci anni e non in cinque, non trattandosi di un' obbligazione periodica cita in proposito Cass. n. 19348/2005 . Legittimazione passiva del vecchio condòmino. Dunque, l'opponente sarà chiamata a rispondere non in virtù di inesistenti obblighi assunti in qualità di incaricato dell'assemblea in occasione del riconoscimento del debito, ma semplicemente in qualità di condòmino, anche se ex risponderà cioè ai sensi dell'art. 63 disp. ett. c.c. solidalmente con il nuovo la stessa, dalla lettura complessiva della sentenza, appare come una singolare interpretazione dell'art. 63, il quale espressamente si riferisce ai contributi dell'anno in corso e di quello precedente l'atto di vendita risulta del 2001, mentre l'assemblea è del 1993 . Ad ogni modo, ribadisce il Giudice che l'obbligazione a carico dei condòmini sorge al momento in cui l'anticipazione avviene e, nel caso, al momento in cui l'opponente era ancora proprietaria del bene.

Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, sez. IV Civile, sentenza 4 aprile 2016 Giudice Mastroianni Fatto e diritto Rileva il Tribunale che l'opposizione è parzialmente fondata e va, pertanto, accolta per quanto di ragione. Con il decreto in questa sede opposto è stato ingiunto a il pagamento, in favore di , della somma di E 18.691,64, oltre interessi convenzionali nella misura del 10%, a titolo di anticipazioni effettuate dall'odierno opposto nel corso della gestione amministrativa del Condominio , del quale il medesimo è stato amministratore fino al 24.2.1993. In seno al ricorso monitorio l'odierno opposto ha dedotto che l'assemblea, nella riunione del 24.2.1993, con la presenza di sette condomini su otto, aveva approvato i rendiconti di gestione, i piani di ripartizione delle spese e la situazione del condominio fino al 12.2.1993, riconoscendo il credito di esso opposto nell'importo di 31.992.069, oltre interessi nella misura del due per cento mensile che a seguito di rinuncia al mandato, esso opposto aveva ricevuto dalla copia del verbale dell'assemblea del 1.3.1993, richiesta da otto condomini, i quali, all'unanimità, avevano ribadito il credito detto di esso opposto nella misura di 31.992.069, oltre interessi pari al 10% a decorrere dal 24.2.1993 fino al saldo che nella detta riunione l'assemblea aveva riconosciuto le anticipazioni effettuate da esso opposto all'avv. , legale incaricato dal Condominio, pari a 3.700.000 nonché il rimborso spese amministrative pari a 500.000, il tutto per ulteriori 4.200.000 che in proprio e anche su incarico dei condomini con funzione di presidente dell'assemblea del 1.3.93 la aveva rilasciato in favore di esso opposto, quale mandataria del Condomino, dichiarazione contenente il riconoscimento del debito del medesimo Condominio per la complessiva somma di 31.992.069 nonché la maggiorazione degli interessi moratori convenzionali nella misura del 10% annuo, sulle somme eventualmente non versate a decorrere dal 24.2.1993 fino al saldo che la non aveva compulsato i condomini ad assolvere l'obbligazione né i condomini avevano provveduto al pagamento del detto debito. Sulla scorta di tali presupposti, il ha chiesto di ingiungere alla , nella qualità di mandataria del Condominio, il pagamento della somma di E 18.691,64, oltre interessi convenzionali nella misura del 10%, a titolo di anticipazioni effettuate dall'odierno opposto. L'odierna opponente ha, in via preliminare, disconosciuto, la presunta dichiarazione di debito per non aver mai firmato la stessa ha eccepito la prescrizione del credito vantato essendo decorso il termine triennale ha eccepito la carenza di legittimazione passiva siccome essa opponente non era più condomina a far data dal 10.09.2011, allorquando con atto per notar registrato in data 17.9.2001, aveva venduto il proprio bene a e a ha dedotto che nulla doveva al siccome per il periodo in cui lo stesso aveva amministrato il Condominio, aveva sempre riscosso le quote condominiali richieste. Tanto premesso, parte odierna opposta agisce al fine di ottenere il rimborso delle spese sostenute nell'interesse del Condominio nell'esercizio delle funzioni di amministratore di quest'ultimo. Ora, secondo costante orientamento della Suprema Corte, l'amministratore di condominio non ha - salvo quanto previsto dagli artt. 1130 e 1135 cod. civ. in tema di lavori urgenti - un generale potere di spesa, in quanto spetta all'assemblea condominiale il compito generale non solo di approvare il conto consuntivo, ma anche di valutare l'opportunità delle spese sostenute dall'amministratore ne consegue che, in assenza di una deliberazione dell'assemblea, l'amministratore non può esigere il rimborso delle anticipazioni da lui sostenute, perché, pur essendo il rapporto tra l'amministratore ed i condomini inquadrabile nella figura del mandato, il principio dell'art. 1720 cod. civ. - secondo cui il mandante è tenuto a rimborsare le spese anticipate dal mandatario - deve essere coordinato con quelli in materia di condominio, secondo i quali il credito dell'amministratore non può considerarsi liquido né esigibile senza un preventivo controllo da parte dell'assemblea cfr. Cassazione civile sez. II 20 agosto 2014 n. 18084 Cassazione civile sez. VI 16 aprile 2012 n. 5984 Cassazione civile sez. II 27 gennaio 2012 n. 1224 Cassazione civile sez. II 27 giugno 2011 n. 14197 . Ora, al fascicolo di parte opposta è allegata delibera condominiale del 24.2.1993, il cui ordine del giorno n. 2 ha ad oggetto il rendiconto di gestione fino al 12.2.1993 con piani di ripartizione e saldi dovuti al per le anticipazioni effettuate durante la gestione amministrativa fino al 122.1993 in seno a detta delibera si legge & lt & lt dopo ampia discussione e dopo i chiarimenti l'assemblea all'unanimità approva i rendiconti di gestione, piani di riparto e situazione patrimoniale come presentata dal fino al marzo 1993, allegando il tutto al presente verbale nel quale in riepilogo si riconosce il credito vantato per complessivi 31.992.069, oltre interessi dovuti dai singoli condomini dalle singole scadenze al saldo nella misura stabilita del 2 per cento annuale Si delibera e si approva compresi gli allegati & gt & gt . Allegato a tale verbale vi è l'estratto conto al marzo 1993 - chiusura gestione contenente l'elenco dei singoli condomini e gli importi dovuti da quest'ultimi per ciascuno rendiconto annuale, per la somma complessiva detta di 31.992.069. È, poi, allegata al fascicolo di parte opposta la successiva delibera assembleare del 1.3.1993, con la quale, dopo aver richiamato la delibera del 24.2.1993 e trascritto l'elenco dei condomini con indicazione degli importi dovuti dagli stessi, all'unanimità riconosce nuovamente il credito del per le anticipazioni effettuate per l'anzidetto importo di 31.992.069 con la medesima delibera l'assemblea riconosce & lt & gt nonché le anticipazioni del a titolo di spese legali per l'importo di 3.700.000 e a titolo di rimborso spese per l'importo di 500.00, per un totale di 4.200.000, deliberando che detta somma verrà versata al appena il nuovo amministratore effettuerà i riparti tra i condomini& gt & gt ancora in seno alla detta delibera si legge & lt A tale conclusione si perviene in virtù delle seguenti considerazioni di diritto. L'approvazione del rendiconto annuale dell'amministratore rientrano tra le attribuzioni dell'assemblea dei condomini, le cui deliberazioni se non impugnate tempestivamente, con riguardo a pretesi vizi che ne causino l'annullabilità, sono obbligatorie per tutti i condomini, con la conseguenza che il condomino dissenziente non può, in mancanza di formale impugnazione a termini dell'art. 1137 c.c. - alla quale non può essere equiparata una contestazione scritta - sottrarsi al pagamento di quanto da lui dovuto in base alla rendiconto approvato. Anche, però, nel rapporto tra il condominio e l'amministratore, la delibera assembleare di approvazione del rendiconto, che non sia stata tempestivamente impugnata per vizi che ne possano determinare l'annullamento, o che non sia addirittura nulla, rende incontestabile il rendiconto stesso, per modo che eventuali crediti da questo risultanti in favore dell'amministratore per anticipazioni e/o compensi oppure ad altro titolo ancora non possano essere più messi in discussione dal condominio una volta che vi sia stata una valida approvazione. Infatti, l'obbligo di rendiconto trova fondamento nella circostanza che un soggetto svolga attività di gestione di affari altrui, e ha perciò la funzione di informare di ciò che è stato compiuto il soggetto nel cui interesse è stata svolta l'attività, per consentirgli di far valere i propri diritti che da essa nascono. È perciò del tutto logico che, quando siano previsti dei termini per eventuali contestazioni rispetto al rendiconto oppure questo sia espressamente approvato dal diretto interessato, il rendiconto così approvato o che debba darsi per approvato per inutile decorso dei cennati termini renda incontestabili le somme che da esso risultino dovute in favore dell'una o dell'altra parte cfr. in termini riassuntivi l'art. 263, comma 2, c.p.ca circa gli effetti dell'accettazione espressa del conto , salvi ovviamente i casi in cui la legge consenta di contestare il rendiconto cfr. ancora sempre in termini riassuntivi gli artt. 264 e 266 c.p.c. . È insito, infatti, nella logica dei rapporti bilaterali in cui è previsto l'obbligo di rendiconto, rapporti sovente di natura privatistica e più specificamente contrattuale, che si tenda a raggiungere il risultato della certezza circa le reciproche poste di dare ed avere tra le parti, onde tali aspetti non rimangano indefinitamente pendenti e controvertibili, e tale certezza ben può essere assicurata dall'espressa approvazione oppure dalla mancata disapprovazione entro termini eventualmente previsti da parte di chi avrebbe avuto interesse a contestare il conto reso da colui il quale ha svolto l'attività per suo conto. Ebbene, i detti rendiconti di gestione, redatti dal sono stati comunque approvati dall'assemblea dei condomini, rendendo perciò incontestabile tra le attuali parti in causa la registrazione tra i debiti del Condominio della voce relativa alla somma indicata a titolo di restituzione delle anticipazioni eseguite dall'amministratore. Né hanno rilevanza le ragioni che indussero i condomini a tale approvazione, in quanto gli stessi erano liberi di non approvare i ridetti rendiconti. Va aggiunto che il verbale dell'assemblea condominiale offre una prova presuntiva dei fatti che afferma essersi in essa verificati, per modo che spetta al condomino che impugna la deliberazione assembleare contestando la rispondenza a verità di quanto riferito nel relativo verbale, di provare il suo assunto cfr. Cass. Sez. 2, 13 ottobre 1999, n. 11526 Cassazione civile sez. VI 12/08/2015 n. 16774 . D'altronde, secondo l'orientamento prevalente, ove non sia redatto da un notaio, il verbale dell'assemblea condominiale ha valore di semplice scrittura privata, per vincere le cui risultanze non occorre la querela di falso bensì qualsiasi mezzo di prova cfr. Tribunale Padova, sez. I, 15/09/2006, n. 1955 Cassazione penale sez. V 20 novembre 1986 . Va precisato che l'anzidetta documentazione pur prodotta in copia su citata non è stata oggetto di disconoscimento rituale in seno all'atto introduttivo. Ed invero, posto che secondo orientamento pacifico, il disconoscimento della conformità di una copia all'originale deve essere chiaro, circostanziato, esplicito, oltre che tempestivo cfr. Cassazione civile sez. VI 01 luglio 2014 n. 14893 , la sola deduzione di parte opponente secondo cui il ha depositato una serie di copie fotostatiche con contestuale richiesta di disporre il deposito degli originali, non concretizza il disconoscimento rituale su indicato. L'opposto ha agito nei confronti della chiedendo alla stessa l'intero importo dovuto da tutti i condomini a titolo di anticipazione nei confronti del medesimo sulla scorta della dichiarazione di debito resa dalla stessa ed allegata al fascicolo della fase monitoria di parte opposta - anche in originale. Tale dichiarazione recita & lt & lt in proprio quale condomino e nella qualità di Presidente dell'assemblea del condominio e a tanto incaricata nella riunione del 1/3/93, con la presente e a tutti gli effetti, rilascio la seguente dichiarazione di debito in favore del PREMESSO 1 che il Condominio nella riunione del 24.2.93, con la presenza di sette condomini su otto ha deliberato ed approvato i rendiconti di gestione fino al 12/2/1993 con i piani di ripartizione e la situazione patrimoniale riconoscendo il credito in favore del , per anticipazioni effettuate durante la gestione amministrativa in 31.992.069 che per invito fatto dagli otto condomini, in data 1/3/93 si è riunita l'assemblea che ha deliberato all'unanimità riconoscendo il credito del nei confronti del Condominio in 31.992.069 e distintamente nei confronti dei Condomini 3 che nella detta riunione si sono riconosciuti ulteriori versamenti fatti dal ma non riportati nei rendiconti di gestione, per 4.200.000 Pertanto, con la presente e a tutti gli effetti, avendo l'assemblea riconosciuto il credito vantato dal in 31.992.069 la detta somma, così come dichiarato da tutti i Condomini, sarà versata a breve termine nelle mani del mentre la somma di 4.200.000 saranno rimborsate e materialmente consegnata la somma di 4.200.000 al appena il nuovo amministratore provvederà alla ripartizione ed all'incasso delle somme dai singoli condomini. Avendo il Condominio riconosciuto il credito complessivo di 36.192.069 in favore del , sulle somme non versate è dovuto un interesse del dieci per cento dal 01/03/1993 & gt & gt Ora, dal tenore letterale dell'anzidetta dichiarazione, così come dal verbale del 1.3.1993, non emerge che la abbia assunto l'obbligo di corrispondere al la somma complessiva risultante dal detto rendiconto approvato, comprensiva degli importi dovuti da tutti i condomini un tale mandato non si evince affatto dal verbale del 1.3.1993 né dalla dichiarazione detta, la quale discorre esclusivamente di riconoscimento di debito, il quale di per sé non muta il soggetto obbligato originariamente alla corresponsione della somma. Posto che nella specie non ricorre senz'altro un'espromissione, difettando l'intervento spontaneo per il pagamento del debito altrui alla luce del chiaro riferimento all'incarico che avrebbe ricevuto la dal Condominio, non è ravvisabile tantomeno una delegazione di pagamento, non rinvenendosi nei detti documenti l'assunzione di obbligo di pagamento della detta somma complessiva da parte della nei confronti del Né infine il credito in questione scaturisce da un contratto stipulato dalla virtù di incarico ricevuto dal Condominio. Alla stregua delle considerazioni che precedono, il non è legittimato a richiedere l'intero credito di 36.192.069 nei confronti della ------ bensì il solo importo sulla stessa gravante per causale per cui è causa, quale risultante dall'estratt o conto già approvato nel corso della delibera del 24.2.1993, di 2.396.321, pari ad E 1.237,60. Le dette considerazioni assorbono ogni questione relativa al disconoscimento iniziale della detta scrittura e della querela di falso proposta nel corso del giudizio. Va precisato che l'amministratore cessato dall'incarico può chiedere il rimborso delle somme da lui anticipate per la gestione condominiale sia nei confronti del condominio legalmente rappresentato dal nuovo amministratore dovendosi considerare attinente alle cose, ai servizi ed agli impianti comuni anche ogni azione nascente dall'espletamento del mandato, che, appunto, riflette la gestione e la conservazione di quelle cose, servizi o impianti sia, cumulativamente, nei confronti di ogni singolo condomino, la cui obbligazione di rimborsare all'amministratore, mandatario, le anticipazioni da questo fatte nell'esecuzione dell'incarico deve considerarsi sorta nel momento stesso in cui avviene l'anticipazione e per effetto di essa e non può considerarsi estinta dalla nomina del nuovo amministratore, che amplia la legittimazione processuale passiva senza eliminare quelle originali, sostanziali e processuali cfr. in tal senso, Cass. civile, sez. II, 12 febbraio 1997, n. 1286 Cass. civile , sez. II, 27 settembre 1996, n. 8530 Cass. civile 24 marzo 1981 n. 1720 Tribunale Torino, sez. III, 30/10/2006, n. 6957 Corte appello Torino, 26/06/2003 . Non può, invece, essere riconosciuto a parte opposta l'ulteriore importo di 4.200.00, tantomeno pro quota ed invero, nella delibera del 1.3.1993 si legge & lt & gt , così come nella dichiarazione di debito detta, sulla scorta della quale chiede il pagamento l'opposto, si legge & lt Venendo alle eccezioni sollevate dal priva di fondamento è quella relativa all'eccepita prescrizione del credito vantato dall'opposto sul presupposto che è decorso il termine triennale. Trattasi nella specie di prescrizione presuntiva, la quale va rigettata alla luce delle complessive contestazioni di parte opponente. Ed invero, l'art. 2959 c.c. impone il rigetto dell'eccezione di prescrizione dell'obbligazione laddove sia stato ammesso, sia pure implicitamente negli atti difensivi, che essa non è stata estinta, come nel caso di specie in cui l'opponente sostanzialmente fonda la sua tesi sulla propria carenza di legittimazione passiva cfr. Tribunale Salerno, sez. II, 21/11/2014, n. 5550 Cassazione civile sez. lav. 02 ottobre 2009 n. 21107 Cassazione civile sez. II 18 maggio 2001 n. 6850 . Va aggiunto che nell'eccezione di prescrizione presuntiva non può ritenersi compresa anche l'eccezione di prescrizione estintiva, stante l'incompatibilità dei due istituti che si fondano il primo su una presunzione di pagamento ed il secondo sulla semplice inerzia del titolare del diritto nel richiedere la sua attuazione. In ogni caso, va osservato che secondo orientamento della Suprema Corte, il credito per somme di denaro anticipate nell'interesse del Condominio non è soggetto alla prescrizione quinquennale di cui all'art. 2948 n. 4 c.c., dovendosi ricondurre la relativa causa petendi , nell'art. 1720 primo comma c.c. con conseguente applicazione della prescrizione decennale, non trattandosi di una obbligazione periodica né può giungersi a conclusioni diverse per il fatto che tale credito generalmente sia portato a conoscenza dei condomini in sede di presentazione del rendiconto, posto che una simile circostanza non attiene alla natura dell'obbligazione, ma soltanto alle modalità di accertamento e di liquidazione del eredito stesso cfr. Cassazione civile, sez. II, 04/10/2005, n. 19348 . È appena il caso di osservare, che al fascicolo della fase monitoria di parte opposta, sono allegati atti interrottivi del 12.6.1997 e dell'anno 2002, mentre il decreto opposto è stato notificato nel mese di luglio del 2005. Parimenti, è infondata l'eccezione di difetto di legittimazione passiva - rectius di difetto di titolarità passiva del rapporto dedotto in giudizio -, sollevata dalla Al riguardo è sufficiente osservare che in virtù del disposto di cui all'art. disp. att. c.c., comma 2,, applicabile razione temporis, l'acquirente di un'unità immobiliare condominiale può essere chiamato a rispondere dei debiti condominiali del suo dante causa, solidalmente con lui pertanto, alcun dubbio sussiste sulla persistenza dell'obbligo della di corrispondere la quota sulla stessa gravante dei debiti contratti dal Condominio nei confronti dell'ex amministratore, pur a seguito della vendita dell'immobile ubicato nel medesimo Condominio. D'altronde, va ribadito che l'obbligazione restitutoria a carico dei singoli condomini nasce nel momento stesso in cui avviene l'anticipazione legittima e tale anticipazione, alla stregua delle prospettazioni delle parti e dei documenti versati in atti, risale al tempo in cui la era ancora proprietaria dell'immobile de quo. Quanto alla chiamata in causa del Condominio avanzata dalla e autorizzata dal giudicante precedente titolare del procedimento , al fine di essere mallevata dal credito vantato dal , in ossequio al principio processuale della ragione più liquida - deve, invero, ritenersi condivisibile l'orientamento giurisprudenziale secondo il quale in applicazione del principio processuale della ragione più liquida ex artt. 24 e 111 Cost., è consentito al giudice esaminare un motivo di merito, suscettibile di assicurare la definizione del giudizio, anche in presenza di una questione pregiudiziale cfr. Cass., SS.UU., n. 9936 del 2014 , nella specie, la quaestio della legittimazione dell'amministratore a stare in giudizio in assenza di delibera autorizzativa -, le dette considerazioni sulla debenza da parte della della sola somma di 2.396.321, pari ad E 1.237,60, quale quota a suo carico, comporta il rigetto delle domande avanzate nei confronti del terzo chiamato, con assorbimento delle deduzioni del terzo chiamato. Peraltro, parte opposta non ha esteso la domanda di cui al ricorso monitorio nei confronti del Condominio, come avrebbe dovuto fare, non avendo l'opponente chiamato in causa il Condominio al fine di ottenere la liberazione dalla pretesa dell'opposto cfr. Cass. 23306/2014 . Chiaramente tardive sono le richieste formulate al riguardo dalla parte opposta all'udienza di precisazione conclusioni. L'accoglimento della richiesta formulata in via preliminare dal Condominio terzo chiamato in causa di rigetto delle domande formulate dall'opponente - sia pure per ragioni diverse - comporta l'assorbimento delle restanti deduzioni e domande formulate del medesimo Condominio. Alla stregua delle considerazioni che precedono, l'opposizione è parzialmente fondata essendo l'importo oggetto del decreto opposto maggiore rispetto a quello dovuto dall'opponente, il decreto medesimo va revocato e l'opponente condannata al pagamento del minor importo di 2.396.321, pari ad E 1.237,60, oltre interessi al tasso del 10% quale riconosciuto in seno al verbale assembleare del 1.3.1993 - dall'11.6.1997 - data di ricezione della prima richiesta di pagamento allegata al fascicolo di parte della fase monitoria - fino al saldo. Stante la soccombenza parziale di parte opposta, va rigettata la domanda di risarcimento danni per responsabilità processuale aggravata ex art. 96, comma 1, c.p.c., proposta dal , la quale esige la sussistenza del carattere totale e non parziale della soccombenza cfr., fra le tante , Cassazione civile sez. II 14 dicembre 1992 n. 13181 . Quanto alle spese di lite, l'esito complessivo della controversia induce a dichiarare le stesse compensate fra la e parte opposta nella misura di 1/2, mentre il residuo - liquidato come in dispositivo ai sensi del DM n. 55/2014 - tenendo conto, quanto al valore della controversia, della somma attribuita alla parte vincitrice e non della somma domandata ai sensi dell'art. 5 del medesimo decreto, va posto a carico dell'opponente, in virtù del principio della soccombenza. Le spese di giudizio, nel rapporto tra il Condominio in persona dell'amministratore p.t e , in ragione di una valutazione complessiva della vicenda sottesa alla presente controversia, vanno integralmente compensate ai sensi dell'art. 92 c.p.comma co. - catione temporis applicabile. P.Q.M. Il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere - IV Sezione Civile già Sezione Distaccata di Caserta -, nella persona del giudice monocratico dr.ssa Paola Mastroianni, definitivamente pronunciando sulla opposizione proposta da nei confronti di avverso il decreto ingiuntivo n. 2005, emanato da questo Tribunale in data 22.6.2005 nonché sulla chiamata in causa del Condominio in persona dell'amministratore p.t , disattesa ogni diversa istanza ed eccezione, così provvede a accoglie per quanto di ragione l'opposizione e, per l'effetto, revoca il decreto ingiuntivo n. /2005 b condanna l'opponente al pagamento, in favore di dell'importo di , pari ad E oltre interessi al tasso del 10% dall'11.6.1997 al saldo c rigetta le restanti domande d rigetta la domanda da responsabilità processuale aggravata ex art. 96 c.p.c. avanzata da e dichiara compensate fra e parte opposta le spese del giudizio nei limiti di e condanna l'opponente, al pagamento, in favore di parte opposta, della residua quota, che liquida in E per compenso, E per esborsi, oltre spese generali nella misura del 15%, IVA e CPA, come per legge f compensa integralmente le spese di lite nel rapporto tra il Condominio in persona dell'amministratore p.t e