Dov’è l’esatto confine? Bisogna guardare anzitutto l’atto di acquisto

Per l’accertamento dell’esatto confine è fondamentale il tipo di frazionamento allegato ai singoli atti di acquisto e richiamato in essi con valore negozialmente vincolante.

Lo ha chiarito la Corte di Cassazione con la sentenza n. 20556/12, depositata il 21 novembre. Il caso. La proprietaria di un fabbricato dotato di un giardino cita il vicino che, nell’eseguire alcuni lavori nella proprietà confinante, aveva occupato il suolo dell’istante l’attrice chiede pertanto la determinazione dell’esatto confine tra le due proprietà e la condanna del convenuto al ripristino dei diritti lesi, ma le sue pretese sono respinte in entrambi i giudizi di merito. La donna ricorre allora per cassazione. Bisogna guardare l’atto di acquisto Con un primo motivo di ricorso, la proprietaria lamenta violazione di legge e vizio motivazionale riguardo l’accertamento dell’esatto confine. Gli Ermellini ricordano anzitutto che a tal proposito è fondamentale il tipo di frazionamento allegato ai singoli atti di acquisto e richiamato in essi con valore negozialmente vincolante, in quanto esso è elemento interpretativo della volontà delle parti solo la mancanza di indicazioni specifiche giustifica il ricorso ad altri mezzi di prova. e le schede di accatastamento. In particolare la S.C. precisa che le schede di accatastamento fatte redigere appositamente e riproducenti un immobile non ancora censito in catasto, se assunte quali parti integranti dell’atto, sono idonee a determinare l’oggetto materiale del negozio. La Corte d’Appello, secondo i giudici di legittimità, si è indubbiamente attenuta a questi criteri, in quanto ha proceduto alla determinazione del confine basandosi sulle denunce al catasto edilizio richiamate negli atti di acquisto la censura è pertanto infondata. La C.T. è stata male interpretata? Con un secondo motivo la proprietaria contesta le risultanze dell’esame dei rogiti di acquisto, ma secondo la S.C. le doglianze espresse si risolvono in mere censure di merito che, come noto, esulano dalla competenza del giudice di legittimità. La ricorrente lamenta infine il fatto che la Corte d’Appello abbia erroneamente fatto proprie le risultanze di una consulenza tecnica nella quale si riscontravano delle variazioni di confine in realtà, secondo la Cassazione, i giudici hanno compiutamente spiegato che la discordanza aveva avuto origine prima della stipula degli atti e come tale non rileva, in quanto conta il successivo riferimento alle denunce al catasto urbano. Per questi motivi la S.C. rigetta il ricorso.

Corte di Cassazione, sez. II Civile, sentenza 26 settembre – 21 novembre 2012, n. 20556 Presidente Piccialli – Relatore Matera Svolgimento del processo Con atto di citazione dei 12-9-1985 T.L.M. , premesso di essere proprietaria, in forza di atto per notaio Giuliani del 16-5-1977 stipulato con la Parco Aurora s.r.l., di un fabbricato per civile abitazione sito in omissis , dotato di due aree da destinare a giardino, rispettivamente di mq. 184 e 138, assumeva che P.B. , nell'eseguire alcuni lavori nella proprietà confinante, aveva occupato suolo di proprietà dell'istante. L'attrice, pertanto, conveniva in giudizio il P. , chiedendo che venisse determinato l'esatto confine tra le due proprietà, con condanna del convenuto al ripristino dei diritti lesi, anche con modifica dello stato dei luoghi. Nel costituirsi, il P. contestava la fondatezza della domanda, sostenendo di avere acquistato dalla Parco Aurora s.r.l. l'immobile a confine con la proprietà della T. nel medesimo stato di fatto e di diritto in cui esso attualmente si trovava, e di non avere affatto invaso aree di proprietà dell'attrice. Nel corso del giudizio veniva disposta la chiamata in causa di C.M.A. , moglie del P. in regime di comunione dei beni. Con sentenza depositata il 18-3-2002 il Tribunale di Potenza rigettava la domanda, escludendo, sulla base delle risultanze della seconda consulenza tecnica d'ufficio espletata, che il confine esistente tra le aree a giardino, poste a contorno delle abitazioni acquistate dalle parti avesse subito mutamenti a seguito di non riscontrati lavori posti in essere dai convenuti. Avverso la predetta decisione proponeva appello l'attrice. Con sentenza depositata il 25-3-2005 la Corte di Appello di Potenza rigettava il gravame. Per la cassazione di tale sentenza ha proposto ricorso la T. , sulla base di tre motivi. P.B. ha resistito con controricorso, mentre C.A.M. non ha svolto alcuna attività difensiva. Motivi della decisione 1 Con il primo motivo la ricorrente, denunciando la violazione dell'art. 950 c.c., nonché l'omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione, lamenta che la Corte di Appello ha fatto proprie le conclusioni del secondo C.T.U., ignorando i titoli di proprietà delle parti, i quali fanno espresso riferimento al frazionamento allegato al rogito Giuliani del 23-9-1976, che, pertanto, costituisce parte sostanziale degli stessi. Il motivo è privo di fondamento. Con riferimento alla prova richiesta per l'accertamento dell'esatto confine tra due fondi art. 950 c.c., comma 2 , questa Corte ha più volte avuto modo di affermare che solo la mancanza o la insufficienza di indicazioni specifiche, desumibili dai rispettivi titoli di provenienza, giustifica il ricorso ad altri mezzi di prova, rivestendo, nella relativa indagine, importanza fondamentale il tipo di frazionamento allegato ai singoli atti di acquisto ed in essi richiamato con valore negozialmente vincolante Cass. 5-7-2006 n. 15304 Cass. 15-7-2002 n. 10234 Cass. 17-5-2001 n. 6770 . In materia di regolamento di confini, pertanto, l'elemento primario di prova per l'individuazione dei confine è rappresentato dal tipo di frazionamento allegato ai contratti, che, quale elemento interpretativo della volontà negoziale, non lascia margini di incertezza nella determinazione della linea di confine tra i fondi Cass. 1-12-2000 n. 15386 . In particolare, è stato puntualizzato che le schede di accatastamento fatte redigere appositamente da un tecnico e riproducenti planimetricamente in scala, nella sua consistenza ed estensione, un immobile non ancora censito in catasto, sono, di norma, dirette ad individuare il bene compravenduto o assegnato e, pertanto, se assunte quali parti integranti dell'atto contrattuale cui vengono allegate, sono da considerare non come semplici dati catastali con valore soltanto indiziario e sussidiario, ma come fonti dei dati medesimi, come tali idonee a determinare l'oggetto materiale del negozio Cass. 28-11-1996 n. 10611 . Nella specie, la Corte di Appello si è attenuta agli enunciati principi, avendo proceduto alla determinazione del confine tra i fondi delle parti sulla base di elementi desunti dai rispettivi titoli di provenienza derivati dalla suddivisione dell'originario appezzamento appartenente alla comune venditrice Parco Aurora s.r.l. e, in particolare, dalle denunce al catasto edilizio urbano fatte in data 13-12-1976 e dalle piante ad esse allegate, che, in quanto richiamate negli atti di acquisto di entrambe le parti, assumono valore negoziale vincolante per le stesse. Il giudice di merito, pertanto, è correttemente pervenuto alla identificazione della linea di confine sulla base di elementi desunti dagli stessi atti di compravendita stipulati dalle parti, che, secondo quanto accertato in punto di fatto nella sentenza impugnata, hanno riguardato beni individuati e perimetrali nelle menzionate denunce al catasto edilizio urbano del 13-12-1976. 2 Con il secondo motivo la ricorrente lamenta la violazione dell'art. 1363 c.c., in relazione all'art. 7 del d.p.r. 26-10-1972 n. 650. Sostiene che, contrariamente a quanto affermato nella sentenza impugnata, nei rispettivi rogiti di acquisto sia la T. che i coniugi P. -C. non hanno fatto riferimento al contenuto della scheda di accatastamento M1 del 13-12-1976, bensì esclusivamente al frazionamento delle particelle delimitanti le aree a giardino allegato al rogito del 23-7-1976. La Corte di Appello, inoltre, non ha considerato che il rogito della T. , al pari di quello dei coniugi confinanti, concerneva l'acquisto a misura di una superficie di mq. 184 + 138 di giardino, la cui fonte andava necessariamente ricercata nel frazionamento di riferimento e non nella scheda M1. L'art. 7 del DPR 650/72, infatti, richiedeva che, qualora il trasferimento, a misura e non a corpo, avesse luogo con frazionamento di particelle, il relativo tipo di frazionamento doveva essere corredato di tutte le misure idonee a consentire la completa dimostrazione della determinazione delle superfici effettive degli immobili sui quali si esercitavano i relativi diritti. Il motivo deve essere disatteso. Le doglianze mosse si risolvono, in buona sostanza, in mere censure di merito avverso il giudizio espresso dalla Corte di Appello, la quale, nell’esaminare i due atti di acquisto, ha accertato che gli stessi contengono un preciso riferimento alle denunce del catasto urbano fatte in data 13-12-1976 ed alle piante ad esse allegate, le quali, pertanto, costituiscono la rappresentazione grafica dell'oggetto delle vendite. È noto, peraltro, che in tema di interpretazione del contratto, l'accertamento della volontà degli stipulanti, in relazione al contenuto del negozio, si traduce in un'indagine di fatto affidata in via esclusiva al giudice di merito. Ne consegue che tale accertamento è censurabile in sede di legittimità soltanto nel caso in cui la motivazione risulti talmente inadeguata da non consentire di ricostruire l' iter logico seguito dal giudice per attribuire all'atto negoziale un determinato contenuto, oppure nel caso di violazione delle norme ermeneutiche. La denuncia di quest'ultima violazione esige una specifica indicazione dei canoni in concreto non osservati e del modo attraverso il quale si è realizzata la violazione, mentre la denunzia del vizio di motivazione implica la puntualizzazione dell'obiettiva deficienza e contraddittorietà del ragionamento svolto dal giudice di merito, non potendo nessuna delle due censure risolversi in una critica del risultato interpretativo raggiunto dal giudice, che si sostanzi nella mera contrapposizione di una differente interpretazione tra le tante v. Cass. 13-12-2006 n. 26683 Cass. 23-8-2006 n. 18375 Cass. 27-1-2006 n. 1754 . Nella specie, la ricorrente ha lamentato in modo del tutto generico la violazione dell'art. 1363 c.c., limitandosi, in concreto, a contrapporre alla interpretazione data dal giudice di merito alla volontà manifestata dalle parti nei due atti di compravendita una diversa interpretazione a sé favorevole. Si tratta, all'evidenza, di una censura che, così come formulata, risulta inammissibile. 3 Con il terzo motivo la ricorrente si duole della violazione degli artt. 115 e 116 c.p.c., nonché dell'omessa e insufficiente motivazione, per avere la Corte di Appello erroneamente fatto proprie le risultanze della seconda consulenza tecnica d'ufficio, nella quale il C.T.U., pur avendo riconosciuto che dal raffronto dello stato di fatto con la mappa terreni si riscontravano delle variazioni di confine in danno della T. , aveva fatto riferimento alla denuncia del Mod. 1 invece di rintracciare la mappa terreni. Anche tale motivo è infondato. La Corte di Appello ha illustrato le ragioni per le quali ha ritenuto irrilevante la circostanza rappresentata dal C.T.U., secondo cui, prima della stipula degli atti, si era avuta una discordanza in danno della proprietà T. tra la mappa del Catasto terreni e quelle del N.C.E.U Essa ha spiegato, con argomentazioni immuni da vizi logici, che ciò che rileva é che gli atti di acquisto di entrambe le parti abbiano fatto preciso riferimento alle denunce nel catasto urbano ed alle piante ad esse allegate, che in tal modo sono divenute esplicative per l'identificazione delle proprietà. E, poiché dai rilievi effettuati in loco dal C.T.U. non è emerso alcun cambiamento planimetrico né altimetrico dello stato dei luoghi, del tutto congruente e consequenziale appare la conclusione della Corte territoriale, secondo cui il confine esistente tra le aree a giardino a contorno delle abitazioni acquistate dalle parti in causa non ha subito mutamenti a seguito di lavori effettuati dagli appellati, di cui, peraltro, nella sentenza impugnata è stata acclarata l'inesistenza. Non sussistono, pertanto, i vizi denunciati dalla ricorrente, essendo la decisione impugnata sorretta da un'adeguata e congrua motivazione, che vale a dar conto degli elementi sui quali il giudice di merito, al quale è istituzionalmente riservata la valutazione delle risultanze probatorie, ha fondato il proprio convincimento. 4 Per le ragioni esposte il ricorso deve essere rigettato, con conseguente condanna della ricorrente al pagamento delle spese sostenute nel presente grado di giudizio dal controricorrente P.B. , liquidate come da dispositivo. P.Q.M. La Corte rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese, che liquida in Euro 2.200,00, di cui Euro 200,00 per esborsi.