Revoca giudiziale dell’amministratore condominiale: necessaria l’assistenza dell’avvocato

In tema di procedimento di revoca dell’amministratore condominiale, le parti devono stare in giudizio con il ministero di un difensore, in quanto il procedimento – sia pur essendo formalmente inquadrabile nell’ambito della volontaria giurisdizione – ha sostanziale carattere contenzioso incidendo su posizioni giuridiche soggettive come tali necessitanti della difesa tecnica. In questo contesto – specificano i giudici – la controversia vede quali parti uniche e necessarie i ricorrenti e l’amministratore in proprio, senza possibilità di intervento nemmeno adesivo da parte del condominio. Una posizione, quest’ultima, non del tutto condivisibile.

Questa, in breve sintesi la conclusione cui è giunto il Tribunale di Modena con un decreto della Seconda Sezione, depositato 22 febbraio 2016. Il caso. Due condòmini presentavano ricorso giudiziale per la revoca dell’amministratore condominiale che si costituiva in giudizio. Il ricorso era presentato personalmente, cioè senza l’assistenza di un legale. Il Tribunale di Modena, per questo motivo, ha considerato la domanda inammissibile. Motivo? Tutto ruota attorno alla reale natura del procedimento per la revoca giudiziale dell’amministratore condominiale. Sebbene lo stesso sia considerato un procedimento di volontaria giurisdizione – in ragione dell’unanime orientamento dottrinario-giurisprudenziale scaturente dalla lettura dell’art. 64 disp. att. c.c. – ciò non basta per non tenere in conto la reale natura della decisione che viene ad essere assunta in quel contesto. Revocare un amministratore, questa in breve l’argomentazione proposta dal Tribunale di Modena, è attività che vede contrapposte due parti, cioè il ricorrente e l’amministratore. Tale contrapposizione si fonda sulla circostanza che all’esito del procedimento – sebbene questo si svolga e concluda nei modi e nelle forme dei procedimenti in camera di consiglio – un soggetto, l’amministratore, può vedersi privato di una sua qualità in ragione di violazioni di cui deve ricorrere l’accertamento, al fine dell’assunzione dei conseguenti provvedimenti leggasi accoglimento o respingimento del ricorso . Tali provvedimenti, poi, possono essere riesaminati ai fini di una loro modifica, così come espressamente previsto dall’art. 64 disp. att. c.c Obbligo di difesa tecnica. Proprio in considerazione di ciò, affermano i giudici modenesi, non v’è dubbio in seno alla giurisprudenza di merito e legittimità – copiosamente citata – che l’atto conclusivo del procedimento possa contenere statuizione sulle spese in applicazione dell’art. 91 c.p.c. indipendentemente dalla forma del provvedimento decisorio un decreto camerale . In buona sostanza della natura contenziosa della controversia per la revoca giudiziale non si può dubitare e da ciò ne discende altresì l’obbligo – per le parti del giudizio – di avvalersi necessariamente della difesa tecnica, la cui presenza obbligatoria – chiosano i giudici – pare ulteriormente provata dal riferimento alla refusione delle spese legali contenuto nell’articolo 1129 c.c Diverso il discorso per la nomina dell’amministratore da parte dell’Autorità Giudiziaria in questo caso, lascia intendere il Tribunale emiliano, la difesa tecnica non è obbligatoria stante la natura sostanzialmente amministrativa del procedimento de quo . È comunque utile evidenziare che la presa di posizione del Tribunale di Modena rispetto all’obbligatorietà della difesa tecnica, sia pur non unanime, sia quella considerata maggioritaria in questo momento. I giudici nel corso del procedimento hanno avuto modo di affermare, altresì, che il contraddittorio dev’essere instaurato tra i ricorrenti e l’amministratore in proprio e non quale legale rappresentante del condominio e che la compagine non può nemmeno intervenire in adesione all'amministratore, né beneficiare della condanna alle spese del condomino ricorrente Cass. II, 22/10/2013, n. 23955 . Si tratta, ad avviso dello scrivente, di una presa di posizione – quella relativa all’intervento – che se pur fondata su precedente di legittimità non convince anche alla luce delle nuove norme introdotte nel codice civile dalla legge n. 220 del 2012 la così detta riforma del condominio . S’è vero, com’è vero che in caso di revoca subordinata al preventivo tentativo assembleare cfr. art. 1129, comma 11, c.c. il ricorrente ha possibilità di rivalersi per le spese legali sul condominio – che a sua volta potrà ripeterle dell’amministratore revocato – appare irragionevole non consentire alla compagine di intervenire nel procedimento di revoca per fare valere la propria posizione assunta con la delibera.

Tribunale di Modena, sez. II, decreto 17 – 22 febbraio 2016 Fatto rilevato che i ricorrenti chiedono la nomina di amministratore di un condominio ai sensi degli artt. 1105 e 1129 C.c. assumendo di essere proprietari di due unità immobiliari in complesso condominiale denominato posto in Modena, i ricorrenti deducono, a fondamento del proprio ricorso, plurime violazioni del disposto dell'art. 1129 c.c. il ricorso è, tuttavia, proposto personalmente, senza assistenza e patrocinio di un Difensore abilitato il convenuto amministratore condominiale si è costituito Diritto considerato che in ordine al procedimento di revoca giudiziale dell'amministratore di condominio, a differenza del procedimento di nomina da parte dell'autorità giudiziaria al quale dottrina e giurisprudenza assegnano carattere di volontaria giurisdizione non contenziosa, quasi di natura amministrativa e, in ogni caso, assenza di contenuto decisorio del relativo provvedimento la revoca da parte dell'autorità giudiziaria deve essere effettuata dal Tribunale ad esito di un procedimento che, per costante giurisprudenza, segue le disposizioni comuni ai procedimenti in camera di consiglio d'altra parte l'art. 64 disp. att. C.c. prevede espressamente che sulla revoca prevista dall'art. 1129, terzo comma, c.c., provvede il Tribunale in camera di consiglio, con decreto motivato, sentito l'amministratore in contraddittorio con il ricorrente e che contro il provvedimento del Tribunale può essere proposto reclamo alla Corte di Appello nel termine di dieci giorni dalla notificazione o dalla comunicazione la natura camerale e non contenziosa del procedimento di revoca è stata affermata da costante giurisprudenza tra le varie Cass. II, 26/6/2006, n. 14742 , pur non escludendosi la possibilità di un ordinario giudizio contenzioso sui diritti scaturenti dal mandato intercorrente tra condominio e amministratore Cass. II, 14/11/2006, n. 24285 Cass. II, 4/7/2011, n. 14562 tuttavia detta natura camerale e di volontaria giurisdizione non fa venir meno la natura di procedimento a parti contrapposte, che nella specie vede come legittimo contraddittore l'amministratore del condominio, unico ma necessario legittimato passivo egli contraddice la pretesa del condomino o dei condomini ricorrenti iure proprio e non come mandatario del condominio, cosicché è ad esso personalmente e non al condominio che devono fare carico le spese processuali del procedimento nel caso di provvedimento di revoca cfr. Cass. n. 1274/1989 Cass. II, 9/12/1995, n. 12636 Cass. II, 23/8/1999, n. 8837 Trib. Messina, 15/11/2011, Redazione Giuffrè 2011 il condominio, pertanto, non può nemmeno intervenire in adesione all'amministratore, né beneficiare della condanna alle spese del condomino ricorrente Cass. II, 22/10/2013, n. 23955 la natura camerale, infatti, non esclude la necessità di decidere sulle spese processuali si afferma, al riguardo, che l'art. 91 c.p.c., secondo cui il giudice con la sentenza che chiude il processo dispone la condanna alle spese giudiziali, intende riferirsi a qualsiasi provvedimento che, nel risolvere contrapposte pretese, definisce il procedimento, e ciò indipendentemente dalla natura e dal rito del procedimento medesimo pertanto, la norma trova applicazione anche ai provvedimenti di natura camerale ” Cass. II, 26/6/2006, n. 14742 nell'esame della tematica della ripartizione delle spese processuali, peraltro, è emersa la natura di procedimento sostanzialmente contenzioso benché formalmente camerale , propria del giudizio di revoca, affermando che quando sussiste in concreto una contrapposizione di interessi tra le parti nel procedimento di nomina o revoca dell'amministratore di condominio è legittima l'applicazione dell'art. 91 c.p.c.” C. appello Milano, 15/12/2004, Giur. merito 2006, 3, 650 in tal senso si è espressa la decisione delle Sezioni Unite della Corte di Cassazione, in tema di reclamo, secondo la quale la statuizione di condanna alle spese processuali è stata ritenuta conforme al criterio della soccombenza indicato come normale dall'art. 91 c.p.c. v. Cass. s. u., 29/10/04, n. 20957 , così ribadendo il più generale principio in forza del quale il giudice, nell'ambito dei procedimenti c.d. contenziosi, ha il potere-dovere di statuire sulle spese di lite cfr. Cass. 27/8/03, n. 12542 dal menzionato complesso di elementi normativi ed ermeneutici, si ricava che il procedimento di revoca giudiziale in oggetto richiede la necessaria presenza della difesa tecnica, sia per i condomini ricorrenti che per l'amministratore convenuto e/o resistente, dovendosi diversamente rilevare l'inammissibilità del ricorso cfr. Trib. Milano, 22/6/01, in Gius 2002, 1187 la diversa opinione, fondata sulla distinzione tra controversie di volontaria giurisdizione che comportano o meno la cognizione su diritti soggettivi o status cfr. Trib. Napoli II, 21/11/07, Redazione Giuffrè 2008 , non appare convincente alla luce di una pluralità di considerazioni anzitutto, nel procedimento di revoca e nel caso di specie è comunque in discussione lo status di amministratore condominiale inoltre, va tenuto conto dell'effetto della novella processuale dell'art. 1129 c.c., nel corpo del quale, con la l. n. 220/2012, è stata tra l'altro introdotta, alla fine dell'undicesimo comma, la disposizione secondo la quale in caso di accoglimento della domanda, il ricorrente, per le spese legali, ha titolo alla rivalsa nei confronti del condominio, che a sua volta può rivalersi nei confronti dell'amministratore revocato” il riferimento alle spese legali con il quale il legislatore sancisce normativamente il portato della riferita elaborazione interpretativa della prassi rimanda con evidenza alla presenza di una difesa tecnica se è vero, infatti, che in ipotesi il riferimento alle spese legali può riguardare anche spese di un giudizio da svolgere tra le parti personalmente, va tuttavia considerato che la necessità di specificazione del diritto di rivalsa si giustifica più razionalmente in riferimento alla ben più consistenti spese di un giudizio con la partecipazione di un Difensore infine, nel procedimento di revoca e nel caso di specie è oggetto di valutazione come osservato dalla menzionata decisione del Tribunale di Milano del 22/06/2001 non tanto la mera impossibilità di funzionamento dell'organo assembleare di un ente, quanto lo specifico addebito di gravi irregolarità in capo all'organo gestorio e dunque, sia pure ai fini in senso lato cautelari, il contrasto tra posizioni soggettive il presente ricorso va quindi rigettato, per inammissibilità, essendo stato proposto personalmente dalla parte ricorrente. Le spese processuali restano a carico della parte che le ha sostenute. PQM Dichiara inammissibile il ricorso di depositato in data 11/2/16 dichiara non ripetibili le spese processuali tra le parti.