L’avviso di convocazione dev’essere ricevuto almeno 5 giorni prima della prima convocazione, lo dice anche la “riforma”

In tema di condominio negli edifici, l’avviso di convocazione a partecipare all’assemblea condominiale, quale atto recettizio, dev’essere ricevuto e non solo comunicato almeno cinque giorni prima dello svolgimento della riunione in prima convocazione. Ciò trae spunto dal consolidato orientamento espresso dalla Corte regolatrice e trova conferma anche nella riforma del condominio.

Così sì sono espressi gli ermellini con la sentenza n. 22047, depositata il 26 settembre 2013. La pronuncia assume particolare rilievo anche perché fornisce delle anticipazioni la controversia è antecedente la data di entrata in vigore della riforma sulle modifiche introdotte all’art. 66 disp. att. c.c. dalla legge n. 220/2012. Il caso . Un condomino impugnava due deliberazioni assunte dall’assemblea a quasi ad un anno di distanza una dall’altra la prima delibera era stata presa nell’aprile del 2000, la seconda nel gennaio del 2001 . Data d’impugnazione 15 febbraio 2001. Tra le altre cose l’attore, per l’ultima deliberazione impugnata, lamentava dei vizi concernenti il rispetto dei giorni liberi tra comunicazione dell’avviso di convocazione e svolgimento della riunione. Troppi pochi a suo dire addirittura solamente uno. Il Tribunale gli dava torto. L’impugnazione era tardiva rispetto alla prima delibera i vizi lamentati erano riconducibili tra quelli comportanti l’annullabilità e quindi da contestarsi entro 30 giorni ai sensi dell’art. 1137 c.c., cfr. Cass. SS.UU. n. 4806/05 quanto alla deliberazione dell’aprile del 2001, il ricorso era infondato in quanto i termini di cui all’art. 66 disp. att. c.c. erano stati rispettati. Da qui il ricorso in appello che portava alla conferma della decisione del giudice di prime cure. In particolare, sulla tempestività dell’avviso di convocazione, nella sentenza di secondo grado, si specificava che il termine di cinque giorni previsto per legge andava computato con riguardo alla comunicazione della convocazione, calcolando cinque giorni non liberi a partire dal primo giorno antecedente la data fissata per l'adunanza. In secondo luogo, la Corte distrettuale affermava che, in assenza di particolari prescrizioni per la comunicazione della convocazione di cui all'art. 1137 cod. civ., il termine di cui all'art. 66 disp. att. cod. civ. dovesse essere interpretato con riguardo alla seconda convocazione dell' assemblea, essendo prassi comune, da parte dei condomini, quella di non presentarsi alla prima ma solo alla seconda convocazione . Il condomino non ci stava e portava la controversia davanti ad i giudici di piazza Cavour. L’art. 66 disp. att. c.c. nella sua formulazione antecedente la riforma va interpretato nel senso specificato dalla legge n. 220/2012 . Forse sarebbe meglio dire il contrario, se si vuol dare il giusto merito all’opera dell’interprete che il legislatore s’è limitato a recepire. Morale della favola gli ermellini hanno cassato senza rinvio l’impugnata decisione. Le ragioni sono scritte nel consolidato orientamento espresso dalla stessa Corte regolatrice. Si legge in sentenza che ogni condomino ha il diritto di intervenire all'assemblea, e deve quindi essere messo in condizione di poterlo fare, con la conseguente necessità che 1'avviso di convocazione previsto dall'ultimo comma dell'art. 66 disp. att. cod. civ. sia non solo inviato, ma anche ricevuto nel termine almeno cinque giorni prima della data fissata per l'adunanza ivi previsto in questi termini, Cass. n. 5769/1985, che ribadisce un indirizzo già espresso da Cass. n. 2050/1975 e da Cass. n. 2366/1970 Attesa la natura di atto unilaterale recettizio dell'avviso di convocazione dall'assemblea di condominio. Deriva che esso deve essere non soltanto inviato, ma altresì ricevuto entro il termine previsto dalla legge . Il termine, prosegue la Corte sulla scorta dei propri precedenti arresti, dev’essere computato avendo riguardo allo svolgimento della riunione in prima convocazione, non avendo alcun valore la prassi presa in considerazione dalla Corte d’appello. Di ciò chiosano i giudici di legittimità, s’è preso atto anche in sede di modifica della disciplina del condominio negli edifici. Il nuovo art. 66 disp. att. c.c., infatti, fa espresso riferimento alla prima convocazione e non alla seconda. Quando bisogna considerare ricevuto l’avviso di convocazione? La domanda, a questo punto, sorge spontanea. E sul punto le norme in materia condominiale non dicono nulla nemmeno la legge n. 220/2012 è intervenuta in merito . Non resta da far altro che guardare alla giurisprudenza. Ebbene, secondo la Cassazione la presunzione di conoscenza ex art. 1335 c.c. degli atti ricettizi in forma scritta giunti all'indirizzo del destinatario opera per il solo fatto oggettivo dell'arrivo dell'atto nel luogo indicato dalla norma, salvo la prova da parte del destinatario medesimo, dell'impossibilità di acquisire in concreto detta conoscenza per un evento estraneo alla sua volontà il mittente non è tenuto a provare tale conoscenza essendo sufficiente che dimostri l'avvenuto recapito della dichiarazione all'indirizzo del destinatario Cass. n. 4352/1999 . Detta diversamente è sufficiente che l’avviso di giacenza del plico presso l’ufficio postale nel nostro caso l’avviso di convocazione sia depositato nella cassetta delle lettere del condominio almeno cinque giorni prima della prima convocazione cinque giorni liberi pieni, cfr. Cass. n. 5769/1985 , per poter affermare che il condomino è stato ritualmente convocato.

Corte di Cassazione, sez. VI Civile – 2, sentenza 24 maggio – 26 settembre 2013, n. 22047 Presidente Goldoni – Relatore Petitti Svolgimento del processo Con ricorso ai sensi dell'art. 1137 cod. civ., depositato in data 15 febbraio 2001, C.A. , premesso di essere proprietaria di una unità immobiliare nel Condominio OMISSIS d'ora in avanti, il Condominio , conveniva in giudizio detto Condominio innanzi al Tribunale di Gorizia, denunciando la irregolare convocazione e costituzione delle assemblee condominiali del 31 gennaio 2001 e del 14 aprile 2000 e chiedendo, conseguentemente, la declaratoria di nullità e/o annullabilità e/o decadenza delle delibere ivi adottate. Il Condominio si costituiva, contestando la domanda e chiedendone il rigetto. Il Tribunale di Gorizia, con sentenza n. 476 del 2006, rigettava le domande svolte da parte attrice, rilevando, in primo luogo, che la domanda dell'attrice era da qualificarsi come azione di annullamento di delibere assembleari, quindi doveva proporsi entro il termine di trenta giorni, previsto dall'art. 1137, comma terzo, cod. civ., a pena di decadenza, e ritenendo, quindi, intervenuta la decadenza dall'azione di annullamento della delibera del 14 aprile 2000, giacché il ricorso introduttivo del giudizio era stato depositato il 15 febbraio 2001, e quindi ampiamente oltre il termine previsto dalla legge. Con riferimento alla impugnazione della delibera del 31 gennaio 2001, il Tribunale ne affermava la infondatezza sul rilievo che doveva ritenersi che l'attrice fosse pienamente a conoscenza della convocazione dell'assemblea condominiale, dal momento che l'avviso della convocazione era stato spedito in data 26 gennaio 2001, quindi entro il termine all'uopo previsto dall'art. 66 disp. att. cod. civ. Con atto di citazione notificato in data 25 luglio 2007, la C. proponeva appello innanzi alla Corte d'Appello di Trieste, chiedendo, in riforma della sentenza di primo grado, che l'adita Corte territoriale pronunziasse declaratoria di nullità e/o decadenza e/o annullamento delle delibere condominiali adottate all'assemblea del 31 gennaio 2001, per irregolare costituzione dell'assemblea, e, per l'effetto, compensasse interamente le spese del giudizio di primo grado. Nell'unico motivo di appello, l'appellante asseriva che il Tribunale aveva erroneamente applicato la disposizione di cui all'art. 66 disp. att. cod. civ., avendo ritenuto osservato il termine ivi previsto in virtù del mero invio della comunicazione di convocazione dell'assemblea condominiale entro i cinque giorni prima della data prescelta per l'adunanza. L'appellante esponeva che, dopo un primo tentativo di recapito della convocazione non andato a buon fine, ella aveva ricevuto detta comunicazione solo in data 29 gennaio 2001, quindi solo un giorno prima della adunanza dell'assemblea condominiale in prima convocazione, stabilita per il 30 gennaio 2001. Si costituiva il Condominio appellato, chiedendo il rigetto dell'appello, con conseguente conferma della sentenza di primo grado. Il Condominio preliminarmente eccepiva che l'impugnazione dell'appellante principale investiva solo una delle plurime questioni svolte nella sentenza del Tribunale di Gorizia non avendo impugnato il capo della sentenza relativo alle delibere del 14 aprile 2000, le statuizioni del Tribunale sul punto avevano acquisito efficacia di giudicato. Rispetto al merito delle doglianze dell'appellante, l'appellato Condominio si riportava alle conclusioni del Tribunale, ribadendo la teoria per la quale il termine previsto dall'art. 66 disp. att. cod. civ. poteva considerarsi rispettato con l'invio della comunicazione della convocazione dell'assemblea condominiale cinque giorni prima della data stabilita per l'adunanza. La Corte d'appello di Trieste riteneva infondato l'appello della C. sulla base di due ordini di motivi. In primo luogo, riteneva condivisibile la decisione del Tribunale di Gorizia, sulla interpretazione dell'art. 66 disp. att. cod. civ. il termine ivi previsto andava computato con riguardo alla comunicazione della convocazione, calcolando cinque giorni non liberi a partire dal primo giorno antecedente la data fissata per l'adunanza. In secondo luogo, la Corte distrettuale affermava che, in assenza di particolari prescrizioni per la comunicazione della convocazione di cui all'art. 1137 cod. civ., il termine di cui all'art. 66 disp. att. cod. civ. dovesse essere interpretato con riguardo alla seconda convocazione dell'assemblea, essendo prassi comune, da parte dei condomini, quella di non presentarsi alla prima ma solo alla seconda convocazione . A tale dato empirico si aggiungeva la circostanza che la delibera impugnata era stata adottata in seconda convocazione, a riprova che la prima convocazione non si era, in effetti, svolta. La Corte, dunque, rigettava l'appello, con conferma della sentenza di primo grado e condanna dell'appellante alla rifusione delle spese di lite del secondo grado di giudizio. Per la cassazione della sentenza A C. propone ricorso sulla base di due motivi. L'intimato Condominio non ha svolto attività difensiva. Motivi della decisione 1. I due motivi del ricorso possono essere esaminati congiuntamente, atteso il comune oggetto delle censure ivi svolte. Col primo motivo di ricorso, la ricorrente deduce la violazione e/o falsa applicazione dell'art. 66 disp. att. cod. civ., ai sensi dell'art. 360, n. 3, cod. proc. civ., per avere la Corte d'appello erroneamente ritenuto rispettato il termine ivi previsto per la convocazione della assemblea condominiale del 30 gennaio 2001. Rispetto a tale punto decisivo per la controversia, nel secondo motivo di ricorso si censura altresì la insufficiente e contraddittoria motivazione, ai sensi dell'art. 360, n. 5, cod. proc. civ 2. Il ricorso è fondato. Rispetto alle questioni direttamente affrontate nel ricorso, ovvero, quella relativa al computo del termine di cui all'art. 66 disp. att. cod. civ. e quella relativa al problema se tale termine debba essere riferito alla prima o alla seconda convocazione, occorre sottolineare un profilo di cui la ricorrente da conto nel ricorso e che non è stato adeguatamente valorizzato dal giudice del gravame. La ricorrente ha esposto negli atti introduttivi del giudizio di primo e secondo grado, la circostanza che la comunicazione della convocazione dell'assemblea condominiale le era stata inviata il 26 gennaio 2001 ma, dopo un primo tentativo di consegna non andato a buon fine, l'avviso le era effettivamente pervenuto in data 29 gennaio 2001. La Corte territoriale, premesso nel suo ragionamento che il computo del termine di cui all'art. 66 disp. att. cod. civ. va fatto rispetto all'invio dell'avviso, non si è premurata di valutare e di trame le dovute conclusioni che l'appellante, odierna ricorrente, era stata messa nelle condizioni di partecipare all'assemblea di condominio un solo giorno prima della prima convocazione della assemblea e due giorni prima della seconda convocazione della stessa. Secondo un orientamento risalente di questa Corte, ogni condomino ha il diritto di intervenire all'assemblea, e deve quindi essere messo in condizione di poterlo fare, con la conseguente necessità che l'avviso di convocazione previsto dall'ultimo comma dell'art. 66 disp. att. cod. civ. sia non solo inviato, ma anche ricevuto nel termine almeno cinque giorni prima della data fissata per l'adunanza ivi previsto in questi termini, Cass. n. 5769 del 1985, che ribadisce un indirizzo già espresso da Cass. n. 2050 del 1975 e da Cass. n. 2368 del 1970 . Attesa la natura di atto unilaterale recettizio dell'avviso di convocazione dell'assemblea di condominio, deriva che esso deve essere non soltanto inviato, ma altresì ricevuto entro il termine previsto dalla legge. Tanto premesso, trova applicazione il principio di questa Corte testé richiamato, che il Collegio condivide, con la conseguenza che la mancata conoscenza, da parte del condomino, della data della adunanza entro il termine previsto dalla legge, costituisce motivo di invalidità delle delibere assembleari per contrarietà alla legge, ai sensi dell'art. 1137, commi secondo e terzo, cod. civ La Corte territoriale non ha tenuto in alcun conto il valore dirimente della effettiva conoscenza, da parte del condomino, della data di svolgimento della assemblea condominiale. Dopo avere appreso che l'appellante era stata messa in condizione di partecipare alla assemblea condominiale un solo giorno prima della prima convocazione e due giorni prima della seconda convocazione, la Corte territoriale avrebbe dovuto rilevare la tardività della convocazione dell'assemblea ed annullare le delibere ivi adottate, secondo quanto richiesto dalla appellante, ai sensi del combinato disposto degli articoli 1137 cod. civ. e 66 disp. att. cod. civ 3. Né la decisione impugnata può trovare fondamento sulla considerazione, svolta dalla Corte d'appello, secondo cui, attesa la normale partecipazione dei condomini alla seconda convocazione, più che alla prima, il dies ad guem da considerare, per accertare il rispetto del termine previsto dall'art. 66 disp. att. cod. civ., sarebbe quello della seconda convocazione dell'assemblea condominiale. Invero, premesso che, tenuto conto che la data della seconda convocazione avrebbe potuto avere rilievo solo nel caso in cui si fosse valutato il termine di cinque giorni come decorrente dalla data di spedizione della raccomandata di convocazione dell'assemblea nella specie, spedita il 26 gennaio e relativa ad un'assemblea da tenersi, in prima convocazione, il 30 gennaio, e, in seconda convocazione, il 31 gennaio , deve ritenersi, contrariamente a quanto affermato dalla Corte d'appello, che ai fini della valutazione della osservanza del termine di cinque giorni dovesse aversi riguardo alla data dell'assemblea in prima convocazione. Tale conclusione, già desumibile sulla base di indici logici e sistematici in base alla disciplina posta dall'art. 66 disp. att. cod. civ. vigente all'epoca dell'assemblea della cui convocazione si discute in questa sede, risulta ora corroborata dall'intervento del legislatore, che, nel dettare la riforma del condominio, ha stabilito che il termine in esame deve essere riferito alla prima convocazione della assemblea, a nulla rilevando la data di svolgimento della assemblea in seconda convocazione, né che tale data sia stata eventualmente già fissata il testo del nuovo art. 66, terzo comma, disp. att. cod. civ., introdotto dall'art. 20 della legge 11 dicembre 2012, n. 220, che entrerà in vigore il 18 giugno 2013, testualmente stabilisce che l'avviso di convocazione, contenente specifica indicazione dell'ordine del giorno, deve essere comunicato almeno cinque giorni prima della data fissata per l'adunanza in prima convocazione” . 4. In conclusione, il ricorso deve essere accolto, con conseguente cassazione della sentenza impugnata. Non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto, emergendo dalla sentenza impugnata che l'assemblea nella quale sono state adottate le delibere oggetto di impugnazione è stata convocata senza l'osservanza del termine di cinque giorni tra la data della ricezione della raccomandata di convocazione e la data di svolgimento dell'assemblea fissata per la prima convocazione, la causa può essere decisa nel merito, con l'accoglimento della domanda della ricorrente e con l'annullamento Cass., S.U., n. 4806 del 2005 delle deliberazioni adottate nell'assemblea del Condominio intimato il 31 gennaio 2001. Sussistono, in considerazione della parziale novità della questione e del parziale accoglimento della originaria domanda della ricorrente, giusti motivi per compensare tra le parti le spese dell'intero giudizio. P.Q.M. La Corte accoglie il ricorso cassa la sentenza impugnata e, decidendo nel merito, accoglie la domanda di annullamento delle delibere adottate dal Condominio intimato nell'assemblea del 31 gennaio 2001 compensa tra le parti le spese dell'intero giudizio.