Interruzione dell’usucapione un tubo ... se lo spostamento è minimo

Le tubature di acqua e gas sono lì da molto più di 20 anni, quindi è stato usucapito il diritto di servitù. Nemmeno lo spostamento delle stesse nel corso degli anni interrompe la possessio ad usucapionem.

La fattispecie. Le liti con i vicini di casa sono spesso dovute al non rispetto delle distanze legali. Il caso affrontato dalla Corte di Cassazione con la sentenza n. 19089 depositata il 6 novembre 2012 , nasce dalla citazione in giudizio nei confronti di una donna da parte della sua vicina, proprietaria dell’immobile confinate ed avente un muro in comune con la convenuta. Nello specifico veniva richiesta la rimozione di alcune tubature, di acqua e gas, di una putrella - installate a distanza inferiore rispetto a quella legale – oltre al risarcimento, di 4mila euro, per i danni subiti a causa dei lavori di ristrutturazione della vicina. La servitù apparente è stata usucapita? La convenuta eccepiva, invece, l’usucapione in relazione al posizionamento delle condutture. Però, all’esito dei due gradi di giudizio di merito, la danneggiata era riuscita ad ottenere il solo risarcimento dei danni, pari a poco più di 2mila euro. La donna, quindi, presenta ricorso per cassazione e la controparte resiste con controricorso. La Corte di legittimità, dopo aver riunito i ricorsi, li rigetta, visto che si risolvono nella formulazione di censure in fatto che i giudici hanno correttamente valutato. Tuttavia, la S.C. ha avuto modo di fare delle precisazioni. Nessuna interruzione della possessio ad usucapionem. Per quanto riguarda l’usucapione della servitù, la missiva inviata nel 1967 non costituiva atto idoneo ad interrompere la possessio ad usucapionem e, comunque, nel ventennio successivo alla missiva e prima dell’instaurazione del giudizio, non era stato esercitato dall’avente diritto alcun potere di fatto sulla cosa. Lo spostamento dei tubi non conta. Nemmeno lo spostamento delle tubazioni a qualche centimetro dal muro divisorio e ad esso collegate da zanche metalliche - spostamento avvenuto all’interno della fascia di rispetto di 1 metro dal confine art. 889, co. 2, c.c. – non aveva comportato interruzione del possesso, accentuando invece, secondo gli Ermellini, il connotato dell’apparenza della servitù . Al rigetto dei ricorsi, segue la compensazione delle spese di giudizio per la reciproca soccombenza.

Corte di Cassazione, sez. II Civile, sentenza 26 settembre – 6 novembre 2012, numero 19089 Presidente/Relatore Piccialli Svolgimento del processo Con atto notificato il 30.9.98 A Z. , proprietaria di un immobile in XXX, confinante ed avente un muro in comune con quello di P A. , citò quest'ultima al giudizio del Tribunale di Milano, chiedendone la condanna alla rimozione di alcune tubature, relative alle condutture idrica e del gas, nonché di una putrella, in quanto installate a distanza inferiore a quella legale rispetto al proprio appartamento, oltre al risarcimento dei danni, in misura di L. 4.000.000, per lesioni cagionate al suddetto immobile dai lavori di ristrutturazione eseguiti in quello contiguo. Costituitasi la convenuta, riconobbe nella limitata misura di L. 500.000 la pretesa risarcitoria e contestò le rimanenti, segnatamente eccependo l'usucapione in relazione al posizionamento delle condutture. Espletata l'istruttoria orale, con sentenza numero 2535 del 2002 l'adito tribunale accolse la sola domanda risarcitoria, in misura di Euro 2.065, 83, respinse le rimanenti e condannò la convenuta al rimborso di 1/3 delle spese, per il resto compensandole. Proposto appello dalla Z. , nella resistenza della A. , appellante incidentale, con sentenza dell'8/24.3.2005, la Corte di Milano respingeva entrambi i gravami e compensava interamente le spese del grado. Tali le essenziali ragioni della suddetta decisione a pur ritenendo ammissibile la produzione, avvenuta solo in secondo grado, di un documento da cui risultava che uno dei testi addotti dalla controparte, L G. , dante causa della A. , aveva a costei garantito la maturata usucapione del posizionamento delle tubature, la dedotta incapacità a testimoniare riguardava solo la predetta e non anche i rimanenti quattro testi, dalle cui univoche e disinteressate deposizioni era emersa l'ultraventennale risalenza di tali condutture, poste a distanza non legale b la servitù eccepita era usucapitole, sussistendo i requisiti della visibilità e permanenza delle opere destinate al relativo esercizio, della cui esistenza peraltro l'attrice era risultata a conoscenza c il possesso, quand'anche interrotto da una missiva risalente al 10.11.66, successivamente si era protratto senza violenza o clandestinità e non era stato interrotto da successivi atti a tanto idonei, tali non potendo considerarsi generiche lagnanze , comportando, nel novembre del 1986 l'acquisto della servitù d sul posizionamento della putrella , nessuna prova era stata prodotta ed il motivo di gravame risultava generico e quanto al danno al muro divisorio, il cui sfondamento era stato ammesso, provato dalla testimonianza di un vigile urbano, che ne aveva anche precisato le proporzioni cm. 40x 40 , e confermato da rilievi fotografici, congrua appariva la somma di L. 4.000.000 riconosciuta dal primo giudice. Avverso tale sentenza la Z. ha proposto ricorso per cassazione affidato a due motivi. Ha resistito la A. con controricorso, contenente ricorso incidentale con unico motivo, successivamente depositando una memoria illustrativa. Motivi della decisione Va preliminarmente disposta la riunione dei reciproci ricorsi ai sensi dell'art. 335 c.p.c. Con il primo motivo di quello principale si deduce omessa, insufficiente o contraddittoria motivazione su punto decisivo, omesso esame di fatti e documenti rilevanti, nonché violazione e falsa applicazione degli artt. 1158 e 1161 c.c., censurandosi l'accoglimento della eccezione di usucapione, sia sotto il profilo della, immotivatamente ritenuta, apparenza della servitù, in assenza del requisito della visibilità delle condutture e conoscibilità della relativa esistenza da parte anche dell'attrice, venutane a conoscenza solo nel 1997, sia sotto quello dei requisiti del possesso, che nella specie sarebbe stato clandestino. Con il secondo motivo la ricorrente principale lamenta omissione, insufficienza o contraddittorietà della motivazione in punto di valutazione delle risultanze testimoniali, non essendosi tenuto conto degli stretti legami di parentela, con i danti causa della A. dei quattro testi ritenuti attendibili dalla corte di merito, né del contrasto delle relative deposizioni, peraltro implicanti meri convincimenti, con il contenuto di documenti prodotti dall'attrice. 1 motivi vanno entrambi respinti, risolvendosi nella formulazione di censure in fatto, con le quali si tenta di rimettere in discussione la valutazione delle risultanze istruttorie, della quale i giudici di merito hanno fornito adeguata motivazione, senza incorrere in omissioni, vizi logici o errori di diritto. Quanto al primo, va osservato che il requisito dell'apparenza della servitù, il cui possesso veniva esercitato mediante le tubazioni poste a distanza inferiore a quella di legge, è stato desunto non solo dall'univocità delle deposizioni dei testi, che ne avevano, evidentemente de visu, constatato la presenza, ma anche dalla circostanza che l'attrice se ne fosse ripetutamente lamentatacene dopo la missiva inviata nel 1967, che, peraltro e contrariamente a quanto ritenuto o, meglio, soltanto considerato in via di ipotesi teorica dalla corte territoriale, non costituiva atto idoneo ad interrompere la possessio ad usucapionem. A tal riguardo va richiamato e ribadito il costante indirizzo della giurisprudenza di questa Corte, a termini del quale siffatta efficacia interruttiva, per il combinato tassativo disposto di cui agli artt. 1165 e 2943 c.c., può essere ascritta soltanto a quegli atti comportanti la perdita materiale, sua pur temporanea, del potere di fatto esercitato sulla cosa, o alle iniziative giudiziali dirette a provocarne ope iudicis la privazione nei confronti del possessore usucapiente. Da tale principio, applicabile anche in materia di servitù, con segue che l'esercizio del potere di fatto in questione, consistente nel mantenimento delle tubazioni a distanza dal confine inferiore a quella legale, integrante il possesso non clandestino in quanto noto alla proprietaria del fondo servente sia continuato anche dopo l'invio della diffida in questione e, successivamente, proseguito, fino al compimento del ventennio, anteriormente all'inizio della causarono stante il dedotto v. pag. 6 p.p. del ricorso spostamento delle tubazioni a qualche centimetro dal muro divisorio e ad esso collegate da anche metalliche , considerato che tale nuova collocazione, comunque avvenuta all'interno della fascia di rispetto di m. 1 dal confine, prevista dall'art. 889 co. 2 c.c., non aveva comportato ottemperanza alla diffida e, dunque, interruzione del possesso, accentuando invece il connotato dell'apparenza della servitù. Sul secondo motivo, è sufficiente rilevare la genericità ed il difetto di autosufficienza delle doglianze, laddove si lamenta che il giudice avrebbe valorizzato stati soggettivi dei testi, di cui non vengono riportate le confutate dichiarazioni, così come si omette di riportare il contenuto dei documenti prodotti dall’attrice, con cui le testimonianze si porrebbero in contrasto. Quanto ai, non meglio precisati, legami di parentela con la dante causa della convenuta, trattasi di argomento palesemente labile, inidoneo ad infirmare, in assenza di altri e più concreti elementi di sospetto ed in presenza della univocità delle deposizioni, di cui il giudice di merito ha dato atto, l'attendibilità delle stesse. Con l'unico motivo di ricorso incidentale si lamenta violazione e falsa applicazione degli artt. 1226 e 2697 c.c., con connessa carenza di motivazione, censurandoli la liquidazione equitativa del danno, in quanto operata in fattispecie nella quale ben avrebbe potuto la pretesa danneggiata, a tanto onerata, forni re più concreti elementi atti alla relativa quantificazione. Anche tale censura va respinta, alla luce della giurisprudenza di questa Corte, a termini della quale legittimamente ed insindacabilmente il giudice di merito procede alla determinazione equitativa del danno, in caso di prova certa delle relative sussistenza e responsabilità e di non agevole valutabilità, dovendosi l'impossibilità di provarne il preciso ammontare intendersi in senso relativo, tenuto conto delle circostanze del caso v. nnumero 20990/11, 10697/10 . Nel caso di specie, accertati la sussistenza del danno ed il rapporto causale con i lavori eseguiti dalla convenuta, elementi che non si contestano nel ricorso, non essendo risultato che la danneggiata avesse già provveduto alla relativa riparazione a sue spese ipotesi nella quale avrebbe potuto esigersi la prova del relativo esborso , i giudici di merito hanno opportunamente ritenuto di procedere alla liquidazione in questione senza ricorrere ad una consulenza tecnica che avrebbe sensibilmente aggravato i costi della controversia in relazione al non elevato valore della stessa , ponendo a base della stessa gli elementi oggettivi desunti della testimonianza del vigile urbano e dai rilievi fotografici, circa la non lieve entità della lesione, e nozioni di comune esperienza. Conclusivamente, il rigetto di entrambi i ricorsi comporta la compensazione della spese, per la reciproca soccombenza. P.Q.M. La Corte, riuniti i reciproci ricorsici rigetta e dichiara interamente compensate tra le parti le spese del giudizio.