Il condominio di vetro: i creditori hanno diritto ad ottenere informazioni sui condómini

In caso di debiti condominiali, l’amministratore ha l’onere di trasmettere i dati dei condómini ai creditori, di modo da consentire loro di agire per il recupero della parte di debito a loro spettante.

Il Tribunale di Monza, con ordinanza n. 3717 del 3 giugno 2015, ribadisce il principio di diritto in ragione del quale i creditori del condominio hanno diritto ad ottenere dall’amministratore dello stabile i dati dei condòmini. Il caso. La vicenda presa in esame principia con un ricorso ex art. 702 bis c.p.c. con il quale il ricorrente – un avvocato – chiede al condominio, convenuto nella persona del suo amministratore, l’intera anagrafe condominiale. L’avvocato in questione sostiene di non avere ricevuto il saldo dei propri onorari e chiede, quindi, all’amministratore i nominativi dei condomini morosi di modo da ottenere i dovuti pagamenti. Si difende il condominio convenuto muovendo alcune eccezioni. Con la prima esso eccepisce la cessazione della materia del contendere, dato che l’avvocato aveva già provveduto a pignorare il conto corrente del condominio. Il Tribunale, però, rigetta tale difesa affermando che anche se il ricorrente aveva già provveduto a pignorare il conto, egli non aveva comunque ancora ricevuto il pagamento della propria parcella e quindi aveva il diritto di richiedere i dati dei condòmini all’amministratore. La seconda difesa del condominio verte sull’art. 63 disp. att. c.c In particolare lo stabile eccepisce l’invalidità della domanda dell’avvocato, in quanto egli non ha chiesto solamente i dati dei condòmini morosi, ma dell’intero palazzo. Morosità del condominio. Sul punto il Tribunale di Monza risulta chiarissimo nell’affermare che, in caso di morosità del condominio, esistono due possibilità con la discriminante della deliberazione o meno del debito in sede di assemblea condominiale. Se vi è stata deliberazione assembleare del credito, spiega il giudice, occorre distinguere i condòmini morosi da quelli che non lo sono. In caso di mancata deliberazione assembleare del debito ad esempio a causa della necessità di effettuare una spesa imprevista il condominio non ha ancora deliberato di pagare quel credito e quindi non vi è nessun moroso ex art. 63, comma 1, disp. att. c.c. e quindi, in quest’ultima ipotesi, tutti i condomini saranno tenuti pro quota al pagamento del credito del terzo come confermato dalla sentenza della Corte di Cassazione n. 9148/08 . Interessante notare che in questo caso non sussiste alcuna questione di sussidiarietà ai sensi dell’art. 63, comma 2, disp. att. c.c. , dato che ogni condòmino risponde esclusivamente pro quota in base ai millesimi. L’elenco dei condòmini. Stante l’impossibilità per i creditori del condominio, che sono esterni a questo, di sapere se il proprio credito è stato oggetto di deliberazione assembleare o meno o di sapere se vi siano stati dei condòmini morosi, il Tribunale specifica che il creditore ha diritto ad ottenere l’intera anagrafica del palazzo. Così facendo, egli si può tutelare preventivamente ottenendo l’intero elenco dei condòmini con una richiesta comprensiva sia del caso che il credito sia stato deliberato in assemblea, sia del caso contrario. Sempre secondo il Tribunale, quindi, esiste un onere dell’amministratore di condominio di fornire un elenco comprensivo dei soli morosi oppure – ove nessuno abbia provveduto a versare il dovuto – una anagrafica generale dello stabile. Inoltre, rispondendo all’ultima eccezione del condominio convenuto, il giudice specifica che l’interpretazione dell’art 63 citato implica che, ove ci sia sussidiarietà nel debito, non vi debba essere solidarietà tra i debitori e quindi il creditore sarà legittimato ad agire pro quota verso i singoli creditori morosi. Il Tribunale di Monza, al termine della procedura, deposita la citata ordinanza con la quale dà ragione all’avvocato procedente e condanna l’amministratore a fornire immediatamente l’anagrafe dello stabile comprensiva di nominativi e quote millesimali. In conclusione dunque si può affermare che, in caso di debiti condominiali, l’amministratore ha l’onere di trasmettere i dati dei condomini ai creditori, di modo da consentire loro di agire per il recupero della parte di debito a loro spettante. Il condominio quindi deve essere trasparente di fronte ai creditori e agevolare il recupero dei relativi crediti, avendo sempre cura di differenziare i condòmini morosi da quelli virtuosi e di specificare le quote millesimali di ciascun comproprietario.

Tribunale di Monza, sez. II Civile, ordinanza 28 maggio – 3 giugno 2015, numero 3717 Giudice Gnani Fatto Con ricorso ex articolo 702 bis c.c. l’attore, avvocato, chiede al convenuto, in persona dell’amministratore legale, di poter avere l’intera anagrafe dei condomini, in quanto il suo credito per spese legali liquidate in sentenza Corte d’Appello di Milano non è stato saldato dal condominio. Diritto a Il condominio ha eccepito la cessazione della materia del contendere il quanto l’attore, nelle more, avrebbe anche pignorato il conto corrente intestato al condominio. L’eccezione è infondata. Il pignoramento presso terzi non soddisfa alcun interesse dell’attore in via definitiva la soddisfazione si ha solo con l’assegnazione del credito articolo 553 c.p.c. nel caso di specie deve ancora esservi l’udienza di dichiarazione del terzo. b Il condominio ha poi rilevato che non si applica l’articolo 63, co.1 d.a. c.c., in quanto l’attore non ha chiesto il nome dei soli condomini morosi, bensì l’intera anagrafica dei condomini. L’articolo 63, co.1 d.a. c.c. parla in effetti di informativa dell’amministratore circa i condomini morosi. La norma va interpretata nel senso che la morosità deve riguardare specificamente il debito del creditore istante. Possono nascere così due alternative vi è stata deliberazione dell’assemblea su quel debito, oppure non vi è stata es. spesa imprevista . Nel primo caso, in effetti, si deve distinguere tra chi è moroso e chi non lo è ma potrebbe anche essere che tutti siano morosi. Nel secondo caso, il condominio non ha ancora deliberato di pagare quel credito e quindi non vi è nessuno moroso ex articolo 63, co.1 d.a. E però, tutti i condomini, sono tenuti a pagare il terzo creditore, pro quota, in base a Cass. S. U. numero 9148/08, senza che possa farsi questione di sussidiarietà ex articolo 63, co.2 d.a. Ora, il creditore non può sapere, siccome estraneo al condominio, se vi siano effettivamente alcuni condomini morosi rispetto al suo credito o se lo siano tutti, oppure se il suo credito nemmeno sia stato deliberato in assemblea, sì che tutti i condomini sono tenuti pro quota, e senza applicazione dell’articolo 63, co.2 d.a. Proprio in ragione di questa asimmetria informativa tra amministratore e creditore, deve ritenersi che l’ambito dell’articolo 63, co.1 d.a. c.c., e il correlativo obbligo di informazione, si estenda anche al caso in cui il creditore chieda l’intera anagrafica dei condomini, come avvenuto nel caso di specie. Così facendo, il creditore si tutela in via preventiva, avanzando una richiesta comprensiva sia dell’ipotesi in cui tutti i condomini siano morosi, sia di quella in cui siano comunque tenuti tutti pro quota, e senza applicazione dell’articolo 63, co.2 d.a. c.c. per omessa deliberazione assembleare del credito . A quel punto, sarà l’amministratore a specificare al creditore se qualche condomino non sia moroso, avendo pagato la sua quota debito deliberato in assemblea , e quindi a fornire i soli nominativi dei morosi. In caso contrario, fornirà tutti i nominativi. c Il condominio ha eccepito che in base all’articolo 63 d.a. c.c. non vi è obbligo di informare anche sulle quote di ciascuno. L’articolo 63, co.1 d.a. c.c. parla di dati” dei condomini morosi. È vero che l’articolo 1130 numero 6 c.c., trattando dell’anagrafe condominiale, non menziona le quote millesimali di ciascun condomino. Tuttavia, l’espressione dati” dell’articolo 63, co.1 d.a. deve intendersi comprensiva anche delle quote millesimali. Tanto si desume, in via di interpretazione sistematica, dall’articolo 63, co.2 d.a. la sussidiarietà implica che non vi è solidarietà, e che quindi vale l’idea dell’azione pro quota del terzo creditore, ex Cass.s.u.9148/08, verso il singolo moroso. Le spese di lite seguono la soccombenza di parte convenuta dovendosi solo precisare che l’attore non era obbligato a ricevere un pagamento rateale . P.Q.M. Condanna parte convenuta a fornire all’attore, immediatamente, l’anagrafe completa di tutti i nominativi dei condomini, con l’indicazione delle quote millesimali di ciascuno, oltre al pagamento delle spese di lite liquidate, per spese esenti, nell’importo del contributo unificato e della marca da bollo, nonché nelle spese di notifica, e per i compensi in €1500, oltre 15%, iva e cpa.