Ricorso o citazione, la delibera è comunque oggetto di impugnazione

La notificazione della citazione è sufficiente a determinare la pendenza della lite, quindi il processo può essere riassunto ai sensi dell’art. 307 c.p.c

E’ quanto emerge dalla sentenza n. 14661 della Corte di Cassazione, depositata l’11 giugno 2013. Il caso. Alcune delibere adottate dall’assemblea condominiale venivano impugnate da 2 condomini, proprietari di un appartamento, assumendone l’illegittimità sotto vari profili, inerenti alle modalità di convocazione, al quorum millesimale e all’oggetto, imprecisato, dei valori approvati. In entrambi i gradi del giudizio, però, le domande attoree venivano rigettate. Uno dei due condomini, quello proprietario di un decimo di unità immobiliare, ha proposto dunque ricorso per cassazione. Con l’accoglimento del primo motivo di ricorso da parte della S.C. vengono assorbiti gli altri, portando all’annullamento con rinvio della sentenza impugnata. Ricorso o atto di citazione? Nello specifico, il ricorrente ha sostenuto che, in virtù del principio di conservazione degli atti processuali che conseguano lo scopo cui sono destinati, deve ritenersi equipollente al ricorso previsto dall’art. 1137 c.c. impugnazioni delle deliberazioni dell’assemblea la notificazione entro il termine perentorio di 30 giorni dalla comunicazione della delibera di un atto di citazione, anche quando l’iscrizione sia avvenuta successivamente . Principio di conservazione degli atti processuali. Gli Ermellini, sul punto, citando una decisione delle stesse Sezioni Unite Cass., SSUU, n. 8491/2011 , afferma che le impugnazioni delle delibere dell’assemblea, in applicazione della regola generale dettata dall’art. 163 c.p.c. contenuto della citazione , vanno proposte con citazione , ma possono ritenersi valide le impugnazioni proposte impropriamente con ricorso , sempreché risulti depositata in cancelleria entro il termine 30 giorni stabilito dall’art. 1137 c.c. E poi – continua la Cassazione – la notificazione della citazione è sufficiente a determinare la pendenza della lite, poiché la mancata costituzione non comporta senz’altro l’estinzione del processo , il quale può essere riassunto ai sensi dell’art. 307 c.p.c. estinzione del processo per inattività delle parti . Pertanto – concludono i giudici - la riassunzione della causa non iscritta a ruolo non determina l’instaurazione di un nuovo giudizio, ma la prosecuzione di quello già pendente, con la conseguenza che gli effetti sostanziali e processuali della domanda permangono inalterati e riferiti, quanto alla loro produzione, alla data della notifica della prima citazione .

Corte di Cassazione, sez. II Civile, sentenza 11 aprile – 11 giugno 2013, n. 14661 Presidente Piccialli – Relatore Manna Svolgimento del processo Con atto di citazione notificato il 7.12.1994 L.N.M. , proprietario per la quota di un decimo di un appartamento posto nel condominio di via omissis , impugnava varie delibere adottate dall'assemblea condominiale il 14.5.1993, il 3.6.1993 e il 24.6.1994, assumendone l'illegittimità sotto vari profili, inerenti alle modalità di convocazione, al quorum millesimale e all'oggetto, imprecisato, dei lavori approvati. Il condominio resisteva in giudizio, sostenendo che l'attore aveva sempre ricevuto le comunicazione relative alle convocazioni dell'assemblea. Interveniva in causa A.M D.P. , proprietaria della restante quota di nove decimi dell'appartamento del L.N. , che aderiva alla domanda. Il Tribunale di Trani rigettava la domanda e compensava le spese. L'impugnazione principale, proposta da L.N.M. e D.P.M.A. , era respinta dalla Corte d'appello di Bari, che accoglieva, invece, l'appello incidentale del condominio sulle spese, ponendole a carico degli appellanti per entrambi i gradi di giudizio. Premessa la distinzione tra nullità e annullabilità delle delibere condominiali, e ricondotta a quest'ultima categoria l'azione esercitata, la Corte territoriale rilevava che l'impugnativa non era stata introdotta con ricorso, come prescritto dall'articolo 1137 c.c., ma con citazione, che a sua volta, benché notificata il 7.12.1994, nel termine di 30 gg. dalla conoscenza delle delibere cioè dalla notificazione del decreto ingiuntivo col quale il condominio aveva chiesto al L.N. il pagamento degli oneri condominiali da lui dovuti , non era stata depositata per mancata iscrizione a ruolo della causa, riassunta con atto notificato il 29.3.1995, e dunque oltre il termine anzi detto. Nel merito, poi, per quanto ancora rileva in questa sede, riteneva infondata la tesi della mancata comunicazione degli avvisi di convocazione dell'assemblea, i quali erano stati sempre indirizzati al e ricevuti dal L.N. nel domicilio che questi aveva indicato, sicché la domanda, oltre che tardiva, doveva ritenersi anche infondata. Per la cassazione di tale sentenza ricorre L.N.M. , formulando cinque in realtà quattro motivi d'impugnazione. Resiste con controricorso il condominio. La causa è stata rinviata a nuovo ruolo concedendo un termine all'amministratore del condominio per depositare la delibera di autorizzazione a stare in giudizio innanzi a questa Corte, delibera che non risulta essere stata prodotta. La causa è stata nuovamente rinviata a nuovo ruolo, disponendo la rinnovazione della notifica del ricorso alla D.P. presso il difensore nel giudizio d'appello, notifica che è stata effettuata nel termine. Motivi della decisione 1. Col primo motivo parte ricorrente deduce la violazione dell'articolo 1137 c.c. nonché l'insufficiente e contraddittoria motivazione in ordine alla tardività dell'impugnazione delle delibere assembleari, richiamando giurisprudenza di questa Corte Cass. n. 14560/04 secondo cui in virtù del principio di conservazione degli atti processuali che conseguano lo scopo cui sono destinati, deve ritenersi equipollente al ricorso previsto dall’articolo 1137 c.c. la notificazione entro il termine perentorio di trenta giorni dalla comunicazione della delibera di un atto di citazione, anche quando l'iscrizione sia avvenuta successivamente. 2. Il secondo motivo denuncia il vizio d'insufficiente e contraddittoria motivazione in merito alla ritualità dell'invio delle convocazioni assembleali e alla tardività dell'impugnativa delle delibere. Sostiene parte ricorrente che il L.N. , pur essendo proprietario per la quota di un decimo di un'unità immobiliare compresa nel condominio, la restante frazione appartenendo a D.P.M.A. , non è mai stato invitato a partecipare alle assemblee del 14.5.1993, 3.6.1993 e 24.6.1994, né tanto meno i relativi esiti gli sono stati comunicati al domicilio o alla residenza, com'è dimostrato dal fatto che le lettere di comunicazione sono state inviate, ma mai ricevute, ad un indirizzo completamente diverso da quello di residenza anagrafica. Il condominio ha inviato a suo piacimento le comunicazioni ora in omissis , ora in omissis . Le raccomandate inviate in Bisceglie non sono mai state ricevute perché gli avvisi di ricevimento sono stati firmati da persona non autorizzata a riceverle, non essendovi alcuna precisazione accanto alla firma ivi contenuta. 3. Con il terzo motivo è denunciata l'insufficiente e contraddittoria motivazione in merito ai motivi d'impugnazione proposti da M.A D.P. . La Corte territoriale, seguendo un iter motivazionale contorto, ha ritenuto che l'eventuale omissione di convocazione dell'altra comproprietaria debba ritenersi sanata in considerazione del fatto che la stessa abbia comunque avuto notizia delle convocazioni, avendo il L.N. agito anche in rappresentanza di lei, anche in forza del principio di buona fede e in mancanza di pregressi o successivi atti di dissociazione dell'altro comproprietario. Siffatta argomentazione non tiene conto delle numerose circostanze dedotte al riguardo, quali il fatto che la De Palma, anni a dietro, risultava essere stata destinataria degli avvisi di convocazione dell'assemblea condominiale e la circostanza che, allorquando tali comunicazioni cessarono di pervenirle, la D.P. invitò l'amministratore del condominio a renderla partecipe sia delle convocazioni, sia degli oneri condominiali da pagare, e successivamente ad un ulteriore scambio di corrispondenza le comunicazioni tornarono ad esserle effettuate. Inoltre, l'orientamento giurisprudenziale richiamato dalla Corte d'appello, secondo cui affinché uno dei comproprietari pro indiviso possa ritenersi ritualmente avvertito della convocazione dell'assemblea di condominio, è sufficiente che, consegnato l'avviso ad un comproprietario, questi abbia reso edotti gli altri della convocazione, si riferisce a casi in cui i comproprietari erano tra loro coniugi conviventi, mentre nel caso di specie il L.N. e la D.P. non sono legati né da vincolo di coniugio, né da rapporto di convivenza. 4. Con il quarto motivo è dedotta l'omessa motivazione su alcuni motivi d'appello, quali l'adozione delle delibere in mancanza di tabelle millesimali approvate e in assenza di verifica dei poteri di voto e di constatazione della regolarità dell'assemblea la tenuta di quest'ultima, in seconda convocazione, lo stesso giorno della prima convocazione la mancata approvazione del deliberato di spesa e il mancato rispetto del termine dilatorio di cinque giorni tra l'avviso di convocazione e la tenuta dell'assemblea. 5. Il quinto motivo è apparente, in quanto non contiene alcuna censura, ma si limita a prospettare un diverso regolamento delle spese del doppio grado di giudizio quale conseguenza dell'eventuale accoglimento del ricorso. 6. Il primo mezzo è da accogliere, sul rilievo coordinato dei seguenti due principi di diritto. In tema di condominio negli edifici, le impugnazioni delle delibere dell'assemblea, in applicazione della regola generale dettata dall'articolo 163 c.p.c, vanno proposte con citazione, non disciplinando l'articolo 1137 c.c. la forma di tali impugnazioni possono, comunque, ritenersi valide le impugnazioni proposte impropriamente con ricorso, sempreché l'atto risulti depositato in cancelleria entro il termine stabilito dall'articolo 1137 citato Cass. S.U. n. 8491/11 . Ciò posto, va ulteriormente osservato che la notificazione della citazione ancorché non seguita dall'iscrizione della causa a ruolo articolo 171, 1 comma c.p.c. , né dalla costituzione delle parti nei termini loro rispettivamente assegnati è sufficiente a determinare la pendenza della lite, poiché la mancata costituzione non comporta senz'altro l'estinzione dei processo, il quale, benché in stato di quiescenza, può essere riassunto ai sensi dell'articolo 307 c.p.c. cfr. Cass. nn. 3335/69 e 3205/58 . Pertanto, la riassunzione della causa non iscritta a ruolo non determina l'instaurazione di un nuovo giudizio, ma la prosecuzione di quello già pendente, con la conseguenza che gli effetti sostanziali e processuali della domanda permangono inalterati e riferiti, quanto alla loro produzione, alla data della notifica della prima citazione. 6.1. Dunque, nella specie, rettamente introdotta la domanda con citazione e non con ricorso, la riassunzione della causa ne ha conservato gli effetti sostanziali e processuali, sicché l'impugnazione delle delibere condominiali ex articolo 1137 c.c. deve ritenersi tempestivamente proposta. 7. L'accoglimento del suddetto motivo determina l'assorbimento di tutti gli altri mezzi d'annullamento proposti. 8. La sentenza impugnata va dunque cassata con rinvio ad altra sezione della Corte d'appello di Bari, che ai sensi dell'articolo 385, 3 comma c.p.c. provvederà anche sulle spese del presente giudizio di cassazione. P.Q.M. La Corte accoglie il primo motivo di ricorso, assorbiti gli altri, cassa la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto con rinvio ad altra sezione della Corte d'appello di Bari, che provvederà anche sulle spese di cassazione.