Inammissibili la tardiva opposizione al decreto ingiuntivo e la riconvenzionale dell’opposto: mediazione richiesta anche all’udienza di mutamento del rito

Gli inquilini si oppongono tardivamente, il locatore propone una riconvenzionale inammissibile, il giudice proclama la parità tra i contendenti. Obbligatoria la mediazione nei giudizi di convalida e di opposizione alla sfratto ed in quelli di opposizione purchè venga avviata all’udienza prevista dall’art. 667 cpc.

L’opposizione al decreto ingiuntivo per la riscossione dei canoni locatizi è introdotta con ricorso e non con citazione e deve essere iscritta al ruolo entro 40 giorni dalla ricezione dell’atto, pena l’inammissibilità perchè è tardiva. Tale ritardo è rilevabile anche d’ufficio. Inoltre, salvo che non si tratti di reconventio reconventionis , la riconvenzionale dell’opposto è inammissibile. Questi i principi sanciti dal Tribunale di Reggio Emilia dello scorso 13 aprile. La vera novità è contenuta nell’ordinanza del Tribunale di Palermo, sez. II civile, emessa il 19 nei procedimenti di convalida di sfratto e nelle relative opposizioni la richiesta obbligatoria di mediazione, a pena di improcedibilità, ha come suo ultimo limite l’udienza di mutamento del rito a seguito di opposizione del locatario. Le vicende affrontate. Nella prima il locatore c’è molta confusione sul ruolo delle parti, forse dovuta ad errori di battitura ingiungeva agli inquilini il pagamento di canoni locatizi arretrati, questi si opponevano prontamente, ma introducevano questo giudizio di cognizione con citazione, anziché col ricorso. A sua volta l’opposto proponeva una riconvenzionale per la refusione di danni e di ulteriori canoni. Nella seconda la procedibilità del giudizio di convalida di sfratto è stata garantita dalla proposizione successiva alla fissazione dell’udienza ex art. 667 c.p.c., ma anteriore alla data di svolgimento della stessa. A tale udienza l’attore potrà avviare il meccanismo di ‘sanatoria’ previsto dall’art. 5, D.lgs. 128/10. Opposizione quale forma ed in che tempi? L’opposizione al decreto ingiuntivo vertente su canoni locatizi deve avvenire con ricorso anziché con citazione, perché la materia della locazione rientra tra quelle regolate dal rito del lavoro v. anche appello . In questo caso, per la regola della conservazione degli atti, il giudice muterà il rito e proseguirà il giudizio. Inoltre è consolidato il principio che deve essere iscritta al ruolo entro il quarantesimo giorno dalla notifica dell’atto Cass. nn. 8414/09 e 7263/00 e conformi . La tardività può anche essere sollevata d’ufficio dal giudice. Inammissibilità della riconvenzionale contenuta nella comparsa di costituzione. Sul punto vi è giurisprudenza consolidata l’opposto non può proporre nuove domande e/o riconvenzionali, salvo che le stesse discendano dagli argomenti trattati e dalle questioni poste nell’opposizione. In breve è ammissibile solo la reconventio reconventionis , poiché espressione del diritto di difesa e di quello al contraddittorio Cass. nn. 20822/09, 13086/07, 258/05 e 3254/95 . La decisione del Tribunale di Reggio Emilia. Il G.O. ha preso atto delle reciproche nullità e, data l’improcedibilità dell’opposizione, ha confermato il decreto impugnato, compensando le spese tra le parti. La mediazione è sempre obbligatoria. Il G.I. di Palermo ha affermato che nei giudizi di convalida di sfratto per finita locazione o per morosità ed in quelli di opposizione il tentativo di mediazione diviene condizione di procedibilità solo dopo la pronuncia dei provvedimenti adottati nella fase cd. sommaria, e per il giudizio a cognizione piena derivato dalla opposizione e dal successivo mutamento del rito. . Solo da questo momento l’opponente potrà richiedere la mediazione e di conseguenza la verifica di cui al 1° comma del citato art. 5 andrà operata solo all’udienza fissata ex art. 667 c.p.c v. Tribunale di Palermo del 5/3/12 relativa, tra l’altro, all’inopponibilità dell’art. 3, D.lgs. n. 23/11 ai procedimenti instaurati prima della sua vigenza . Cosa succede se la richiesta di mediazione è inoltrata dopo la calendarizzazione delle udienze? Il magistrato palermitano, al termine dell’analisi sopra descritta, ha concluso che se la mediazione è stata avviata prima dell’udienza prevista dall’art. 667 cpc non si può dichiarare l’improcedibilità dell’azione, in quanto solo da questo momento l’interessato può attuare la sanatoria di cui all’art 5, DLgs 128/10, che disciplina la c.d. mediaconciliazione.

Tribunale di Palermo, sez. II Civile, ordinanza 13 aprile 2012 Giudice Giuseppe De Gregorio Fatto e diritto Letti gli atti e sciogliendo la riserva assunta alla udienza del 02/4/2012 nel procedimento n. 8046/2011 R.G. vista la documentazione versata, e le deduzioni delle parli in ordine all'avvio del procedimento dì mediazione dopo l'udienza di discussione, fissata a seguito del mutamento del rito in speciale locatizio ricordato che a mente del disposto di cui all'art. 5 IV co. d.lvo 28/2010 la necessità del tentativo di mediazione è esclusa nei procedimenti per convalida di licenza o sfratto, fino al mutamento del rito di cui all’articolo 667 del codice di procedura civile osservato allora che per il procedimento per convalida di sfratto quale quello di specie il tentativo di mediazione diviene condizione di procedibilità solo dopo la pronuncia dei provvedimenti adottati nella fase c.d. sommaria, e per il giudizio a cognizione piena derivalo dalla opposizione e dal successivo mutamento del rito considerato perciò che va condiviso l'orientamento secondo cui è onere della parte nel caso di specie, rammentalo dal giudice in sede di mutamento del rito avviare il procedimento di mediazione all'esito del mutamento del rito, e di conseguenza la verifica di cui al 1° comma del citato art. 5 andrà operata solo all'udienza fissata ex art. 667 c.p.c. rilevato che nel caso di specie la società intimante ha dato prova di avere avviato il procedimento di mediazione, seppur dopo l'udienza del 21 dicembre 2011, elencata appunto ex art. 667 c.p.c. atteso che è questa l'udienza in seno alla quale va appunto avviato il meccanismo di sanatoria previsto dal più volte citalo art. 5 ritenuto, pertanto, che la questione della procedibilità della domanda su cui ]c parti erano state invitate a dedurre alla udienza del 1° febbraio 2012 deve ritenersi superata, potendosi cioè procedere oltre viste le istanze istruttorie formulate, ammette, siccome rilevante, la prova testimoniale dedotta dalla ricorrente-intimante con la memoria depositata il 25.11.2011 e ad esclusione del primo articolato, ex art. 2722 c.c. , e limitando a due i testi da escutere, mentre non ammette la prova testi della resistente, non vertendo su circostanze specifiche in fatto P.Q.M. disattesa allo stato ogni altra, diversa istanza, fissa per la prosecuzione l'udienza del 25 giugno 2012 ore 11 00, per l'espletamento della prova ammessa. Si comunichi alle parti.

Tribunale di Reggio Emilia, sentenza 19 aprile 2012 Giudice Gianluigi Morlini Fatto Oggetto di causa è l'opposizione al decreto ingiuntivo meglio indicato in dispositivo, ottenuto dai signori A. e F. nei confronti del signor B. per il pagamento di canoni locatizi. Avverso tale decreto propongono opposizione, con citazione, A. e F., mentre resiste il B.} che a sua volta spiega domanda riconvenzionale per il pagamento di ulteriori canoni locatizi ed il risarcimento di danni asseritamente subiti nell1 esecuzione del contratto locatizio. La causa è istruita dal Giudice allora procedente con l'assunzione dei testi indicati dalle parti. Diritto a Come esposto fai parte narrativa, la materia per cui è causa attiene al pagamento di canoni locatizi. Pertanto, è del tutto evidente, ed è pacifico in giurisprudenza, che, trattandosi di materia la quale deve seguire il rito del lavoro ex art. 447 bis c.p.c., l’opposizione avrebbe dovuto essere presentata con ricorso, e non già con citazione come invece fatto dall'opponente. Peraltro, in virtù del principio di conservazione degli atti, l'opposizione verrebbe comunque ritenuta utilmente proposta, anche se radicata con citazione, nel caso l'iscrizione della causa a ruolo, non già la citazione, fosse avvenuta entro i 40 giorni, pur se l'eventuale decadenza per tardi vita andrebbe rilevata d'ufficio per la pacifica giurisprudenza, da sempre inequivoca sul punto, cfr. da ultimo Cass. n. 8014/2009, esattamente in termini rispetto al caso qui trattato e relativa alla specifica materia dell'opposizione a decreto ingiuntivo in materia locatizia. In argomento cfr. anche, ex pluribus, Cass. Lav. n. 4867/1993, Cass. Lav. n. 11318/1992, Cass. Lav. n. 3258/1991, Cass, Sez. Un. n. 2714/1991, Cass. Lav. n. 4300/1986, Cass. Lav. n. 2496/1985 e Cass. 7263/2000 . Tanto premesso, si osserva che risulta per tabulas come il decreto ingiuntivo qui opposto sia stato notificato al B. 26/3/2007 e come la presente opposizione sia stata iscritta a ruolo il 11/5/2007, ben oltre quindi il termine perentorio di quaranta giorni previsto ex lege. Consegue l'inammissibilità per tardività dell'opposizione, qui rilevata d'ufficio dopo avere instaurato sul punto il contraddittorio con le parti all’udienza del 19/4/2012, con conseguente conferma del decreto opposto. b Inammissibile è anche la domanda riconvenzionale di parte opposta. Sul punto, basta osservare che, da oltre quindici anni, la giurisprudenza di legittimità ha chiarito che l'opposto, convenuto formale ma attore in senso sostanziale, non può porre in essere una domanda riconvenzionale expluribus, cfr. Cass. n. 13086/2007, Cass. n. 258/2005, Cass. n. 11415/2004, Cass. n. 9334/2004, Cass. n. 6202/2004, Cass. n. 632/2003, Cass. n. 16957/2002, Cass. n. 14009/2002, Cass. n. 11053/2001, Cass. Lav. n. 13445/2000, Cass. n. 6528/2000, Cass. n. 2820/1999, Cass. n. 813/1999, Cass. n. 4795/1998, Cass. n. 3254/1995 a meno di reconventio reconventionis, ciò che in nessun modo è configurabile nel caso che qui occupa. Deriva, come detto, l'inammissibilità anche della riconvenzionale dell'opposto, nuovamente rilevata d'ufficio cfr. Cass. n. 11053/2001 , dopo avere instaurato sul punto il contraddittorio con le parti all'udienza del 19/4/2012. c L'inammissibilità delle domande formulata sia dall'opponente, sia dall'opposto, integra una soccombenza reciproca che impone, ex art. 92 comma 2 c.p.c., l'integrale compensazione delle spese di lite. Si dà atto che il presente fascicolo è per la prima volta pervenuto a questo Giudice, trasferito al Tribunale di Reggio Emilia il 11/4/2012, all'udienza del 19/4/2012, ed in tale udienza è stato deciso con sentenza contestuale ex art. 281 sexies c.p.c. P.Q.M. il Tribunale di Reggio Emilia in composizione monocratica definitivamente pronunciando, nel contraddittorio tra le parti, ogni diversa istanza disattesa - dichiara inammissibile l'opposizione, e per l'effetto conferma il decreto ingiuntivo n. 653/2007 emesso dal Tribunale di Reggio Emilia il 23-26/2/2007 - dichiara inammissibile la domanda riconvenzionale dell'opposto - compensa integralmente tra le parti le spese di lite.