Le regole sulla legittimazione passiva dell'amministratore in merito all'obbligo di rendiconto

Con una recente sentenza il Tribunale di Bari affronta il problema del difetto di legittimazione passiva del condominio in merito all'obbligo rendicontazione. L'istituto della legittimazione processuale passiva in ambito condominiale, è stata negli ultimi due anni oggetto di importanti e contrastanti pronunce giurisprudenziali emesse dalla Corte di legittimità. Che cos'è il rendiconto condominiale? Il condominio, nella persona dell'amministratore, è tenuto a conservare e compilare regolarmente un sistema di documentazione e di contabilità tale da consentire una puntuale gestione contabile che si fonda su un impianto documentale idoneo a rappresentare tutte le informazioni. Ai sensi dell'art. 1130 c.c., l'amministratore deve rendere il conto della sua gestione . Tutte le informazioni relative alla sua gestione devono essere rese note dall'amministratore ai propri condomini in sede di approvazione che avviene durante una riunione assembleare. I dati di rilevanza economica e reddituale sono rappresentati da tutti dati di rilevanza finanziaria e patrimoniale, dalle informazioni gestionali e al relativo recupero credito L'adozione dei principi contabili e dei criteri di redazione e tenuta della contabilità condominiale, permettono all'amministratore di gestire la contabilità condominiale nell'assoluto rispetto delle norme e della giurisprudenza. L'obbligo di presentazione in assemblea. Dal combinato disposto degli artt. 1130, ultimo comma 1135, n. 3, e 1137, commi 2 e 3, c.c., viene disciplinato l'obbligo dell'amministratore del condominio di predisporre e di presentare il rendiconto annuale all'approvazione dell'assemblea la competenza dell'assemblea in ordine alla verifica ed alla approvazione del rendiconto, concernente il bilancio consuntivo i poteri dei singoli condomini relativi al controllo dell'operato dell'amministratore, che si esauriscono con la partecipazione e con il voto in assemblea e, eventualmente, con la impugnazione delle delibere. Precisamente ai sensi dell'art. 1130, u.c. l'amministratore è tenuto a dare conto della gestione alla fine di ciascun anno in assemblea. Quest'ultima è legittimata a verificare e ad approvare il rendiconto annuale dell'amministratore art. 1135, n. 3, c.c. i condomini assenti o dissenzienti possono impugnare la deliberazione, che approva il rendiconto, facendo ricorso all'autorità giudiziaria nel termine di 30 giorni art. 1137, commi 2 e 3, c.c. . In base all'assunto normativo deriva la conseguenza che la presentazione del rendiconto rappresenta un dovere scaturente direttamente dalla legge, che, quindi, non sarebbe suscettibile di esonero e/o riduzione preventiva in forza di una specifica decisione dell'assemblea stessa e/o di una clausola regolamentare contrattuale. L'ambivalenza delle liti in condominio. La prerogativa delle liti nel condominio è duplice perché quanto si inserisce, in questo contesto, la figura amministratore, quest'ultimo, da una parte può essere il soggetto passivo della lite che i condomini promuovono direttamente nei suoi confronti per eventuali sue responsabilità tali da avere provocato un qualche danno ai condomini stessi dall'altra parte, viceversa, interviene nelle vertenze giudiziarie che ineriscono al condominio quale suo legale rappresentante. Il caso di specie. La sentenza affronta il problema dell'ammissibilità di azioni individuali di contestazione del rendiconto da parte di un singoli condomini nei confronti dell'amministratore del condominio. Il giudice barese risolve il problema uniformandosi alle disposizioni del codice civile e rigetta, per difetto di legittimazione passiva, la domanda giudiziale diretta a far valere, nei confronti del condominio convenuto, l'obbligo di rendicontazione dei conti e delle spese della gestione condominiale atteso che l'unico soggetto tenuto all'obbligo di rendiconto è l'amministratore del condominio e non il condominio in quanto tale, evocato dunque in giudizio erroneamente. A prescindere questo specifico profilo processuale, è innegabile che da questo principio consegue un corollario i poteri dei singoli condomini, relativi al controllo dell'operato dell'amministratore, si esauriscono con la partecipazione e con il voto in assemblea e, eventualmente, con le impugnazione delle delibere. In sostanza, il nucleo argomentativo della sentenza appare imperniato sulla affermazione della prevalenza nella amministrazione condominiale, in forza del quale la maggioranza dei condomini forma la volontà del condominio che è contestabile solo per vizi di legittimità con la conseguenza che al di fuori della assemblea le volontà dei singoli soggetti dissenzienti non assumono più alcuna rilevanza, quali che siano le ragioni della contestazione. * Consulente giuridico Sullo stesso argomento leggi anche - Quali limiti alla legittimazione attiva e passiva dell'amministratore di condominio?, di Alessandro Gallucci, DirittoeGiustizi@ 10 marzo 2011 - Legittimazione processuale passiva dell'amministratore di condominio la Suprema corte ci ripensa?, di Nunzio Izzo, DirittoeGiustizi@ 16 novembre 2010 - Esclusa la legittimazione passiva generale dell'amministratore di condominio, di Nunzio Izzo, DirittoeGiustizi@ 14 settembre 2010 - Amministratore di condominio la legittimazione passiva a stare in giudizio non incontra limiti, di Alessandro Gallucci, DirittoeGiustizi@ 24 dicembre 2009