Per abbattere un muro occorre la presenza in giudizio di tutti i condomini comproprietari

La demolizione della cosa pregiudizievole incide sulla sua stessa esistenza di conseguenza la relativa sentenza non può essere resa in presenza di solo alcuni dei comproprietari.

Lo ha stabilito la Corte di Cassazione nella sentenza n. 22694, depositata il 6 novembre 2015. Il caso. Alcuni condòmini proponevano opposizione di terzo avverso la sentenza che, al termine di un giudizio nel quale gli opponenti non erano stati parte benché a loro dire ne fossero litisconsorti necessari, aveva condannato altri condòmini in accoglimento di ricorso per nuova opera alla demolizione di un muro di proprietà comune anche agli opponenti. Il Tribunale rigettava l’opposizione condannando altresì gli opponenti a rifondere le spese legali la Corte D’Appello, a sua volta, confermava la sentenza del Tribunale. I soccombenti proponevano pertanto ricorso in Cassazione basando il gravame su un unico motivo sostenendo in sostanza che la sentenza oggetto dell’opposizione di terzo sarebbe nulla in quanto il relativo giudizio avrebbe dovuto essere celebrato, trattandosi di litisconsorzio necessario, con la partecipazione di tutti i comproprietari del cortile ove era stata edificata l’opera della quale era stata poi ordinata la demolizione. La Cassazione accoglieva il ricorso sulla base di motivazioni già espresse in precedenti decisioni. In particolare, la Corte Suprema riteneva non pertinente il riferimento della Corte D’Appello secondo cui la tutela della cosa comune compete ad ogni comproprietario, il quale può agire in giudizio senza necessità di chiamare in causa tutti gli altri, non ricorrendo un’ipotesi di litisconsorzio necessario tra tutti i condòmini . Azioni a difesa del possesso della cosa comune. Sul punto, infatti, la Cassazione ha da tempo effettivamente chiarito che in tema di azioni a difesa del possesso, spoglio o turbativa, trattandosi di fatti illeciti che determinano la responsabilità individuale dei singoli autori secondo il principio di solidarietà espresso dall’art. 2055 c.c. nel relativo giudizio possessorio non ricorre l’esigenza del litisconsorzio necessario che prevede la presenza in giudizio di tutti i titolari di interessi. Il litisconsorzio è necessario quando dalla decisione del tribunale possa derivare la demolizione del bene in comunione. La situazione, tuttavia, ed è questo il motivo per il quale nel caso di specie il ricorso è stato accolto, cambia quando la reintegrazione o la manutenzione del possesso comportino la necessità del ripristino dello stato dei luoghi mediante la demolizione di un’opera di proprietà o nel possesso di più persone. In questo caso, infatti, osserva la Corte, coerentemente con le proprie precedenti sentenze sul punto, la sentenza resa nei confronti di alcuno e non anche degli altri comproprietari o compossessori dell’opera sarebbe inutiliter data , giacché la demolizione della cosa pregiudizievole incide sulla sua stessa esistenza e necessariamente, quindi, sulla proprietà o sul possesso di tutti coloro che sono partecipi di tali signorie di fatto o di diritto sul bene, atteso che non è configurabile una demolizione limitatamente alla quota indivisa del comproprietario o del compossessore convenuto in giudizio . Il principio di diritto appena ricordato, osserva ancora la Corte, è stato recentemente ribadito con molta chiarezza dalle Sezioni Unite della Cassazione sentenza n. 1238/15 che hanno precisato che il compossessore o comproprietario del bene oggetto della richiesta di demolizione è litisconsorte necessario del giudizio sia che egli abbia manifestato adesione alla condotta dell’autore dello spoglio o abbia rifiutato di adoperarsi per l’eliminazione degli effetti dell’illecito, e sia che egli addirittura ignorasse la avvenuta attività di presunto spoglio. La vicenda appare ancora più chiara se si ritorna per un momento al caso di specie alcuni condòmini realizzano una pensilina sul cortile comune, essa diviene perciò di proprietà in forza del noto principio di accessione di cui all’art. 934 c.c. comune di tutti i comproprietari del cortile. Il ricorso per la demolizione del manufatto, tuttavia, il che secondo la Cassazione rende nullo sia il procedimento che la successiva sentenza, viene presentato solo nei confronti di chi ha edificato la pensilina e non degli altri condomini che pur non avendo partecipato alla costruzione, sono a loro volta necessariamente divenuti proprietari in comunione del bene. Nel caso di demolizione del bene è sempre presente il pregiudizio che autorizza la presentazione dell’opposizione di terzo alla sentenza. Il pregiudizio, elemento necessario ai sensi dell’art. 404 c.p.c., perché possa essere accolta una opposizione di terzo, osserva ancora la Cassazione in questo caso è in re ipsa , consistendo nel diritto di tutti i comproprietari di partecipare ad un giudizio che potrebbe, in caso di accoglimento delle domande, comportare demolizione della pensilina un pregiudizio per la loro posizione quali comproprietari di diritto sostanziale.

Corte di Cassazione, sez. II Civile, sentenza 9 settembre – 6 novembre 2015, n. 22694 Presidente Mazzacane – Relatore Lombardo Ritenuto in fatto 1. - D.C.A. , D.C.M. e D.C.D. convennero in giudizio, innanzi al Tribunale di Napoli, D.C.F. , D.C.V. e D.C.C. , proponendo opposizione di terzo - ai sensi dell'art. 404, comma 1, cod. proc. civ. - avverso la sentenza n. 8319/2000 pronunciata dallo stesso Tribunale e divenuta esecutiva, che, in accoglimento dei ricorso per nuova opera proposto da D.C.F. , ebbe a condannare D.C.V. e D.C.C. alla demolizione di una pensilina edificata nel cortile in comproprietà di tutte le parti. Deducendo che nel detto giudizio essi opponenti non erano stati citati benché fossero litisconsorti necessari, chiesero la declaratoria di nullità della sentenza impugnata, in quanto inutiliter data . D.C.F. resistette alla proposta opposizione di terzo, deducendo la carenza di interesse ad agire degli opponenti e l'insussistenza del preteso litisconsorzio necessario. Le altre convenute rimasero contumaci. Il Tribunale adito rigettò l'opposizione e condannò gli opponenti alla rifusione delle spese del giudizio. 2. - Sul gravame proposto da D.C.A. , D.C.M. e D.C.D. , la Corte di Appello di Napoli, con sentenza del 15.4.2010, confermò la sentenza impugnata. 3. - Per la cassazione della pronuncia di appello ricorrono D.C.A. , D.C.M. e D.C.D. sulla base di un unico motivo. Resiste con controricorso D.C.F. , D.C.V. e D.C.C. , ritualmente intimate, non hanno svolto attività difensiva. Considerato in diritto 1. - Con l'unico motivo di ricorso, si deduce la violazione e falsa applicazione degli artt. 102-404 cod. proc. civ., 1168 ss.-1171 ss. cod. civ., nonché il vizio di motivazione della sentenza impugnata si deduce, in particolare, che la sentenza oggetto dell'opposizione di terzo sarebbe nulla, perché il relativo giudizio non sarebbe stato celebrato con la partecipazione di tutti i comproprietari del cortile ove è stata edificata l'opera della quale è stata ordinata la demolizione, ricorrendo - nella specie - un'ipotesi di litisconsorzio necessario tra tutti i condomini. La censura è fondata. La Corte di Appello ebbe a confermare la sentenza di primo grado, con la quale fu rigettata l'opposizione di terzo, sulla base del principio di diritto secondo cui la tutela della cosa comune compete ad ogni comproprietario, il quale può agire in giudizio senza necessità di chiamare in causa tutti gli altri, non ricorrendo un'ipotesi di litisconsorzio necessario tra tutti i condomini in tali termini, Sez. 2, Sentenza n. 1505 del 23/02/1999, Rv. 523501 . Ritiene il Collegio, tuttavia, che il richiamato principio non è applicabile quando la tutela richiesta implichi la demolizione della cosa comune. Sul punto, questa Corte suprema ha da tempo affermato che, in tema di azioni a difesa del possesso, lo spoglio e la turbativa, costituendo fatti illeciti, determinano la responsabilità individuale dei singoli autori secondo il principio di solidarietà di cui all'art. 2055 cod. civ., sicché, nel giudizio possessorio non ricorre tendenzialmente l'esigenza del litisconsorzio necessario, che ha la funzione di assicurare la partecipazione al processo di tutti i titolari degli interessi in contrasto. Tuttavia, il litisconsorzio necessario tra gli anzidetti soggetti si impone qualora la reintegrazione o la manutenzione del possesso comportino la necessità del ripristino dello stato dei luoghi mediante la demolizione di un'opera di proprietà o nel possesso di più persone. In tale ipotesi, infatti, la sentenza resa nei confronti di alcuno e non anche degli altri comproprietari o compossessori dell'opera sarebbe inutiliter data , giacché la demolizione della cosa pregiudizievole incide sulla sua stessa esistenza e necessariamente, quindi, sulla proprietà o sul possesso di tutti coloro che sono partecipi di tali signorie di fatto o di diritto sul bene, atteso che non è configurabile una demolizione limitatamente alla quota indivisa del comproprietario o del compossessore convenuto in giudizio Sez. 2, Sentenza n. 3933 del 18/02/2010, Rv. 611526 nello stesso senso, ex plurimis, Sez. 2, Sentenza n. 22833 del 11/11/2005, Rv. 584689 Sez. 2, Sentenza n. 7412 del 14/05/2003, Rv. 563029 Sez. 2, Sentenza n. 8261 del 07/06/2002, Rv. 554957 e, tra le più risalenti, Sez. 2, Sentenza n. 1511 del 22/05/1974, Rv. 369635 Sez. 2, Sentenza n. 2348 del 12/06/1975, Rv. 376200 . A fissare definitivamente il principio, sono intervenute di recente le Sezioni Unite che hanno ribadito che In tema di tutela possessoria, qualora la reintegrazione o la manutenzione del possesso richieda, per il ripristino dello stato dei luoghi, la demolizione di un'opera in proprietà o possesso di più persone, il comproprietario o compossessore non autore dello spoglio è litisconsorte necessario non solo quando egli, nella disponibilità materiale o solo in iure del bene su cui debba incidere l'attività ripristinatoria, abbia manifestato adesione alla condotta già tenuta dall'autore dello spoglio o abbia rifiutato di adoperarsi per l'eliminazione degli effetti dell'illecito, ovvero, al contrario, abbia dichiarato la disponibilità all'attività di ripristino, ma anche nell'ipotesi in cui colui che agisca a tutela del suo possesso ignori la situazione di compossesso o di comproprietà, perché in tutte queste fattispecie anche il compossessore o comproprietario non autore della condotta di spoglio è destinatario del provvedimento di tutela ripristinatoria ” Sez. U, Sentenza n. 1238 del 23/01/2015, Rv. 634086 . Nell'occasione Le Sezioni unite hanno precisato che Il terzo legittimato all'opposizione ordinaria ai sensi dell'art. 404, primo comma, cod. proc. civ., ancorché litisconsorte necessario pretermesso così come il titolare di diritto autonomo e incompatibile, il falsamente rappresentato, il titolare di status incompatibile con quello accertato inter alios , non può, al fine di incidere sull'efficacia del titolo, proporre opposizione ai sensi dell'art. 615, primo e secondo comma, cod. proc. civ., avverso l'esecuzione promossa sulla base del titolo giudiziale costituito dalla sentenza pronunciata pur nella sua pretermissione, neppure se la procedura esecutiva, in forma specifica e formalmente diretta contro la parte della sentenza opponibile, lo coinvolga quale detentore materiale del bene, ma può far valere la sua situazione per bloccare l'esecuzione o l'esecutività del titolo esclusivamente con l'opposizione ordinaria, nel cui ambito ottenere, ai sensi dell'art. 407 cod. proc. civ., la sospensione dell'esecutività della sentenza” Sez. U, Sentenza n. 1238 del 23/01/2015, Rv. 634088 potendo proporre opposizione all'esecuzione ai sensi dell'art. 615 cod. proc. civ. solo ove sostenga che quanto stabilito dal predetto titolo sia stato soddisfatto oppure sia stato modificato da vicende successive, sicché non vi è più nulla da eseguire ” oppure opposizione ai sensi dell'art. 619 cod. proc. civ. ove l'esecuzione del titolo formatosi inter alios si estenda al di fuori dell'oggetto previsto nella statuizione giudiziale, sicché l'esecuzione non è sorretta dal titolo” Sez. U, Sentenza n. 1238 del 23/01/2015,Rv. 634089 . Nella specie, secondo la prospettazione delle parti, la pensilina da demolire sarebbe stata realizzata sia pure solo da alcuni condomini sul cortile comune essa sarebbe divenuta, perciò, di proprietà comune a tutti i comproprietari del cortile, in forza del noto principio di accessione di cui all'art. 934 cod. civ., per il quale qualunque costruzione si incorpora al suolo ed appartiene immediatamente al proprietario di questo quidquid inaedificatur solo cedit ” . Trattandosi, perciò, di dover dare esecuzione alla demolizione della cosa comune in forza di una sentenza pronunciata inter alios e non ricorrendo le ipotesi per le quali - alla stregua di quanto precisato dalle Sezioni Unite - devono ritenersi ammesse l'opposizione all'esecuzione ai sensi dell'art. 615 cod. proc. civ. o quella ai sensi dell'art. 619 cod. proc. civ., i ricorrenti vanno ritenuti pienamente legittimati a proporre opposizione di terzo ai sensi dell'art. 404, comma 1, cod. proc. civ Erroneamente la Corte territoriale ha ritenuto che, nella specie, mancasse il presupposto del pregiudizio” richiesto dall'art. 404, comma 1, cod. proc. civ. ai fini della proponibilità della detta opposizione. È ben vero che - secondo la giurisprudenza di questa Corte - deve essere dichiarata inammissibile l'opposizione di terzo, qualora sia tesa a rimuovere la decisione per un vizio processuale, senza dedurre al contempo una situazione incompatibile in concreto con quella accertata nella sentenza denunciata e contenere, altresì, richiesta al giudice di riesame della questione di merito, dal momento che l'interesse ad agire, anche in tale tipologia d'impugnazione, va apprezzato in relazione all'utilità concreta derivabile alla parte dall'eventuale accoglimento dell'impugnazione, mentre non può consistere in un mero interesse astratto ad una più corretta soluzione di questione giuridica, non avente riflessi pratici sulla decisione adottata. Sez. 1, Sentenza n. 5656 del 10/04/2012, Rv. 622337 nello stesso senso, Cass., sez. 6-1, ord., 22 marzo 2013, n. 7346 Cass., sez. 2,25 marzo 2013, n. 7477 . Tuttavia, ove - come nella specie - la sentenza pronunciata inter alios abbia disposto la demolizione della cosa comune, il pregiudizio che ne deriva per il comproprietario pretermesso è in re ipsa , trattandosi per lui di perdere - ove la sentenza resa inter alios fosse eseguita - l'oggetto della sua proprietà. Sul punto, peraltro, questa Corte ha già affermato che, in tema di opposizione di terzo ex art. 404 cod. proc. civ., il pregiudizio del litisconsorte necessario pretermesso non scaturisce esclusivamente dall'obiettiva ingiustizia della decisione di merito e dall'incompatibilità del diritto vantato con quello deciso inter alios , ma è costituito anzitutto dalla mancata partecipazione ad un giudizio che non avrebbe potuto svolgersi senza il suo intervento conclusosi con una sentenza che, per la natura del rapporto che ne ha formato oggetto, pregiudica la sua posizione di diritto sostanziale. Conseguentemente, l'opposizione è ammissibile anche se il litisconsorte necessario pretermesso non formuli richieste sul merito della controversia Sez. 3, Sentenza n. 4896 del 16/07/1983, Rv. 429784 in senso analogo, Sez. 2, Sentenza n. 1794 del 18/02/1995, Rv. 490526 . In definitiva, l'opposizione di terzo proposta dai ricorrenti è ammissibile, anche sotto il profilo della sussistenza del pregiudizio” di cui all'art. 404, comma 1, cod. proc. civ. La sentenza impugnata va pertanto cassata, con rinvio ad altra sezione della Corte di Appello di Napoli. Il giudice di rinvio procederà a verificare i titoli di proprietà delle parti e l'incidenza della pensilina sulle parti comuni dell'edificio, adeguandosi ai seguenti principi di diritto 1 In tema di tutela possessoria, qualora la reintegrazione o la manutenzione del possesso richieda, per il ripristino dello stato dei luoghi, la demolizione di un'opera in proprietà di più persone, il comproprietario non autore dello spoglio è litisconsorte necessario, in quanto è comunque destinatario del provvedimento di tutela ripristinatoria” 2 È ammissibile l'opposizione di terzo proposta - ai sensi dell'art. 404 comma 1 cod. proc. civ. - dal comproprietario avverso la sentenza resa inter alios che abbia disposto la demolizione della cosa comune, senza la sua partecipazione al giudizio, anche qualora con la detta opposizione il pregiudizio richiesto dall'art. 404 comma 1 citato non sia precisato e non venga chiesto il riesame della questione di merito, dal momento che il pregiudizio richiesto dalla legge, e il correlativo l'interesse ad impugnare, sono in re ipsa, discendendo dalla natura del decisum, che comporta la distruzione della cosa oggetto del diritto sostanziale” . 2. - Il giudice di rinvio provvederà anche sulle spese relative al presente giudizio di legittimità. P.Q.M. La Corte Suprema di Cassazione accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia ad altra sezione della Corte di Appello di Napoli, che provvederà anche sulle spese del presente giudizio di legittimità.