La costituzione della servitù richiede una clausola specifica, anche nel Piano di Lottizzazione

La clausola contenuta negli atti di compravendita di alcuni lotti facenti parte di un piano di lottizzazione ha carattere obbligatorio quando sia formulata in maniera tale da rappresentare una modalità di destinazione di una parte del fondo gravato senza individuare una specifica utilità per il fondo di terzi. Viceversa, la clausola si traduce in una servitù, quando contenga la individuazione di un peso ben determinato a carico del fondo servente a cui corrisponde una specifica utilità a favore del fondo dominante. Il riferimento al frazionamento allegato all'atto di compravendita appare un elemento del tutto irrilevante.

La Corte di Cassazione, con la sentenza n. 10190 del 30 aprile 2013, affronta un tema di estremo interesse e con sfaccettature nel campo urbanistico e contrattuale. Questa volta si discute dell'obbligo di realizzare una strada all'interno di un piano di lottizzazione evidentemente gli atti contrattuali ed i relativi frazionamenti non sono chiari e ciò determina una controversia tra i proprietari dei singoli lotti. Alcuni ritengono che la società costruttrice abbia creato una servitù che imponga ai fondi gravati l'obbligo di realizzare una strada interna di lottizzazione che permetta di accedere più agevolmente ai propri lotti. I proprietari dei fondi gravati, dal loro canto, si oppongono a tale interpretazione, contestando la configurabilità della servitù, che comporterebbe una diminuzione delle superfici a propria disposizione. Vediamo di che si tratta. Il contenuto delle clausole contrattuali . A finire sotto la lente degli Ermellini, questa volta, sono alcune clausole contrattuali poste all'interno degli atti di compravendita di alcuni lotti facenti parte di un unico piano di lottizzazione. La controversia, peraltro, non riguarda i rapporti intercorrenti tra costruttore ed acquirenti, bensì i rapporti tra colottizzanti. In particolare, i riflettori si puntano sulla clausola, inserita negli atti di compravendita di alcuni lotti, con cui si precisa che l'acquirente dovrà lasciare metri sei per tutta la lunghezza del fronte per la formazione di una strada del piano di lottizzazione . La controversia nasce dalla duplice interpretazione che può essere data a tale clausola. La clausola costituisce una servitù . Secondo alcuni proprietari, la clausola avrebbe dovuto essere interpretata come una costituzione di servitù prediale posta contrattualmente a carico dei proprietari dei lotti frontisti ed a favore di tutti i lotti compresi nel piano di lottizzazione. Si tratterebbe, in sostanza, dell'obbligo di realizzare una strada interna di lottizzazione per rendere più agevole l'accesso ad alcuni lotti o meglio, a ben guardare, la clausola avrebbe dovuto essere interpretata come l'obbligo di cedere si presume gratuitamente le aree necessarie alla realizzazione di una parte della viabilità interna. Di conseguenza, i proprietari dei fondi serventi, avrebbero dovuto arretrare il confine e cedere si presume nei confronti degli altri colottizzanti una striscia di terreno necessaria per permettere la realizzazione di una bretella interna di lottizzazione. Tale strada avrebbe avuto il compito di garantire un accesso più agevole ai proprietari di altri lotti edificatori posti all'interno della medesima lottizzazione ovvero avrebbe dovuto garantire un flusso di traffico più agevole per i lottizzanti proprietari dei singoli lotti. Non è dato sapere come sarebbe stato ripartito il costo relativo alla realizzazione delle opere. La clausola ha contenuto obbligatorio . Secondo una diversa interpretazione, la clausola contenuta negli atti di compravendita intercorsi tra la società realizzatrice-venditrice e alcuni acquirenti avrebbe solo ed esclusivamente un contenuto meramente obbligatorio e dovrebbe essere intesa nel senso di porre a carico dei rispettivi proprietari-acquirenti, un obbligo di destinazione a strada interna di lottizzazione di una parte delle rispettive proprietà. Sotto tale profilo non è dato sapere se l'obbligo dovrebbe essere stato assunto nei confronti della società venditrice che, per questo verso, sarebbe l'unica legittimata a chiedere l'adempimento dell'obbligazione contrattualmente assunta o verso gli altri colottizzanti che, quindi, sarebbero legittimati a veder realizzate le proprie aspettative . I risvolti economici della clausola . Comunque si voglia interpretare la clausola, i contratti impongono un onere a carico dei proprietari dei lotti gravati dalla clausola in esame. Nel primo caso si tratta di cedere gratuitamente una striscia di terreno necessaria alla realizzazione della strada, nel secondo caso, di destinare a strada una parte del proprio terreno. Ma per quale motivo gli interessati si oppongono? E' presto detto! In entrambe le ipotesi la superficie del lotto gravato verrebbe comunque compromessa subendo una diminuzione delle aree disponibili ed a nessuno fa piacere perdere parte del proprio giardino per realizzare una strada da cui non trae alcun beneficio diretto. A dirla tutta gli atti di causa non permettono di individuare le modalità di determinazione del prezzo di vendita del lotto gravato. In altre parole, non sappiamo se il prezzo della cessione era stato determinato in funzione della futura cessione. Potrebbe anche darsi, per ipotesi, che il prezzo fosse stato quantificato dal costruttore-venditore proprio in funzione dell'obbligo di procedere, successivamente, ad una cessione nei confronti della lottizzazione. Le conseguenze della diversa interpretazione . A prescindere che si voglia optare a favore dell'una o dell'altra interpretazione, per i proprietari dei fondi gravati, in ogni caso, la superficie del lotto verrebbe comunque compromessa subendo una diminuzione delle aree disponibili. La differenza tra le due interpretazioni sarebbe rilevante, nel caso in esame, sopratutto sotto il profilo della domanda giudiziale e, molto probabilmente, il problema sarebbe stato superato proponendo una domanda principale per l'accertamento della servitù ed una domanda subordinata per l'adempimento dell'obbligo. Il parere dei giudici di merito . Secondo il Tribunale, la clausola dovrebbe essere interpretata come costitutiva della servitù e, conseguentemente, dovrebbe comportare l'obbligo, a carico del fondo servente, di cedere una striscia di terreno necessaria alla realizzazione della strada interna di lottizzazione. Non è dato sapere se tale cessione dovrebbe essere effettuata a titolo gratuito od oneroso né chi dovrebbe sopportare gli oneri per la realizzazione della viabilità interna. La Corte di Appello, peraltro, ribalta i termini del problema ritenendo non dimostrata la costituzione della servitù. Secondo la Corte territoriale l'impresa costruttrice originaria proprietaria delle aree , inserendo la clausola in esame negli atti di vendita di alcuni lotti, aveva voluto imporre agli acquirenti solo un obbligo di non facere ovvero di mantenere una fascia di terreno libera e sgombra destinandola alla futura realizzazione della strada. La clausola, in definitiva, avrebbe mero contenuto obbligatorio e non costitutivo della servitù. L'iter logico-interpretaivo non è viziato . In primo luogo gli Ermellini sottolineano che il problema di cui si discute ha natura interpretativa delle clausole contrattuali contenute negli atti di vendita. Sotto questo profilo, chiariscono qualora ce ne fosse bisogno la propria incompetenza in quanto si tratterebbe di esprimere delle valutazioni di merito precluse al giudice di legittimità. Il contenuto del negozio giuridico, come ben sappiamo, infatti, si traduce in una indagine di fatto affidata esclusivamente al giudice di merito e incensurabile in sede di legittimità a meno che la motivazione non sia tale da non consentire la ricostruzione dell'iter logico seguito dal giudice. Nel caso in esame il contenuto contrattuale permetteva una duplice interpretazione e il giudice di merito, motivando sufficientemente la propria scelta, ha optato a favore del contenuto obbligatorio della clausola negoziale. Il ricorso in cassazione deve essere respinto perché l'interpretazione delle clausole effettuata dalla Corte d'Appello appare sorretta da motivazioni immuni da vizi logici e giuridici e, come tale, sottratta al sindacato del giudice di legittimità. Non è possibile fare riferimento al frazionamento . Viene respinta la tesi degli attori che cercavano di avvalorare la tesi della servitù facendo riferimento al frazionamento allegato al contratto di vendita. Secondo Piazza Cavour il frazionamento è stato allegato al contratto di vendita solo allo scopo di meglio individuare i lotti compravenduti e, quindi, allo scopo di individuare l'oggetto stesso del contratto che, diversamente, avrebbe potuto essere indeterminato, con quanto ne consegue ai fini della validità del contratto , non per individuare eventuali pesi gravanti sulla proprietà. La circostanza che il frazionamento riporti il tracciato della strada, quindi, appare del tutto ininfluente ai fini della decisione. Sul contenuto della clausola . Viene tracciata la linea di demarcazione tra una clausola contrattuale a contenuto obbligatorio e quella costitutiva della servitù. Tale linea di demarcazione sembrerebbe rappresentata dall'utilità del fondo dominante. Quando la clausola contrattuale si limita a contenere un obbligo nel nostro caso di destinare una striscia di terreno alla realizzazione di una strada a carico del contraente, saremo di fronte ad una mera clausola a contenuto obbligatorio. Quando, viceversa, la clausola sia formulata in maniera tale da contenere non solo l'obbligo a carico di una parte ma anche la individuazione di una utilità a favore del fondo del terzo, allora, e solo allora, avremo la costituzione della servitù ovvero l'obbligo di procedere, successivamente, alla sua costituzione. In sostanza, la clausola potrebbe essere interpretata come costitutiva della servitù prediale quando contenga due elementi da un lato il peso per il proprietario del fondo servente e, parallelamente, l'individuazione dell'utilità per il proprietario del fondo dominante. La costituzione di una servitù, risolvendosi in un limite alla proprietà privata, richiede maggiore attenzione alle parti se il costruttore avesse voluto effettivamente costituire una servitù a carico di alcuni lotti ed a favore di altri, non si sarebbe limitato a formulare clausole imponendo l'obbligo generico di lasciare una fascia di terreno per la realizzazione della strada e facendo un riferimento anch'esso generico al frazionamento, ma avrebbe utilizzato una clausola più specifica o costituendo la servitù per destinazione del pater familias o imponendo l'obbligo specifico, a carico di alcuni lotti, di realizzare la strada per dare accesso ad altre proprietà facendo riferimento alle tavole del frazionamento al fine di individuare, materialmente, le modalità di realizzazione del peso a carico del fondo servente. Manca l'esame del Piano di Lottizzazione . Occorre tener presente che la causa non affronta alcuni aspetti tecnico-legali relativi al piano di lottizzazione che, probabilmente, sarebbero stati decisivi per la soluzione della controversia. A prescindere dal contenuto e dall'interpretazione delle singole clausole negoziali, il piano di lottizzazione, come strumento di programmazione urbanistico e territoriale, contiene una serie di elementi diretti a gestire lo sviluppo edilizio del territorio. Sotto questo profilo, le tavole progettuali contengono il tracciato della viabilità interna di lottizzazione. Questa documentazione non risulta acquisita agli atti per cui non è dato sapere se, dalle tavole progettuali, era previsto o meno l'obbligo di procedere alla realizzazione della viabilità interna di cui si discute e, sopratutto, se tale viabilità interna costituisse o meno gli standards di piano a cui le parti non potevano sottrarsi, pena la stessa validità del piano di lottizzazione.

Corte di Cassazione, sez. II Civile, sentenza 12 febbraio - 30 aprile 2013, n. 10190 Presidente Bursese – Relatore Matera Svolgimento del processo Con atto di citazione notificato il 13-3-1991 A.A. , A.T. , Be.Gi. , Br.Ma.Pi. , C.L. e L.C. , quali proprietari di immobili nel Comune di omissis , inseriti in un comparto di lottizzazione comprendente anche i mappali 868, di comproprietà B. - M. , e 870, di proprietà Me. , convenivano in giudizio B.U. , M.G. e Me.Re. , per sentir riconoscere il loro diritto ad accedere ai lotti di loro proprietà anche dalla via omissis e, conseguentemente, sentir riconoscere il loro diritto alla realizzazione della strada di lottizzazione in lato ovest del lotti 868 e 870 per la larghezza di metri 6 per tutta la estensione del fronte , con condanna dei convenuti alla rimozione delle opere che potessero risultare pregiudizievoli alla realizzazione di tale strada. Nel costituirsi, i convenuti negavano l'esistenza dei diritti reali azionati dagli attori ed eccepivano, in ogni caso, l'intervenuta prescrizione. Con sentenza in data 13-3-2003 il Tribunale di Pavia accoglieva le domande attrici, ravvisando, sulla scorta del tenore degli atti di trasferimento, l'esistenza di servitù in favore dei fondi acquistati dalle coppie Be. - Br. , C. - L. e dai fratelli A. rispettivamente il 9-10-1963, il 28-1-1969 e il 12-2-1970 ed a carico dei fondi di cui ai mappali 868 e 870, rispettivamente di proprietà della coppia B. - M. e del Me. servitù avente ad oggetto il peso per i proprietari dei fondi onerati di consentire la realizzazione di una strada di lottizzazione lasciando libera una striscia di terreno di sei metri . Avverso la predetta decisione proponevano appello i convenuti. Con sentenza in data 16-11-2005 la Corte di Appello di Milano, in accoglimento del primo motivo di gravame, assorbito il secondo, rigettava le domande proposte dagli attori, ritenendo non dimostrata la costituzione negoziale della dedotta servitù in favore dei fondi degli attori ed a carico di quelli dei convenuti. Per la cassazione di tale sentenza hanno proposto ricorso A.A. , A.T. , Br.Ma.Pi. , C.L. e L.C. , sulla base di due motivi. B.U. , M.G. e Me.Re. hanno resistito con controricorso, proponendo altresì ricorso incidentale affidato a due motivi, di cui uno condizionato. Motivi della decisione 1 Preliminarmente si rileva che non ha pregio l'eccezione di inammissibilità del ricorso principale per mancanza dei requisiti richiesti dall'art. 366 bis c.p.c., sollevata dai controricorrenti. Il ricorso, infatti, avendo ad oggetto una sentenza pubblicata prima dell'entrata in vigore del d. lgs. 2-2-2006, non è soggetto ratione temporis alla disciplina dei quesiti prevista dalla citata disposizione di legge. 2 Con il primo motivo i ricorrenti principali lamentano la violazione e falsa applicazione degli artt. 1362, 1363 e 1369 c.c., nonché l'insufficiente e contraddittoria motivazione. Sostengono che correttamente il giudice di primo grado, sulla base dei titoli di acquisto in possesso degli attori, aveva ritenuto che l'originaria proprietaria Immobiliare Oriente, con l'atto del 9-10-1963 rep. 52722, avesse costituito, a carico ed a vantaggio di tutti i lotti ricompresi nel piano di lottizzazione, una servitù prediale avente ad oggetto l'obbligo, per tutti i proprietari frontisti, di lasciare una striscia di terreno di metri tre, al fine di consentire il doppio accesso ai singoli lotti, dalla via e dalla via . Deducono che, al contrario, erroneamente la Corte di Appello ha ritenuto che dai dati testuali non potesse desumersi in maniera univoca una tale volontà negoziale. Rilevano che precisi e concordanti elementi interpretativi in favore della tesi dei ricorrenti si traggono dalla rappresentazione grafica che accompagna il piano di lottizzazione allegato all'atto del 9-10-1963, assumendo le planimetrie allegate agli atti aventi ad oggetto beni immobili valore privilegiato ai fini della ricostruzione della volontà delle parti. Aggiungono che la Corte territoriale ha omesso di valutare il comportamento delle parti posteriore alla conclusione del negozio, non avendo tenuto conto che in tutti gli atti successivi all'atto costitutivo della servitù, in cui è presente la Immobiliare Oriente, si fa espresso riferimento all'atto 9-10-1963 n. 52722/2004 ed alla rappresentazione grafica in essa esistente . Il motivo è infondato. Giova rammentare che, in tema di interpretazione del contratto, l'accertamento della volontà degli stipulanti, in relazione al contenuto del negozio, si traduce in un'indagine di fatto affidata in via esclusiva al giudice di merito. Ne consegue che tale accertamento è censurabile in sede di legittimità soltanto nel caso in cui la motivazione risulti talmente inadeguata da non consentire di ricostruire l' iter logico seguito dal giudice per attribuire all'atto negoziale un determinato contenuto, oppure nel caso di violazione delle norme ermeneutiche. La denuncia di quest'ultima violazione esige una specifica indicazione dei canoni in concreto non osservati e del modo attraverso il quale si è realizzata la violazione, mentre la denunzia del vizio di motivazione implica la puntualizzazione dell'obiettiva deficienza e contraddittorietà del ragionamento svolto dal giudice di merito, non potendo nessuna delle due censure risolversi in una critica del risultato interpretativo raggiunto dal giudice, che si sostanzi nella mera contrapposizione di una differente interpretazione tra le tante v. Cass. 13-12-2006 n. 26683 Cass. 23-8-2006 n. 18375 Cass. 27-1-2006 n. 1754 . Per sottrarsi al sindacato di legittimità, infatti, quella data del giudice del merito al contratto non deve essere l'unica interpretazione possibile, o la migliore in astratto, ma una delle possibili e plausibili interpretazioni, sì che quando di una clausola contrattuale siano possibili due o più interpretazioni, non è consentito, alla parte che aveva proposto la interpretazione poi disattesa dal giudice del merito, dolersi in sede di legittimità che sia stata privilegiata l'altra Cass. 20-11-2009 n. 24539 Cass. 12-7-2007 n. 15604 Cass. 22-2-2007 n. 4178 Cass. 14-11- 2003 n. 17248 . Nella specie, la sentenza impugnata resiste alle censure mosse dai ricorrenti, essendo supportata da una motivazione esaustiva e adeguata sul piano logico e corretta sotto il profilo giuridico. Il giudice del gravame, nel porre l'accento sulle diverse espressioni usate nell'atto del 9-10-1963 accesso da via e costruendo strada in lato sud per gli acquirenti del lotto ora 877 e accesso da via s strada per gli acquirenti dei lotti 876 e 878 , ha rilevato, con argomentazioni congruenti, che il dato letterale non appare univoco nel senso indicato dal Tribunale, posto che in realtà la costruendo strada lato sud ben può essere individuata anche come la strada A tratteggiata nel piano di frazionamento e consistente in una strada da costruire al lato sud non del quadrilatero originario del lotto ceduto alla Ca. , per il quale solo l'atto in questione parla di lato sud. Ha aggiunto che la volontà della venditrice di costituire uno specifico peso sui fondi rimasti in sua proprietà in favore di quelli alienati tra gli altri a due degli appellati, non può ricavarsi nemmeno dalle linee del disegno di frazionamento che accompagna il piano di frazionamento, rilevando, con apprezzamento in fatto non censurabile in questa sede, che tale disegno risulta allegato all'atto di vendita ai soli fini della individuazione dei lotti e del loro frazionamento catastale, senza alcun ulteriore richiamo. Ha ulteriormente puntualizzato che una simile volontà non può essere ricostruita a posteriori dal successivo documento negoziale intercorso il 25-2-1967 tra l'Immobiliare Oriente e i fratelli Br. e Bi.Ge. , data la valenza meramente obbligatoria della clausola con cui gli acquirenti si impegnavano a lasciare metri sei per tutta la lunghezza del fronte per formazione di una strada di piano di lottizzazione . La Corte territoriale, pertanto, attenendosi ai criteri dettati dagli artt. 1362 c.c., nel ricercare la comune intenzione delle parti, ha proceduto ad un'attenta analisi dell'atto del 9-10-1963 ed ha tuttavia ritenuto il contenuto delle clausole invocate, pur integrato dalla rappresentazione grafica del disegno di frazionamento allegato 9 al predetto atto, inidoneo a comprovare la costituzione negoziale del diritto di servitù invocato dagli attori. La stessa Corte, nel procedere alla sua indagine ermeneutica, ha altresì tenuto conto delle clausole racchiuse nel successivo atto intercorso tra il 25-2-1967 tra l'Immobiliare Oriente e i fratelli Br. e Bi.Ge. mentre i ricorrenti non hanno nemmeno indicato, in concreto, quali siano gli atti successivi al rogito del 1963, diversi da quello innanzi indicato, non presi in considerazione dal giudicante, ai quali hanno inteso fare riferimento con il motivo in esame, che, pertanto, sotto il profilo della dedotta mancata valutazione del comportamento successivo delle parti, si rivela generico e privo di autosufficienza. Non sussistono, pertanto, i vizi denunciati dai ricorrenti, dovendosi piuttosto osservare che le censure mosse con il motivo in esame si risolvono sostanzialmente nella contrapposizione di un'interpretazione degli atti negoziali presi in esame dal giudice di merito diversa rispetto a quella accolta nella decisione impugnata, che in quanto sorretta da una motivazione immune da vizi logici e giuridici si sottrae al sindacato di questa Corte. 3 Con il secondo motivo i ricorrenti denunciano la violazione e falsa applicazione degli artt. 1027 e 1028 c.c., nonché l'insufficiente e contraddittoria motivazione. Deducono che nell'atto di compravendita per notaio Restivo del 25-2-1967, con cui l'Immobiliare Oriente ha ceduto a Bi.Br. e a Bi.Ge. danti causa dei convenuti B. e Me. i lotti 866, 868 e 870, si legge che in lato ovest la parte acquirente dovrà lasciare metri sei per tutta la larghezza del fronte per consentire la realizzazione di una strada di piano di lottizzazione , ossia la strada indicata nel piano di frazionamento che non è stata ancora realizzata e per cui si controverte, e che altra striscia di piano di terreno dovrà essere lasciata a confine dei lotti n. 867, 872 e 875 , per consentire la realizzazione di altra strada percorrente tutta la lottizzazione da Est ad Ovest , ossia la strada oggi esistente. Sostengono che la Corte di Appello ha errato nell'attribuire a tali clausole natura meramente obbligatoria e non costitutiva di servitù, in quanto le clausole contrattuali con cui si pongono delle limitazioni alla utilizzazione di aree comprese in un comparto edificatorio hanno natura di servitù prediali. Rilevano che l'atto di compravendita in esame, imponendo alla parte acquirente di lasciare libere le strisce di terreno necessarie per la realizzazione delle strade di lottizzazione, richiama espressamente l'atto del 1963 e le allegate planimetrie. Aggiungono che è erronea altresì l'ulteriore rilievo contenuto in sentenza, secondo cui la servitù de qua non comporterebbe alcuna utilità per i fondi del comparto di lottizzazione, diversi da quelli posti al lato ovest del comparto stesso anche i proprietari dei lotti posti al lato est, infatti, traggono una maggiore comodità dal fatto che per accedere ai lotti loro appartenenti vi siano due accessi, rispettivamente da via XXXXX e da via XXXXXXX. Il motivo è privo di fondamento. Anche in tal caso, le doglianze mosse dai ricorrenti si risolvono sostanzialmente nella richiesta di una ricostruzione della volontà negoziale diversa rispetto a quella effettuata dal giudice del gravame, il quale ha escluso che la volontà dell'Immobiliare Oriente di costituire uno specifico peso in favore dei fondi precedentemente alienati possa desumersi a posteriori dal successivo atto negoziale del 25-2-1967, con cui la predetta società ha venduto a Bi.Br. e Ge. tutti gli ulteriori lotti interni compresi quelli corrispondenti agli attuali lotti 868, di proprietà degli appellanti B. - M. , e 870, di proprietà dell'appellante Me. , come invece ritenuto dal primo giudice. A tale convincimento la Corte di Appello è pervenuta sulla base di argomentazioni esaustive ed immuni da vizi logici, con cui è stato evidenziato che la clausola contenuta nel predetto atto, secondo cui in lato ovest la parte acquirente dovrà lasciare metri sei per tutta la lunghezza del fronte per la formazione di una strada del piano di lottizzazione , non può assumere valore costitutivo di servitù, riguardando un obbligo degli acquirenti concernente non l'utilità di altrui fondi, ma la destinazione di una parte dei terreni, divenuti tutti di loro proprietà, alla realizzazione di una strada interna. Con l'ulteriore rilievo secondo cui, ove l'Immobiliare Oriente avesse effettivamente inteso costituire con l'atto del 9-10-1963 una servitù sui mappali 868 e 870 vale a dire sui corrispondenti lotti g ed i rimasti in sua proprietà in favore dei lotti ceduti tra gli altri alla coppia Be. - Br. , a tale servitù avrebbe potuto dare ben più esplicito riferimento nel trasferire nel 1967 i detti mappali g ed i ai b. , non limitandosi s richiamare in tale secondo trasferimento un mero obbligo di dare esecuzione al frazionamento con la realizzazione della strada B. Si tratta, ancora una volta, di un'interpretazione plausibile e ragionevole, come tale non sindacabile in sede di legittimità. 4 Con il primo motivo i ricorrenti incidentali lamentano la violazione e falsa applicazione dell'art. 92 c.p.c., nonché l'insufficiente motivazione in ordine alla disposta compensazione delle spese di giudizio. Il motivo è infondato. Secondo il costante orientamento della giurisprudenza, nel sistema applicabile ratione temporis al caso di specie di regolamento delle spese processuali previgente alla sostituzione dell'art. 92, comma 2, c.p.c, ad opera dell'art. 2 della legge 28-12-2005 n. 263, il sindacato della Corte di Cassazione è limitato ad accertare che non risulti violato il principio della soccombenza, da intendersi nel senso che soltanto la parte totalmente vittoriosa non può essere condannata, nemmeno per una minima quota, al pagamento delle spese stesse. La valutazione dell'opportunità della compensazione totale o parziale ex art. 92 c.p.c., rientra, invece, nei poteri discrezionali del giudice di merito, sia nell'ipotesi di soccombenza reciproca, sia nell'ipotesi di concorso con altri giusti motivi tra le tante v. Cass. 6-10-2011 n. 20457 Cass. 31-7-2006 n. 17457 Cass. 16-3-2006 n. 5828 Cass. 14-11-2002, n. 16012 Cass. 01-10-2002, n. 14095 Cass. 2-8-2002 n. 11537 , potendo la relativa valutazione essere censurata in sede di legittimità solo sotto il profilo del vizio di motivazione, riscontrabile nel caso in cui le ragioni addotte per giustificare la compensazione risultino tali da inficiare, per la loro inconsistenza o palese erroneità, lo stesso processo formativo della volontà decisionale espressa sul punto dal giudice di merito Cass. 17-5-2012 n. 7763 Cass. 11-2-2008 n. 3218 Cass. 17-7-2007 n. 15882 . Nella specie, la statuizione impugnata è stata adeguatamente motivata in ragione della natura della controversia, attinente a interpretazione di una pluralità di atti negoziali di non semplice lettura . Con tale espressione, infatti, il giudice del gravame ha chiaramente inteso riferirsi all'obiettiva complessità delle questioni affrontate, in ordine alle quali sono state rese decisioni di segno opposto da parte dei giudici di merito il che costituisce una giustificazione non irragionevole della disposta compensazione delle spese di giudizio. 5 Con il secondo motivo, proposto in via condizionata, i ricorrenti incidentali si dolgono della violazione e falsa applicazione degli artt. 276 e 112 c.p.c., in relazione al mancato esame dell'eccezione di prescrizione del diritto azionato dalle controparti. Il motivo è inammissibile, avendo ad oggetto il mancato esame di un'eccezione di prescrizione proposta dagli appellati in via subordinata e sulla quale il giudice d'appello non si è pronunciato, ritenendola assorbita per effetto dell'accoglimento del primo motivo di appello. Secondo un principio più volte affermato da questa Corte, infatti, è inammissibile, per difetto di interesse, il ricorso incidentale condizionato con il quale la parte vittoriosa sollevi censure che non sono dirette contro una statuizione della sentenza di merito, ma sono relative a questioni sulle quali il giudice d'appello non si è pronunciato, ritenendole assorbite, atteso che tali questioni, in caso di accoglimento del ricorso principale, possono essere riproposte davanti al giudice di rinvio tra le tante v. Cass. 9-6-2010 n. 13882 Cass. 28-2-2007 n. 4787 Cass. 23-5-2006 n. 12153 Cass. Sez. Un. 8-10-2002 n. 14382 . 6 Per le ragioni esposte entrambi i ricorsi devono essere rigettati, con conseguente compensazione delle spese del presente grado di giudizio. P.Q.M. Riuniti i ricorsi, rigetta sia il ricorso principale che quello incidentale, e compensa le spese del presente grado di giudizio.