Vittoria per due mamme e la loro bambina: sull’atto di nascita saranno indicate entrambe come genitori

Il Tribunale di Roma ha riconosciuto il diritto ad una coppia omosessuale di procedere al riconoscimento della figlia non solo da parte della madre biologica, ma anche da parte della sua partner.

Pomo della discordia è il rifiuto dell’ Ufficiale dello Stato Civile del Comune di nascita della bambina alla richiesta di procedere alla annotazione della dichiarazione di riconoscimento da parte della partner della madre biologica, dichiarazione già ricevuta dall’Ufficiale di Stato Civile del Comune di residenza della coppia. Le due donne – Paola e Milena, nomi di fantasia – decidono di portare la questione in Tribunale, citando in giudizio il Ministero dell’Interno e puntando ad ottenere l’input definitivo per convincere il Comune dove è nata la bambina ad effettuare l’ annotazione del riconoscimento a margine dell’atto di nascita , così provvedendo anche all’aggiunta della indicazione del secondo genitore nella persona di Paola, essendo Milena il primo genitore in quanto madre biologica. Per dare corpo alla loro richiesta le due donne presentano ai giudici i dettagli della vicenda. Esse spiegano che in attuazione di un progetto di genitorialità da tempo maturato nella loro relazione sentimentale, hanno fatto ricorso in Spagna alla ‘procreazione medicalmente assistita’ e chiariscono che hanno fatto ricorso alla pratica in qualità di coppia, esprimendo entrambe il relativo consenso e concordemente determinandosi a che alla metodica si sottoponesse Milena . Poi, una volta nata la bambina, nell’ atto di nascita quale madre è stata indicata la sola Milena , e successivamente Paola ha riconosciuto nel Comune di residenza come propria figlia la bambina, chiedendo nel Comune di nascita della piccola l’annotazione del riconoscimento nell’atto di nascita, ma l’Ufficiale di Stato Civile ha disatteso tale richiesta . I giudici del Tribunale osservano, innanzitutto, che non si tratta di un atto formato all’estero, bensì in Italia, e ad esso dovrà essere integralmente applicata la disciplina interna . Viene quindi sottolineato che le annotazioni a cura dell’Ufficiale di Stato Civile costituiscono atti aventi natura amministrativa, che mirano a certificare situazioni soggettive conseguenti a sopravvenienze o accadimenti giuridicamente rilevanti al fine di provocare un adeguamento nella sfera giuridica soggettiva della persona interessata. Stando così le cose, gli adempimenti degli Uffici preposti si traducono in atti dovuti nell’interesse del titolare della posizione soggettiva . Ciò significa, spiegano i giudici, che l’Ufficiale di Stato Civile che riceve una richiesta di annotazione da altro Ufficiale dello Stato Civile che abbia iscritto la dichiarazione di riconoscimento non può effettuare una autonoma e diversa valutazione ma deve limitarsi a eseguire l’annotazione dell’atto stesso. Invero egli non gode di discrezionalità alcuna in sede di annotazione a margine dell’atto di nascita della dichiarazione di riconoscimento già ricevuta e iscritta nei registri di altro Comune . E l’esclusione di una autonoma valutazione dell’Ufficiale di Stato Civile, che deve provvedere alla annotazione di atto, proveniente da un altro Ufficiale dello Stato Civile, deriva altresì dalla necessità di evitare la contemporanea esistenza di atti dal contenuto incompatibile presso diversi Comuni con riguardo al medesimo soggetto . Proprio per questo, il ricorso proposto Paola e Monica va accolto, e quindi l’Ufficiale dello Stato Civile deve annotare l’atto di riconoscimento della minore effettuato dalla compagna della madre biologica innanzi all’Ufficiale di Stato Civile del Comune di residenza della coppia.

Tribunale di Roma, sez. I Civile, decreto 2 aprile 2021 Presidente Ienzi – Relatore Albano G. C. e D. N. quest’ultima anche nella qualità di genitore esercente la responsabilità sulla figlia minore I. R., nata a Roma il 21.10.2017 hanno proposto opposizione avverso il rifiuto dell’Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Roma di procedere all’annotazione della dichiarazione di riconoscimento della figlia I. r. N., resa da G. C Chiedevano di dichiarare illegittimo il rifiuto di annotare l’atto di riconoscimento della minore e per l’effetto ordinare al Comune di Roma l’annotazione del suddetto atto a margine dell’atto di nascita di I. r. N., provvedendo così anche all’aggiunta dell’indicazione del secondo genitore, nella persona di G. C Al riguardo, hanno esposto che, in attuazione di un progetto di genitorialità da tempo maturato nella loro relazione sentimentale, avevano fatto ricorso a Siviglia, alla Procreazione Medicalmente Assistita PMA tramite fecondazione con seme di donatore esterno , accessibile in Spagna anche a coppie dello stesso sesso. Hanno aggiunto di aver fatto ricorso alla pratica in qualità di coppia, esprimendo entrambe il relativo consenso e concordemente determinandosi a che alla metodica si sottoponesse D. N Era quindi nata a Roma la minore, e, nell’atto di nascita, quale madre, era stata indicata la sola D. N Successivamente G. C. aveva reso presso gli uffici dello stato civile del Comune di Cerveteri la dichiarazione ex art. 254 c.c., riconoscendo come propria figlia I. r., ricorrendone i presupposti di cui agli articoli 8 e 9 L. n. 40/2004, e chiedendo l’annotazione del riconoscimento nell’atto di nascita, ma l’Ufficiale di Stato Civile del Comune di Roma, dove l’atto doveva essere annotato, in quanto luogo di nascita della minore, aveva disatteso richiesta. Nel presente giudizio, con l’intervento del Pubblico Ministero, si è costituito il Ministero dell’Interno, che ha chiesto il rigetto del ricorso. Il procedimento instaurato è inquadrabile nella disciplina di cui all’articolo 95 DPR 396/2000, a norma del quale chi intende opporsi ad un rifiuto dell'ufficiale dello stato civile di ricevere in tutto o in parte una dichiarazione o di eseguire una trascrizione, una annotazione o altro adempimento, deve proporre ricorso al tribunale. Nel caso in argomento, l’oggetto della opposizione riguarda il rifiuto dell’ufficiale di stato civile del Comune di Roma di provvedere all’annotazione sull’atto di nascita della minore cfr. art. 43 DPR 396/2000 della dichiarazione di riconoscimento del figlio, fatta a norma dell’articolo 254 c.c. e iscritta nel registro dello Stato civile del Comune di Cerveteri. Il legittimato passivo è il Ministero dell’Interno, che si è costituito in giudizio. Al riguardo infatti, nell'esercizio delle funzioni di ufficiale dello stato civile, il Sindaco agisce, ai sensi del D.P.R. n. 396 del 2000, art. 1, in qualità di ufficiale del governo, e quindi non come organo di vertice e legale rappresentante dell'Amministrazione comunale, bensì come organo periferico della Amministrazione statale Ministero dell’Interno , dalla quale dipende ed alla quale sono pertanto imputabili gli atti da lui compiuti nella predetta veste il principio, invero pacifico, è stato anche recentemente ribadito dalla sentenza n. 12193/2019 Cass. Civ. SSUU . Tanto premesso, va sottolineato che il presente caso si riferisce ad una vicenda in cui la coppia formata da due donne ha fatto ricorso, in Spagna Paese ove è consentita tale pratica medica anche alla coppia dello stesso sesso alla Procreazione Medicalmente Assistita eterologa a mezzo di fecondazione con seme di donatore terzo , prestando entrambe il relativo consenso, e decidendo nel senso che alla metodica si sottoponesse D. N La minore, I. r. N., è nata il 21.10.2017 in Italia, ove pertanto è stato formato l’atto di nascita, nel quale è indicata come madre D. N. donna che ha partorito . Successivamente G. C. ha reso presso gli uffici dello stato civile del Comune di Cerveteri dichiarazione ex art. 254 c.c., ma il riconoscimento non è stato annotato dall’ufficiale di Stato civile del Comune di Roma, competente per la relativa annotazione. Osserva il Collegio che, non trattandosi di atto formato all’estero, bensì in Italia, ad esso dovrà essere integralmente applicata la disciplina interna e ciò a prescindere da ogni indagine in ordine alla circostanza che la singola norma sia o meno qualificabile come di ordine pubblico, non trattandosi di atto formato all’estero, per il quale unico limite alla esecutività interna - posto dall’articolo 66 L. n. 218/1995 - è quello dell’ordine pubblico . Le annotazioni a cura dell’Ufficiale di Stato Civile costituiscono atti aventi natura amministrativa, che mirano a certificare situazioni soggettive conseguenti a sopravvenienze o accadimenti giuridicamente rilevanti al fine di provocare un adeguamento nella sfera giuridica soggettiva della persona interessata stando così le cose, gli adempimenti degli Uffici preposti si traducono in atti dovuti nell’interesse del titolare della posizione soggettiva. Ne consegue che l'ufficiale di stato civile che riceve una richiesta di annotazione da altro ufficiale dello stato civile che abbia iscritto la dichiarazione di riconoscimento non può effettuare una autonoma e diversa valutazione ma deve limitarsi a eseguire l’annotazione dell'atto stesso. Invero egli non gode di discrezionalità alcuna in sede di annotazione a margine dell’atto di nascita della dichiarazione di riconoscimento già ricevuta e iscritta nei registri di altro Comune ai sensi dell’art. 42 e 102 del D.P.R. n. 396/2000. L'esclusione di una autonoma valutazione dell'Ufficiale di stato civile, che deve provvedere alla annotazione di atto, proveniente da altro ufficiale dello stato civile, deriva altresì dalla necessità di evitare la contemporanea esistenza di atti dal contenuto incompatibile presso diversi comuni con riguardo al medesimo soggetto. Su tali presupposti, il ricorso deve essere accolto, con spese compensate, attesa la novità della questione trattata. Non sussistono ragioni per rendere il presente decreto provvisoriamente efficace ai sensi dell'art. 741 c.p.c. la minore è adeguatamente rappresentata dal genitore che risulta dall'atto di nascita. P.Q.M. Visto l’art. 95 del D.P.R. 396/00, accoglie il ricorso e, per l’effetto, dispone che l’ufficiale dello stato civile del Comune di Roma annoti l’atto di riconoscimento della minore I. r. N., effettuato in data 31.10.2018 dalla sig.ra G. C. innanzi all’Ufficiale di Stato Civile del Comune di Cerveteri dichiara compensate le spese di lite Manda alla cancelleria per gli adempimenti e le comun.zioni di rito. Dispone che in caso di utilizzazione del presente decreto in qualsiasi forma, per finalità di informazione scientifica, sia omessa l’indicazione delle generalità e degli altri dati identificativi ivi riportati.