Danni da infiltrazioni, la mancata impermeabilizzazione è sufficiente a dimostrare la colpa

In tema di danni da infiltrazioni provenienti dal terrazzo condominiale, nel caso in cui venisse riscontrata una responsabilità ex art. 2043 c.c., la dimostrazione della colpa del proprietario di quella porzione di edificio può essere desunta dalla mancata impermeabilizzazione che è sicuro indice di scarsa o mancante diligenza nella cura di un bene.

Se il terrazzo è di proprietà condominiale, tale responsabilità va addebitata al condominio, quale custode del bene comune. Questa, in breve sintesi, la decisione resa dalla Suprema Corte di Cassazione con la sentenza n. 9294 depositata in cancelleria l’8 maggio 2015. La pronuncia è interessante in quanto affronta due aspetti connessi alla responsabilità per danni da infiltrazioni la qualificazione giuridica del fatto da parte del giudice e le conseguenze sui successivi gradi di giudizio e la dimostrazione della colpa del danneggiante. Il caso . Un condomino faceva causa alla compagine cui partecipava per vedersi risarcito il danno da infiltrazioni provenienti dal terrazzo condominiale e provocato dalla mancanza di impermeabilizzazione dello stesso. In primo grado la domanda veniva accolta, ai sensi dell’art. 2043 c.c., ed il condominio condannato al risarcimento del danno. In appello, tuttavia, la situazione cambiava la pretesa risarcitoria, ai sensi dell’art. 2043 c.c., non poteva essere accolta per mancanza di prova della colpa del condominio e la qualificazione giuridica del fatto – ossia la responsabilità ai sensi della norma generale in materia di responsabilità extracontrattuale – non poteva più essere mutata per una sorta di volontà adbicativa” così in sentenza individuata nel fatto di non aver riproposto la domanda di condanna ai sensi dell’art. 2051 c.c Da qui il ricorso per Cassazione. Iura novit curia il principio è applicabile anche nei giudizi di appello . Il brocardo latino, com’è noto, esprime quel principio a mente del quale il giudice è libero di dare la fatto la qualificazione giuridica più idonea. Nel caso risolto dalla Cassazione con la sentenza in commento, era accaduto che nel corso del giudizio di primo grado il Tribunale avesse considerato responsabile il condominio ai sensi dell’art. 2043 c.c Nel giudizio di appello rispetto al quale l’originario attore non aveva proposto appello incidentale, la Corte adita aveva respinto la richiesta di quest’ultimo di considerare il condominio responsabile ai sensi dell’art. 2051 c.c. Responsabilità per danni da cose in custodia per i giudici di secondo grado la mancata contestazione della condanna ai sensi dell’art. 2043 c.c. doveva essere considerata alla stregua di una forma di acquiescenza rispetto a tale qualificazione giuridica del fatto. La Cassazione, sollecitata dal condomino a pronunciarsi sul punto, non s’è trovata d’accordo con questa conclusione. Secondo gli Ermellini, infatti, la qualificazione giuridica del fatto, operata in primo grado, non comporta la formazione di un giudicato implicito, trattandosi di mera qualificazione giuridica del fatto storico addotto a fondamento della richiesta risarcitoria . In buona sostanza secondo i giudici di legittimità, l’attore in primo grado, che ha visto qualificare il fatto in un determinato modo, nel caso di appello del convenuto non deve proporre impugnazione incidentale per vederlo considerato sotto una diversa prospettiva leggasi diversa normativa applicabile , dato che la qualificane giuridica del fatto è attività propria del giudicante non soggetta alle decadenze previste in materia di impugnazioni. La colpa può essere provata implicitamente e consiste nella scarsa o mancante diligenza nella custodia di un bene . Una delle differenze tra responsabilità ai sensi dell’art. 2043 c.c. e responsabilità ex art. 2051 c.c. sta nel fatto che in quest’ultima ipotesi si verte nell’ambito della responsabilità obiettiva – sicché provato fatto dannoso ed in nesso con il danno spetta al custode del bene provare la mancanza di colpa – mentre nella prima ipotesi la norma contempla il classico caso di responsabilità extracontrattuale, con onere della prova di ogni elemento, ivi compreso quello psicologico a carico del danneggiato. È proprio sul concetto di colpa e del suo legame con la prova dell’elemento psicologico s’è incentrata la Corte di Cassazione per accogliere le contestazioni del ricorrente. La sentenza di appello aveva stabilito che nel corso del giudizio l’attore non aveva fornito la prova della colpa del condominio e quindi non poteva addivenirsi ad una condanna della compagine ai sensi dell’art. 2043 c.c Per i giudici di piazza Cavour non è stato così. Dimostrare l’esistenza di un fatto può essere elemento utile per considerare implicitamente esistente la responsabilità del suo autore. La dimostrazione della colpa cui fa riferimento la norma in esame – dice la Cassazione nella sentenza n. 9294, sulla scorta del proprio consolidato orientamento – è sganciata da una visione etica e/o penalistica – intesa quale prova dell’elemento psicologico, ossia dell’azione cosciente – e si riallaccia alla nozione di diligenza, ossia al comportamento che ci si sarebbe dovuti aspettare con riferimento al caso concreto. Nell’ipotesi del danno da infiltrazioni per mancanza di impermeabilizzazione, spiegano gli Ermellini, è evidente che in carenza possa essere considerata prova della colpa, poiché rientra nel concetto di diligenza l’attendersi dal proprietario di un bene ogni azione utile ad evitare che lo stesso sia foriero di danni. Sulla base di questi principi la Corte ha cassato la sentenza, rinviando la controversia al giudice competente.

Corte di Cassazione, sez. III Civile, sentenza 7 gennaio – 8 maggio 2015, n. 9294 Presidente Petti – Relatore Scarano Svolgimento del processo Con sentenza del 23/4/2010 la Corte d'Appello di Trento, in accoglimento del gravame interposto dal Condominio omissis e in conseguente riforma della pronunzia Trib. Trento 9/6/2008, ha rigettato la domanda nei confronti del medesimo proposta dalla società La Commerciale di Marco Radice & amp C. s.n.c. di risarcimento del danno lamentato in ragione di infiltrazioni asseritamente provenienti dal terrazzo condominiale. Avverso la suindicata pronunzia della corte di merito la società La Commerciale di Marco Radice & amp C. s.n.c. propone ora ricorso per cassazione affidato a 3 motivi, illustrati da memoria. Resistono con separati controricorsi il Condominio e la chiamata I.T.A.S. Mutua, che spiegano altresì ricorso incidentale condizionato rispettivamente sulla base di 4 motivi ed unico motivo. La ricorrente ha presentato note d'udienza ex art. 379, ult. co., c.p.c Motivi della decisione Con il 1 motivo la ricorrente in via principale denunzia violazione e falsa applicazione” degli artt. 346, c.p.c., 2043, 2051 c.c., in relazione all'art. 360, 1 co. n. 3, c.p.c Si duole che la corte di merito abbia erroneamente ritenuto la mancata contestazione della qualificazione ex art. 2043 c.c. della responsabilità del condominio” come sostanziante la volontà abdicativa” della domanda ex art. 2051 c.c Con il 2 ed il 3 motivo denunzia violazione e falsa applicazione” dell'art. 2043 c.c., in relazione all'art. 360, 1 co. n. 3, c.p.c Si duole che la corte di merito abbia erroneamente ravvisato provato il fatto delle infiltrazioni provenienti dalla terrazza condominiale ma non anche la colpa del Condominio coeva alla commissione dell'illecito, ritenendo di non poter all'uopo valorizzare la mancata tempestiva attivazione per porre rimedio alle verificatesi infiltrazioni, in tal caso la colpa attenendo a fatto successivo. I motivi, che possono congiuntamente esaminarsi in quanto connessi, sono fondati e vanno accolti nei termini di seguito indicati. Come questa Corte ha già avuto modo di affermare in tema di risarcimento dei danni, l'indicazione nell'atto introduttivo, e la conseguente applicazione in primo grado, di una norma che costituisce titolo di responsabilità diverso da quello realmente esistente, e correttamente individuato nel giudizio di appello, non comporta la formazione di un giudicato implicito, trattandosi di mera qualificazione giuridica del fatto storico addotto a fondamento della richiesta risarcitoria. L'attore totalmente vittorioso in primo grado non ha pertanto l'onere di proporre appello incidentale al fine di far valere la possibilità che la responsabilità del danneggiante, accertata in primo grado sul piano fattuale, sia riconducibile a una diversa fonte mentre rientra nel potere ufficioso del giudice di merito, in qualsiasi fase del procedimento, il compito di qualificare giuridicamente la domanda e di individuare conseguentemente la norma applicabile cfr., con riferimento ad ipotesi di qualificazione da parte del giudice di appello dell'inquadramento della fattispecie ai sensi dell'art. 2051 c.c., con mutamento, in assenza di appello incidentale, della qualificazione giuridica proposta dall'attore ed accolta dal giudice di primo grado, che aveva ritenuto applicabile l'art. 2043 c.c., Cass., 18/7/2011, n. 15724 Cass., 5/9/2005, n. 17764 . Orbene, nell'affermare che il primo Giudice ., a fronte della domanda di responsabilità ex artt. 2051 e 2043 c.c. formulata dalla società, ha ravvisato la responsabilità del Condominio sotto tale secondo aspetto . e l'odierna appellata non ha contestato siffatta qualificazione non riproponendo più nel presente grado, neppure in via subordinata, le argomentazioni a sostegno di una responsabilità ex art. 2051 c.c., onde tale qualificazione non può più essere posta in discussione”, ha invero disatteso il suindicato principio, non essendosi formato invero alcun giudicato implicito o preclusione di alcun tipo alla qualificazione della domanda da parte del giudice dell'appello e all'individuazione da parte del medesimo della norma conseguentemente applicabile. Va ulteriormente posto in rilievo come risulti erronea altresì l'affermazione della corte di merito secondo cui la società danneggiata ed odierna ricorrente non abbia assolto l'onere di provare anche il profilo soggettivo dolo o colpa dell'illecito”. Osservato che correttamente la corte di merito ha escluso che la colpa del danneggiante possa essere invero ravvisata nel contegno successivo del danneggiante per non essersi il medesimo prontamente attivato per verificare e porre tempestivo rimedio al problema”, va posto in rilievo come, diversamente da quanto da tale giudice sostenuto, l'elemento soggettivo dell'illecito della condotta risulti invero implicitamente provato in ragione dell'accertato difetto di impermeabilizzazione del bene condominiale”. Erroneamente la corte di merito afferma al riguardo che cosi operando si verrebbe a confondere la sussistenza dell'elemento soggettivo con l'esistenza del nesso causale”, giacché quest'ultimo esprime la derivazione dell'evento dalla condotta colposa, laddove la colpa rimane integrata dalla violazione della misura della diligenza obiettivamente dovuta dal soggetto. Come questa Corte ha già avuto modo di affermare in relazione a differenti fattispecie cfr. Cass., 27/8/2014, n. 18304, e, da ultimo, Cass., 20/2/2015, n. 3367 , così come in ambito contrattuale anche ai fini della configurabilità della responsabilità extracontrattuale la colpa sì sostanzia nell'inosservanza di leggi, regolamenti, regole e discipline nonché nell'obiettiva violazione degli aspetti della diligenza, della prudenza e della perizia, al cui rispetto il soggetto deve improntare la propria condotta anche nei rapporti della vita comune di relazione. Ormai da tempo superata, se non addirittura tramontata, la concezione etica della responsabilità civile informata sulla concezione psicologica della colpa, propria invero del diritto penale , va affermato che, come anche in dottrina non si è mancato di porsi autorevolmente in rilievo, pure nei comuni rapporti della vita di relazione, oltre che nell'adempimento delle obbligazioni, la diligenza assume imprescindibile e decisivo rilievo, quale criterio di determinazione del modello di condotta. Essa vale allora a distinguere sia tra comportamenti negozialmente dovuti o meno che tra comportamenti obiettivamente leciti ed illeciti v. Cass., 20/2/2015, n. 3367 . Designando lo sforzo dal soggetto dovuto per la salvaguardia dell'interesse altrui, avuto riguardo alle circostanze concrete del caso, in entrambe le ipotesi la diligenza si pone altresì quale criterio di responsabilità v. Cass., 20/2/2015, n. 3367 . Essa segna dunque la condotta obiettivamente dovuta, la cui violazione ridonda in termini di responsabilità civile anche extracontrattuale e obbliga al risarcimento dei danni derivanti dall'evento causalmente ascrivibile alla condotta negligente, e pertanto illecita. Emerge evidente, a tale stregua, come l'omessa impermeabilizzazione del terrazzo condominiale depone per una connotazione in termini quantomeno di imprudenza e negligenza, e pertanto di colpa, della condotta nel caso mantenuta dal Condominio da cui è conseguito l'evento dannoso delle infiltrazioni, le quali in presenza viceversa di condotta diligente estrinsecantesi nella realizzazione della detta impermeabilizzazione non si sarebbero, in base a ad un criterio di normalità, invero verificate. Dell'impugnata sentenza s'impone pertanto, assorbiti ogni altro e diverso profilo nonché i ricorsi incidentali condizionati, la cassazione in relazione, con rinvio alla Corte d'Appello di Trento che, in diversa composizione, procederà a nuovo esame, facendo dei suindicati disattesi principi applicazione. Il giudice del rinvio provvederà anche in ordine alle spese del giudizio di cassazione. P.Q.M. La Corte accoglie p.g.r. il ricorso, assorbiti gli incidentali condizionati, e rinvia, anche per spese del giudizio di cassazione, alla Corte d'Appello di Trento, in diversa composizione.