E’ possibile invocare la clausola risolutiva espressa nel giudizio di opposizione?

Una volta proposta ordinaria domanda ex art. 1453 c.c. con l’intimazione dello sfratto per morosità, non è possibile mutarla in accertamento dell’intervenuta risoluzione di diritto ex art. 1456 c.c. poiché questa è diversa dalla prima in ordine al petitum e alla causa petendi .

Ad affermarlo è la Corte di Cassazione, nella sentenza n. 10691 del 24 maggio 2016. Il caso. Il proprietario di un immobile intimava uno sfratto per morosità relativamente ad un contratto di locazione ad uso commerciale. L’azione era introdotta sia nei confronti della conduttrice, una signora, sia nei riguardi della società cessionaria dell’azienda riconducibile alla prima. Il Tribunale e la Corte d’Appello respingevano la pretesa del proprietario. Questi ricorreva allora in Cassazione. Una volta proposta con l’intimazione di sfratto per morosità l’ordinaria domanda ex art. 1453 c.c. non è possibile mutarla in richiesta di accertamento dell’avvenuta risoluzione ope legis” di cui all’art. 1456 c.c., atteso che quest’ultima è radicalmente diversa dalla prima, sia quanto al petitum”, perché invocando la risoluzione ai sensi dell’art. 1453 c.c. si chiede una sentenza costitutiva mentre la domanda di cui all’art. 1456 c.c. ne postula una dichiarativa, sia relativamente alla causa petendi”, perché nella ordinaria domanda di risoluzione, ai sensi dell’art. 1453 c.c. il fatto costitutivo è l’inadempimento grave e colpevole, nell’altra viceversa la violazione di una clausola risolutiva espressa. Intimazione dello sfratto per morosità. Con il primo motivo di ricorso il proprietario sosteneva che lo sfratto doveva essere convalidato ex art. 663 c.p.c. per mancata comparizione in udienza del conduttore. Sosteneva infatti che il vero conduttore era la società, ma questa non era comparsa, essendosi presentata solo la signora. In realtà secondo la Cassazione l’argomento non regge dato che lo sfratto era stato intimato congiuntamente sia nei riguardi della società, sia della persona fisica la quale era presente e si era opposta non vi era quindi nessun margine per l’operatività dell’art. 663 c.p.c. Più interessanti sono gli altri motivi di ricorso che attengono ai limiti entro i quali l’intimante può modificare le proprie domande in sede di memoria integrativa ex art. 426 c.p.c. nel giudizio di opposizione rispetto a quanto concluso con l’intimazione di sfratto. Nello specifico il proprietario aveva notificato sfratto per morosità sostenendo la risoluzione del contratto di locazione ex art. 1453 c.c. Nel giudizio di opposizione però, alla luce delle difese della conduttrice, aveva sostenuto di essersi avvalso della clausola risolutiva espressa ex art. 1456 c.c. Chiedeva quindi la risoluzione di diritto del contratto di locazione. Secondo la Corte d’Appello un simile mutamento non è consentito e la Cassazione condivide le motivazioni della sentenza impugnata. Per costante orientamento della Suprema Corte vedi Cassazione 14.11.2006, n. 24207 Cassazine 5.5.2005, n. 167 una volta proposta ordinaria domanda ex art. 1453 c.c. con l’intimazione dello sfratto per morosità, non è possibile mutarla in accertamento dell’intervenuta risoluzione di diritto ex art. 1456 c.c. poiché questa è diversa dalla prima in ordine al petitum e alla causa petendi . Con l’azione ex art. 1453 c.c. la parte mira infatti ad ottenere una pronuncia costitutiva di risoluzione del contratto per inadempimento grave e colpevole del soggetto obbligato. L’interessato deve a tal fine dimostrare in giudizio la non scarsa importanza dell’inadempimento e l’imputabilità dello stesso al soggetto tenuto. Nel caso invece di clausola risolutiva espressa come nell’ipotesi di diffida ad adempiere art. 1454 c.c. o termine essenziale art. 1457 c.c. la sentenza che pronuncia sull’esistenza dei presupposti necessari per l’applicazione dell’art. 1456 c.c. è di mero accertamento. In questo caso il soggetto agente non deve dimostrare che l’inadempimento è grave, poiché la non scarsa importanza è già stabilita a priori dai contraenti che l’hanno codificata nella clausola contrattuale relativa. L’interessato deve quindi semplicemente affermare che intende avvalersi della clausola risolutiva espressa e chiedere in giudizio una pronuncia dichiarativa della risoluzione già avvenuta di diritto. Si tratta in definitiva di due azioni ontologicamente distinte dato che nell’art. 1453 c.c. il fatto rilevante è l’inadempimento grave e colpevole, nell’art. 1456 c.c. è la violazione della clausola risolutiva espressa. Il ricorrente cerca allora di dimostrare che l’orientamento sopra richiamato è in realtà mutato come avvenuto nel precedente di Cassazione n. 13248/2010. Secondo il locatore in tale decisione la Corte ha sostenuto che nel giudizio di opposizione è comunque sempre operativa la clausola ex art. 1456 c.c. dal momento che, ai sensi dell’art. 1453 terzo comma c.c., a seguito dell’intimazione di sfratto il conduttore non può più adempiere. In realtà gli Ermellini osservano che il principio invocato dal ricorrente non corrisponde esattamente a quanto statuito nell’arresto citato. Più precisamente in quel caso si faceva riferimento all’ipotesi in cui il conduttore aveva offerto di adempiere dopo l’intimazione dello sfratto. Tale offerta, pur escludendo l’emissione dell’ordinanza ex art. 665 c.p.c. poiché elimina la morosità , non impedisce che nel successivo giudizio di opposizione si accerti e si valuti la portata della clausola risolutiva espressa – comunque indicata sin dall’atto di intimazione di sfratto, dato che, come precisa l’art. 1453 comma 3 c.c., il pagamento tardivo” non è possibile e non esclude la risoluzione. In altre parole si trattava di un locatore che sin dall’intimazione si era avvalso della clausola ex art. 1456 c.c. non vi era stato quindi alcun passaggio” dall’art. 1453 c.c. all’art. 1456 c.c. e in sede di opposizione si doveva e si poteva correttamente valutare la corretta applicazione della clausola risolutiva espressa invocata sin dalla fase sommaria. La Cassazione si sofferma inoltre sulle modalità attraverso le quali è possibile inquadrare correttamente il thema probandum e il thema decidendum nel procedimento di sfratto e relativa opposizione. In particolare nel precedente n. 13963/2013 la Corte ha specificato che con la memoria integrativa ex art. 426 c.p.c. l’intimante può non solo emendare le sue domande, ma anche modificarle soprattutto in dipendenza delle difese svolte dalla controparte. Il thema decidendum risulterebbe quindi cristallizzato non con l’atto di intimazione, ma solo con la combinazione degli atti introduttivi della fase sommaria e delle memorie ex art. 426 c.p.c. Difesa dalla difesa”. Questo cosa significa? È possibile per l’intimante modificare completamente quanto sostenuto nell’atto di intimazione di sfratto? Si riaprirebbe nel caso di specie una possibilità per il locatore di passare nel giudizio di opposizione da risoluzione ex art. 1453 c.c. a risoluzione ex art. 1456 c.c.? Ovviamente no, perché in realtà l’arresto sopra richiamato va inteso nel senso che il contenuto basilare del processo è formato con l’atto di intimazione. All’intimante è lasciato lo spazio della domanda riconvenzionale quale difesa dalla difesa” della controparte, senza mutare la domanda originaria, ma, al limite, adeguandola ed eventualmente aggiungendo ulteriori pretese, ma solo nei limiti della riconvenzionalità. Il passaggio dall’azione ex art. 1453 c.c. a quella ex art. 1456 c.c. però, per i motivi sopra esposti, esorbita tali limiti e comporta un mutamento indebito della pretesa originariamente azionata con l’intimazione di sfratto. Il ricorso viene dunque respinto e la sentenza di appello rimane confermata.

Corte di Cassazione, sez. III Civile, sentenza 11 febbraio - 24 maggio 2016, numero 10691 Presidente Spirito – Relatore Graziosi Svolgimento del processo 1. Con sentenza dei 30 maggio-6 luglio 2012 la Corte d'appello di Milano ha rigettato l'appello proposto da P.N. avverso sentenza numero 2192/2009 con cui il Tribunale di Milano aveva respinto la sua domanda di convalida di sfratto per morosità intimato a S.M. e Ovidio 3 D Srl per un contratto di locazione immobiliare ad uso commerciale stipulato il 1 gennaio 1996 relativo a un locale sito in Milano. 2. Ha presentato ricorso P.N. sulla base di sette motivi. Il primo motivo, ex articolo 360, primo comma, numero 3 c.p.c., denuncia violazione della normativa riguardante gli effetti della cessione di azienda e della cessione con essa del contratto locatizio per avere il giudice d'appello ritenuto che l'opposizione allo sfratto della cedente l'azienda, la S., estendesse i suoi effetti alla cessionaria Ovidio 3 D Sri, in quanto la S. non era stata liberata dal locatore. Lo status di condutture era stato trasferito dal cedente, cioè dalla S., alla società cessionaria e il pagamento banco judicis della S. poteva essere ricevuto come pagamento di terzo in acconto, con la richiesta di convalida per omessa opposizione del conduttore. Dalla mancata comparizione del conduttore in udienza avrebbe dovuto derivare la convalida dello sfratto ex articolo 663 c.p.c. Inoltre, insegna la giurisprudenza di legittimità che, se il locatore non libera il cedente, fra quest'ultimo e il cessionario, divenuto il successivo conduttore, instaura un vincolo di responsabilità sussidiaria, per cui il locatore può agire nei confronti dei cedente per soddisfare le obbligazioni contrattuali. II secondo motivo, ex articolo 360, primo comma, numero 3 c.p.c. denuncia falsa applicazione del combinato disposto degli articoli 658 c.p.c., 55 e 5 I. 392/1978 e 1456 c.c. in relazione all'articolo 1453 c.c.in ordine alla operatività della clausola risolutiva espressa e presente nel contratto. Ritiene la corte territoriale che, una volta proposta domanda ex articolo 1453 c.c. con l'intimazione dello sfratto di morosità, non è possibile mutarla in domanda di accertamento di risoluzione di diritto ex articolo 1456 c.c., domanda diversa sia per petitum sia per causa petendi. Ma la giurisprudenza di legittimità ritiene che nelle locazioni a uso non abitativo l'offerta o il pagamento dei canone - che, se effettuati dopo l'intimazione di sfratto, non consentono l'ordinanza ex articolo 665 c.p.c. - nel giudizio susseguente non rendono inoperativa la clausola risolutiva espressa, poiché ex articolo 1453, terzo comma, c.c. dalla data della domanda avanzata con la intimazione di sfratto il conduttore non può più adempiere. Non vi è quindi illegittimo mutamento della domanda di risoluzione ex articolo 1453 in domanda di accertamento ex articolo 1456 c.c. II terzo motivo, ex articolo 360, primo comma, numero 3 c.p.c., denuncia falsa applicazione del combinato disposto degli articoli 1456 e 1218 c.c. Secondo il giudice d'appello impedisce comunque l'operatività della clausola risolutiva espressa la mancata prova da parte del ricorrente dell'imputabilità a titolo dl colpa alla Sig.ra/Ovidio sic ma ai sensi dell'articolo 1218 c.c. la prova liberatoria incombeva sulle parti intimate, il cui contegno stragiudiziale e processuale già di per sé ne dimostrava il dolo. Il giudice d'appello ha invece omesso motivazione sul fatto decisivo che sarebbe stato poi esposto nel quarto motivo. Il quarto motivo, infatti, denuncia, ex articolo 360, primo comma, numero 5 c.p.c., insufficiente motivazione sul fatto controverso e decisivo riguardante una raccomandata ricevuta dal locatore priva dell'assegno di pagamento del canone. Il giudice d'appello ha ritenuto tale raccomandata priva dell'assegno di versamento dei canone al momento della ricezione, reputando non escludibile che l'assegno fosse stato immesso quando la raccomandata fu spedita. Questo, però, sarebbe stato comunque un invio tardivo, come eccepito nella missiva di risposta dal difensore del ricorrente, per cui si doveva applicare l'articolo 1456 c.c. II quinto motivo denuncia, ex articolo 360, primo comma, numero 3 c.p.c., la falsa applicazione dei principi riguardanti l'onere della prova. La prova richiesta al ricorrente per contrastare il verosimile disguido del mancato invio dell'assegno verte su un fatto negativo, cioè che l'assegno non sia mai stato immesso nella busta, confliggendo in tal modo con il principio della vicinanza della prova. Il sesto motivo, ex articolo 360, primo comma, numero 5 c.p.c., lamenta contraddittorietà della motivazione su fatto controverso e decisivo. Mentre nel passo motivazionale relativo alla raccomandata sopra richiamato il giudice d'appello constata la carenza di prova da parte del ricorrente, poco dopo la corte territoriale riconosce che l'invio dell'assegno è stato immediatamente contestato mediante lettera del difensore del locatore. Il settimo motivo, ancora ex articolo 360, primo comma, numero 5 c.p.c., denuncia omessa motivazione su fatto controverso e decisivo quanto al mancato pagamento delle spese successive e degli interessi maturati dopo l'intimazione di sfratto. Resistono con controricorso S.M. e Ovidio 3 D Sri, chiedendo il rigetto del ricorso. Sia il ricorrente, sia i resistenti hanno depositato memoria ex articolo 378 c.p.c., ribadendo le rispettive posizioni. Motivi della decisione 3. II ricorso è infondato. 3.1 II primo motivo si fonda, in sostanza, sull'asserto che, quando fu intimato lo sfratto per morosità, conduttore era soltanto Ovidio 3 D Sri, per cui S.M. avrebbe assunto il ruolo di terzo, tutt'al più con una responsabilità sussidiaria rispetto al pagamento dei canoni pertanto dalla mancata comparizione della società conduttrice in udienza avrebbe dovuto derivare la convalida dello sfratto ex articolo 663 c.p.c. La censura è palesemente infondata, dal momento che - a tacer d'altro - lo stesso ricorrente, nella premessa in cui espone la sequenza processuale dei primo e del secondo grado, riconosce che con atto del 3 agosto 2007 egli aveva intimato sfratto per morosità alla società Ovidio 3 D Srl ed alla Sig.ra Monica S. con riferimento al contratto di locazione ad uso diverso dell'immobile di cui si tratta in questa causa e successivamente riconosce altresì che all'udienza comparve, opponendosi alla convalida, la S Avendo il ricorrente intimato lo sfratto congiuntamente alla società e alla S., manifestando in tal modo di ritenere conduttrice ad ogni effetto anche quest'ultima, del tutto corretta è stata la condotta dei primo giudice, in quanto la S., come persona nei cui confronti lo sfratto era stato intimato, si era presentata e si era opposta. Ciò assorbe ogni ulteriore profilo del motivo, conducendolo a una chiara infondatezza. 3.2.1 1 successivi motivi da secondo a sesto riguardano tutti la pretesa applicabilità di una clausola risolutiva espressa ex articolo 1456 c.c. e conseguentemente la mancata dichiarazione di risoluzione di diritto del contratto di locazione. II ricorrente argomenta in modo assai ampio e sotto vari profili in ordine alla questione che, peraltro, è ictu ovuli risolta dalla mancata idonea confutazione, da parte del ricorrente, dalla prima ratio decidendi di cui si è avvalsa la corte territoriale - investita con il secondo motivo dei ricorso -, autonoma rispetto a quella successivamente adottata dalla corte e alla quale attengono il terzo, il quarto, il quinto e il sesto motivo. La corte, infatti, a fronte della doglianza dell'appellante sul mancato accoglimento della sua domanda di pronuncia di intervenuta risoluzione di diritto dei contratto , osserva che il P. si era avvalso di una clausola risolutiva espressa, presente nel contratto di locazione, per la prima volta nella memoria integrativa del 16 febbraio 2008, deducendone dunque che una volta proposta l'ordinaria domanda ai sensi dell'articolo 1453 c.c. con l'intimazione di sfratto per morosità non è possibile mutarla in domanda di accertamento dell'avvenuta risoluzione ope legis di cui all'articolo 1456 c.c., in quanto questa è diversa dalla prima, sia per quanto concerne il petitum, sia per quanto concerne la causa petendi e al riguardo richiama un chiaro arresto di legittimità in tal senso {Cass. sez.3, numero 14 novembre 2006 numero 24207 In tema di risoluzione del contratto di locazione di immobili, perché la risoluzione stessa possa essere dichiarata sulla base di una clausola risolutiva espressa, è richiesta la specifica domanda, con fa conseguenza che, una volta proposta l'ordinaria domanda ai sensi dell'articolo 1453 c.c., con l'intimazione di sfratto per morosità, non è possibile mutarla in domanda di accertamento dell'avvenuta risoluzione ope legis di cui all'articolo 1456 c.c., in quanto quest'ultima è autologicamente diversa dalla prima, sia per quanto concerne il petitum , - perchè con la domanda di risoluzione ai sensi dell'articolo 1453 si chiede una sentenza costitutiva mentre quella di cui all'articolo 1456 postula una sentenza dichiarativa - sia per quanto concerne la causa petendi - perché nella ordinaria domanda di risoluzione, ai sensi dell'articolo 1453, il fatto costitutivo è l'inadempimento grave e colpevole, nell'altra, viceversa, la violazione della clausola risolutiva espressa - il quale si innesta, peraltro, in un solido orientamento giurisprudenziale che non consente di neutralizzare la diversità ontologica delle domande, con l'evidente ripercussione processuale v. Cass. sez.3, 5 maggio 2005 numero 167, che, a proposito della diversa natura delle due domande in questione, ribadisce che la domanda ex articolo 1453 c.c. mira ad una pronuncia costitutiva che scioglie il vincolo contrattuale previo accertamento da parte del giudice della gravità dell'inadempimento, laddove la domanda ex articolo 1456 c.c. è diretta a una pronuncia dichiarativa dell'intervenuta risoluzione per inadempimento di una delle parti previsto come determinante per la sorte del rapporto, in conseguenza della esplicita dichiarazione di controparte di volersi avvalere della relativa clausola risolutiva espressa su questa impostazione si era sviluppata, già in epoca ormai risalente, la giurisprudenza nel senso della non introducibilità successiva nel thema decidendum di una delle due suddette domande nel caso in cui l'atto introduttivo abbia veicolato l'altra, perché si tratterebbe dell'aggiunta di una domanda nuova, inammissibile in appello ma anche negata da tale giurisprudenza in primo grado nel caso in cui non vi fosse stata al riguardo accettazione dei contraddittorio v. p. es. Cass. sez.3, 12 dicembre 2003 numero 19051 Cass. sez.2, 10 novembre 1998 numero 11282 Cass. sez.2, 6 settembre 1994 numero 7668 . Il ricorrente, nel secondo motivo del ricorso, denunciante la falsa applicazione del combinato disposto degli articoli 658 c.p.c., 55 e 5 I. 392/1978, nonché dell'articolo 1456 c.c. in relazione all'articolo 1453 c.c., sostiene che posteriore giurisprudenza di legittimità abbia superato una simile impostazione, giungendo anzi a risultati diametralmente opposti si tratterebbe di Cass. sez.3, 31 maggio 2010 numero 13248, per cui, nel giudizio a cognizione piena che consegue alla fase di convalida, nel caso di locazione di immobili ad uso non abitativo, non sussiste inoperatività della clausola risolutiva ex articolo 1456 c.c., dal momento che, ai sensi dell'articolo 1453, terzo comma, c.c., dalla data della domanda presentata ex articolo 658 c.p.c. con intimazione di sfratto, il conduttore non può più adempiere. 3.2.2 L'arresto richiamato dal ricorrente è stato, invero, massimato nel senso che, nel contratto di locazione di immobile ad uso non abitativo, cui non è applicabile l'articolo 55 1.27 luglio 1978, numero 392, l'offerta o il pagamento del canone che, se effettuati dopo l'intimazione di sfratto, non consentono l'emissione, ai sensi dell'art. 665 c.p, c., del provvedimento interinale di rilascio con riserva delle eccezioni, per l'insussistenza della persistente morosità di cui all'art. 663, terzo comma, c.p.c. , nel giudizio susseguente a cognizione piena, non comportano l'inoperatività della clausola risolutiva espressa, in quanto, ai sensi dell'art. 1453, terzo comma, c.c., dalla data della domanda - che é quella già avanzata ex art. 657 c.p.c. con l'intimazione di sfratto, introduttiva della causa di risoluzione del contratto - il conduttore non può più adempiere . In realtà, per quel che si può evincere dalla motivazione della pronuncia, la fattispecie ivi esaminata era diversa da quella che è ora in considerazione mentre, appunto, nel presente caso il ricorrente mira alla dichiarazione di ammissibilità della domanda ex articolo 1456 c.c. pur se presentata per la prima volta dopo la fase speciale di intimazione di sfratto e convalida - ovvero nella memoria di cui al combinato disposto degli articoli 667 e 426 c.p.c. -, la vicenda processuale che era stata vagliata dall'arresto invocato dal ricorrente vedeva una ben precedente proposizione della domanda ex articolo 1456 c.c. infatti, il giudice di secondo grado aveva riformato la sentenza del primo ritenendo che la clausola risolutiva espressa, di cui al contratto sottoscritto dalle parti, non poteva spiegare alcun effetto nella fase del procedimento sommario e speciale di sfratto, pur quando il locatore abbia dichiarato di volersene avvalere , come espone la sentenza de qua. La quale, poi, incentra le sue argomentazioni sulla inapplicabilità ai contratti locatizi ad uso non abitativo dei c.d. termine di grazia di cui all'articolo 55 I. 392/1978, giacché, sempre nella sentenza di secondo grado e dunque riformando la sentenza del primo, si era ritenuto che l'offerta di pagamento dei canoni banco judicis impedisse la convalida dello sfratto anche in un tale contratto. Dichiarando però erronea questa interpretazione dei giudice d'appello, il giudice di legittimità ne ha semplicemente dedotto ancora contrariamente rispetto a quanto affermato dalla corte territoriale che il versamento del dovuto banco judicis non poteva far venir meno gli effetti della clausola risolutiva espressa. Analogamente, la successiva Cass. sez. 3, 29 settembre 2014 numero 20483, conforme quanto a massima all'appena esaminata Cass. sez. 3, 31 maggio 2010 numero 13248, tratta un caso in cui già nella intimazione di sfratto era manifestata la volontà attorea nel senso di dichiarazione di utilizzazione della clausola risolutiva espressa. 3.2.3 Per completezza, è il caso tuttavia di rilevare che, in motivazione, la pronuncia del 2014 non solo richiama giurisprudenza attinente alla - indiscutibile e qui indiscussa - proponibilità di domande riconvenzionali nella memoria integrativa posteriore all'ordinanza ex articolo 667 c.p.c., ma opera anche un rapido riferimento a Cass. sez. 3, 30 giugno 2013 numero 13963 come insegnamento nel senso della legittimità non solo di emendare, ma anche di modificare le originarie domande sempre nella memoria ex articolo 426 c.p.c. Peraltro, già dalla massima di quest'ultimo arresto si comprende che un simile asserto - che parrebbe inficiare ogni conformazione preclusiva anteriore alla scadenza del termine per il deposito della memoria ex articolo 426 - non corrisponde all'interpretazione applicativa che nei offre la stessa pronuncia, la quale lo riconduce dall'area della mutatio a quella della riconvenzionalità in senso proprio conformemente, del resto, al fatto che una contrapposizione tra emendano e modifica non sussiste realmente, non costituendo la modifica una mutatio libelli, bensì essendo ancora riconducibile alla emendato per tutti v. la recente Cass. sez. L, 28 settembre 2015 numero 19142 , come ben può desumersi dalla differenza tra modifica e novità che il legislatore configura nell'articolo 183 c.p.c., soprattutto nel sesto comma. Tale dunque è il principio massimato per Cass. sez. 3, 30 giugno 2013 numero 13963 Nel procedimento per convalida di licenza o sfratto, l'opposizione dell'intimato dà luogo alla trasformazione in un processo di cognizione, destinato a svolgersi nelle forme di cui all'art. 447-bis c, p. c., con la conseguenza che, non essendo previsti specifici contenuti degli atti introduttivi del giudizio, il thema decidendum risulta cristallizzato solo in virtù della combinazione degli atti della fase sommaria e delle memorie integrative di cui all'art. 426 c.p.c., potendo, pertanto, l'originario intimante, in occasione di tale incombente, non solo emendare le sue domande, ma anche modificarle, soprattutto se in evidente dipendenza dalle difese svolte dalla controparte. Questa massima è la sintesi di una frase che si rinviene nella motivazione e che - dopo avere dato atto che l'opposizione alla convalida conduce a una fase di cognizione piena governata dal rito di cui all'articolo 447 bis c.p.c. - così recita non essendo previsti - tanto meno a pena di inammissibilità - gli specifici contenuti degli atti introduttivi della fase di merito anche per quelli della fase sommaria, il thema decidendum risulta cristallizzato soltanto con la combinazione degli atti introduttivi della fase sommaria e delle memorie, appunto, integrative di cui all'art. 426 cod. proc. civ., mentre l'attore originario è, in queste ultime, in grado di emendare le sue domande Cass. 19 giugno 2008, numero 16635 o anche di modificarle, soprattutto se in evidente dipendenza dalle difese di controparte. In effetti, se la frase si intende letteralmente attraverso la sua contrapposizione tra emendare e modificare, essa parrebbe tendere a qualificare privo di incidenza, ai fini della successiva fase di cognizione piena, il contenuto dell'atto introduttivo della fase sommaria. Il che naturalmente non può essere, poiché è indubbio che le intimazioni ex articoli 657-658 c.p.c. includono anche la proposizione di una domanda, tant'è vero che l'articolo 426 fa riferimento a una memoria di eventuale integrazione degli atti introduttivi , laddove, se gli atti Introduttivi non avessero incluso una domanda, non di una integrazione si tratterebbe, e tantomeno eventuale, bensì di una conformazione di atti introduttivi nuovi. Il concetto cui mira, dunque, le frase sopra riportata non può essere inteso nel senso che nulla della fase sommaria sopravvive vincolando il giudizio a cognizione piena, bensì come ricognizione dello spazio integrativo che il legislatore lascia alle parti per raggiungere la cristallizzazione della regiudicanda solo dopo la consumazione dei relativo termine. Il contenuto basilare del processo è già stato formato con l'atto di intimazione di fronte alla opposizione dell'intimato, si apre il meccanismo riconvenzionale, anche nella forma lata dell'emendamento della domanda o delle domande iniziali. Dopo avere riconosciuto ciò, il passo in questione effettua un apparente salto logico passando dalla facoltà di emendare a quella di modificare, se si intende quest'ultima come mutatlo libelli. Ma in realtà, nonostante l'improprio soprattutto introdotto nella frase per cui nelle memorie si può emendare e anche modificare le domande soprattutto se in evidente dipendenza dalle difese di controparte , quel che si riconosce all'intimante è proprio la difesa dalla difesa di controparte, cioè l'esercizio del contraddittorio non mutando la domanda originaria ma adeguandola ed eventualmente aggiungendo ulteriori pretese che peraltro non siano sostitutive di quelle addotte nell'atto introduttivo, bensì siano riconducibili nell'ambito della riconvenzionalità. E infatti la massima attentamente si completa evidenziando che nel caso di specie, è stata ritenuta ammissibile l'iniziativa dell'intimante il quale, richiesta, in origine, la convalida di sfratto e l'ingiunzione di pagamento dei canoni scaduti, di fronte all'eccezione di pagamento formulata dall'intimato, ha addotto l'imputazione di quanto ricevuto ad una diversa causa solvendi , costituita da un ulteriore contratto di locazione, avente ad oggetto un locale contiguo a quello per il quale era stato intimato lo sfratto per morosità, operando così un ampliamento del thema decidendum che ha incluso una domanda di pagamento fondata su di una causa petendi concorrente e legata a quella originaria da ragioni di connessione soggettiva e, parzialmente, oggettiva 3.2.4 Non è quindi, a ben guardare, sostenibile che l'orientamento della giurisprudenza di legittimità più recente abbia infranto l'impostazione tradizionale che considera inammissibile come domanda nuova la domanda ex articolo 1456 c.c. proposta per la prima volta in una memoria ex articolo 426 c.p.c. essendo stato intimato lo sfratto sulla base di una domanda ex articolo 1453 c.c. E ciò è per di più confermato da una recente pronuncia Cass. sez. 3, 9 giugno 2015 numero 11864, che al suddetto orientamento si connette espressamente in motivazione per cui, appunto, una volta proposta con l'intimazione di sfratto per morosità l'ordinaria domanda ex articolo 1453 c.c., non è possibile mutarla in richiesta di accertamento dell'avvenuta risoluzione ope legis di cui all'art. 1456 c.c , atteso che quest'ultima è radicalmente diversa dalla prima, sia quanto al petitum , perchè invocando la risoluzione ai sensi dell'articolo 1453 c.c. si chiede una sentenza costitutiva mentre la domanda di cui all'articolo 1456 c.c. ne postula una dichiarativa, sia relativamente alla causa petendi , perchè nella ordinaria domanda di risoluzione, ai sensi dell'articolo 1453 c.c. il fatto costitutivo è l'inadempimento grave e colpevole, nell'altra, viceversa, le violazione della clausola risolutiva espressa . D'altronde, si osserva ormai meramente ad abundantiam, un'interpretazione delle norme processuali che ne preservi la struttura preclusiva, senza coltivare una lettura che la attenui, indebolendo ed slabbrando i confini che il legislatore ha posto tra i segmenti della sequenza procedurale, è richiesta dalla tutela, costituzionalmente significativa e necessaria, dell'effettività della giustizia in termini di ragionevole durata cfr. p.es . S.U.16 maggio 2013 numero 11830 , e ciò tanto più in un contesto in cui la controbilanciante garanzia di adeguamento alle situazioni specifiche è fornita dall'ordinamento con quello che è ora un istituto generale, cioè la remissione in termini. 3.2.5 II secondo motivo, pertanto, non può essere accolto. Come già più sopra accennato, il giudice d'appello - con una motivazione evidentemente posta su un doppio binario - offre poi una ulteriore ratio decidendi in ordine all'inapplicabilità comunque nel caso in esame della clausola risolutiva espressa prevista nel contratto per insussistenza del presupposto di fatto motivazione, pagina 8s. . A ciò sono dedicati i motivi terzo, quarto, quinto e sesto, che - vista l'autonomia della ratio decidendi esaminata come oggetto dei secondo motivo di ricorso, risultato infondato - non occorre pertanto vagliare. 3.6 Infine, nel settimo motivo del ricorso il ricorrente lamenta omessa motivazione su un fatto controverso e decisivo, adducendo che sarebbe incomprensibile la motivazione sull'ultimo motivo d'appello attinente alla mancata sanatoria della morosità per non essere stati corrisposti gli interessi e le spese legali. II motivo è palesemente infondato, dal momento che non solo, appunto, come riconosce il ricorrente, il giudice d'appello ha richiamato le considerazioni sopra svolte in ordine alla ritenuta insussistenza dell'inadempimento , ma altresì ha motivato specificamente sugli inadempimenti parziali che non ha ritenuto essere stati più devoluti, facendo chiaramente intendere che devoluto, in quanto unico inadempimento dedotto in appello, era l'importo dell'assegno che, secondo la prospettazione dei conduttori, sarebbe stato inviato con raccomandata prima dei giudizio all'attuale ricorrente. L'omissione motivazionale, dunque, non sussiste. In conclusione, il ricorso deve essere rigettato, con conseguente condanna del ricorrente alla rifusione a controparte delle spese processuali, liquidate come da dispositivo. P.Q.M. Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente a rifondere a controparte le spese processuali, liquidate in un totale di € 4200, di cui € 200 per spese vive, oltre gli accessori di legge.