



assemblea condominiale | 16 Aprile 2012
I vizi di convocazione e di formazione della volontà assembleare determinano la mera annullabilità della delibera
di Alessandro Villa - Avvocato cassazionista
I vizi che affliggono il procedimento di formazione della volontà assembleare, inclusi quelli inerenti all’omessa convocazione di alcuno dei condomini o della sua rappresentanza in assemblea, non determinano la nullità, ma esclusivamente l’annullabilità della delibera e, pertanto, deve essere impugnata nel termine di decadenza di trenta giorni dalla sua adozione o sua conoscenza.

(Tribunale di Monza, sez. I Civile, sentenza n. 627/12; depositata 12 marzo)








- Opposizione a decreto ingiuntivo e invalidità della delibera posta a suo fondamento
- La natura pertinenziale di un vano sottotetto messa in discussione
- E’ legittima l’azione del Condominio diretta a tutelare il bene comune nel rispetto dei limiti dell’art. 1102 c.c.
- Indipendenza delle vicende debitorie dell’ente condominiale verso i suoi appaltatori e del condomino moroso verso il Condominio
- L’amministratore di Condominio revocato senza giusta causa ha diritto al risarcimento del danno



























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