Scoperta del vizio anteriore all’accertamento tecnico: nessuna rimessione in termini

Il ricorso ad una consulenza tecnica non può giovare al danneggiato quale strumento per essere rimesso in termini quando dell’entità e delle cause dei vizi avesse già avuta idonea conoscenza.

Lo ha stabilito la Corte di Cassazione nell’ordinanza n. 22822, depositata il 28 ottobre 2014. Il fatto. Un condominio conveniva in giudizio la società costruttrice dell’edificio condominiale, per far valere nei suoi confronti la responsabilità ex articolo 1669 c.c. per gravi difetti costruttivi, con riferimento a vizi della copertura dell’edificio. La società eccepiva la decadenza del condominio dall’azione perché i vizi erano stati denunciati oltre un anno dopo la scoperta. Il Tribunale di Lecco accoglieva la domanda del condominio e condannava la società costruttrice al risarcimento dei danni. La Corte d’appello di Milano riformava la sentenza di primo grado, ritenendo il condominio decaduto dall’azione per non aver tempestivamente denunciato i vizi entro l’anno dalla scoperta. Contro tale decisione ha proposto ricorso per cassazione il condominio, deducendo erronea interpretazione ed applicazione della norma di cui all’articolo 1669 c.c. in relazione al termine decadenziale/prescrizionale, fatto controverso e decisivo per il giudizio. Sostiene il ricorrente che la Corte d’appello avrebbe trascurato di considerare che dall’istruttoria del primo grado era emerso che la lettera con la quale si denunciavano i vizi faceva seguito ad una relazione tecnica e che, pertanto, solo a seguito della relazione tecnica era stato possibile acquisire la consapevolezza. La Corte territoriale, interviene la Cassazione, ha accertato che il condominio aveva avuto piena consapevolezza dei vizi e del loro nesso eziologico con i vizi costruttivi già prima della conferma avuta con l’accertamento tecnico e che pertanto, al momento della denuncia, era decorso il termine decadenziale dell’anno. Il momento della scoperta del vizio. La Corte di Cassazione, ha già avuto modo di affermare che, la prova del momento in cui la conoscenza dell’entità e delle cause dei vizi sia stata acquisita può desumersi indipendentemente dall’espletamento di una consulenza tecnica, da pregresse manifestazioni esteriori già note al committente e da questi segnalate all’appaltatore. É compito del giudice di merito accertare se la conoscenza dei difetti e della loro consistenza non fosse già di grado così apprezzabile da consentire di denunziarli responsabilmente senza necessità di un conforto peritale, nonché stabilire se le già avvenute comunicazioni all’appaltatore non integrino di per sé delle vere e proprie denunce, atte a far decorrere il termine prescrizionale. La valutazione del giudice di merito. Il giudice di merito è pertanto chiamato a valutare gli elementi istruttori, al fine di stabilire se solo l’indagine tecnica officiosa potesse consentire la percezione della gravità dei difetti e la loro derivazione causale da un difetto della costruzione, o se la conoscenza fosse già stata raggiunta con un grado apprezzabile di certezza tecnica in data anteriore. Sostiene la S.C. che il Giudice dell’appello, nel valutare la situazione oggetto di causa, non si è sottratto a tale obbligo, avendo considerato una pluralità di elementi significativi della pregressa conoscenza, ossia lettere alla società costruttrice, gli elementi presuntivi, desumibili dai ripetuti interventi di sostituzione e riparazione delle tegole, l’indicazione della causa dello scivolamento mancanza di fermi . Essendo emerso da tali elementi che il condominio aveva avuto piena consapevolezza dei vizi costruttivi già prima dell’accertamento tecnico, la Corte territoriale ha correttamente ritenuto decorso il termine decadenziale per poter proporre l’azione di responsabilità. Per questi motivi, la Cassazione ha rigettato il ricorso e condannato il soccombente al pagamento delle spese del giudizio.

Corte di Cassazione, sez. VI Civile – 2, ordinanza 17 settembre – 28 ottobre 2014, n. 22822 Presidente Bianchini – Relatore Proto Fatto e diritto Il relatore nominato per l'esame del ricorso ha depositato la relazione ai sensi dell'art. 380 bis c.p.c. nella quale ha esposto le ragioni di manifesta infondatezza del ricorso e ha concluso per il suo rigetto. Il ricorso è stato fissato per l'esame in camera di consiglio e sono state effettuate le comunicazioni alle parti costituite la sola parte ricorrente ha depositato memoria. Nella relazione il relatore ha rilevato quanto segue. Osserva, in fatto. Il Condominio omissis con citazione del 6/12/2006 conveniva in giudizio la società Pelucchi s.r.l., costruttrice dell'edificio condominiale, per far valere nei suoi confronti la responsabilità ex art. 1669 c.c., per gravi difetti costruttivi, con riferimento a vizi della copertura dell'edificio. La società Pelucchi contestava che i vizi fossero qualificabili come gravi difetti e, comunque, eccepiva la decadenza del condominio dall'azione perché i vizi erano stati denunciati oltre un anno dopo la scopertali Tribunale di Lecco accoglieva la domanda attrice con sentenza del 29/4/2009 accoglieva la domanda del condominio e condannava la società costruttrice al risarcimento dei danni. L'appello della Pelucchi s.r.l. era accolto con sentenza del 28/1/2013 della Corte di Appello di Milano che riteneva il Condominio decaduto dall'azione per non avere tempestivamente denunciato i vizi entro l'anno dalla scoperta. La Corte di Appello osservava che la lettera, inviata in data 8/2/2005 dall'amministratore del Condominio alla società costruttrice, evidenziava la piena consapevolezza da parte del Condominio, della gravità del vizio, della sua causa e dell'imputabilità all'impresa costruttrice e pertanto, la successiva lettera del 28/3/2006 con la quale era stato denunciato il vizio chiedendosi l'intervento riparatore della società era stata inviata oltre l'anno dalla scoperta. La Corte di Appello quanto al momento di piena conoscenza dei vizi, prendeva in considerazione le due lettere di denuncia del 2002 e del 2005. La Corte di Appello osservava - che con la lettera del 30/4/2002 il Condominio informava l'impresa Pelucchi di una serie di lavori effettuati, tra i quali la rimozione, sostituzione e sistemazione di tegole pericolanti, senza peraltro alcun riferimento alle cause e all'imputabilità - che tuttavia, con la lettera 8/2/2005 il Condominio denunciava lo scivolamento delle tegole delle prime file, non fermate, da tutti i tetti delle palazzine - che pertanto il Condominio, menzionando ripetuti interventi di sostituzione e riparazione delle tegole, era stato informato della mancanza di fermi, come confermato dall'univoco riferimento, nella lettera, proprio alla causa dello scivolamento, costituita dalla mancanza di fermi e tenuto conto dell'agevole collegamento tra la caduta delle tegole e la mancanza di fermi - che tale conclusione era avvalorata dalla successiva lettera del 28/3/2006 contenente l'invito all'impresa ad intervenire per risolvere il problema, che presupponeva che il Condominio fosse consapevole che la mancanza di fermi e la conseguente caduta di tegole fosse addebitabile ad errata scelta costruttiva, prima ancora degli accertamenti del tecnico, illustrati nel corso della successiva assemblea del 10/5/2006 per deliberare sulle azioni da intraprendere. Il Condominio ha proposto ricorso affidato a due motivi. La società Pelucchi ha resistito con controricorso. Osserva in diritto. L'eccezione della società controricorrente di improcedibilità del ricorso per mancata richiesta alla cancelleria del giudice a quo di trasmettere alla cancelleria di questa Corte il fascicolo di ufficio non può trovare accoglimento in quanto dagli atti e documento del fascicolo di parte e dallo stesso contenuto del ricorso nel quale sono inserite copie di atti e documenti di causa si possono ricavare gli elementi indispensabili per la decisione cfr. Cass. 25558/2008 . 1. Con il primo motivo il Condominio ricorrente deduce, testualmente, la erronea interpretazione e applicazione della norma giuridica al fatto ex art. 360 n. 3 cpc, della norma di cui all'art. 1669 c.c. in relazione al termine decadendole/prescrizionale, fatto questo controverso e decisivo per il giudico . Il ricorrente sostiene che la Corte di Appello avrebbe applicato l'art. 1669 c.c. in modo difforme dall'orientamento di questa Corte secondo il quale l'individuazione del momento della conoscenza del vizio al fine del decorso dei termini di decadenza ex art. 1669 c.c. deve effettuarsi sia con riguardo all'esatta gravità e consistenza dei difetti sia con riguardo al collegamento causale con l'attività progettuale e costruttiva, conoscenza che di norma si acquisisce con le relazioni peritali - non avrebbe chiarito quali fossero gli elementi dai quali desumere la piena conoscenza dei vizi - non avrebbe considerato che l’amministratore, nella missiva del Febbraio 2005, si era limitato a rilevare lo scivolamento delle tegole senza accennare il mancato fissaggio, specie con riferimento a tutte le tegole del tetto, ma aveva constatato lo scivolamento delle sole tegole delle prime file e solo con la. relazione tecnica era stato accertato che il vizio riguardava l'intero tetto - non avrebbe considerato che non poteva essere utilizzato il criterio della presunzione della conoscenza per informative avutane dagli operai intervenuti per la sostituzione e riparazione delle tegole in quanto l'art. 1669 richiede la conoscenza sicura del difetto - non avrebbe considerato che la lettera del 28/3/2006 non era rilevante per far risalire la conoscenza al Febbraio 2005 perché faceva seguito ad una consulenza disposta dal condominio dopo la missiva del 2005. 1.1 Il motivo è manifestamente infondato in quanto la Corte di Appello ha accertato, sulla base degli elementi istruttori valorizzati nella motivazione v. supra, nella parte in cui si riporta in sintesi la motivazione della Corte di Appello , che il Condominio aveva avuto piena e completa conoscenza dei vizi e del loro nesso eziologico con i vizi costruttivi la mancanza di fermi delle tegole del tetto con il conseguente scivolamento quanto meno dall'8 Febbraio 2005 e che pertanto, al momento della denuncia, era decorso il termine decadenziale dell'anno. Pertanto non è violato il principio richiamato dal ricorrente secondo il quale la conoscenza completa, idonea a determinare il decorso del doppio termine, dovrà ritenersi conseguita, in assenza di convincenti elementi contrari anteriori, solo all'atto dell'acquisizione di idonei accertamenti tecnici cfr. da ultimo, in motivazione, Cass. 27/11/2012 n. 21089 richiamata dallo stesso ricorrente . Al contrario, questa Corte ha già affermato che il ricorso ad un accertamento tecnico non può giovare al danneggiato quale strumento per essere rimesso in termini quando dell'entità e delle cause dei vizi avesse già avuta idonea conoscenza perché compete solo al giudice del merito accertare se la conoscenza dei vizi e della loro consistenza fosse stata tale da consentire dapprima una loro consapevole denunzia e poi una non azzardata iniziativa giudiziale, anche in epoca precedente alla consulenza, pur senza l'ulteriore supporto del parere di un perito in altri termini, la prova del momento in cui tale conoscenza sia stata acquisita può desumersi indipendentemente dall'espletamento di una consulenza tecnica e dal deposito di essa, da pregresse manifestazioni esteriori già note al committente e da questi segnalate ali1 appaltatore ed è compito del giudice di merito accertare se la conoscenza dei difetti e della loro consistenza non fosse già di grado così apprezzabile da consentire di denunziarli responsabilmente senza necessità di un conforto peritale, nonché stabilire se le già avvenute comunicazioni all'appaltatore non integrino di per sé delle vere e proprie denunce, atte a far decorrere il termine prescrizionale. cfr. Cass. 2/9/92 n. 1016 Cass. 9/3/99 n. 1993 . Le censure di cui al motivo appaiono ictu oculi valutative, posto che introducono riferimenti ad elementi istruttori, valutati diversamente rispetto alla valutazione del giudice di merito, al fine di affermare che la Corte di Appello non ha individuato in modo corretto il momento della piena conoscenza dei vizi e della loro gravità invece l'accertamento del momento nel quale detta conoscenza sia stata acquisita, involgendo un apprezzamento di fatto, è riservato al giudice di merito ed è insindacabile in sede di legittimità Cass. 29/3/2002 n, 4622 salvo che per omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio, che è stato oggetto di discussione tra le parti secondo la previsione del riformato art. 360 n. 5 c.p.c., applicabile ratione temporis trattandosi di ricorso proposto avverso sentenza pubblicata dopo l'11/9/2012 . 2. Con il secondo motivo il ricorrente deduce l'inesatta ricostruzione del fatto per omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio, che è stato oggetto di discussione tra le parti. Secondo il ricorrente la Corte di Appello avrebbe trascurato di considerare che dall'istruttoria del primo grado era emerso che la lettera del 28/3/2006 con la quale si denunciavano i vizi faceva seguito ad una relazione tecnica e che pertanto solo a seguito della relazione tecnica era stato possibile acquisire la consapevolezza. 2.1 Il motivo è inammissibile in quanto il fatto che vi sia stata una precedente relazione tecnica alla quale aveva fatto seguito la lettera del Marzo 2006 non è decisivo rispetto alla complessiva valutazione della Corte di Appello, fondata su plurimi elementi quali - il manifestarsi, da prima del Febbraio 2005, del fenomeno delle tegole non fermate che scivolavano sopra le gronde e che riguardava le prime file di tutti i tetti delle palazzine - gli interventi riparatori effettuati dai quali presumere la conoscenza della mancanza di fermi - l'univoco riferimento, nella lettera del Febbraio 2005 alla mancanza di fermi, ossia proprio alla causa del fenomeno - l'agevole collegamento tra la mancanza di fermi, la conseguente caduta delle tegole e l'imputabilità dell'impresa costruttrice. 5. In conclusione il ricorso può essere trattato in camera di consiglio, in applicazione degli artt. 380 bis e 375 c.p.c. per essere dichiarato manifestamente infondato. Sussistono i presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per il ricorso ai sensi dell’art. 13 comma 1 quater D.P.R. n. 115 del 2002 introdotto dall'art. 1 comma 17 della legge n. 228 del 2012 . Il collegio condivide e fa proprie le argomentazioni e la proposta del relatore. La memoria del condominio ricorrente non apporta elementi atti ad inficiare le considerazioni sviluppate nella relazione. In particolare, anche le pronunce di questa Corte, richiamate dal ricorrente, pur facendo riferimento al principio che, di regola, la piena conoscenza della gravità dei vizi costruttivi e del loro collegamento causale con l'attività progettuale o costruttiva, non affermano il principio che solo l'accertamento tecnico individua il momento della scoperta del vizio tale approdo interpretativo si porrebbe in contrasto con la lettera e lo spirito della norma e consentirebbe la sostanziale vanificazione della previsione di decadenza anche nei casi in cui fosse palese l'anteriorità della scoperta. Al contrario, questa Corte di è già espressa nel senso che quando il convenuto eccepisca la decadenza dall'azione per intempestività della denuncia, costituisce onere dell'attore fornire la prova di avere operato la denuncia entro l'anno dalla scoperta Cass. 8187/2000 non contraddetta da altre successive e anzi richiamata da Cass. 25/6/2012 n. 10579 . Proprio queste considerazioni perimetrano il contenuto dell'obbligo di motivazione del giudice che è chiamato ad esaminare e valutare tutti gli elementi istruttori in atti onde stabilire se solo l'indagine tecnica officiosa potesse consentire la percezione della gravità dei difetti e la loro derivazione causale da un difetto della costruzione, o se la conoscenza fosse già stata raggiunta con un grado apprezzabile di certezza tecnica in una data anteriore. Ma a quest'obbligo non si è sottratto il giudice di appello che ha considerato una pluralità di elementi significativi della pregressa conoscenza, ossia le lettere, del 30/4/2002, 8/2/2005, 28/3/2006, gli elementi presuntivi,desumibili dai ripetuti interventi di sostituzione e riparazione delle tegole, l'indicazione della causa dello scivolamento mancanza di fermi . A questo punto la questione proposta dal ricorrente si risolve in una mera questione valutativa e, sostanzialmente alla inammissibile richiesta a questa Corte di un nuovo scrutinio di merito. Ciò premesso, risultano del tutto genetiche e per questo motivo non decisive le ulteriori affermazioni circa l'asserita impossibilità di conoscere l'erronea difettosità progettuale e strutturale del tetto o circa l'erroneo convincimento che la copertura avesse solo piccoli difetti, o la mancanza di qualifica tecnica dell'amministratore, posto che, comunque i fenomeni si ripetevano nel tempo e ne era conosciuta la causa. Né valgono le osservazioni, sviluppate in memoria, secondo le quali il Condominio è sfornito di personalità giuridica e la conoscenza rilevante dovrebbe essere quella dei condomini perché l’amministratore, ai sensi dell'art. 1131 c.c. ha la rappresentanza dei condomini e può agire in giudizio a tutela delle parti comuni anche contro i terzi, così che non rileva la conoscenza da parte dei singoli condomini, ma la conoscenza che dei vizi aveva sicuramente secondo la Corte di Appello l'amministratore. Pertanto il ricorso deve essere rigettato per manifesta infondatezza le spese di questo giudizio di cassazione seguono la soccombenza del condominio ricorrente e sono liquidate come in dispositivo tenuto conto del valore della causa e tenuto conto dei parametri di cui al D.M. 10/3/2014 n. 55. Il presente ricorso è stato proposto dopo l'entrata in vigore della 1. 228/2012 e pertanto ai sensi dell'art. 13 comma 1 quater del d.p.r. n. 115 del 2002, inserito dall'art. 1 comma 17 della l. n. 228 del 2012 deve essere dichiarata la sussistenza dei presupposti per il versamento da parte del ricorrente dell'ulteriore importo del contributo unificato dovuto per il ricorso a norma dell'art. 1 bis dello stesso articolo 13. P.Q.M. La Corte di cassazione rigetta il ricorso e condanna il ricorrente Condominio omissis a pagare alla controricorrente società Pelucchi s.r.l. le spese di questo giudizio di cassazione che liquida in Euro 5.000,00, oltre Euro 200,00 per esborsi, oltre spese forfettarie nella misura del 15 per cento del compenso, oltre accessori di legge. Ai sensi dell'art. 13 comma 1 quater del d.p.r. n. 115 del 2002, inserito dall'art. 1 comma 17 della l. n. 228 del 2012 dichiara la sussistenza dei presupposti per il versamento da parte del ricorrente del contributo unificato dovuto per il ricorso principale a norma dell'art. 1 bis dello stesso articolo 13.