Il negoziante deve pagare al condominio la suo quota per l’adeguamento dell’impianto elettrico

L’impianto elettrico condominiale, ai sensi dell’art. 1117, n. 3, c.c., in mancanza di titolo contrario, è comune a tutti i partecipanti al condominio e, di conseguenza, alle spese relative all’adeguamento di suddetto impianto devono partecipare tutti i condomini.

Lo ha affermato la Corte di Cassazione, con la sentenza n. 17880, depositata il 12 agosto 2014. Il caso. Il proprietario di un negozio proponeva opposizione avverso il decreto ingiuntivo emesso nei suoi confronti dal giudice di pace relativo al mancato pagamento al condominio di quote per l’adeguamento dell’impianto elettrico. L’uomo deduceva di non essere tenuto al pagamento di dette quote in quanto i lavori eseguiti riguardavano l’androne condominiale al quale egli non aveva accesso perché proprietario di un locale con ingresso esclusivamente dalla sola via principale. Il giudice di primo grado rigettava l’opposizione, mentre il giudice unico del Tribunale in grado di appello, applicando al caso di specie l’art. 1123, comma 2, c.c. dichiarava che l’uomo non era tenuto ad alcuna contribuzione nei confronti del condominio per l’adeguamento degli impianti elettrici. Per la cassazione della sentenza di secondo grado ricorre il Condominio. L’impianto elettrico è comune a tutti i partecipanti al condominio. La Corte di Cassazione giudica il ricorso fondato, sulla considerazione che l’impianto elettrico condominiale, ai sensi dell’art. 1117, n. 3, c.c., in mancanza di titolo contrario, è comune a tutti i partecipanti al condominio. Si applica l’art. 1117, n. 3, c.c. e non l’art. 1123, comma 2, c.c Per i giudici della Cassazione è dunque errata l’affermazione compiuta nella sentenza impugnata, secondo la quale il proprietario del negozio sarebbe stato privo di qualsiasi titolarità sulla parte cui si riferivano le spese. L’art. 1123, comma 2, c.c. trova applicazione con riferimento alle spese attinenti a quelle parti e quei servizi comuni dell’edificio in condominio che per loro natura sono destinati a fornire utilità diverse ai singoli condomini. Tale norma non trova, pertanto, applicazione con riguardo alla spesa attinente all’impianto elettrico condominiale, che è comune a tutti i partecipanti al condominio Cass., n. 12737/01 . Per questi motivi la Corte accoglie il ricorso e cassa con rinvio la sentenza impugnata.

Corte di Cassazione, sez. II Civile, sentenza 11 marzo 12 agosto 2014, n. 17880 Presidente Triola Relatore San Giorgio Svolgimento del processo 1. - Il sig. L.D. propose opposizione avverso il decreto ingiuntivo emesso nei suoi confronti dal giudice di pace di Palermo, relativo al mancato pagamento al Condominio di Via Principe di Belmonte n. 63 in Palermo quote per l'adeguamento dell'impianto elettrico ai sensi della legge n. 46 del 1990. Deduceva il D. di non essere tenuto al pagamento di dette quote in quanto i lavori eseguiti riguardavano l'androne condominiale al quale egli non aveva accesso in quanto proprietario di un locale con ingresso dalla sola Via Principe di Belmonte. Espletata c.t.u., il giudice adito rigettò l'opposizione. Avverso tale decisione il D. propose gravame riproponendo quanto dedotto nell'atto di opposizione. 2. - Il giudice unico del Tribunale di Palermo, in riforma della decisione di primo grado, con sentenza depositata il 13 novembre 2007, dichiarò che il D. non era tenuto ad alcuna contribuzione nei confronti del condominio per l'adeguamento degli impianti elettrici. Osservò il giudice di secondo grado che la c. t. u. espletata in prime cure non aveva individuato alcun contatore riferibile ad utenze di locali commerciali di piano terra, ove si trovava il locale del D Il contatore Enel ed i quadri elettrici di tale locale erano installati all'interno dello stesso e non avevano, dunque, alcun rapporto con parti condominiali. Rilevò ancora il giudice che l'art. 1123 cod. civ. sancisce due diversi criteri di ripartizione delle spese, l'uno in funzione del valore delle proprietà primo comma e l'altro in proporzione dell'uso che ciascuno può fare della parte condominiale cui si riferiscono secondo comma . Da tale duplice previsione appare evidente, secondo la sentenza, che il soggetto privo di qualsiasi titolarità sulla parte cui si riferiscono le spese o che non ne usufruisca neppure pro quota non sia tenuto ad alcuna forma di contribuzione sull'importo dei medesimi. 3. - Per la cassazione di tale sentenza ricorre il Condominio di Via Principe di Belmonte n. 63 in Palermo sulla base di tre motivi. L'intimato non si è costituito nel presente giudizio. Motivi della decisione 1. - Con il primo motivo di ricorso si deduce violazione dell'art. 1123 cod.civ. Avrebbe errato il giudice di secondo grado nel ritenere applicabile, nella specie, il secondo comma, e non il primo, dell'art. 1123 cod.civ. Osserva il ricorrente che la c.t.u. aveva accertato che i lavori in questione riguardavano esclusivamente parti condominiali e non beni di singoli condomini, con la conseguenza che ad esse avrebbero dovuto partecipare anche i proprietari dei locali che, pur non accedendo direttamente dall'androne condominiale, facevano parte del condominio, secondo il criterio di ripartizione di cui al primo comma dell'invocato art. 1123 cod.civ. La illustrazione della censura si conclude con la formulazione del seguente quesito di diritto, ai sensi dell'art. 366-bis cod.proc.civ., applicabile nella specie ratione temporis . 2. - La doglianza è fondata. Deve muoversi, al fine di dare soluzione alla questione sottoposta all'esame della Corte, dalla considerazione che l'impianto elettrico condominiale, ai sensi dell'art. 1117, n. 3, cod.civ., in mancanza di titolo contrario, è comune a tutti i partecipanti al condominio. E', dunque, errata l'affermazione, compiuta nella sentenza impugnata, secondo la quale il D. sarebbe stato privo di qualsiasi titolarità sulla parte cui si riferivano le spese affermazione dalla quale il giudice di secondo grado, ritenuto che nemmeno l'appellato usufruisse in alcun modo dei contatori delle utenze condominiali, ha escluso, in applicazione dell'art. 1123, secondo comma, cod.civ., che lo stesso D. fosse tenuto ad alcuna contribuzione sull'importo cui si riferivano le spese per l'adeguamento dell'impianto elettrico ai sensi della legge n. 46 del 1990. E ciò in quanto l'art. 1123, secondo comma, cod. civ. trova applicazione con riferimento alle spese attinenti a quelle parti e quei servizi comuni dell'edificio in condominio che per loro natura sono destinati a fornire utilità diverse ai singoli condomini. La norma non trova pertanto applicazione con riguardo alla spesa attinente all'impianto elettrico condominiale, che, come sopra chiarito, è comune a tutti i partecipanti al condominio v. Cass., sent. n. 12737 del 2001 . 3. - Resta assorbito dall'accoglimento del primo motivo l'esame del secondo e del terzo, relativi rispettivamente alla asserita extrapetizione in cui sarebbe incorsa la sentenza impugnata non limitandosi ad annullare il decreto ingiuntivo emesso a carico del D., ed alla condanna dello stesso alle spese del giudizio. 4. - Conclusivamente, deve essere accolto il primo motivo, assorbiti gli altri. La sentenza impugnata deve essere cassata in relazione al motivo accolto, e la causa rinviata ad altro giudice - che viene individuato nel Tribunale di Palermo in persona di diverso giudice, cui viene altresì demandato il regolamento delle spese del presente giudizio - che la riesaminerà alla luce del principio di diritto enunciato sub 2. P.Q.M. La Corte accoglie il primo motivo, assorbiti gli altri. Cassa la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto e rinvia, anche per le spese del presente giudizio, al Tribunale di Palermo in persona di diverso giudice.