



assemblea condominiale | 06 Agosto 2015
Sufficiente la maggioranza ‘minima’ per l’ascensore ‘anti-barriere’ nel vano scale
di Alessandro M. Basso - Avvocato
In tema di installazione di ascensore in condominio e quindi di parti comuni negli edifici, la solidarietà costituisce principio generale di applicazione erga omnes e ad hoc: così, è consentita l’installazione di un ascensore, in quanto diretto ad eliminare le barriere architettoniche, mediante delibera assunta con maggioranza speciale in deroga a quella qualificata codicistica.

(Corte di Cassazione, sez. II Civile, sentenza n. 16486/15; depositata il 5 agosto)








- Opposizione a decreto ingiuntivo e invalidità della delibera posta a suo fondamento
- La natura pertinenziale di un vano sottotetto messa in discussione
- E’ legittima l’azione del Condominio diretta a tutelare il bene comune nel rispetto dei limiti dell’art. 1102 c.c.
- Indipendenza delle vicende debitorie dell’ente condominiale verso i suoi appaltatori e del condomino moroso verso il Condominio
- L’amministratore di Condominio revocato senza giusta causa ha diritto al risarcimento del danno



























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