Sull’impugnativa del rendiconto condominiale decide il giudice di pace se la spesa in contestazione e’ minima

Ai fini della determinazione della competenza per valore, riguardo all'impugnativa della deliberazione dell'assemblea condominiale di approvazione del rendiconto annuale e di ripartizione dei contributi, seppure l'attore abbia chiesto la dichiarazione di nullità o l'annullamento dell'intera delibera, deducendo l'illegittimità di un obbligo di pagamento a lui imposto, occorre far riferimento soltanto all'entità della spesa specificamente contestata.

Con l’ordinanza n. 16804, depositata il 24 luglio 2014, la Corte di Cassazione è tornata ad occuparsi della esatta individuazione della competenza per valore con specifico riguardo all’impugnativa di una delibera assembleare condominiale. Il caso. Il fatto in giudizio si caratterizza nella sua linearità per una controversia condominiale a fronte della quale il Tribunale adito ha declinato la propria competenza in favore di quella del giudice di pace. Segnatamente, la questione traeva origine dall’impugnativa di una delibera condominiale di approvazione del rendiconto annuale e di ripartizione dei contributi. A fronte della dichiarata incompetenza, l’ordinanza era stata impugnata da alcuni condomini con regolamento di competenza dinanzi alla Corte di Cassazione. Da considerare la sola porzione di spesa contestata. Dallo scarno contenuto del provvedimento in parola, si evince come gli Ermellini abbiano ribadito il principio di diritto secondo cui, quando l’attore richieda una pronuncia di nullità o di annullamento dell’intera delibera, ai fini della competenza per valore, occorre far riferimento solo alla porzione di spesa specificamente in contestazione, e non già a tutto l’intero ammontare sul punto cfr. Cass., n. 6363/2010 Cass.,n. 16898/2013 . Tanto che nel caso di specie, trattandosi di un credito in contestazione di poche centinaia di euro, la competenza per valore non poteva che essere del Giudice di Pace. Concludendo. Pertanto, se il condomino agisce per sentir dichiarare l'inesistenza del suo obbligo di pagamento prospettando l'invalidità della deliberazione assembleare, bisogna far riferimento all'importo contestato relativamente alla sua singola obbligazione e non già all'intero ammontare risultante dal riparto approvato dall'assemblea. Nota a margine. Per ragioni di completezza, occorre riferire di un orientamento contrario in seno al Suprema Corte, in base al quale se il condomino agisca per sentir dichiarare l'inesistenza del suo obbligo di pagamento sull'assunto dell'invalidità della deliberazione assembleare, quest'ultima, essendo contestata nella sua globalità, determina una devoluzione di competenza con riguardo al valore dell'intera spesa deliberata Cass. civ. Sez. II, 22-01-2010, n. 1201 . Non così invece per la sentenza in commento, giacché, secondo i principi generali sull’individuazione della competenza, occorre porre riguardo al thema decidendum , invece che al quid disputandum , per cui all'accertamento di un rapporto che costituisce la causa petendi della domanda.

Corte di Cassazione, sez. VI Civile – 2, ordinanza 25 giugno – 24 luglio 2014, n. 16804 Presidente Petitti – Relatore Giusti Ritenuto che il consigliere designato ha depositato, in data 11 marzo 2014, la seguente proposta di definizione, ai sensi dell'art. 380-bis cod. proc. civ. Il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, sezione distaccata di Aversa, con ordinanza in data 18 luglio 2013, ha dichiarato la propria incompetenza per valore, in favore del Giudice di pace di Aversa, nella causa, promossa da L.G. ed altri, proprietari di appartamenti e di locali terranei del Condominio Villa Comunale di Aversa, di impugnazione della delibera dell'assemblea condominiale in data 28 giugno 2012. Avverso l'ordinanza del Tribunale L.G. e gli altri litisconsorti indicati in epigrafe hanno proposto ricorso per regolamento di competenza, con atto notificato il 19 settembre 2013. Il Condominio ha resistito con memoria. Il regolamento appare infondato. Il giudice a quo, declinando la competenza in favore del Giudice di pace, si è attenuto al principio secondo cui, ai fini della determinazione della competenza per valore, riguardo all'impugnativa della deliberazione dell'assemblea condominiale di approvazione del rendiconto annuale e di ripartizione dei contributi, seppure l'attore abbia chiesto la dichiarazione di nullità o l'annullamento dell'intera delibera, occorre far riferimento soltanto all'entità della spesa specificamente contestata Sez. II, 16 marzo 2010, n. 6363 Sez. VI-2, 5 luglio 2013, n. 16898 . E nella specie l'addebito contestato - pari ad euro 274,56, oltre accessori - rientra nella competenza per valore del Giudice di pace . Considerato che il Collegio condivide la proposta di definizione contenuta nella relazione di cui sopra, alla quale non sono stati mossi rilievi critici che, pertanto, il ricorso per regolamento di competenza deve essere rigettato, dovendosi dichiarare la competenza per valore del Giudice di pace che le spese del giudizio di cassazione, liquidate come da dispositivo, seguono la soccombenza che, poiché il ricorso è stato proposto successivamente al 30 gennaio 2013 ed è respinto, sussistono le condizioni per dare atto – ai sensi dell’art. 1, comma 17, della legge 24 dicembre 2012, n. 228 Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato - Legge di stabilità 2013 , che ha aggiunto il comma 1-quater all'art. 13 del testo unico di cui al d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 - della sussistenza dell'obbligo di versamento, da parte dei ricorrenti, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione. P.q.m. La Corte rigetta il ricorso e dichiara la competenza per valore del Giudice di pace condanna i ricorrenti, in solido tra loro, al rimborso delle spese processuali sostenute dal Condominio resistente, che liquida in complessivi euro 1.000 per compensi ed euro 200 per esborsi, oltre alle spese generali e agli accessori di legge. Ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall'art. 1, comma 17, della legge n. 228 del 2012, dichiara la sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte dei ricorrenti, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13.