Il decreto ingiuntivo condominiale emesso sulla base di una delibera annullabile è valido se non s’è impugnata quella decisione

Inutile cullarsi sugli allori di una possibile causa di annullabilità della deliberazione condominiale per non pagare gli oneri condominiali o comunque per opporsi al decreto ingiuntivo, ex art. 63 disp. att. c.c., richiesto dal condominio.

E’, infatti, ius receptum in seno alla Suprema Corte di Cassazione – la sentenza n. 19605 dello scorso 12 novembre lo conferma – quell’orientamento secondo cui le cause d’invalidità di una deliberazione assembleare, dalla quali non derivi la nullità della decisione assembleare, possono essere fatte valere solamente con l’impugnazione della delibera e che il giudice dell’opposizione non vi si può esprimere nemmeno incidenter tantum . L’importante, però, è che la compagine ricorra per debiti già scaduti. Il caso . Un condominio chiede ed ottiene dal Tribunale di Perugia un decreto ingiuntivo, provvisoriamente esecutivo ex art. 63 disp. att. c.c., contro alcuni condomini comproprietari di un’unità immobiliare. Alla notifica del decreto segue l’opposizione a dire degli ingiunti, infatti, quel decreto non poteva essere emesso, in quanto loro non erano mai stati convocati all’assemblea in cui fu presa la decisione posta alla base del decreto ingiuntivo inoltre, a loro dire, alcune delle spese non erano state approvate dall’assemblea ed altre ancora non erano nemmeno esigibili perché relative a somme ancora non scadute alla data di emissione del provvedimento inaudita altera parte . Il Tribunale umbro accoglieva la richiesta quella deliberazione era da considerarsi nulla in quanto la compagine, nel giudizio di opposizione, non aveva fornito la prova dell’effettiva convocazione degli opponenti. Correva l’anno 2001. Annotazione utile perché all’epoca era ancora accesissimo il contrasto giurisprudenziale sulla natura del vizio d’invalidità delle deliberazioni assembleari nel caso di omessa convocazione di uno dei condomini. Da qui l’appello del condominio e la sentenza della Corte d’appello di Perugia che, a contrasto risolto il riferimento è all’arcinota sentenza n. 4806/05 resa dalla Sezioni Unite proprio in materia di conseguenze per il caso di omessa convocazione , riformavamo la pronuncia di primo grado secondo i giudici del gravame la delibera, al massimo, era da considerasi era annullabile, era scaduto il termine di cui all’art. 1137 c.c. per impugnarla e di conseguenza il decreto doveva considerarsi pienamente valido. Da qui il ricorso in Cassazione dei comproprietari dell’unità immobiliare. La Cassazione ribadisce quanto detto in più occasioni in materia di oggetto dell’opposizione a decreto ingiuntivo condominiale . Prima di entrare nel merito della questione, i giudici di piazza Cavour hanno specificato un aspetto di non secondaria importanza. A loro dire, infatti, anche in considerazione di quanto sancito dalle Sezioni Unite con l’arresto n. 18331/10 in materia di legittimazione ad agire dell’amministratore di condominio , il mandatario della compagine, per ciò che concerne il recupero del credito ex art. 63 disp. att. c.c., può agire autonomamente, id est senza preventiva autorizzazione o successiva ratifica assembleare, in tutti e tre i gradi di giudizio. Entrando nello specifico del caso sottopostogli, poi, gli ermellini hanno anche ribadito il principio di diritto espresso dalle Sezioni Unite con la sentenza n. 4806. I ricorrenti si lamentavano del fatto che la Corte d’appello avesse ritenuto valido un decreto fondato su una deliberazione invalida per omessa convocazione. Gli ermellini hanno condiviso quanto stabilito dal giudice d’appello la deliberazione era affetta da un vizio d’annullabilità e non di nullità, sicché i modi ed i termini per farlo valere erano quelli indicati dall’art. 1137 c.c. in breve impugnazione del deliberato. Secondo i giudici di piazza Cavour, infatti, in tema di opposizione a decreto ingiuntivo immediatamente esecutivo emesso ai sensi dell’art. 63 disp. att. c.c. per la riscossione dei contributi in base allo stato di ripartizione approvato dall’assemblea, il condomino opponente non può far valere questioni attinenti alla validità della delibera condominiale ma solo questioni riguardanti l’efficacia della medesima. Tale delibera infatti costituisce titolo di credito del condominio e, di per sé, prova l’esistenza di tale credito e legittima non solo la concessione del decreto ingiuntivo, ma anche la condanna del condomino a pagare le somme del giudizio di opposizione che quest’ultimo proponga contro tale decreto, ed il cui ambito è dunque ristretto alla sola verifica della esistenza e della efficacia della deliberazione assembleare di approvazione della spesa e di ripartizione del relativo onere . Insomma mentre una deliberazione annullabile è pienamente valida fino ad un provvedimento di annullamento o di sospensione in corso di causa cfr. art. 1137 c.c. , una deliberazione nulla, in ragione dei principi generali in materia di nullità degli atti giuridici, è inefficace. Di conseguenza la nullità può essere rilevata dal giudice dell’opposizione chiamato a sindacare sull’efficacia della delibera ma l’omessa convocazione, che è vizio riguardante la validità del deliberato, no. Il ricorso, tuttavia, è stato parzialmente accolto in quanto il decreto riguardava anche delle somme non ancora scadute al momento della sua emissione ciò, è notorio, non è possibile.

Corte di Cassazione, sez. II Civile, sentenza 12 luglio - 12 novembre 2012, n. 19605 Presidente Triola – Relatore Migliucci Svolgimento del processo 1.- Il Condominio sito in omissis chiedeva e otteneva decreto ingiuntivo nei confronti dei condomini P.F. , P.P. e P.L.R. , comproprietari di un appartamento sito nel condominio, per il pagamento di quote condominiali scadute per lire 6.945.332, come da verbale d'assemblea 30 settembre 1993 che aveva approvato il rendiconto '92/'93 e il preventivo '93/'94. Avverso tale decreto gli ingiunti proponevano opposizione, deducendo che l'avviso di convocazione dell'assemblea del 30 settembre 1993 non era mai stato loro comunicato che non era stato mai inviato loro un conteggio particolare di quanto dovuto che i 2/3 della spesa del lastrico solare, di uso esclusivo del proprietario dell'ultimo piano, era stato ripartito tra tutti i condomini che la spesa per il portone d'ingresso non era stata mai approvata dall'assemblea che la spesa per la pulizia delle scale era stata deliberata senza che l'argomento fosse all'ordine del giorno che la spesa relativa all'ascensore doveva essere ripartita esclusivamente tra i condomini che l'avevano installato senza preventiva deliberazione assembleare che all'amministratore, peraltro non iscritto nell'albo di categoria, era stato riconosciuto un compenso eccessivo che erano stati addebitati interessi con decorrenza anteriore a quella dovuta che erano state richieste con decreto ingiuntivo anche le rate non scadute dell'esercizio 1993/94. Il Condominio chiedeva il rigetto dell'opposizione. Con sentenza del 30 settembre 2001 il Tribunale di Perugia accoglieva l'opposizione, ritenendo che il Condominio non avesse dato la prova della regolare convocazione degli opponenti all'assemblea del 30 settembre 1993, sicché le deliberazioni assunte da quel consesso dovevano ritenersi nulle, e conseguentemente infondata l'ingiunzione che sulla base di quei deliberati era stata emessa. Con sentenza dep. il 24 febbraio 2006 la Corte di appello di Perugia, in riforma della decisione impugnata dal Condominio, rigettava l'opposizione al decreto che confermava. Dopo avere rilevato che non era chiaro se gli opponenti fossero stati o meno convocati all'assemblea del 30 settembre 19993 anche se la spedizione delle raccomandate da parte dell'amministratore lo avrebbe lascato supporre, i Giudici osservavano che la questione non era decisiva posto che si il difetto di convocazione del condomino all'assemblea condominiale è causa di annullabilità e non di nullità della relativa delibera posto che i predetti erano a conoscenza del verbale di assemblea già in epoca prossima all'ottobre 1993 il termine per impugnare era scaduto. Ritenevano che potevano prendersi in considerazione soltanto i motivi eventuali di nullità della delibera ed escludevano che quelli con l'opposizione invocati potessero integrare alcuna nullità. In relazione agli altri motivi, i Giudici osservavano che era legittima la ripartizione delle spese relative al lastrico solare ex art. 1126 la spesa per il portone di ingresso era stata ratificata con l'approvazione del rendiconto l'installazione dell'ascensore non poteva considerarsi innovazione gravosa o voluttuaria la nomina dell'amministratore può avvenire anche fra professionisti non inscritti al relativo albo e la determinazione del compenso è rimessa alla libera contrattazione. Per quel che riguardava la decorrenza degli interessi e delle rate scadute, la sentenza rilevava la genericità della doglianza e comunque la esattezza della decorrenza degli interessi dal 30-9-1993, posto che il l'esercizio ‘92-‘93 era terminato e quello ‘93-‘94 era iniziato da tre mesi, senza che gli opponenti avessero pagato alcunché ed erano stati oggetto di due esecuzioni, mentre per le rate non ancora scadute era ritenuta, ai sensi dell'art. 1186 cod. civ., la decadenza dal beneficio del termine. 2.- Avverso tale decisione propongono ricorso per cassazione P.F. , P.P. e P.L.R. sulla base di cinque motivi illustrati da memoria. Resiste con controricorso l'intimato. Motivi della decisione Preliminarmente va rilevato che la presente controversia, avendo a oggetto il pagamento dei contributi condominali richiesti con l'opposto decreto ingiuntivo, rientra, ai sensi dell'art. 1130 n. 3 cod. civ. e 63 disp. att. cod. civ., nelle attribuzioni dell'amministratore il quale in tale ipotesi è legittimato ad agire art. 1131 primo comma cod. civ. senza che sia necessaria l'autorizzazione dell'assemblea che invece è richiesta quando la controversia esorbita dalle sue attribuzioni S.U. 18331/2010 pertanto, va disattesa la richiesta del Procuratore Generale di assegnazione di un termine per la regolarizzazione della costituzione del Condominio nel giudizio di cassazione. 1.1. - Il primo motivo, lamentando violazione degli artt. 1136, 1137, 2697, 2727 e 2729 cod. civ. nonché, 115, 116 cod.proc. civ., deduce che la sentenza, discostandosi da quanto aveva ritenuto il tribunale e ritenendo annullabile e non nulla la delibera del 30 settembre 1993, aveva da un lato considerato non perfezionato il procedimento di comunicazione della convocazione di cui non era stata provata la ricezione della relativa raccomandata e poi aveva invece ritenuto il medesimo procedimento perfezionato quando erroneamente aveva affermato che gli opponenti avevano avuto conoscenza del verbale di assemblea senza che il Condominio avesse offerto la prova, al medesimo incombente, dell'avvenuta ricezione della raccomandata relativa alla comunicazione del predetto verbale la delibera era stata tempestivamente impugnata con l'atto di opposizione. 1.2. - Il secondo motivo, lamentando violazione degli artt. 1120, 1121, 1136, 1105, 1126, 1123, 1185, 1186, 2697, 2727 e 2729 cod. civ. nonché 112, 115, 116, 342, 346, 132 n. 4 cod.proc., censura la sentenza che era andata oltre il devolutimi, posto che con il gravame il Condominio si era limitato al solo fatto della nullità e/o annullabilità della delibera del 30 settembre 1993 e alla relativa convocazione senza richiamare specificamente le altre questioni. Anche nel caso di opposizione a decreto ingiuntivo per oneri condominiali il Condominio, essendo attore, deve fornire la prova del suo diritto che nella specie non era stato dimostrato, posto che a non vi era stata la previa deliberazione dell'assemblea in ordine alla spesa relativa al portone di ingresso dello stabile e, contrariamente a quanto affermato dalla Corte di appello, non poteva ritenersi la ratifica con la delibera del 30-9-1993, non essendovi in essa alcuna traccia b ugualmente doveva dirsi a proposito delle spese relative al lastrico solare di uso esclusivo, i cui 2/3 non potevano essere ripartiti anche a carico del proprietario del lastrico solare sul quale la spesa già gravava per un terzo c ugualmente doveva dirsi per la installazione dell'ascensore che non era stata mai deliberata dai condomini e, trattandosi di innovazione, doveva essere approvata con la maggioranza qualificata di cui all'art. 1120 cod. civ. d analogamente era avvenuto per la nomina dell'amministratore non iscritto alla relativa associazione e alla determinazione in misura eccessiva del suo compenso. Per quel che riguardava gli interessi, infondata era la ritenuta genericità della doglianza, essendo stato dedotto dagli opponenti che la quantificazione dei pretesi interessi era erronea, poiché si richiedevano interessi dalla data dell'assemblea 30/9/93, quando era evidente che tali interessi potevano essere dovuti solo per le rate scadute e approvate in quella sede e non per il preventivo ‘94 e per i pagamenti la cui scadenza era fissata per il 30/11/1993 risultava dallo stesso preventivo '94 prodotto dal Condominio che i pagamenti per le spese straordinarie dovevano essere eseguiti entro il 30/10/93 ed entro il 30/11/93, per cui non poteva il Condominio pretendere gli interessi dal 30/9/1993, mentre quanto alle spese ordinarie, queste erano suddivise in dodici mensilità a partire dal 30/10/1993 di L. 195.400, delle quali, ovviamente, erano scadute solo le prime quattro mensilità. Censura ancora l'applicazione dell'art. 1186 cod. civ. che di ufficio e senza che ne ricorressero i presupposti era stata compiuta dai Giudici. Il Giudice aveva omesso ogni pronuncia sulla questione relativa alla pulizia delle scale. 1.3. - I motivi, involgendo questioni che appaiono strettamente connesse, vanno esaminati congiuntamente. In primo luogo, deve escludersi il denunciato vizio di ultrapetizione, posto che, nel censurare la sentenza del Tribunale che aveva dichiarato la nullità della delibera sulla quale si era fondata l'ingiunzione opposta, il Condominio non si era limitato a impugnare la declaratoria di nullità della delibera de qua ma aveva chiesto il rigetto dell'opposizione e la conferma del decreto, così instando per l'accoglimento della domanda proposta con la richiesta del decreto, che costituiva l'oggetto del giudizio, mentre l'efficacia della delibera su cui il decreto si fondava ne rappresentava la necessaria premessa. Ed invero,il decreto ingiuntivo si basava sulla delibera con la quale erano stati approvati il rendiconto delle spese dell'esercizio ‘92-‘93 e il preventivo '93-'94 che peraltro era limitato ai primi quattro mesi tale delibera è stata ritenuta annullabile e non nulla, tenuto conto che il denunciato difetto di convocazione dell'assemblea non può comportare nullità, così come sarebbero affetti da ragioni di annullabilità e non da nullità i vizi lamentati e riproposti con il ricorso per cassazione. Orbene, in tema di opposizione a decreto ingiuntivo immediatamente esecutivo emesso ai sensi dell'art. 63 disp. att. cod. civ. per la riscossione dei contributi in base allo stato di ripartizione approvato dall'assemblea, il condomino opponente non può far valere questioni attinenti alla validità della delibera condominiale ma solo questioni riguardanti l'efficacia della medesima. Tale delibera infatti costituisce titolo di credito del condominio e, di per sé, prova l'esistenza di tale credito e legittima non solo la concessione del decreto ingiuntivo, ma anche la condanna del condomino a pagare le somme nel giudizio di opposizione che quest'ultimo proponga contro tale decreto, ed il cui ambito è dunque ristretto alla sola verifica della esistenza e della efficacia della deliberazione assembleare di approvazione della spesa e di ripartizione del relativo onere Cass. 2387/2003 7261/2002 11515/1999 3302/1993 . D'altra parte, debbono qualificarsi nulle le delibere dell'assemblea condominiale prive degli elementi essenziali, le delibere con oggetto impossibile o illecito contrario all'ordine pubblico, alla morale o al buon costume , le delibere con oggetto che non rientra nella competenza dell'assemblea, le delibere che incidono sui diritti individuali sulle cose o servizi comuni o sulla proprietà esclusiva di ognuno dei condomini, le delibere comunque invalide in relazione all'oggetto debbono, invece, qualificarsi annullabili le delibere con vizi relativi alla regolare costituzione dell'assemblea, quelle adottate con maggioranza inferiore a quella prescritta dalla legge o dal regolamento condominiale, quelle affette da vizi formali, in violazione di prescrizioni legali, convenzionali, regolamentari, attinenti al procedimento di convocazione o di informazione dell'assemblea, quelle genericamente affette da irregolarità nel procedimento di convocazione, quelle che violano norme richiedenti qualificate maggioranze in relazione all'oggetto S.U. 4806/2005 . Pertanto, una volta accertata la immediata esecutività della delibera, in base alla quale era stato legittimamente emesso il decreto, non potevano essere invocati nel giudizio di opposizione eventuali vizi invalidanti la predetta delibera che avrebbero dovuti essere fatti valere nel giudizi di impugnazione, atteso che il Giudice dell'opposizione al decreto non avrebbe potuto, neppure incidenter tantum, rilevare l'invalidità delle delibere impugnate. Va ancora considerato che l’assemblea, che nell'ambito dei poteri di gestione del condominio, approva il rendiconto ai sensi dell'art. 1135 cod. civ., in tal modo ratifica con efficacia ex tunc le spese per lavori anche se non siano stati deliberati, salvo evidentemente i vizi invalidanti tale delibera da fare valere nei modi di legge. Ciò posto, va osservato che a la tempestività o meno dell'impugnativa prevista dall'art. 1137 cod. civ. in tema di delibere annullabili ovvero la conoscenza del verbale di assemblea oggetto del primo motivo di ricorso sono del tutto ininfluenti nella presente sede, che non ha a oggetto la impugnazione principaliter della delibera b la denuncia circa la ripartizione della spesa relativa al lastrico solare o la maggioranza con la quale era stata approvata l'installazione dell'ascensore sono ragioni di annullabilità della delibera, cosi come non sono comunque ragioni che possono configurare invalidità la scelta della persona dell'amministratore o la determinazione del suo compenso. Per quel che concerne la spesa relativa al portone di ingresso che secondo i ricorrenti - a differenza di quanto affermato dai Giudici non sarebbero state neppure menzionate nel verbale di assemblea, la censura si risolve nella denuncia di un travisamento o di un errore revocatorio che non può essere denunciato in sede di legittimità. Per quel che concerne la pulizia delle scale - contrariamente a quanto sostenuto dai ricorrenti - i Giudici hanno esaminato la questione, affermando che la relativa spesa era stata comunque ratificata con l'approvazione del rendiconto. Il motivo merita invece accoglimento per quel che concerne la censura relativa alla decorrenza degli interessi e alle rate non ancora scadute del preventivo, laddove i Giudici - dopo avere considerato generica la censura sollevata dagli opponenti - l'hanno comunque esaminata nel merito e, nel ritenere dovute le somme di cui al decreto, hanno applicato, d'ufficio, l'art. 1186 cod. civ., considerando immediatamente esigibili le rate non scadute del preventivo e, di conseguenza, dovuti gli interessi con decorrenza dal 30-9-1993 su tali somme. In primo luogo, deve ritenersi che con l'opposizione - che peraltro non è un mezzo di gravame - erano state formulate contestazioni in merito alla debenza degli interessi e delle rate non ancora scadute del preventivo ‘93-‘94 ai quali soltanto si fa riferimento con le censure sollevate con il ricorso per cassazione , per cui l'affermata genericità era da considerarsi del tutto fuori luogo. Ciò posto, va osservato che la richiesta di decadenza dal beneficio del termine previsto dalla norma citata è evidentemente riservata al potere dispositivo della parte che, da un lato, è il soggetto interessato a fare valere l'immediata esigibilità della prestazione e, dall'altro, deve invocare e dimostrare i presupposti al riguardo previsti dalla norma citata insolvenza o diminuzione o mancata prestazione delle garanzie . Ed invero, con il ricorso per decreto ingiuntivo non era stata chiesta la decadenza dal beneficio del termine e non erano state neppure allegate le circostanze al riguardo previste l'art. 1186 cod. civ Pertanto, il primo motivo va rigettato, il secondo motivo va accolto nei limiti in cui si è detto cioè per quel che concerne gli interessi e le rate non ancora scadute con riferimento al preventivo '93-‘94 la sentenza va cassata relativamente e limitatamente a quanto si è detto a proposito del secondo motivo con rinvio, anche per le spese della presente fase, alla Corte di appello di Roma. P.Q.M. Accoglie il secondo motivo del ricorso nei limiti di quanto in motivazione rigetta il primo motivo cassa la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto e rinvia, anche per le spese della presente fase, alla Corte di appello di Roma.