Chiariti i termini della tutela possessoria

Chi propone l'azione a tutela del possesso, deve farsi carico di dimostrare, fin dalle prime battute, di possedere i presupposti dell'azione ovvero di essere possessore del bene e di aver proposto l'azione tempestivamente.

A chiarirlo è stata la Seconda sezione Civile della Cassazione con la sentenza n. 3975, depositata lo scorso 18 febbraio 2013. Il caso la solita lite tra vicini. Il proprietario di un fondo accusa il confinante di avergli sbarrato la strada chiudendo il varco di accesso prima con una rete e, successivamente, rincarando la dose con un cancello. Il malcapitato si rivolge quindi alle aule di giustizia proponendo prima la classica azione possessoria e, in corso di causa, un provvedimento d'urgenza ex art. 700 c.p.c L'intero processo si svolge praticamente a senso unico e vede il rigetto della domanda. Ma per quale motivo? Vediamolo insieme. Le azioni possessorie. Come sappiamo, l'ordinamento tutela il possesso attraverso le cosiddette azioni strettamente possessorie ovvero l'azione di reintegrazione volta a riottenere il possesso se lo si é perso e l'azione di manutenzione finalizzata a far cessare le molestie e le turbative . Legittimato all'azione di reintegrazione o di spoglio , prevista dall'art. 1168 c.c., è il possessore o, più semplicemente, il detentore, che sia stato privato in modo violento o clandestino della res sia che si tratti di un bene mobile che di un immobile . L’azione deve essere esercitata entro un anno dallo spoglio. Secondo la giurisprudenza, lo spoglio ricorre nell'ipotesi in cui ci sia stata la privazione o sottrazione del possesso in modo violento il che non si traduce necessariamente in una violenza fisica o in minacce ma è sufficiente che lo spoglio sia avvenuto senza o contro la volontà effettiva o presunta del possessore. L’azione di manutenzione, ex art. 1170 c.c., invece, può essere proposta esclusivamente dal possessore e non anche dal detentore di un bene immobile o di un’universalità di mobili e non di un bene mobile . Secondo la giurisprudenza, l'azione è esperibile solo nell'ipotesi in cui il disturbo del possesso sia di intensità apprezzabile . L'azione mira ad ottenere una pronuncia che ordini al terzo di cessare le molestie denunciate. Presupposto dell’azione è che il possesso debba essere continuo, ininterrotto e pacifico e perdurare da almeno un anno, così come di un anno è il termine di decadenza. Occorre tener presente che una delle differenze più marcate tra la tutela possessoria e quella petitoria a tutela dei diritti reali azione rivendicatoria, azione negatoria ed azione confessoria è data dall'elemento probatorio. Mentre le azioni petitorie presuppongono la prova della titolarità del diritto - il che, ipoteticamente, potrebbe essere non sempre agevole da dimostrare - le azioni possessorie si basano sul fatto stesso del possesso o su quello dell'avvenuto spoglio. Il denunciante, infatti, deve solo farsi carico di fornire la prova circa l'esistenza del possesso ovvero del suo potere di fatto sulla res , a prescindere da ogni tipo di indagine circa la sua legittimazione. Proprio per la celerità e snellezza che contraddistingue queste procedure, le azioni petitorie sono spesso utilizzate per la tutela della proprietà. E' sempre necessario provare il presupposto dell'azione . Nel caso di specie la Corte di Cassazione ha respinto il ricorso in quanto la parte ricorrente aveva omesso di fornire sufficienti elementi di prova in ordine ai presupposti dell'azione. In parole povere l'attore avrebbe dovuto farsi carico di dimostrare di aver esercitato il possesso indisturbato e di aver prontamente reagito allo spoglio proponendo la relativa azione possessoria nel termine annuale.

Corte di Cassazione, sez. II Civile, sentenza 17 dicembre 2012 - 18 febbraio 2013, n. 3975 Presidente Rovelli – Relatore Scalisi Svolgimento del processo Decidendo nei giudizi possessori riuniti e promossi da L.C.A. nei confronti di P.R. , il Tribunale di Ariano Irpino con sentenza n. 480 del 2004 rigettava le domande proposte da L.C.A. , liquidando in favore di P.R. le spese di entrambi i giudizi. L’attrice deduceva che la controparte, proprietaria di un fondo attiguo a quello attoreo in omissis , aveva chiuso con rete il varco di ingresso a quest'ultimo, ritenendo che nessun diritto aveva l'attrice di passare sul suo terreno, considerato che se le opere di sterro avevano portato il terreno di essa A L.C. a quota della strada privata di P.R. , ciò non la autorizzava a superare il suo confine e a percorrere la strada propria perché di natura privata. In una seconda fase processuale dopo l'interdetto possessorio, L.C.A. deduceva la chiusura dell'accesso di cui si è detto, mediante cancello del varco dalla strada pubblica. Avverso questa ulteriore azione P. resisteva deducendo che la L.C. non era mai passata lungo il tratto in contestazione e che non doveva passarvi non avendo mai avuto il possesso e tra l'altro neppure il diritto dal suo venditore. Nel corso dei procedimenti possessori la L.C. , non avendo ottenuto i provvedimenti richiesti inseriva anche un ricorso ex art. 700 cpc. avverso il quale si opponeva il P. e il ricorso veniva rigettato. Avverso la sentenza del Tribunale di Ariano Irpino proponeva impugnazione L.C.A. chiedendo la totale riforma della sentenza per diverse ragioni. Si costituiva R P. chiedendo il rigetto dell'appello. La Corte di Appello di Napoli con sentenza n. 2800 del 2006 rigettava l’appello e condannava l’appellante al pagamento delle spese di lite relative al grado. Secondo la Corte napoletana, nel caso in esame, si era in presenza della comprovata e motivata mancanza del requisito dell’annualità contro cui la L.C. non aveva mosso dettagliate censure. La questione dell’interclusione involgeva aspetti che non avevano formato oggetto della postulazione in primo grado e, quindi, era preclusa in ogni grado di appello. La cassazione di questa sentenza è stata chiesta da L.C.A. per quattro motivi, illustrati con memoria. P.R. ha resistito con controricorso, illustrato con memoria. Motivi della decisione 1.- Con il primo motivo di ricorso, L.C.A. denuncia la violazione lo falsa applicazione di norme di diritto art. 360 n. 3 cpc. in relazione all'art. 132 comma 1 n. 4 Nullità della sentenza art. 360 n. 4 cpc. Omessa e/o insufficiente motivazione art. 360 n. 5 cpc. in relazione sia all'esposizione dei tatti, sia alle ragioni poste a base della decisione. Secondo il ricorrente la sentenza impugnata è assolutamente incomprensibile il lesto, anziché dare conto dei fatti e dell'iter processuale, getta la vicenda nella più completa oscurità. Chiarisce la ricorrente che trattasi ictu oculi di un provvedimento per vero abnorme privo di uno dei fondamentali requisiti della sentenza ai sensi dell'art. 132, primo comma, n. 4 cpc, ovvero la concisa esposizione dello svolgimento del processo e dei motivi in fatto ed il diritto della decisione essendo del tutto carente con riguardo sia all'esposizione dei fatti sia alle ragioni di diritto che hanno indotto la Corte di merito al proprio convincimento. 1.1.- Il motivo è infondato. Contrariamente a quanto sostenuto dalla ricorrente la sentenza impugnata è conforme al modello di cui all’art. 132 n. 4 cod. proc. civ., ed all’osservanza degli artt. 115 e 116, cod. proc. civ Come più volte ha affermato questa Corte ex multis cfr. sent. n. 7058 del 09/05/200 la mancata esposizione dello svolgimento del processo e dei fatti rilevanti di causa e l’estrema concisione della motivazione in diritto, danno luogo a nullità della sentenza solo se rendono impossibile l'individuazione del thema decidendum e delle ragioni che stanno a fondamento del dispositivo. Ora, nel caso in esame, la Corte napoletana, come emerge dalla sentenza impugnata, ha esposto in sintesi la vicenda processuale oggetto del presente procedimento relativa ad una richiesta di A L.C. di reintegrazione nel possesso della servitù di passaggio a carico del fondo di P.R. così come riportata da due procedimenti giudiziari il primo iniziato con il ricorso del 30 luglio 1997 e il secondo con il ricorso del 14 febbraio 1998, nonché riportata anche da una richiesta di provvedimento urgente ex art. 700 del 19 aprile 2001. A seguire l'indicazione dello svolgimento dei fatti processuali, ma senza una distinzione in due parti della sentenza, la Corte napoletana ha esaminato distintamente i motivi per i quali L.C.A. chiedeva la riforma della sentenza di primo grado ed esponeva le ragioni poste a fondamento della decisione assunta. 1.1.a . Appare opportuno chiarire, anche in questa sede a che la circostanza che il giudice non abbia formalmente suddiviso la sentenza in due parti, una delle quali esclusivamente dedicata allo svolgimento del processo, non implica nullità dato che dalla lettura dell'atto è possibile individuare, come si è detto, i tratti essenziali della lite e gli elementi di fatto considerati nella decisione. b che per quanto gli elementi in fatto ed in diritto posti a fondamento della decisione impugnata siano stati esposti in maniera concisa, tuttavia, la sentenza offre una motivazione logica ed adeguata a rendere comprensibile il dispositivo assunto. Per altro, l’art. 132 n. 4 cod. proc. civ., e l’osservanza degli artt. 115 e 116, cod. proc. civ., non richiedono che il giudice di merito dia conto dell’esame di tute le prove prodotte o, comunque, acquisite e di tutte le tesi prospettate dalle parti, ma di offrire una motivazione logica ed adeguata, evidenziando le prove ritenute idonee a confortarla, dovendo reputare per implicito disattesi tutti gli argomenti, le tesi e i rilievi che, seppure non espressamente esaminati, siano incompatibili con la soluzione adottata e con l'iter argomentativo seguito. 2- La ricorrente lamenta, ancora a Con il secondo motivo la violazione e/o falsa applicazione di norme di diritto art. 360 n. 3 cpc in relazione agli artt. 2730 e 2733 cc. e agli artt. 112, 125, 116, 177, comma 1 e 669 terdecies cpc. Secondo la ricorrente, la Corte napoletana avrebbe ignorato le dichiarazioni confessorie rese dal resistente P.R. il quale aveva ammesso che il varco aperto dalla signora L.C. insisteva sulla proprietà di quest'ultima e che la signora aveva in precedenza esercitato il passaggio per il varco in contestazione. Per altro sarebbe errato l'affermazione della Corte napoletana laddove dichiara che la valutazione del giudice in sede di reclamo avverso il provvedimento cautelare è regolata da ordinanza che come è noto, non può mai pregiudicare il merito della causa possessoria sicché le eventuali ammissioni in quella sede potrebbero fino ad un certo punto rilevare in sede di decisione, considerato che l'art. 2730 cc. parla di confessione resa in giudizio non distinguendo fra fase a cognizione sommaria e fase a cognizione piena dal momento che entrambe sono specie sussumibili nel più ampio genus giudizio”. b Con il quarto motivo, la violazione e/o falsa applicazione di norme di diritto art. 360 n. 3 cpc in relazione agli artt. 1168, 1170 e 2697 cc., 342 cpc Avrebbe errato la Corte napoletana, secondo il ricorrente, nell'aver respinto l'azione di spoglio affermando che nel caso in esame si è in presenza di una comprovata e motivata mancanza del requisito dell'annualità, considerato che avrebbe confuso i presupposti richiesti dalla legge per l'azione di reintegrazione di cui all'art. 1168 cod. civ. con quelli richiesti per l'azione di manutenzione di cui all'art. 1170 cod. civ Specifica la ricorrente che l’art. 1168 comma prima prevede che chi è stato violentemente od occultamente spogliato dal possesso può entro l'anno del sofferto spoglio chiedere contro l'autore di esso la reintegrazione nel possesso medesimo senza richiedere il presupposto di cui all'art. 1170 cc. per l'azione di manutenzione che il possesso duri da oltre un anno. 2.1.- Entrambi i motivi vanno esaminati congiuntamente per l'innegabile connessione che esiste tra gli stessi ed entrambi sono infondati. Come è stato evidenziato dalla Corte napoletana le ammissioni del P. in ordine all'esercizio del passaggio attraverso il varco di cui si dice da parte della signora L.C. , andavano valutate tenuto conto della comprovata e motivata mancanza del requisito - per dirla con l'espressione usata dalla Corte napoletana - dell'annualità. La Corte napoletana, in buona sostanza, ha verificato che l'affermazione del Tribunale, in ordine al mancato requisito dell'annualità nel duplice significato a che l'azione possessoria fosse stata proposta dalla L.C. entro l’anno dell’asserito spoglio, b che la L.C. non aveva dimostrato di aver esercitato il possesso di passaggio di cui si dice , non era stata censurata in appello, cioè, come si legge in sentenza, l’appellante avverso quell’affermazione del Tribunale, non aveva mosso dettagliate censure, che in conformità ai principi sull'obbligo della specificità dei motivi ex art. 342 cpc avrebbe dovuto sviluppare al fine di ribaltare l'iter motivazionale seguito dal giudice di primo grado. In altri termini, la L.C. non forniva la prova della tempestività del suo ricorso, né di aver esercitato il possesso del passaggio, neppure, in epoca prossima allo spoglio, come la stessa deduceva. Di qui, la Corte napoletana, correttamente, ha ritenuto che il mancato presupposto per la proposizione della domanda di reintegrazione nel possesso, e la stessa mancata prova del possesso, rendevano ininfluente ogni ulteriore accertamento e/o, comunque, escludevano la rilevanza dell'ammissione del P. di aver consentito alla L.C. , un'attività di passaggio di cui si dice nella considerazione dell'esistenza di condizioni concordate tra le parti per definire la controversia , insomma, di aver tollerato un'attività di possesso, in vista di una bonaria risoluzione della controversia. Pertanto, la Corte di merito ha consapevolmente escluso che le dichiarazioni di P. avessero valore deciso e rilevanza giuridica in merito all'esistenza di una situazione possessoria tutelabile in capo alla L.C. . E, il ragionamento della Corte napoletana non sembra presenti dei salti logici, delle lacune o delle contraddittorietà e come tale non è censurabile in Cassazione, considerato che spetta al Giudice del merito, in via esclusiva, il compito di individuare le fonti del proprio convincimento, di assumere e valutare le prove, di controllare l’attendibilità e la concludenza, di scegliere, tra le complessive risultanze del processo, quelle ritenute maggiormente idonee a dimostrare la veridicità dei fatti ad esse sottesi, dando, così, liberamente prevalenza all’uno o all’altro dei mezzi di prova acquisiti. 3.- Con il terzo motivo la ricorrente lamenta la violazione e/o falsa applicazione di norme di diritto art. 360 n. 3 cpc in relazione agli artt. 112, 115, 116, 183 e 184 cpc. Omessa e/o insufficiente motivazione su un punto decisivo della controversia art. 360 n. 5 cpc in relazione alle risultanze della CTU e delle prove documentali agli atti. Secondo la ricorrente, il Tribunale prima e la Corte di appello dopo avrebbero ignorato le risultanze della CTU esperita in sede di reclamo dalla quale era emerso in maniera inconfutabile che l'apertura del varco effettuata dalla signora L.C. era stata praticata all'interno della sua proprietà, con sbocco sulla strada pubblica o, comunque, di uso pubblico e non sulla proprietà del resistente. 3.1.- Anche questo motivo è infondato, in parte per le ragioni che abbiamo già indicato nell'esaminare il primo e il secondo motivo. Tuttavia, va qui precisato che l'osservanza degli artt. 115 e 116 cpc, non richiedono che il giudice di merito dia conto dell'esame di tutte le prove prodotte o, comunque, acquisite e di tutte le tesi prospettate dalle parti, ma di offrire una motivazione logica ed adeguata evidenziando le prove ritenute idonee a confortarla, dovendo reputare per implicito disattesi tutti gli argomenti, le tesi e i rilievi, che, seppure non espressamente esaminati, siano incompatibili con la soluzione adottata e con l'iter argomentativo seguito. In definitiva, il ricorso va rigettato e la ricorrente condannata al pagamento delle spese del presente giudizio di cassazione che verranno liquidate con il dispositivo. P.Q.M. La Corte rigetta il ricorso, condanna la ricorrente al pagamento delle spese del presente giudizio di cassazione che liquida in Euro 1700,00 di cui Euro 200,00 per esborsi.