Esistenziale è non patrimoniale

Non è ammissibile l’autonoma categoria del danno esistenziale, poiché tutti i pregiudizi di carattere non economico, concretamente patiti dalla vittima, rientrano nell’unica fattispecie del danno non patrimoniale, come previsto dall’art. 2059 c.c. Il danno non patrimoniale, infatti, costituisce una categoria ampia, che comprende ogni ipotesi in cui si verifichi un’ingiusta lesione di un valore inerente alla persona, da cui consegua un pregiudizio non suscettibile di valutazione economica, purché la lesione dell’interesse superi una soglia minima di tollerabilità e non sia futile.

Lo stabilisce la Corte di Cassazione nella sentenza n. 9283, depositata il 24 aprile 2014. Il caso. Il tribunale di Milano condannava due abitanti di un appartamento a risarcire i loro vicini, disturbati dalle immissioni sonore provenienti dall’immobile dei convenuti, a titoli di danno non patrimoniale esistenziale . I condannati ricorrevano in Cassazione, contestando la configurabilità di un danno esistenziale, poiché la serenità e la sicurezza, di per sé considerate, non costituiscono diritti fondamentali di rango costituzionale, la cui lesione consente il ricorso alla tutela del danno non patrimoniale, come stabilito nella sentenza n. 3284/2008 della Cassazione. Chiedevano, quindi, alla Corte di stabilire se delle immissioni sonore non tollerabili, da cui non sia derivato un danno biologico o un danno c.d. esistenziale, possano produrre lesioni di un diritto alla serenità costituzionalmente garantito, con conseguente tutela risarcitoria del danno non patrimoniale. Danno non patrimoniale. Analizzando la domanda, la Corte di Cassazione ricordava come il tribunale avesse evidenziato che il danno, definito esistenziale dagli attori, era, in realtà, riconducibile alla lesione del diritto alla libera estrinsecazione della personalità, garantito dall’art. 2 Cost Tale diritto comprende, in tema di immissioni acustiche, il diritto all’attività di riposo, svago, intrattenimento e di usufruire di ogni utilità della propria abitazione. I giudici di merito avevano quantificato queste voci di danno, qualificate unitariamente come danno non patrimoniale. Più voci, una categoria unica. Secondo la Corte di Cassazione, la categoria del danno non patrimoniale attiene ad ipotesi di lesione di interessi inerenti alla persona, non connotati da rilevanza economica, che si articolano in una serie di voci con funzione meramente descrittiva, tra cui, ad esempio, danno biologico e danno esistenziale. Quando esse ricorrano cumulativamente, è necessario, quindi, considerarle, in sede di liquidazione del danno, in modo unitario, per evitare duplicazioni risarcitorie. Il giudice ha, comunque, l’obbligo di considerare tutte le peculiari modalità di atteggiarsi del danno non patrimoniale nel singolo caso, mediante la personalizzazione della liquidazione. Ipotesi non autosufficiente. Di conseguenza, non è ammissibile l’autonoma categoria del danno esistenziale, poiché tutti i pregiudizi di carattere non economico, concretamente patiti dalla vittima, rientrano nell’unica fattispecie del danno non patrimoniale, come previsto dall’art. 2059 c.c Il danno non patrimoniale, infatti, costituisce una categoria ampia, che comprende ogni ipotesi in cui si verifichi un’ingiusta lesione di un valore inerente alla persona, da cui consegua un pregiudizio non suscettibile di valutazione economica, purché la lesione dell’interesse superi una soglia minima di tollerabilità e non sia futile. Secondo la Cassazione, i giudici d’appello si erano attenuti a tali principi, conglobando nella categoria del danno non patrimoniale, contrapposto a quello patrimoniale, le voci ritenute parti integranti di esso. Il danno non patrimoniale, infatti, deve essere risarcito non solo nei casi previsti dalla legge ordinaria, ma, anche, ove ricorra la lesione di valori della persona costituzionalmente protetti, cui va riconosciuta la tutela minima risarcitoria. Per questi motivi, la Corte di Cassazione rigettava il ricorso.

Corte di Cassazione, sez. II Civile, sentenza 13 febbraio – 24 aprile 2014, n. 9283 Presidente Piccialli – Relatore Nuzzo Svolgimento del processo Con sentenza 22.12.04 il Giudice di Pace di Milano confermava l'ordinanza 3.9.1997 del Tribunale di Milano ed, in accoglimento della domanda degli attori, G.G. ed A.E. ,ordinava ai convenuti Ca.Ca. e C.O. , quali eredi di C.B. , deceduto nelle more del giudizio di primo grado, di insonorizzare i locali adibiti all'uso degli strumenti musicali rigettava le domande risarcitorie per le immissioni sonore derivanti dal suono del violino, provenienti dall'immobile di C.B. nell'appartamento sottostante. Avverso tale sentenza il G. e l'A. proponevano appello cui resistevano la Ca. ed il C. . Con sentenza depositata il 23.6.2007 il Tribunale adito, in riforma parziale della sentenza di primo grado, condannava C.O. e Ca.Ca. al pagamento, in favore di ciascuno degli appellanti, di Euro 10.000 al valore attuale , a titolo di danno non patrimoniale esistenziale , liquidato in via equitativa rigettava l'appello incidentale degli appellati e li condannava al pagamento delle spese processuali del grado e di quelle relative al procedimento ex art. 700 c.p.c., ed al reclamo, per le quali il giudice di Pace aveva omesso la pronuncia. Osservava il giudice di appello che il limite della normale tollerabilità delle immissioni sonore doveva ritenersi superato, avuto riguardo al fatto che esse, come accertato mediante due C.T.U., superavano il rumore di fondo di 3 db sicuramente nel soggiorno con finestre del locale emittente chiuse e finestre dei locali riceventi aperte anche di poco . Per la cassazione di tale decisione propongono ricorso C.O. e Ca.Ca. formulando due motivi. Resistono con controricorso e ricorso incidentale, affidato a due motivi, G.G. ed A.E. . Motivi della decisione I ricorrenti deducono 1 contraddittorietà della motivazione circa un fatto controverso e decisivo per il giudizio, laddove il giudice di appello aveva fondato la decisione sulle dichiarazioni e sulla C.T.U., attribuendovi una valenza erronea, posto che il C.T.U. si era limitato ad affermare che solo in determinate situazioni si verificava un' immissione eccessiva, immissione che, in una diversa situazione, non si verificava peraltro, la sentenza impugnata non aveva tenuto conto delle deposizioni testimoniali assunte innanzi al giudice di Pace 2 falsa applicazione dell'art. 2 della Cost. e dell'art. 2059 c.c. contrariamente a quanto affermato dal Tribunale, nella specie non era configurabile un danno esistenziale, in quanto, secondo la sentenza di questa Corte Cass. n. 3284/08 la serenità e la sicurezza, di per sé considerate, non costituiscono diritti fondamentali di rango costituzionale la cui lesione consente il ricorso alla tutela del danno non patrimoniale . La censura si conclude con il quesito se immissioni sonore non tollerabili dalle quali non sia derivato un danno biologico o un danno c.d. esistenziale possano produrre la lesioni di un diritto alla serenità costituzionalmente garantito, con la conseguenza che tale lesione giustifichi il ricorso alla tutela risarcitoria del danno non patrimoniale, ai sensi del combinato disposto dell'art. 2 della Costituzione e dell'art. 2059 c.c. . I ricorrenti incidentali lamentano a omessa motivazione sul fatto decisivo concernente la valutazione del danno da risarcire,determinato in via equitativa, non tenendo conto dei parametri patrimoniali in materia di invalidità temporanea relativa b violazione del principio della soccombenza in ordine alla statuizione sulle spese di giudizio ed omessa motivazione, per avere il giudice di appello omesso di liquidare le spese giudiziali relative al procedimento per il quale il Giudice di Pace si era dichiarato incompetente per valore. Sul punto viene formulato il seguente quesito di diritto se la parte soccombente sia tenuta a rifondere tutte le spese di giudizio per gli effetti del principio di causalità, soccombenza ed in attuazione dell'art. 24 Cost. derivate dall'azione a tutela del diritto leso . Il ricorso principale è infondato. Il primo motivo si risolve in una inammissibile valutazione alternativa delle risultanze processuali, compresa la C.T.U., in base alla quale il giudice di appello ha ribadito l'intollerabilità delle immissioni sonore in quanto eccedenti il limite dei 3 db della rumorosità di fondo della zona di ubicazione dell'immobile. In ogni caso la sentenza impugnata ha pure dato atto del passaggio in giudicato della sentenza di primo grado quanto all'intollerabilità delle immissioni provenienti dall'immobile del C. , statuizione che non risulta in alcun modo censurata. Priva di fondamento è la seconda doglianza. Il Tribunale ha evidenziato pag. 18 e 19 sent. imp. che il danno, denominato dalle parti attrici come danno c.d. esistenziale , era in realtà riconducibile alla lesione del diritto alla libera estrinsecazione della personalità garantito dall'art. 2 della Costituzione , comprensivo, in tema di immissioni acustiche, del diritto all'attività di riposo, svago, intrattenimento, nonché del diritto di usufruire di ogni utilità della propria abitazione, quale il diritto alla serenità domestica ed alla vita di relazione. Ha,quindi, quantificato equitativamente tali voci di danno, qualificate unitariamente come danno non patrimoniale , tenuto conto della durata delle immissioni, del superamento del limite di normale tollerabilità solo nel vano soggiorno e della mancata esecuzione dei lavori di cui all'ordinanza pronunciata in sede di reclamo. Come questa Corte ha già avuto modo di rilevare Cass. n. 10527/2011 n. 7844/2011 , la categoria del danno non patrimoniale attiene ad ipotesi di lesione di interessi inerenti alla persona, non connotati da rilevanza economica o da valore scambio ed aventi natura composita, articolandosi in una serie di aspetti o voci con funzione meramente descrittiva danno alla vita di relazione, danno esistenziale, danno biologico, ecc. ove essi ricorrano cumulativamente occorre, quindi, tenerne conto, in sede di liquidazione del danno,in modo unitario, al fine di evitare duplicazioni risarcitorie, fermo restando, l'obbligo del giudice di considerare tutte le peculiari modalità di atteggiarsi del danno non patrimoniale nel singolo caso, mediante la personalizzazione della liquidazione Cass. n. 21716/2013 n. 1361/2014 S.U. n. 26972/2008 . Non è, pertanto, ammissibile nel nostro ordinamento l'autonoma categoria del danno esistenziale in quanto tutti i pregiudizi di carattere non economico, concretamente patiti dalla vittima, rientrano nell'unica fattispecie del danno non patrimoniale di cui all'art. 2059 c.c., Tale danno, infatti, in base ad una interpretazione costituzionalmente orientata dell'art. 2059 c.c., costituisce una categoria ampia, comprensiva non solo del c.d. danno morale soggettivo, ma anche di ogni ipotesi in cui si verifichi un'ingiusta lesione di un valore inerente alla persona,dalla quale consegua un pregiudizio non suscettibile di valutazione economica, purché la lesione dell'interesse superi una soglia minima di tollerabilità imponendo il dovere di solidarietà di cui all'art. 2 Cost., di tollerare le intrusioni minime nella propria sfera personale, derivanti dalla convivenza e purché il danno non sia futile e, cioè, non consista in meri disagi o fastidi Cass. n. 26972/2008 n. 4053/2009 . Orbene, il giudice di appello si è attenuto a tali principi, conglobando nella categoria del danno non patrimoniale, contrapposto a quello patrimoniale, le voci ritenute parte integrante di esso, nell'ambito della bi-polarità tra danno patrimoniale art. 2043 c.c. e danno non patrimoniale art. 2059 c.c. e dovendo quest'ultimo essere risarcito non solo nei casi previsti dalla legge ordinaria, ma anche ove ricorra la lesione di valori della persona costituzionalmente protetti cui va riconosciuta la tutela minima risarcitoria Cass. n. 15022/2005 . Il quesito di diritto, correlato alla censura in esame, esula dai principi esposti in quanto rapportato alla categoria astratta del danno esistenziale che, sulla base di una petizione di principio, non sarebbe derivato dalle immissioni intollerabili accertate. Passando all'esame del ricorso incidentale, il primo motivo è inammissibile, risolvendosi in una censura in fatto relativa al parametro da utilizzare per la quantificazione del danno, questione superata dalla motivazione della sentenza impugnata, laddove è stato ritenuto non provato un danno biologico in senso stretto. La seconda censura è correlata ad un quesito di diritto astratto e contrasta, comunque, con il tenore della decisione da cui risulta V. pag. 23 sent. che il Tribunale ha liquidato anche le spese processuali relative al giudizio definito con sentenza n. 14056/2002 in cui il Giudice di Pace si era dichiarato incompetente. Alla stregua di quanto osservato va rigettato sia il ricorso principale che quello incidentale. Ricorrono giusti motivi, avuto riguardo alla reciproca soccombenza delle parti, per compensare integralmente fra le stesse le spese del presente giudizio di legittimità. P.Q.M. La Corte rigetta il ricorso principale e quello incidentale dichiara integralmente compensate fra le parti le spese del giudizio di legittimità.