Distacco dall’impianto di riscaldamento condominiale, restituzioni e danni: qual è il rapporto?

In tema di distacco dall’impianto di riscaldamento, sebbene il singolo condomino sia legittimato ad effettuarlo senza la necessaria autorizzazione assembleare, ciò non comporta che egli possa altresì chiedere restituzioni o danni.

Questo, in sintesi, il contenuto della sentenza n. 24209 della Corte di Cassazione, depositata il 13 novembre 2014. La pronuncia merita particolare attenzione perché collega, in modo criticabile, diritto al distacco dall’impianto di riscaldamento e preclusione di chiedere restituzioni e danni. Il caso . Una condomina, annoiata dal cattivo funzionamento dell’impianto di riscaldamento centralizzato – nella specie per l’insufficiente calore irradiato, fatto più volte segnalato all’amministratore –, conveniva in giudizio il condominio chiedendo che venisse dichiarata la cessazione dell’obbligo di contribuire alle spese di esercizio dell’impianto con conseguente diritto alla restituzione delle somme già versate ed autorizzazione ad isolare i termosifoni dall’impianto centralizzato ed i danni. In poche parole l’attrice voleva distaccarsi dall’impianto di riscaldamento condominiale chiedendo i danni connessi al pregiudizio fino ad allora patito. Il Tribunale, in primo grado, accoglieva la domanda, mentre la Corte d’appello riformava parzialmente la sentenza revocando quanto statuito in materia di restituzione e danni ma considerando legittimo il distacco anche in ragione di quanto previsto dalla recente evoluzione giurisprudenziale. Già, la giurisprudenza! Perché la causa era iniziata nel 1994 e nel frattempo il secondo grado s’è concluso nel 2007, sic! stava andando consolidandosi quell’orientamento giurisprudenziale che, a determinate condizioni, considerava lecito il distacco del singolo dall’impianto di riscaldamento condominiale cfr. Cass. n. 5974/2004 . L’originaria attrice non ci stava e proponeva quindi ricorso per cassazione. Distacco si, risarcimento no . Il ricorso in Cassazione chiedeva venisse accertato che il distacco dal riscaldamento era legittimo alla luce di quanto previsto dalla legge e dal regolamento condominiale della compagine chiamata in causa. Gli Ermellini, non essendo stato riportato nel ricorso l’articolo di regolamento citato, hanno bypassato la questione ribadendo, sulla scorta della propria giurisprudenza, che è legittima la rinuncia di un condomino all’uso dell’impianto centralizzato anche senza necessità di autorizzazione o approvazione da parte degli altri condomini, purché l’impianto non ne sia pregiudicato, con il conseguente esonero, in applicazione del principio contenuto nell’art. 1123, comma 2, c.c. dall’obbligo di sostenere le spese per l’uso del servizio centralizzato e l’obbligo di pagare solo le spese di conservazione Cass. 29.9.2011 n. 19893 . Insomma chi si distacca paga, ad esempio, le spese di sostituzione dei componenti dell’impianto che non siano dovute all’uso , ma non quelle del combustibile. Meno comprensibile la seconda parte della sentenza n. 24209, riguardante il diritto al risarcimento. In poche parole l’originaria attrice, ricorrente per cassazione, chiedeva venisse cassata la sentenza di secondo grado nella parte in cui le veniva negato il diritto al risarcimento del danno per il malfunzionamento dell’impianto di riscaldamento. Gli Ermellini hanno rigettato la richiesta affermando che il diritto a chiedere il distacco, a determinate condizioni, non potendo la rinunzia del singolo condomino, comportare un maggiore aggravio per gli altri, non può non valere per il futuro e non comporta la possibilità di chiedere restituzioni o danni . Sorvolando sull’uso della punteggiatura, ciò che non è chiaro è il motivo in base al quale ad un atto abdicativo unilaterale così è definito in sentenza l’esercizio del diritto di distacco non possa seguire una richiesta di risarcimento del danno per il cattivo funzionamento dell’impianto di riscaldamento. Le norme che regolano il funzionamento degli impianti condominiali prima d.P.R. n. 412/1993, oggi in parte essa ed in parte il d.P.R. n. 74/2013 specificano che l’impianto deve irradiare un determinato calore. La mancanza di questo requisito, dovuta a cause connesse a parti comuni e non all’unità immobiliare, può essere motivo di richiesta di risarcimento per l’irregolare erogazione del servizio. Chiaramente la richiesta di risarcimento del danno deve riguardare il cattivo funzionamento e non può essere connesso alla scelta di distaccarsi del genere mi paghi il danno che mi hai causato costringendomi al distacco , ma non pare sia connessa a quest’ultima ragione per il caso risolto nella sentenza n. 24209.

Corte di Cassazione, sez. II Civile, sentenza 2 ottobre – 13 novembre 2014, n. 24209 Presidente Piccialli – Relatore Correnti Svolgimento del processo Con citazione 21.3.1994 G.F., proprietaria di un attico in via della Magnetite 30 Roma, che da tempo lamentava l'insufficienza del calore irradiato dai termosifoni posti nel suo appartamento, più volte segnalata, conveniva davanti al Tribunale di Roma il condominio chiedendo dichiararsi la cessazione dell'obbligo di contribuire alle spese di esercizio, il diritto alla restituzione delle somme già versate, l'autorizzazione ad isolare i termosifoni dall'impianto centralizzato ed i danni. 11 condominio chiedeva il rigetto della domanda. Interveniva S.B., proprietaria di 1/10 di uno dei due appartamenti dell'attico e per intero dell'altro dato in comodato alla figlia, chiedendo l'autorizzazione al distacco con restituzione delle somme versate. Il Tribunale, esperita ctu, con sentenza 16657/2002 dichiarava l'insufficienza dell'impianto termico, condannava il condomino alla restituzione delle somme percepite per il servizio non fornito ed ai danni in euro 4030 , oltre accessori. La Corte di appello di Roma, con sentenza 30.5.2007, dichiarava in applicazione dell'art. 18 del regolamento condominiale, l'obbligo della F. di corrispondere dal momento del distacco la metà delle spese di gestione dell'impianto, revocando le statuizioni su restituzione di somme e danni e condannando la F. a metà spese del grado, sul presupposto che erano infondati i motivi relativi all'illegittimità del distacco ma ammessa, sulla scorta della recente evoluzione giurisprudenziale, la rinuncia individuale all'uso del riscaldamento centralizzato. L'art. 18 del regolamento, peraltro, dopo aver genericamente enunciato che la rinunzia ai servizi comuni non è ammessa, consente la rinunzia al riscaldamento centralizzato almeno per una stagione predeterminando il contributo agli oneri di gestione nella metà. Ricorre F. con due motivi e relativi quesiti, resiste il condominio. All'udienza del 20.1 1.2013 è stato concesso termine al condominio per la produzione della delibera di autorizzazione a stare in giudizio S.U. 1833112010 , adempimento effettuato. La ricorrente ha presentato memoria. Motivi della decisione Col primo motivo si denunziano violazione degli artt. 1 123 [1 e 1 138 u.c cc, vizi di motivazione in relazione all'applicazione dell'art. 18 del regolamento, che si riferisce al distacco volontario , non a quello non reso, con relativi quesiti Coi secondo motivo si denunziano violazione dell'art. 2051 cc e vizi di motivazione in ordine alla restituzione all'appellata degli oneri pagati nel passato pur avendo riconosciuto che la stessa ha usufruito solo parzialmente del servizio ed ai danni. Osserva questa Corte Suprema La sentenza impugnata ha ammesso la possibilità del distacco sulla scorta della richiamata evoluzione giurisprudenziale ed applicato l'art. 18 del regolamento. La prima censura non riporta la norma del regolamento invocata e propone una distinzione tra distacco volontario e servizio non reso, incompatibile con l'ammissione che il servizio, come dedotto in citazione e come risulta anche dalla ctu, era solo insufficiente. Ritiene il Collegio di dare continuità all'indirizzo giurisprudenziale che ha ritenuto legittima la rinuncia di un condomino all'uso dell'impianto centralizzato anche senza necessità di autorizzazione o approvazione da parte degli altri condomini, purchè l'impianto non ne sia pregiudicato, con il conseguente esonero, in applicazione del principio contenuto nell'art. 1123 II cc dall'obbligo di sostenere le spese per l'uso del servizio centralizzato e l'obbligo di pagare solo le spese di conservazione Cass. 29.9.201 1 n. 19893 , principio informatore che prevale anche sul regolamento, donde l'accoglimento del motivo per quanto in motivazione. 11 secondo motivo va in parte rigettato. Il diritto a chiedere il distacco, a determinate condizioni, non potendo la rinunzia del singolo condomino, comportare un maggiore aggravio per gli altri, non può non valere per il futuro e non comporta la possibilità di chiedere restituzioni o danni. L'operatività della rinuncia, quale atto abdicativo unilaterale, è limitata dal divieto di sottrarsi all'obbligo di concorrere alle spese necessarie alla conservazione della cosa comune con aggravio degli altri partecipanti Cass. 30.6.2006 n. 15079, 30.3.2006 n. 7518, 25.3.2004 n. 5974, ma già in precedenza Cass. 29.5.1995 n. 6036, 6.7.1968 n. 2316 . Va, invece, accolto limitatamente alla restituzione dei contributi successivi alla richiesta di distacco. La sentenza va, conseguentemente, cassata con rinvio per l'applicazione dei principi enunciati. P.Q.M. La Corte accoglie per quanto in motivazione il primo motivo e parzialmente il secondo, cassa sul punto la sentenza impugnata e rinvia, anche per le spese, ad altra sezione della Corte di appello di Roma.