Il diritto al parcheggio è in realtà un interesse

La Cassazione precisa che essere titolari di un permesso di circolazione e di sosta all’interno di una data area corrisponde ad un interesse legittimo e non ad un diritto soggettivo.

La sentenza, depositata il 30 novembre 2015, è la n. 24353. Il caso. Due titolari di un permesso di sosta in area riservata ai residenti facevano causa al Comune di Bergamo sostenendo di non poter esercitare il proprio diritto soggettivo in quanto, a fronte di ben 229 nulla riservati ai residenti rilasciati dalla amministrazione comunale, esistevano solo 109 stalli” per il parcheggio. Le attrici, inoltre, lamentavano che i posti a loro riservati si presentavano sempre occupati, e chiedevano pertanto al Giudice di Pace di condannare il Comune di residenza a rimborsarle della somma oltre 1.000 euro che si erano viste costrette a pagare in sanzioni amministrative per aver dovuto necessariamente parcheggiare in aree differenti a quella a loro riservata. Se ci si trova in una situazione di soggezione alla potestà pubblica, la posizione è di interesse legittimo. Il Giudice di Pace di Bergamo respingeva la domanda, con decisione che veniva poi confermata dal competente Tribunale. Avverso tale ultima decisione, come detto, proponevano ricorso le attrici presentando 3 differenti motivi di gravame. Con il primo motivo, in particolare, le ricorrenti sostenevano che il Tribunale avesse errato nel definire la loro posizione quali titolari di un interesse legittimo quando invece si sarebbe dovuto correttamente parlare di diritto soggettivo di poter usufruire pienamente del provvedimento di autorizzazione alla circolazione ed alla sosta in una data area conferito dal Comune. Il diritto soggettivo violato corrisponderebbe, pertanto, secondo le ricorrenti, alla mancata rimozione da parte del Comune delle auto poste nei parcheggi che impedivano a loro di usufruire di identica possibilità. Per la tutela degli interessi legittimi ci si rivolge al giudice amministrativo e non a quello civile. Correttamente, in proposito, la Cassazione rilevava tuttavia la correttezza della decisione del Tribunale dove essa ha ribadito che la posizione giuridica soggettiva riconoscibile in capo al privato – in relazione all’esercizio del pubblico potere consistente nella vigilanza sulle aree di parcheggio riservate e nell’irrogazione delle sanzioni per il parcheggio in zone non consentite – è una posizione di interesse legittimo tutelabile davanti al giudice amministrativo . La Suprema Corte, inoltre, traeva altri convincenti argomenti per escludere che quello violato fosse, eventualmente, un diritto soggettivo, proprio dal fatto che i posti per parcheggiare fossero meno della metà dei permessi rilasciati dal Comune il che significa che l’ente amministrativo non aveva affatto il dovere di far rispettare in modo coercitivo un diritto di parcheggio che non aveva mai attribuito almeno nei termini reclamati dalle attrici alle detentrici del permesso di circolazione e di sosta nell’area interessata. Le regole di circolazione devono essere rispettate anche dalle persone titolari di contrassegno attestante la disabilità. Quale ultima, opportuna considerazione, la Cassazione ribadiva infine richiamando proprie precedenti decisioni come tutti i titolari di un contrassegno come quello ricordato, o di un interesse legittimo che ha comportato il riconoscimento quale quello delle attrici di circolare e sostare in aree a traffico limitato, debbano comunque sottostare alle normali regole di circolazione stradale. Nel caso di specie, quindi, va stigmatizzato il comportamento delle ricorrenti che si ritenevano, non trovando parcheggio nella area di appartenenza” in diritto di lasciare il veicolo in sosta in altre aree a loro in verità non accessibili.

Corte di Cassazione, sez. III Civile, sentenza 15 ottobre – 30 novembre 2015, n. 24353 Presidente Spirito – Relatore Cirillo Svolgimento del processo 1. P.C. e S.S. convennero in giudizio, davanti al Giudice di pace di Bergamo, il Comune di quella città, chiedendo che fosse condannato al risarcimento dei danni a titolo di culpa in eligendo e culpa in vigilando per non aver esperito i dovuti controlli sull'attività della Polizia municipale in relazione al rispetto dei divieti di transito e di sosta in determinate aree del territorio comunale. A supporto della domanda sostennero che, pur essendo titolari di regolare permesso di sosta in zona riservata ai residenti, i posti loro destinati per il parcheggio erano sempre occupati, per cui le stesse si erano viste costrette a parcheggiare in altre zone con divieto, dovendo pagare le conseguenti sanzioni amministrative, con un danno complessive determinato in Euro 1.178,45. Si costituì in giudizio il Comune convenuto, chiedendo il rigetto della domanda. Il Giudice di pace rigettò la domanda, con condanna delle attrici al pagamento delle spese di giudizio. 2. La pronuncia è stata appellata dalle parti soccombenti e il Tribunale di Bergamo, con sentenza del 4 luglio 2012, ha rigettato l'appello, confermando la pronuncia di primo grado e condannando le appellanti alla rifusione delle ulteriori spese del grado. Ha osservato il Tribunale che era fondato il rilievo del Comune secondo cui le parti appellanti avevano confuso tra diritti soggettivi ed interessi legittimi. Ed invero, qualora si sia titolari di una pretesa alla legittimità di un atto amministrativo e, quindi, ci si trovi in una situazione di soggezione alla potestà pubblica, la posizione non può che essere di interesse legittimo. Le appellanti, infatti, in qualità di titolari di un permesso di circolazione e di sosta all'interno della Zona 3 del territorio comunale, avevano rivendicato il dovere della pubblica amministrazione di garantire l'effettivo svolgimento della attività autorizzata. Da tanto derivava, secondo il Tribunale, che la posizione vantata dalle appellanti - sia in riferimento all'obbligo di vigilanza esistente a carico del Comune, sia in relazione alle sanzioni amministrative conseguenti all'aver parcheggiato in zone non consentite - era sempre una posizione di interesse legittimo. D'altra parte, anche se si volesse ragionare in modo diverso ed ipotizzare la sussistenza di una posizione di diritto soggettivo, restava il fatto obiettivo che il diritto di sosta fatto valere in relazione alla Zona 3 era comunque di portata inferiore rispetto a quello che le attrici pretendevano di vedere tutelato. Ciò in quanto, pur in presenza di 229 nulla osta riservati ai residenti per la sosta, gli stalli esistenti nella zona erano pari a 109, per cui la tutela doveva ritenersi limitata ad una mera possibilità di sosta nelle aree a ciò adibite, senza garanzia di un'assicurazione che tale facoltà possa essere sempre in concreto esercitata, in quanto i posti limitati avrebbero potuto essere occupati da altri soggetti autorizzati. 3. Contro la sentenza del Tribunale di Bergamo propongono ricorso P.C. e S.S. , con unico atto affidato a tre motivi. Resiste il Comune di Bergamo con controricorso. Le ricorrenti hanno depositato memoria. Motivi della decisione 1. Con il primo motivo di ricorso si lamenta, in riferimento all'art. 360, primo comma, n. 5 , cod. proc. civ., contraddittoria motivazione circa un fatto decisivo per il giudizio. Rilevano le ricorrenti che la sentenza impugnata si fonda su molteplici errori, non avendo il Tribunale pronunciato sulla domanda proposta. Sarebbe errata, innanzitutto, la qualificazione della posizione delle ricorrenti come interesse legittimo, perché il rilascio del provvedimento di autorizzazione alla circolazione e sosta implica il riconoscimento di un diritto soggettivo in capo al soggetto seguendo l'ordine logico del Tribunale, si arriverebbe invece alla conclusione secondo cui le ricorrenti avrebbero dovuto impugnare il nulla osta davanti al giudice amministrativo. In ogni caso, la motivazione sarebbe errata, perché il Tribunale non si è pronunciato sulla domanda, limitandosi a prospettare la necessità di un giudizio amministrativo destinato a una futura e certa pronuncia di inammissibilità”. 2. Con il secondo motivo di ricorso si lamenta, in riferimento all'art. 360, primo comma, n. 5 , cod. proc. civ., contraddittoria e omessa motivazione circa un fatto decisivo per il giudizio. Osservano le ricorrenti che la sentenza sarebbe viziata da errori ed omissioni. Contraddittorio sarebbe definire come interesse legittimo la loro posizione giuridica e poi aggiungere che il diritto di sosta sarebbe più limitato di quello lamentato, il che evidenzia anche l'omissione di pronuncia sul motivo di doglianza costituito dalla negligenza ed inadempienza dell'amministrazione nello svolgere i propri doveri. Il Tribunale, a parere delle ricorrenti, si sarebbe dovuto pronunciare sul fatto che la mancata rimozione delle vetture non autorizzate costituisce sia lesione di un diritto soggettivo che violazione di un dovere della pubblica amministrazione. Contraddittoria sarebbe, poi, la motivazione sul punto della presenza di 109 stalli a fronte di 229 nulla osta, in quanto le ricorrenti non pretendono l'adempimento di un'obbligazione di risultato, quanto il rispetto di un'obbligazione di tacere che si configurerebbe a carico del Comune. 3. Con il terzo motivo di ricorso si lamenta, in riferimento all'art. 360, primo comma, n. 5 , cod. proc. civ., omessa e insufficiente motivazione circa un fatto decisivo per il giudizio. Secondo le ricorrenti, il Tribunale avrebbe omesso di pronunciarsi sul fatto che l'illegittimo comportamento della pubblica amministrazione integra gli estremi di una grave responsabilità extracontrattuale” del Comune, rilevante ai sensi dell'art. 2043 del codice civile. In relazione al profilo patrimoniale, poi, le ricorrenti avrebbero patito il danno di Euro 1.748,45, corrispondente alle 44 multe inflitte per aver dovuto parcheggiare la propria auto in una zona non adibita ai residenti. 4. I tre motivi possono essere trattati congiuntamente in quanto tra loro strettamente collegati, e sono tutti privi di fondamento. Va innanzitutto evidenziato che gli stessi, pur essendo strutturati in termini di vizio di motivazione, finiscono poi col presentare anche alcune ulteriori censure, tuttavia non esplicitamente proposte, di violazione di legge ed anche di omessa pronuncia. Anche volendo tralasciare questi aspetti formali - che, peraltro, potrebbero tradursi in ragioni di inammissibilità del ricorso - il Collegio osserva che le odierne ricorrenti lamentano, in sostanza, un'inerzia dell'amministrazione comunale di Bergamo la quale non si sarebbe attivata in modo adeguato per garantire il loro diritto, quali cittadine residenti, di parcheggiare e circolare nella zona 3 , regolamentata dal Comune come zona con circolazione limitata. Esse aggiungono, poi, di essere state costrette a parcheggiare in altre zone, con divieto di sosta, subendo le conseguenti sanzioni amministrative. 4.1. È evidente come una simile prospettazione dimostri di per sé l'infondatezza delle censure e la correttezza della decisione impugnata là dove essa ha affermato che la posizione giuridica soggettiva riconoscibile in capo al privato - in relazione all'esercizio del pubblico potere consistente nella vigilanza sulle aree di parcheggio riservate e nell'irrogazione delle sanzioni per il parcheggio in zone non consentite - è una posizione di interesse legittimo, tutelabile davanti al giudice amministrativo. A fronte del riconoscimento di un permesso di accesso e di parcheggio rilasciato dal Comune ai privati, questi restano comunque in una posizione di soggezione rispetto alle concrete modalità con le quali l'amministrazione esercita il proprio potere di controllo per garantire il rispetto di quegli interessi, senza poter pretendere che tale potere venga esercitato con modalità ritenute migliori o comunque per loro preferibili. Oltre tutto, il Tribunale ha avuto cura di precisare che, nella specie, il numero degli stalli di sosta riservati era inferiore al numero dei nulla osta rilasciati, per cui è palese che nessun diritto soggettivo le ricorrenti potevano avere in ordine al parcheggio stesso. 4.2. Il Collegio ritiene di dover aggiungere che la giurisprudenza di questa Corte ha avuto modo di occuparsi di alcuni problemi che, pur non in tutto coincidenti, sono tuttavia simili a quello oggetto del presente ricorso. Si deve rammentare, ad esempio, che la sentenza 12 ottobre 2006, n. 21918, ha escluso che si possa ravvisare lo stato di necessità, previsto dall'art. 2045 cod. civ., in relazione al semplice disagio provocato dalla mancanza o insufficienza delle aree destinate a parcheggio, anche in ipotesi in cui il Comune venga meno all'obbligo di cui all'art. 7, comma 8, cod. strada di riservare una zona di parcheggio c.d. libero nelle aree dove sussiste il parcheggio custodito o soggetto al controllo della durata ed ha precisato che detta norma non giustifica, da parte degli utenti della strada, l'inosservanza dei divieti di sosta o di fermata. Analogamente, la sentenza 21 febbraio 2012, n. 2490, ha riconosciuto che anche le persone titolari di contrassegno attestante la disabilità sono tenute ad osservare i divieti di circolazione e di sosta, essendo comunque rimesso alla valutazione discrezionale della pubblica amministrazione il contemperamento tra gli interessi dei disabili e quelli della generalità dei consociati ad evitare che vi siano intralci al traffico v. pure la sentenza 6 marzo 2013, n. 5588 . Questa giurisprudenza è da richiamare perché da conto del fatto che il riconoscimento ai privati di un determinato interesse legittimo, qual è quello di circolare e sostare in zone a traffico limitato, non attribuisce agli stessi - ove il concreto esercizio della prerogativa di cui sono titolari non sia esercitabile - il diritto di agire indiscriminatamente anche in violazione delle normali regole di circolazione. In altri termini, il fatto di trovare occupati gli stalli destinati a parcheggio in aree riservate non attribuisce ai privati rimasti insoddisfatti nelle loro legittime aspettative il diritto di parcheggiare in zone dove c'è il divieto di sosta o di fermata. Nel caso in esame, per esempio, le odierne ricorrenti non si sono preoccupate di spiegare perché, anziché impugnare nelle competenti sedi, come ben avrebbero potuto fare, le sanzioni amministrative per la sosta vietata, abbiano invece preferito agire conto il Comune di Bergamo per sentirlo condannare al risarcimento dei danni il che dimostra l'evidente infondatezza del terzo motivo di ricorso anche nella parte in cui viene determinato un presunto danno pari ad Euro 1.748,45 relativo a multe conseguenti al parcheggio in zone vietate. 5. Il ricorso è pertanto rigettato. A tale pronuncia segue la condanna delle ricorrenti, in solido tra loro, al pagamento delle spese del giudizio di cassazione, liquidate in conformità ai soli parametri introdotti dal decreto ministeriale 10 marzo 2014, n. 55, sopravvenuto a disciplinare i compensi professionali. P.Q.M. La Corte rigetta il ricorso e condanna le ricorrenti in solido al pagamento delle spese del giudizio di cassazione, liquidate in complessivi Euro 2.200, di cui Euro 200 per spese, oltre spese generali ed accessori di legge.