Inutile discutere sulla servitù se il convenuto è deceduto prima della citazione

Il caso ha quasi dell'incredibile due condomìni appartenenti a due stabili vicini si danno battaglia a suon di carta bollata ma, solo in Cassazione, ci si avvede che il convenuto era deceduto cinque anni prima della notifica della citazione.

A questo punto è tutto da rifare e la Cassazione, con la sentenza n. 14360 del 6 giugno 2013, rimette gli atti al Tribunale per ricominciare tutto da capo. Il caso, al limite del tragico-comico, rappresenta comunque una ghiotta occasione per cercare di fare il punto della situazione. A chi spetta il cortile? Tutto ha origine da una controversia tra due condomìni limitrofi la disputa ha ad oggetto l'utilizzo di un cortile adibito al parcheggio delle autovetture dei residenti. Il condomìnio attore cita in giudizio la controparte con una azione negatoria diretta a far accertare l'inesistenza della servitù di passaggio in favore dei proprietari del fabbricato confinante. Carte alle mano, l'amministratore dimostra che, secondo i titoli di proprietà, esisterebbe solo un diritto personale a favore del proprietario dell'area limitrofa su cui, successivamente, sarebbe stato costruito il fabbricato di proprietà dei convenuti. Tale diritto personale escluderebbe, per forza di cose, l'esistenza di una possibile servitù a favore dei confinanti. Servitù volontaria o usucapione? Il confinante di difende a spada tratta con un ventaglio di ipotesi. I convenuti eserciterebbero una vera e propria servitù di passaggio sul cortile che, quandanche non inizialmente esistente, sarebbe stata comunque usucapita per esercizio ultra trentennale del diritto. Come ultima ratio, il convenuto chiede venga dichiarata la costituzione della servitù di passaggio sul cortile che, a quanto pare, costituirebbe l'unico modo di accesso alla proprietà privata che, diversamente, risulterebbe interclusa. Giudizio di merito a fasi alterne . Il giudizio di merito si svolge a fasi alterne. Il Tribunale, da un lato, riconosce l'esistenza di un diritto personale a favore dell'originario proprietario del suolo rigettando, per questa via, l'ipotesi della servitù d'altro canto, parallelamente, riconosce l'esistenza di una servitù di passaggio pedonale e carrabile a favore dei convenuti. Tale servitù si sarebbe costituita per decorso del tempo. La Corte di Appello ribalta parzialmente la sentenza di primo grado riconoscendo solo l'esistenza di una servitù di passaggio pedonale a favore dei convenuti. Viene esclusa, invece, la possibilità di una servitù di parcheggio sul cortile che apparteneva esclusivamente al condominio attore. Per la Cassazione è tutto da rifare . La causa, a questo punto, si trasferisce nelle aule di Piazza Cavour e la Seconda sezione Civile della Cassazione, con sentenza n. 14360/2013, accogliendo una eccezione della parte ricorrente, dichiara le sentenze di primo e secondo grado inesistenti per difetto di integrità del contraddittorio. Cosa sarà mai accaduto? E' presto detto! Evidentemente le parti, prese dalla foga della lite, non si sono rese conto che la citazione che aveva innescato il giudizio era stata notificata ad una parte deceduta ben cinque anni prima! A questo punto discutere dell'esistenza o meno della servitù diventa un fatto del tutto secondario e gli Ermellini non possono fare altro che cassare entrambe le decisioni di merito e rimettere la causa dinanzi al Tribunale. In termini calcistici potremmo dire zero a zero e palla al centro . Il problema di fondo sembrerebbe un altro. A distanza di oltre un decennio, le parti non sono state in grado di sciogliere la matassa e, a farne le spese, sono sostanzialmente le tasche di tutte le parti coinvolte nella lite per non parlare dello stato di incertezza nei rapporti giuridici ed economici e dell'inutile affollamento dei ruoli degli Organi giudicanti. A questo punto bisognerebbe domandarsi se una brutta transazione non sarebbe da preferire ad un defaticante braccio di ferro nelle aule di giustizia.

Corte di Cassazione, sez. II Civile, sentenza 22 aprile - 6 giugno 2013, n. 14360 Presidente Goldoni – Relatore Nuzzo Svolgimento del processo R S. , in proprio e quale amministratore del condominio omissis , conveniva in giudizio, innanzi al Tribunale di Ferrara, M.M. , + altri, chiedendo accertarsi l'inesistenza di servitù di passaggio in favore dei proprietari delle unità immobiliari del fabbricato confinante. Esponeva che il condominio attore possedeva un'area cortilizia, censita al fg. 195, mappale 140, attraverso la quale le singole proprietà avevano accesso alla via omissis , sulla quale erano stati realizzati nove posti auto e che i convenuti, su tale mappale, non potevano vantare alcun diritto di servitù, secondo l'atto per notaio Leziroli del 29.12.1925, prevedendo lo stesso solo un diritto personale in favore di E C. , allora proprietaria dell'intero stabile insistente sul mappale 141. Si costituivano, M.R T. , + altri, chiedendo, in via riconvenzionale, l'accertamento che,con detto atto per notaio Leziroli, era stata costituita servitù di passaggio sul mappale 315/C in favore dell'immobile sito in via omissis , mappale 141 in via subordinata chiedevano dichiararsi l'avvenuto acquisto della servitù per usucapione ed, in via ulteriormente subordinata, costituirsi la servitù ex art. 1032 c.c., per essere il loro fondo intercluso. Espletata C.T.U., con sentenza depositata il 15.9.2003, il Tribunale ritenuto che il rogito per notaio Leziroli prevedeva solo un diritto personale di passaggio in favore di E C. dichiarava che, in favore dei convenuti, era maturata l'usucapione di servitù di passaggio pedonale e veicolare a carico del mappale 140. Avverso tale sentenza proponeva appello il Condomino omissis nonché R S. . Si costituivano gli appellati M.R T. , M.M. e V F. proponendo appello incidentale per il riconoscimento della servitù di parcheggio sul mappale 140, a favore del mappale 141. Con sentenza depositata il 20.4.2006 la Corte di Appello di Bologna rigettava l'appello incidentale ed, in accoglimento dell'appello principale, dichiarava l'inesistenza del diritto di servitù di passaggio volontaria a carico dell'area cortiliva mappale 140 del condominio attore ed in favore dell'immobile distinto col mappale 141 in parziale accoglimento della domanda riconvenzionale, proposta da M.P T. , + altri, dichiarava che il mappale 140 era gravato da servitù di passaggio pedonale, acquisita per usucapione, in favore degli immobili siti al civico 224 e 226 e distinti col mappale 140 dichiarava compensate fra le parti le spese di entrambi i gradi del giudizio. Osservava la Corte di merito che sull'esistenza della servitù di passaggio pedonale si era formato il giudicato, in difetto di contestazione da parte del condominio e del S. che doveva escludersi l'usucapione della servitù di passaggio con autoveicoli, non potendosi attribuire rilevanza, per il requisito dell'apparenza, alla pavimentazione con masselli autobloccanti ed alla rampa di accesso collegante l'area cortiliva del condominio con la via OMISSIS , trattandosi di opere destinate genericamente al passaggio e che contraddicevano un assoggettamento del fondo servente al transito di veicoli doveva pure escludersi l'usucapione di una servitù di parcheggio , potendosi configurare il parcheggio di autovetture come una manifestazione di possesso a titolo di proprietà del suolo e non estrinsecazione di un potere di fatto riconducibile ad una servitù di passaggio. Per la cassazione di tale sentenza propone ricorso F.V. , in proprio e nella qualità di coerede di R.N. , formulando tre motivi con i relativi quesiti di diritto, illustrati da successiva memoria. Gli intimati non hanno svolto attività difensiva. Motivi della decisione Il ricorrente deduce 1 inesistenza delle sentenze di primo e di secondo grado per difetto di integrità del contraddittorio, posto che F.G. , convenuto in giudizio con citazione notificata in data 31.10.1997, quale comproprietario dell'immobile, sito in omissis , in catasto al fg. 195, particella 141 sub 3 e 379, era deceduto il 20.1.1992, oltre cinque anni prima dell'inizio del giudizio di primo grado 2 violazione e falsa applicazione dell'art. 1061 c.c. la Corte di merito aveva ritenuto l'insussistenza delle condizioni per l'usucapione della servitù di passaggio veicolare, non tenendo conto che dalla prova testimoniale era emerso che detto passaggio sul mappale 140 era avvenuto,senza alcuna opposizione, per oltre trent'anni peraltro, il diritto di servitù di passaggio e di parcheggio erano stati acquisiti per usucapione molto tempo prima della costruzione del complesso residenziale omissis , allorché il passaggio era stato esercitato attraverso un sentiero formatosi naturalmente per effetto di calpestio e del transito dei veicoli l'asserita non apparenza della servitù era smentita, poi, dal sentiero stesso oltreché dalla presenza della rampa di accesso collegata alla via omissis , destinato inequivocabilmente a servizio della servitù di transito veicolare 3 violazione e falsa applicazione degli artt. 1031 e 1061 c.c. contrariamente a quanto affermato nella sentenza impugnata, sussisteva l'apparenza della servitù di parcheggio in quanto la sosta delle autovetture, come risultante dalla prova testimoniale, si era svolta molto tempo prima della costruzione del complesso condominiale, senza alcuna opposizione, su un'area che per effetto del continuo calpestio, presentava un tracciato tale da denotare, senza incertezze ed ambiguità, la sua funzione visibile e permanente di destinazione all'esercizio della servitù medesima . Il primo motivo di ricorso è fondato. È documentalmente provato, attraverso certificato di morte, che G F. , comproprietario assieme ad altri ricorrenti, dell'immobile sito in omissis , è deceduto in omissis , ancor prima dell'instaurazione del giudizio di primo grado in cui era stato convenuto con atto di citazione notificato in data 31.10.1997. Secondo la giurisprudenza di questa Corte la notificazione della citazione introduttiva del giudizio di primo grado effettuata ad una persona già deceduta è inficiata da giuridica inesistenza, posto che la capacità giuridica si acquista al momento della nascita e si estingue con la morte della persona fisica, ex art. 1 c.c. sono venuti a mancare, quindi, i presupposti per produrre quel minimo di elementi o di presupposti necessari per produrre l'effetto di certezza giuridica, costituente lo scopo del giudicato, considerato che entrambe le sentenze sono state rese nei confronti di soggetto già deceduto al momento della notificazione dell'atto introduttivo del giudizio Cass. n. 11688/2001 n. 12292/2001 n. 2023/1993 . Sono, perciò, affette da nullità insanabile sia sentenza di primo che quella di secondo grado. Tale invalidità è, peraltro, rilevabile di ufficio in ogni stato e grado del giudizio. Va aggiunto che trattandosi di causa inscindibile, con riferimento sia all'actio negatoria servitutis che a quella diretta all'accertamento di usucapione della servitù, sussiste il litisconsorzio necessario fra i compro-prietari dei fondi interessati dalla controversia Cass. n. 26653/2007 n. 6163/2006 . Assorbiti gli altri motivi di ricorso, vanno, pertanto, cassate le sentenze di primo e di secondo grado con rimessione delle parti innanzi al Tribunale di Ferrara. Ricorrono giusti motivi, considerato l'esito del giudizio, per compensare integralmente fra le parti le spese processuali di tutti e tre i gradi del giudizio. P.Q.M. La Corte accoglie il primo motivo di ricorso, assorbiti gli altri motivi cassa la sentenza impugnata e quella di primo grado e rimette le parti innanzi al Tribunale di Ferrara dichiara integralmente compensate fra le parti le spese di tutti e tre i gradi del giudizio.