Decreto ingiuntivo solamente contro l’attuale condomino, ma è davvero corretto?

In tema di azioni di recupero del credito contro il condomino moroso, è da ritenersi illegittimo e quindi va revocato il decreto ingiuntivo emesso ai sensi dell’art. 63 disp. att. c.c. e diretto non contro l’attuale condomino, bensì verso il suo dante causa titolare dell’obbligazione di pagamento nel momento in cui essa sorse.

Questa, in breve sintesi, la decisione cui è giunto il Tribunale di Firenze con la sentenza n. 444 depositata in cancelleria il 4 febbraio 2016. Il fatto. Il fatto che ha portato alla decisione del giudice toscano – che per certi versi necessita di alcune precisazioni – è di quelli che si ripetono frequentemente una persona cede la propria unità immobiliare in condominio ad altra persona che l’acquista con un debito derivante da precedente gestione. In realtà più che di una semplice cessione si trattava dell’istituzione di un trust, aspetto questo parimenti interessante della pronuncia in esame. Esistendo il debito non saldato verso il condominio, l’amministratore proponeva azione monitoria contro il cedente che però spiegava opposizione all’ingiunzione, ritenendo che la stessa non potesse essere contro di lui, ma al massimo contro il trustee. Il Tribunale di Firenze – pur sempre nel solco dell’interpretazione tracciata dalla Cassazione – gli dava ragione e revocava il decreto precedentemente emesso. Trust. Il Trust, è utile ricordarlo brevemente ai fini che ci occupano, è quell’istituto derivato dall’ordinamento anglosassone che prevede il trasferimento di titolarità dei diritti su determinati beni – anche diritti reali su beni immobili – in capo ad un soggetto, il trustee, che pur essendone titolare s’impegna a gestirli secondo le disposizioni contenute nell’atto costitutivo del trust medesimo e fornite dal così detto disponente di quegli stessi beni . Il trust è regolato dalla legge n. 364/1989. Nella sentenza in esame, il giudice adito – valutata la natura del trust e le disposizioni in merito all’unità immobiliare rispetto alla quale s’era acclarato lo stato di morosità – l’aveva considerata di proprietà si pur solamente per la nuda proprietà del trustee. Decreto ingiuntivo contro il condomino moroso. In questo contesto proprietario, quindi, si doveva valutare la legittimità del decreto ingiuntivo emesso contro il precedente proprietario il disponente e non contro l’attuale il trustee . Il giudice, si diceva, ha ritenuto di dover revocare l’ingiunzione in quanto emessa contro una persona, il cedente, rispetto alla quale non può trovare applicazione l’azione di cui all’art. 63 disp. att. c.c Il ricorso per decreto ingiuntivo contro il condomino moroso, si legge in sentenza, è azione esperibile solamente contro chi è attualmente condomino e non anche contro chi lo è stato, poiché l’art. 63 disp. att. c.c. lascia intendere che lo status attuale di condomino sia requisito fondamentale in tal senso. All’uopo nella sentenza n. 444 del 2016 si citano le pronunce n. 23343 del 9 settembre 2008 e la n. 23686 del 9 novembre 2009 entrambe rese dalla Corte di Cassazione. Si tratta di una presa di posizione che – pur se fondata su un orientamento espresso della Corte nomofilattica – merita di essere adeguatamente circoscritta per evitare d’incorrere in errore. Responsabilità solidale tra compratore e venditore. L’art. 63 disp. att. c.c. prevede una responsabilità solidale tra compratore e venditore di un’unità immobiliare ubicata in condominio in relazione alle somme dovute per l’anno precedente e quelle nel corso del quale è avvenuta la vendita. Tale solidarietà grava il compratore di una responsabilità concorrente – verso la compagine – per debiti che non sono suoi. L’esistenza di questo vincolo, tuttavia, nulla ha a che vedere con la titolarità dell’obbligazione di pagamento verso il condominio questa, com’è noto è un’obbligazione propter rem , derivata dalla titolarità del diritto reale. S’è vero che il trasferimento del diritto comporta il trasferimento dell’obbligo, tale automaticità di traslazione non riguarda la titolarità delle obbligazioni già sorte, tant’è che l’art. 63 disp. att. c.c. pone un vincolo di solidarietà e lo limita ad un ben preciso arco temporale. Rebus sic stantibus l’ordinamento normativo attualmente vigente – così afferma la giurisprudenza –consente di ottenere un decreto ingiuntivo provvisoriamente esecutivo ai sensi dell’art. 63 disp. att. c.c. contro il condomino moroso purché lo status di condomino sia esistente al momento dell’emissione dell’ingiunzione, altrimenti quel decreto va revocato, poiché l’azione ai sensi della norma appena citata presuppone l’esistenza della titolarità del diritto reale. La possibilità di agire in via monitoria – sia pur non ai sensi dell’art. 63 disp. att. c.c. – contro chi è stato condomino e non lo è più, tuttavia non deve ritenersi preclusa in quanto a la legge art. 63, terzo comma, disp. att. c.c. prevede una responsabilità solidale tra compratore e venditore b tale solidarietà è limitata ad un chiaro periodo di tempo, sicché per quello precedente l’unico obbligato resta solamente il titolare dell’obbligo nel momento in cui sorse la specifica obbligazione non adempiuta.

Tribunale di Firenze, sentenza 4 febbraio 2016, n. 444 Giudice Maria Teresa Paternostro Fatto e diritto propone opposizione contro il decreto ingiuntivo n. , emesso da questo Tribunale l'8.11.2010 dep. il 9/11/2010 a richiesta del Condominio di Via - Firenze, avente ad oggetto oneri condominiali pari a Euro 11.129,06, risultanti dal bilancio consuntivo relativo all'anno 2009/2010 e dal bilancio preventivo relativo all'anno 2010/2011, approvati con delibera assembleare del 17 giugno 2010. L'opponente sostiene di non avere la legittimazione passiva rispetto alla domanda di pagamento proposta dal condominio in quanto l'immobile a cui fanno riferimento gli oneri condominiali di cui al decreto ingiuntivo opposto risulterebbe conferito nel trust, denominato , istituito il 14 gennaio 2010, con atto ai rogiti Notaio inoltre, lamenta l'assenza di qualsivoglia comunicazione della delibera approvativa. L'opposto contesta in fatto ed in diritto le deduzioni avversarie invoca in ogni caso la responsabilità personale del , di cui chiede la condanna quantomeno in relazione ai contributi maturati fino al 14 gennaio 2010 chiama in causa il trustee spiegando nei suoi confronti domanda di condanna al pagamento dei contributi condominiali di cui al decreto ingiuntivo opposto per gli esercizi 2009 e 2010 ai sensi dell'art. 63, secondo comma, disp. att. c.comma ovvero, in ipotesi, di quelli maturati a far data dal 14 gennaio 2010. Il trustee, , cui è subentrato in corso di causa la società . S.r.l., aderisce alla prospettazione di parte opponente e chiede la revoca del decreto ingiuntivo opposto. All'udienza del 9 luglio 2015, la causa è pervenuta in decisione sulle conclusioni delle parti, come trascritte in epigrafe. 1. Il sostiene di non essere più proprietario dell'appartamento situato all'interno del Condominio di via . La tesi dell'opponente si fonda sull'atto istitutivo di trust del 14 gennaio 2010 cfr. all. 1 fascicolo parte opponente e sull'effetto traslativo che sarebbe derivato dal conferimento nel trust, tra gli altri, anche dell'immobile de quo. Il condominio, anche alla luce del tenore complessivo dell'atto istitutivo, contesta che si sia prodotto da esso un effetto traslativo della proprietà, che a suo modo di vedere apparterrebbe ancora al Il trust è un istituto di Common Law che ha trovato riconoscimento nel nostro ordinamento con la legge n. 365 del 16 ottobre 1989 in vigore dal 1 gennaio 1992 , di ratifica della convenzione dell'Aja sulla legge applicabile al trust dell'1 luglio 1985. In linea generale, può affermarsi che il trust è un rapporto in virtù del quale un soggetto, chiamato trustee o fiduciario , cui sono attribuiti i diritti ed i poteri di un vero proprietario, gestisce un patrimonio per uno scopo prestabilito, purché lecito e non contrario all'ordine pubblico. Nel caso di specie, nell' Atto istitutivo di trust e di sottoposizione, destinazione e vincolo in trust di beni si rinviene una delle finalità tipiche del trust, che è quella di attribuire un certo patrimonio al trustee al fine di conservarlo per restituirlo a determinati destinatari finali diversi dai disponenti al termine del rapporto. L'effetto traslativo che le parti intendono conseguire è esplicito nella premessa dell'atto istitutivo, dove si legge che detti trasferimenti sono in piena, libera ed esclusiva proprietà e titolarità, con il vincolo per il Trustee di impiegare quanto gli viene trasferito e di disporne secondo le disposizioni del presente atto . Di ciò si ricava implicita conferma dal fatto che nella parte relativa all'individuazione dei beni in trust, con riferimento all'immobile descritto al punto 4.4, diverso da quello oggetto del presente giudizio, il conferimento risulta espressamente limitato alla nuda proprietà, con riserva del diritto di abitazione in capo al disponente e alla sua famiglia cfr. clausola n. 4 lett. a . Con la clausola n. 9 dell'atto costitutivo viene inoltre precisato che Per l'applicazione della legge italiana il Trustee è considerato quale gestore di beni che, sebbene di sua proprietà, sono destinati a soddisfare esclusivamente interessi altrui e ad essere trasferiti ai beneficiari finali'. Inoltre, come chiarito dalla clausola n. 10 del medesimo atto, i poteri del trustee sono quelli del proprietario Il Trustee dispone dei beni in trust senza alcuna limitazione che non risulti dal presente atto e senza dovere mai altrimenti giustificare i propri poteri, che coincidono con quelli che la legge riconosce al proprietario o titolare dei beni in trust . Infine, l'acquisizione della proprietà in capo al trust è ulteriormente confermata dalla clausola n. 19, ove si legge Sopraggiunto il termine finale del trust, come innanzi determinato nell'art. 6, il Trustee individua il o i beneficiario i finale i secondo le disposizioni contenute nell'art. 5 e trasferisce loro i beni in trust . L'effetto traslativo della proprietà dell'immobile de quo, che appare incontestabile in base a quanto sin qui rilevato, non può ritenersi contraddetto dal contenuto della clausola n. 22 con la quale le parti si limitano a formulare una richiesta, con rilevanza limitata agli effetti fiscali. Se ne ricava che, con riferimento all'immobile sito nel Condominio di via , le parti abbiano inteso trasferire la proprietà, poi procedendo alla relativa trascrizione cfr. docomma 2 fascicolo parte opponente . Ciò premesso, costituisce principio generale in tema di condominio che una volta perfezionatosi il trasferimento della proprietà di un'unità immobiliare, l'alienante perde la qualità di condomino e non è più legittimato a partecipare alle assemblee, potendo far valere le proprie ragioni sul pagamento dei contributi dell'anno in corso o del precedente, solo attraverso l'acquirente che gli è subentrato. Ne consegue che non può essere chiesto ed emesso nei suoi confronti decreto ingiuntivo ai sensi dell'articolo 63 disp. att. cod. procomma civ. per la riscossione dei contributi condominiali, atteso che la predetta norma di legge può trovare applicazione soltanto nei confronti di coloro che siano condomini al momento della proposizione del ricorso monitorio cfr. Cass. Civ. Sez. 2 sent. n. 23345 del 9/09/2008 Cass. Civ. Sez. 2a sent. n. 23686 del 9/11/2009 . Nel caso di specie, risulta accertato che al momento della proposizione del ricorso per ingiunzione non fosse più condomino, in virtù di quanto risultante dall'atto istitutivo di trust, sopra menzionato. 2. Il condominio non può invocare il principio dell'affidamento dal momento che in base al condivisibile orientamento della giurisprudenza di legittimità difettano, nei rapporti fra condominio, che è un ente di gestione, ed i singoli partecipanti ad esso, le condizioni per l'operatività del principio dell'apparenza del diritto, strumentale essenzialmente ad esigenze di tutela dell'affidamento del terzo in buona fede, ed essendo, d'altra parte, il collegamento della legittimazione passiva alla effettiva titolarità della proprietà funzionale al rafforzamento e al soddisfacimento del credito della gestione condominiale cfr. Cass. SS.UU. sent. n. 5035 dell'8/04/2002 nello stesso senso, ex plurimis, Cass. Civ. Sez. 2 n. 12709 del 30/08/2002 Cass. Civ. Sez. 2a n. 1627 del 25/01/2007 Cass. Civ. Sez. 2a n. 17039 del 3/08/2007 . 3. I pretesi comportamenti colpevoli che il condominio addebita al in violazione del generale principio della buona fede non valgono a fondare una pretesa di natura obbligatoria, quale quella avente ad oggetto gli oneri derivanti dal rapporto di proprietà del singolo sul bene comune, proporzionalmente al diritto vantato sulla porzione di proprietà esclusiva. 4. Infine, non è rinvenibile nella lettera del 24 settembre 2010 l'assunzione di un'obbligazione in proprio da parte del nei confronti del condominio, dal momento che quanto in essa dichiarato riveste valore di mera manifestazione di intenti senza alcun contenuto vincolante. 5. Consegue dalle considerazioni fin qui svolte che il decreto ingiuntivo opposto, emesso nei confronti di anche per oneri condominiali maturati successivamente al 14 gennaio 2010, debba essere revocato. 6. La domanda formulata in ipotesi dal condominio, di condanna del al pagamento degli oneri condominiali maturati fino al 14 gennaio 2010, deve trovare accoglimento. Essa si fonda sulle risultanze del bilancio consuntivo relativo all'anno di gestione 2009/2010 prodotto in atti e regolarmente approvato da parte dell'assemblea dei condomini. I rilievi di parte opponente, fondati su una pretesa invalidità della delibera approvativa, non trovano spazio in questa sede dal momento che - come noto - la verifica giudiziale deve limitarsi ad accertare la perdurante esistenza ed efficacia della delibera assembleare posta a fondamento della pretesa creditoria del condominio senza poter sindacare, in via incidentale, la sua validità, essendo questa riservata al giudice davanti al quale dette delibere siano impugnate cfr. ex plurimis Cass. Civ. SS.UU. n. 26629 del 18/12/2009 . Nel caso di specie, non solo non consta il venir meno dell'efficacia della delibera approvativa del 17 giugno 2010 ma risulta altresì che i bilanci, consuntivo anno 2009/2010 e preventivo anno 2010/2011 con relative ripartizioni, siano stati nuovamente approvati dal condominio con la delibera del 31 marzo 2011, preceduta da rituale convocazione inviata sia a che al cfr. docomma 7 e 8 fascicolo parte opposta, con relative ricevute di spedizione . Infine, secondo quanto dichiarato dalla stessa difesa dell'opponente cfr. note a verbale all. ud. 19.7.2011 , il con la lettera del 24 settembre 2010 riconobbe di essere debitore delle spese condominiali a lui spettanti sino al 14 gennaio 2010. Infine, nel quantum, trattandosi di gestione ordinaria, relativa a spese che possono presumersi avere avuto un andamento omogeneo in relazione al fabbisogno condominiale distribuito in tutto l'arco dell'anno solare, nella determinazione del dovuto, ben può trovare applicazione il criterio aritmetico dell'attribuzione al della quota degli 8/12 da maggio 2010 a dicembre 2010 della somma risultante dal consuntivo approvato, pervenendosi all'importo di Euro 5.227,92 Euro 7.841,88 12 x 8 . 7. Parimenti, deve essere accolta la domanda proposta dal condominio nei confronti del terzo chiamato per l'intero importo di cui al decreto ingiuntivo opposto. L'art. 63, comma 2, disp. att. c.comma - oggi comma 4, dopo la modifica avvenuta con la legge 220/2012 - statuendo che Chi subentra nei diritti di un condomino è obbligato, solidalmente con questo, al pagamento dei contributi relativi all'anno in corso e a quello precedente , è norma chiaramente ispirata al favor creditori - e costituisce uno strumento a disposizione del condominio realizzato ad una maggiore semplicità di recupero di oneri condominiali scaduti e non ancora versati, nel caso di trasferimento di proprietà dell'immobile condominiale. La sua applicazione nei confronti di è pienamente legittima sussistendone i presupposti alla luce dell'avvenuto trasferimento della proprietà dell'immobile facente parte del condominio Via , Firenze. L'eccezione di nullità della delibera approvativa è infondata in quanto In tema di impugnazione delle deliberazioni delle assemblee condominiali, l'omessa convocazione di un condomino costituisce motivo di annullamento delle deliberazioni assunte dall'assemblea, che può ottenersi solo con l'esperimento di un'azione ad hoc e nei termini di legge, mentre non può essere oggetto di eccezione nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo chiesto per conseguire il pagamento delle spese deliberate dall'assemblea cfr. Cass. Civ. Sez. 2, Sentenza n. 17486 del 01/08/2006 . Nel caso di specie, né la delibera del 17 giugno 2010 né quella successiva del 31 marzo 2011 risultano aver perso efficacia e quindi esse fondano compiutamente la pretesa creditoria vantata dal condominio. Ne consegue, la condanna di . S.r.l., in qualità di trustee di , al pagamento in favore del condominio di via , Firenze, della somma di Euro 11.129,06, di cui Euro 5.227,92 in solido con 8. In punto di spese del giudizio, valgono le seguenti considerazioni. Dai documenti allegati alla comparsa di costituzione dell'opposto, emerge che il condominio ha sempre inviato la corrispondenza personalmente al , il quale con la lettera del 24 settembre 2010 rispondeva alla richiesta di pagamento relativa alle somme di cui al decreto cfr. docomma 3 e 4 all. comparsa per altro verso, non risulta positivamente acquisita una comunicazione rivolta al condominio di trasferimento della proprietà al trust. Ciò può aver creato le condizioni per un ragionevole affidamento da parte del condominio circa l'esistenza della legittimazione passiva in capo al e giustifica una pronuncia di compensazione integrale delle spese di lite, relativamente alla presente fase di opposizione. Nel rapporto processuale tra condominio e terzo chiamato, esse debbono invece gravare integralmente su quest'ultimo in base al principio della soccombenza, nella misura liquidata in dispositivo. P.Q.M. Il Tribunale di Firenze, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza, eccezione e deduzione disattesa e/o assorbita, così provvede 1 accerta e dichiara che è debitore nei confronti del condominio di Firenze, Via della somma di Euro 5.227,92, a titolo di oneri condominiali risultanti dal bilancio consuntivo relativo all'anno 2009/2010, maturati fino al 14 gennaio 2010 e, per l'effetto, 2 revoca il decreto ingiuntivo opposto n. 5892/2010, R.G. 14934/2010, emesso dal Tribunale di Firenze in data 08/09.11.2010 3 condanna e . S.r.l., quest'ultima in persona dei legale rappresentante pro - tempore ed in qualità di trustee di , a pagare, in solido tra loro, al Condominio di Via - Firenze, la somma di Euro 5.227,92, per il titolo di cui al capo 1 che precede 4 condanna . S.r.l., in persona del legale rappresentante pro - tempore ed in qualità di trustee di , a pagare al Condominio di Via - Firenze, l'ulteriore somma di Euro 5.901,14, a titolo di oneri condominiali risultanti dal bilancio consuntivo relativo all'anno 2009/2010 successivi al 14 gennaio 2010 e dal bilancio preventivo relativo all'anno 2010/2011 5 dichiara integralmente compensate le spese di lite tra opponente ed opposto 6 condanna il terzo chiamato a rifondere al condominio Via - Firenze le spese di lite, che liquida in Euro 4.600,00 per compensi e in Euro 65,83 per esborsi, oltre rimborso forfetario al 15%, IVA e CAP di legge.