Telo divisorio non completamente coprente? Opera legittima, anche se la privacy non è garantita

Respinta la richiesta di rimozione, avanzata da una coppia nei confronti del confinante. Si può parlare di opera legittima, perché finalizzata a garantire l’interesse alla riservatezza. E anche il fatto che il telo non sia pienamente efficace non può modificare la situazione.

Privacy da difendere? Ciò che conta è la strada percorsa per raggiungere la meta, o almeno provarci Per questo motivo, soprattutto quando in ballo – come spesso succede in Italia – c’è anche un ‘fragile’ rapporto di vicinato, l’opera utilizzata può essere ritenuta legittima a prescindere dalla concretizzazione dell’obiettivo Cassazione, ordinanza n. 7805, Sesta sezione Civile, depositata oggi . Una rete non può bastare Scenario ‘di guerra’ due proprietà confinanti, divise da una rete. A rendere la situazione più complessa l’aggiunta di una siepe e di un telo verde, strumenti utilizzati da uno dei confinanti per impedire – o almeno limitare la possibilità – che qualche occhio estraneo si affacci sulla proprietà. A non gradire è l’altro confinante – una coppia di coniugi –, che, difatti, sceglie addirittura di ricorrere alla giustizia per risolvere la questione, chiedendo la rimozione del telo collocato lungo la rete divisoria delle due proprietà . Pretesa assolutamente illegittima. Almeno questa è la valutazione compiuta dal Giudice di pace e confermata in Tribunale. Forse, allora, sarebbe stato più semplice parlarne de visu col vicino Obiettivo raggiungibile . E invece la questione si trascina addirittura sino all’ultimo grado di giudizio, la Cassazione. Anche in questo contesto viene ribadita, dai coniugi, la richiesta di rimozione del telo dalla rete divisoria delle due proprietà , e, soprattutto, viene osservato che non si è tenuto adeguatamente conto della lesività dello strumento adottato dal confinante, finalizzato solo a creare fastidio. Ma questa ottica non è assolutamente condivisa dai giudici. Innanzitutto perché, alla luce anche della analisi del rapporto di vicinato – già presa in esame nei precedenti gradi di giudizio –, è da considerare legittima la volontà di creare una barriera fra le proprietà, per preservarne la riservatezza . Eppoi, viene aggiunto, non fondata è anche l’osservazione relativa al fatto che detto materiale non garantirebbe, comunque, la privacy, potendo la inspectio nel fondo del vicino essere esercitata anche attraverso lo stesso telo . Per la semplicissima ragione, chiariscono i giudici in conclusione – confermando la pronunzia emessa in Tribunale –, che, pur se l’opera può non rispondere completamente ai requisiti funzionali che ne giustificano la realizzazione , la obiettiva idoneità a soddisfarli , almeno in gran parte , permette di escludere l’ipotesi che essa sia stata allestita solo per recare fastidio ai vicini.

Corte di Cassazione, sez. VI Civile - 2, ordinanza 23 novembre 2012 - 28 marzo 2013, n. 7805 Presidente Goldoni – Relatore falaschi Considerato in fatto Nel giudizio di primo grado, svolto dinanzi al Giudice, di pace di Dronero, conseguente alla proposizione da parte di D.M. e R.R. di istanza per ottenere - per quel che qui interessa - la condanna di A.C. alla rimozione di un telo dalla convenuta collocato lungo la rete divisoria delle due proprietà, nella resistenza della evocata, espletata istruttoria, il giudice adito, con sentenza n. 88 del 18.7.2007, depositata il 6.8.2008, respingeva detta domanda attorea dichiarata cessata la materia del contedere con riferimento alla richiesta del taglio della siepe . Avverso la menzionata sentenza proponevano appello gli stessi M.-R. lamentando che il giudice di prime cure non avesse ritenuto la lesività della rete dei diritti del comproprietario. Nella resistenza dell’appellata C., il Tribunale di Cuneo, riteneva la infondatezza dei motivi di impugnazione, con sentenza n. 232/2010 depositata il 7 maggio 2010 , respingeva l’appello e per l’effetto confermava la decisione impugnata. Con ricorso notificato il 15 dicembre 2010 e depositato il 30 dicembre 2010 con l’iscrizione, i M.-R. impugnavano per cassazione la richiamata sentenza del Tribunale di Cuneo non notificata prospettando un unico motivo, con il quale denunciava la violazione e falsa applicazione, nonché il vizio di motivazione, degli artt. 833, 875, 1102 e 1105 c.c L’intimata C. non si costituiva nel giudizio di legittimità. Il consigliere relatore, nominato a norma dell’art. 377 c.p.c., ha, depositato la relazione di cui all’art. 380 bis c.p.c. proponendo il rigetto del ricorso. All’udienza camerale il Procuratore Generale ha rassegnato conclusioni conformi a quelle di cui alla relazione. Ritenuto in diritto Vanno condivise e ribadite le argomentazioni e le conclusioni di cui alla relazione ex art. 380 bis c.p.c. che di seguito si riporta Con l’unica censura i ricorrenti hanno dedotto la violazione di legge, oltre al vizio di motivazione, per non avere il giudice del gravame, nel rigettare la loro richiesta di rimozione del telo dalla rete divisoria delle due proprietà tenuto conto della lesività dello stesso, tale da dovere essere considerato quale atto emulativo. Premesso che - di contrario avviso rispetto a quanto sostenuto dai ricorrenti - il giudice di appello ha voluto fare riferimento alle norme sul muro non posto sul confine delle rispettive proprietà ex art. 875 c.c. proprio per richiamare la disciplina relativa alle facoltà del proprietario di costruire o immutare un manufatto sul quale anche il vicino, non proprietario, potrebbe vantare dei diritti, nel ricorso di criteri determinati. Ciò posto, non appare fondato il motivo attinente alla erronea applicazione delle invocate norme, in quanto l’analisi del rapporto di vicinato riportata in sentenza, ha condotto i giudici di entrambi i gradi di merito a ritenere sussistente una legittima volontà della resistente di creare una barriera fra le proprietà, per preservarne la riservatezza, dapprima con una fitta siepe e poi attraverso ‘il classico telo verde’, avente finalità rafforzativa della funzione della siepe, per cui non poteva dirsi manifestamente priva di utilità cfr in tal senso Cass. 7 marzo 2012 n. 3598 . Infondata è poi la deduzione secondo la quale detto materiale comunque non garantirebbe la privacy, potendo la inspectio nel fondo del vicino essere esercitata anche attraverso lo stesso telo, stante la sua consistenza, giacchè il carattere emulativo come limite esterno al diritto, nella specie di proprietà, esercitabile dal confinante, deve essere valutato in termini restrittivi, anche quale residua utilità, per cui seppure l’opera può non rispondere completamente ai requisiti funzionali che ne giustificano la realizzazione, tuttavia la obiettiva idoneità a soddisfarli in gran parte consente l’esclusione del carattere emulativo e, quindi, della richiesta tutela v. Cass. sopra cit. . Superata ed assorbita in detta ottica la ulteriore deduzione circa il costituire la rete impedimento al passaggio della luce ovvero divisorio antiestetico.”. Gli argomenti e le proposte contenuti nella relazione di cui sopra, alla quale non sono state rivolte critiche di sorta, sono condivisi dal Collegio e pertanto, il ricorso va rigettato. Nulla va disposto in ordine alle spese del giudizio di cassazione, in difetto di costituzione della controparte. P.Q.M. La Corte, rigetta il ricorso.