Pioggia ed esondazione, fogne k.o.: tipografia allagata. Risarcimento affidato al giudice ordinario

Respinta la richiesta del Comune, chiamato in causa per le carenze della linea fognaria, di affidare la questione al Tribunale regionale delle acque pubbliche. Decisiva la valutazione sulla non possibilità di considerare, in questo caso, come opera pubblica la rete fognaria. A valutare i fatti e a decidere sulla richiesta di risarcimento saranno i giudici ordinari.

Pioggia a catinelle, l’impianto fognario che non regge l’impatto – anche a causa dell’esondazione di un fiume –, acque ‘nere’ e meteoriche che risalgono dal tombino a subirne duramente le conseguenze è una tipografia. Il capannone sede dell’attività, preso in affitto, è completamente allagato, e i macchinari sono praticamente inutilizzabili. Evidente il danno, da acclarare le responsabilità. Prima, però, va sciolto un ulteriore nodo a decidere dovrà essere il Tribunale ordinario, non quello delle acque pubbliche Cassazione, ordinanza numero 14883, sezione sesta civile, depositata oggi . Chi valuta? Premessa fondamentale, è evidente, è la richiesta di risarcimento per i gravi danni subiti avanzata dalla tipografia in Tribunale a finire nel mirino non solo il proprietario del capannone preso in affitto, ma anche il Comune. Pomo della discordia è la causa principale dell’allagamento, ossia i vizi di costruzione dell’impianto fognario del fabbricato , vizi che il rappresentante della tipografia addebita alla proprietà del capannone, e che, invece, quest’ultima addebita al Comune che, in qualità di proprietario e custode della linea fognaria nella quale confluiva l’impianto a servizio del capannone , avrebbe dovuto predisporre le misure necessarie ad evitare il rigurgito . E proprio il Comune mette in discussione la competenza del Tribunale ordinario, affermando, invece, quella del Tribunale regionale delle acque pubbliche. Valutazione, questa, accolta dai giudici ordinari. Opera pubblica? Il quadro complessivo viene valutato nuovamente dai giudici della Cassazione, a cui si rivolge la tipografia rivendicando la legittimità della giurisdizione ordinaria sulla richiesta di risarcimento dei danni subiti. Evidente, innanzitutto, che l’allagamento del capannone non è stato causato in via diretta dall’esondazione del fiume, ma da vizi di progettazione e dall’omessa manutenzione del sistema fognario, la cui inidoneità a far defluire sotterraneamente le acque del fiume, che si erano convogliate in occasione della piena, ha determinato il rigurgito di tali acque, frammiste a quelle nere, dal tombino . Ebbene, alla luce della giurisprudenza, le acque, nere e meteoriche, convogliate nelle fognature urbane non rientrano nel novero delle acque pubbliche , chiariscono i giudici. Da ciò discende anche che la rete fognaria non può considerarsi opera pubblica . Logico, quindi, dedurre la competenza del Tribunale ordinario, che dovrà decidere sulla richiesta di risarcimento dei danni avanzata dalla tipografia. Questa la decisione della Cassazione, i cui giudici evidenziano, infine, anche l’errore commesso dal giudice del merito, ossia avere omesso di tener conto che, una volta convogliate all’interno della fognatura, anche le acque fluviali andavano considerate fognarie .

Corte di Cassazione, sez. VI Civile-1, ordinanza 29 maggio – 5 settembre 2012, n. 14883 Presidente Salmè – Relatore Cristiano Ordinanza Con ricorso ex artt. 8 e 447 bis c.p.c. del 24.2.07 la T.M. di P.G. & amp C. s.n.c. ha convenuto in giudizio dinanzi at Tribunale di Pesaro O.G., che, con contratto del 13.4.99, le aveva locato un capannone al piano seminterrato dell’edificio sito alla via Campania 16, nel quale essa svolgeva la propria attività di impresa, e l’Immobiliare G. s.a.s. di G.O. & amp C., cui il locatore aveva ceduto il contratto, per sentirli, fra l’altro, condannare al risarcimento dei gravi danni subiti a causa dell’omessa eliminazione dei vizi di costruzione dell’impianto fognario del fabbricato, che in occasione della piena dei fiume Foglia, aveva determinato il rigurgito di acque nere e meteoriche dal tombino antistante l’immobiliare e l’allagamento del locale, rendendo inservibili i macchinari collocati al suo interno. I convenuti si sono costituiti in giudizio deducendo che la responsabilità dell’accaduto andava addebitata al Comune di Pesaro proprietario e custode della linea fognaria nella quale confluiva l’impianto a servizio del capannone, per aver omesso di predisporre le misure necessarie ad evitare il rigurgito, ed hanno chiamato in giudizio l’ente territoriale. Anche il Comune si è costituito, ha preliminarmente eccepito l’incompetenza del Tribunale adito per essere competente il Tribunale Regionale delle Acque Pubbliche, ed ha, a sua volta, chiamato in causa A. s.p.a. - concessionaria delle reti e degli impianti afferenti il servizio idrico integrato - e la propria compagnia di assicurazioni per i danni cagionati a terzi, Milano Ass.ni s.p.a. Aspes ha, infine, chiesto ed ottenuto la chiamata di Aspes Multiservizi s.p.a. oggi Marche Multiservizi s.p.a. e dell’assicuratrice Fondiaria Sai s.p.a. Tutte le società chiamate in causa hanno aderito all’eccezione di incompetenza sollevata dal Comune di Pesaro. Con sentenza del 3.6.2010, il giudice adito ha accolto l’eccezione ed ha pertanto dichiarato la propria incompetenza a decidere, per essere competente il Tribunale Regionale delle Acque Pubbliche. T.M. s.n.c. ha impugnato la sentenza con ricorso per regolamento di competenza, deducendo, con un primo motivo, che la competenza avrebbe dovuto essere determinata alla stregua della domanda da essa avanzata nei confronti dei convenuti, e non anche della domanda di garanzia da costoro svolta nei confronti del Comune di Pesaro, e, con un secondo motivo, che, anche a voler tener conto di tale domanda, la controversia spetterebbe ugualmente alla cognizione del Tribunale di Pesaro. Il Comune di Pesaro, Aspes s.p.a. e Marche Multiservizi s.p.a. hanno resistito al ricorso con separate memorie. O.G., Immobiliare G. s.a.s., Fondiaria Sai s.p.a. e Milano Ass.ni s.p.a. non hanno svolto difese. Il P.M. ha concluso per l’accoglimento del ricorso. La ricorrente e le resistenti hanno depositato memorie ai sensi dell’art. 378 c.p.c. Il secondo motivo di ricorso, che riveste carattere assorbente rispetto al primo, è fondato e merita accoglimento. Contrariamente a quanto si sostiene nelle memorie depositate dalle parti resistenti, secondo la prospettazione dell’attrice e dei convenuti avallata dall’ATP disposto in corso di causa , l’allagamento del capannone non è stato causato in via diretta dall’esondazione del fiume Foglia, ma da vizi di progettazione e/o dall’omessa manutenzione del sistema fognario, la cui inidoneità a far defluire sotterraneamente le acque del fiume che vi si erano convogliate in occasione della piena, ha determinato il rigurgito di tali acque, frammiste a quelle nere, dal tombino. Secondo la giurisprudenza costante e consolidata di questa Corte, le acque - nere e meteoriche - convogliate nelle fognature urbane non rientrano nel novero delle acque pubbliche, per difetto del fondamentale requisito, stabilito dall’art. 1 del r.d. n. 1775 del 1933, della loro attitudine ad usi di pubblico generale interesse. La necessità di tale requisito, ai fini della qualificabilità delle acque come pubbliche, è rimasta ferma anche dopo l’entrata in vigore della l. 5 gennaio 1994 n. 36. L’art. 1 d.P.R. 18 febbraio 1999 n. 238 regolamento recante norme per l’attuazione di talune disposizioni della l. 5 gennaio 1994 n. 36, in materia di risorse idriche conferma - per espressa esclusione - la non annoverabilità tra le acque pubbliche delle acque meteoriche refluenti nella rete fognaria, come tali destinate, insieme con i liquami pure ivi convogliati, al mero smaltimento, senza possibilità di sfruttamento a fini di pubblico generale interesse Cass. sez. I, 11/01/2001, n. 315 . La rete fognaria non può pertanto considerarsi opera pubblica, ai sensi dell’art. 140 lett. d del citato T.U. Difetta, in conclusione, il presupposto sul quale si fonda il principio enunciato da Cass. S.U. n. 1066/2006, richiamato nella sentenza impugnata, in ordine ai criteri di individuazione delle competenza del Tribunale ordinario o del TRAP la verifica che va a tal file compiuta circa la dedotta dipendenza del danno dall’errata esecuzione, dalla marcata manutenzione o, comunque, dal mal funzionamento dell’opera postula infatti, pur sempre, che si tratti di opera idraulica realizzata nel regime delle acque pubbliche Cass. n. 1451/2000 . Il giudice del merito, del resto, dopo aver egli stesso ricordato che le acque di smaltimento - piovane e nere - che confluiscono nel sistema fognario comunale non possono considerarsi acque pubbliche”, ha poi contraddittoriamente affermato che, avendo i convenuti rappresentato l’inadeguatezza del sistema fognario in riferimento alla mancanza di cautele dirette ad impedire il rigurgito di acque in caso di piena del fiume Foglia, la controversia ineriva al governo di acque superficiali pubbliche, omettendo totalmente di tener conto che, una volta convogliate all’interno della fognatura, anche le acque fluviali andavano considerate fognarie. La sentenza impugnata deve pertanto essere cassata, con rinvio della causa al Tribunale di Pesaro, competente a decidere della controversia, che regolerà anche le spese del presente giudizio. P.Q.M. La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e dichiara la competenza dei Tribunale di Pesaro cui rinvia la causa e che provvederà anche sulle spese del giudizio di legittimità.