Obbligazioni condominiali: le parti possono derogare al principio “quotista”

Se il debito assunto nei confronti del terzo ha natura pro quota è imputabile ai singoli soltanto in proporzione alle rispettive quote. Se, però, il decreto ingiuntivo non era fondato sulla ripartizione dell’obbligazione per quote millesimali, avendo invece come riferimento le unità immobiliari tra le quali era stata ripartita la spesa, si è in presenza di un dato numerico del tutto distinto dal principio quotista”, al quale è dunque consentito derogare.

Lo ha stabilito la Corte di Cassazione nella sentenza n. 6282, depositata il 27 marzo 2015. Il fatto. La vicenda trae origine dal ricorso in Cassazione proposto da un obbligato al pagamento dei lavori di allaccio degli scarichi delle acque nere di immobili di proprietà al collettore comunale. Con un primo motivo, deduce violazione dell’art. 1292 c.c., in materia di solidarietà delle obbligazioni, e dell’art. 1123 c.c. in materia di obbligazioni dei condomini a favore del terzo. Il ricorrente richiama il principio affermato dalle Sezioni Unite della Corte di Cassazione quanto alla natura parziaria”, o pro quota, del debito assunto nei confronti del terzo, debito imputabile ai singoli soltanto in proporzione alle rispettive quote . Tale principio però, afferma il Collegio, non può trovare applicazione nel caso in questione. Il decreto ingiuntivo si basava su un dato numerico diverso dal principio quotista. In primo luogo, afferma il Collegio, il decreto ingiuntivo azionato dalla società controricorrente non era fondato sulla ripartizione dell’obbligazione per quote millesimali, avendo invece come riferimento le unità immobiliari tra le quali era stata ripartita la spesa. Si tratta, quindi, di un dato numerico del tutto distinto dal principio quotista”, e ciò in forza dello specifico accordo intervenuto con l’impresa. Ne consegue che, vertendosi in materia derogabile vedi Corte di Cassazione, sentenza n. 16920/09 , si era inteso, appunto, derogare al principio quotista in materia nella quale ciò è consentito. Inoltre, continua il Collegio, non è corretto affermare che la ditta abbia inteso azionare l’ingiunzione in via solidale nei riguardi di più soggetti, posto che dagli atti processuali risulta chiaro che l’attuale ricorrente doveva un importo in base alle unità immobiliari di cui risultava essere proprietario. Anche la regolamentazione delle spese di lite è stata correttamente operata dalla Corte d’appello sulla base della soccombenza prevalente, confermata, dunque, in sede di legittimità. Queste le ragioni per le quali la S.C. ha rigettato il ricorso e condannato parte ricorrente al pagamento delle spese del giudizio.

Corte di Cassazione, sez. II Civile, sentenza 5 dicembre 2014 – 27 marzo 2015, n. 6282 Presidente Bursese – Relatore Parziale Svolgimento del processo 1. La s.r.l. BUNURA otteneva dal Tribunale di Savona decreto ingiuntivo nei confronti di P.P. e M.C. , in via solidale tra loro, per il pagamento di lavori di allaccio degli scarichi delle acque nere di immobili di proprietà degli ingiunti al collettore comunale, effettuati dalla ricorrente a seguito di un contratto di appalto. 2. P.P. si opponeva, deducendo di aver già versato il dovuto, per essere proprietario di una sola unità immobiliare. La società chiedeva in riconvenzionale il pagamento di altri crediti, chiarendo che l'intero credito attivato era stato saldato dall'altro coobbligato, che non aveva proposto opposizione. 3. Il Tribunale, con sentenza n. 889/05, revocava il decreto e condannava l'attore in opposizione al pagamento della somma di Euro 500,00 in favore della Bunura, accogliendo la domanda riconvenzionale. 4. Il P. appellava, lamentando l'erroneità della sentenza e chiedendo la reiezione della domanda riconvenzionale della Bunura. Proponeva appello anche quest'ultima, lamentando l'erroneità della revoca del decreto e della sua condanna al pagamento delle spese processuali. 5. Riuniti gli appelli, la Corte locale confermava la revoca del decreto ingiuntivo opposto e dichiarava inammissibile la domanda riconvenzionale della società Bunura, liquidando le spese per l'intero giudizio secondo il criterio della soccomberne prevalente ”, ponendole a carico del P. per due terzi e compensando il restante terzo. Rilevava la corte che a le somme ingiunte erano pacificamente dovute ed erano state versate dall'altro debitore solidale dopo l'emissione del decreto ingiuntivo, ma prima della definizione della controversia in primo grado b il primo giudice aveva revocato il decreto non per l'avvenuto pagamento dello stesso, ma per un motivo fusione di un appartamento in uno solo e quindi relativo a rapporti interni tra coobbligati che appare infondato ”. Rilevava la Corte l'inammissibilità della domanda riconvenzionale avanzata dalla società, perché formulata in sede di costituzione nel procedimento di opposzione a decreto ingiuntivo, in quanto attinente a titolo diverso prestazioni professionali da quello dedotto in giudizio” . 6. Impugna tale decisione il P. che articola due motivi di ricorso. Resiste con controricorso la parte intimata. Parte ricorrente ha depositato memoria. Motivi della decisione 1. Occorre in primo luogo rilevare che, deceduto l'avvocato Zacchia, la delega da questi conferita all'avvocato Isabella Nigro per la prosecuzione del giudizio di cassazione e per la discussione orale deve ritenersi venuta meno, con conseguente non ammissione dell'avvocatessa Nigro, presente nella pubblica udienza, alla discussione orale. 2. Il ricorso è infondato e va rigettato per quanto di seguito si chiarisce. 3. - Col primo motivo di ricorso si deduce Violazione e/o falsa applicazione degli arti. 1292 1294 1314 1316 c.comma nonché dall’art. 1123 c.comma in tema di obbligazioni contrattuali pecuniarie a carico dei condomini e a favore del terzo contraente” . La Corte genovese ha errato avendo attribuito natura solidale all'obbligazione ricadente sull'attuale ricorrente e sugli altri proprietari, anziché qualificare tale obbligazione come parziaria” . Ciò ha influito sulla liquidazione delle spese di giudizio, che dovevano gravare invece esclusivamente sulla Bunura. Il primo giudice aveva correttamente affermato che la Bunura non aveva titolo per pretendere dal condomino P. gli importi corrispondenti a due quote della ripartizione globale della spesa, bensì solamente ad una ”. Si trattava di obbligazioni parziarie, posto che l’assemblea dei proprietari degli immobili distinti ai civici dal 15 al 25 di Via XXXXXXX aveva deliberato l'affidamento della realizzarne della condotta di allaccio delle acque nere al collettore, la cui spesa doveva ripartirsi tra i proprietari in base al numero delle unità immobiliari dei singoli proprietari” . Aggiunge il ricorrente che il credito pecuniario sorto in capo alla Bunura nei confronti dei rispettivi proprietari, non ha natura solidale, poiché, avendo ad oggetto prestazioni di somme di denaro, come tali naturalisticamente divisibili, in mancanza di una espressa disposizione di legge, non può vincolare in solido i proprietari degli alloggi allacciati, i quali rispondono unicamente nei limiti della rispettiva quota” . Aggiunge ancora parte ricorrente che è del tutto pacifico che, l'impianto di cui è causa per essere collegato materialmente e funzionalmente alle unità immobiliari, specificatamente individuate dal civico 15 al civico 25 di Via xxx rientri nella disciplina condominiale dell'art. 1117 c.comma e segg., essendo del tutto irrilevante che tale relazione si verifichi tra unità immobiliari ubicate in più fabbricati costituenti nella loro individualità autonomi condomini ”. Di conseguenza, secondo parte ricorrente, trattandosi di obbligazioni condominiali, la Corte territoriale avrebbe dovuto prendere atto del criterio di ripartizione della spesa complessiva per quote, ed assolvere il P. da ogni domanda della Bunura avendo già pagato la propria quota in due riprese anteriormente alla causa ”. Viene formulato il seguente quesito I proprietari di unità immobiliari, quando anche ubicate in edifici autonomi con civici diversi, i quali, riuniti in assemblea, abbiano incaricato un terzo di realizzare un impianto di allaccio delle acque nere delle singole unità immobiliari al collettore comunale, sono obbligati in solido a favore del terreo relativamente al pagamento del corrispettivo dell'opera realizzata? Oppure sono obbligati verso il terzo solo in misura paritaria, limitatamente cioè alla sola quota su ciascuno di essi ricadente, secondo il criterio di ripartizione dagli stessi adottato nell'assemblea condominiale ed approvato all'unanimità con la sottoscrittone del verbale assembleare?”. 3.1 - Il primo motivo è infondato. Si deduce la violazione degli articoli 1292 codice civile, in materia di solidarietà nelle obbligazioni, e dell'articolo 1123 codice civile in materia di obbligazioni dei condomini a favore del terzo. Si richiama il principio affermato dalle sezioni unite di questa corte Cass. SU 2008 n. 9148 quanto alla natura parziaria , o pro quota, del debito assunto nei confronti del terzo nell'interesse del condominio, debito imputabile ai singoli soltanto in proporzione alle rispettive quote. Tale condiviso principio non può però trovare applicazione nel caso in questione per motivi che di seguito si chiariscono, risultando corretta la decisione impugnata, seppure erroneamente motivata in diritto, dovendosi quindi, soltanto correggere la motivazione ai sensi dell'articolo 384, ultimo comma, c.p.c Il principio quotista affermato dalle sezioni unite non risulta applicabile al caso di specie per le seguenti ragioni. In primo luogo, occorre rilevare che il decreto ingiuntivo azionato dall'odierna controricorrente non era fondato sulla ripartizione dell'obbligazione per quote millesimali, avendo invece come riferimento le unità immobiliari tra le quali era stata ripartita la spesa. Si tratta, quindi, di un dato numerico del tutto distinto dal principio quotista , e ciò in forza dello specifico accordo intervenuto con l'impresa. Di conseguenza, vertendosi in materia derogabile confr. Cass. 16920 del 2009 si era inteso derogare al principio quotista in materia nella quale appunto la deroga è consentita. Sotto questo profilo, quindi, il richiamato principio le sezioni unite non risulta applicabile. Inoltre, non risulta neanche corretto affermare che la ditta abbia inteso azionare l'ingiunzione in via solidale nei riguardi di più soggetti, posto che dagli atti processuali vedi decreto ingiuntivo nei confronti dell'odierno ricorrente risulta fin dalla premessa che egli doveva un importo in base alle unità immobiliari di cui risultava essere titolare. La questione sull'errore catastale di calcolo di una o due unità non ha nulla a che fare con la disciplina della solidarietà del debito. Infine, proprio alla luce del principio affermato dalle sezioni unite 9148/08, che ha tracciato il nuovo orientamento della giurisprudenza al riguardo, occorre rilevare che si fa riferimento ad una disciplina analoga a quella del debito ereditario pro quota vedi l'articolo 752 codice civile espressamente richiamato nella citata pronuncia . Non può, quindi, che concludersi che la medesima connotazione debba valere anche l'obbligazione parziaria del condomino. In tale prospettiva, costituiva un'eccezione in senso proprio il rilievo del carattere non solidale del debito vedi al riguardo Cass. 7216/97 e 15592/07 . Di talché, la allegazione dell'eccezione soltanto in appello la rende inammissibile perché in violazione dell'articolo 345 c.p.comma nuovo testo applicabile ratione temporis , posto che pacificamente in primo grado la questione non era stata neppure adombrata, essendosi invece opposto il diverso aspetto dell'errore di calcolo delle unità. 4. - Col secondo motivo di ricorso si deduce Violazione e/o falsa applicazione degli artt. 91 e 92 c.p.c.” . Il P. , già vittorioso per l’accoglimento del proprio appello, non poteva essere condannato al pagamento delle spese a favore della Bunura” avendo già pagato quanto dovuto, come del resto risultava dalla lettera 23.09.1993 della Burnira S.r.l al ricorrente nella quale si da atto del versamento di lire 5.000.000 mediante assegno bancario avendo versato in precedenza con altro assegno la somma di lire 400.OO0”. Secondo parte ricorrente controparte non ha mai contestato la somma addebitata al P. di cui alla lettera del 23.09.1993 sopra citata proveniente dalla Bunura, sia la somma di due quote per due unità immobiliari come da docomma 3 di parte ricorrente depositato in prime cure con l'atto di citazione in opposizione” . Si trattava di una sola unità immobiliare sulla base della documentazione catastale che attestavano la fusione in un unico appartamento degli originali due civici appartenenti all'attore P. ben otto anni prima dell'esecuzione dei lavori” . Viene formulato il seguente quesito La parte che in quanto condomino, risulti aver assolto alla propria obbligazione parziaria nella fase stragiudiziale e che abbia opposto per tale motivo il decreto ingiuntivo, emesso a suo carico e a favore del terzo, creditore del condominio a titolo contrattuale, per il pagamento del residuo debito condominiale, deve essere comunque condannata al pagamento delle spese processuali del giudizio di opposizione, qualora il debito venga saldato da altro condomino in corso di giudizio? Oppure deve essere assolta da ogni obbligo nei confronti della parte opposta anche sotto il profilo delle spese processuali? ”. 4.1 - Anche il secondo motivo è infondato. La regolamentazione delle spese è stata correttamente operata dalla Corte locale sulla base della soccombenza ritenuta prevalente e che resta confermata in questa sede. Non sussiste, quindi, la violazione denunciata. 5. Le spese seguono la soccombenza. P.T.M. La Corte rigetta il ricorso. Condanna la parte ricorrente alle spese di giudizio, liquidate in 1800,00 milleottocento Euro per compensi e 200,00 duecento Euro per spese, oltre accessori di legge.