Assegno divorzile da rivedere se all’ex moglie è stata attribuita anche la proprietà esclusiva di un immobile

Al momento della cessazione del vincolo coniugale, la valutazione dei beni ricadenti nella comunione, in vista della loro divisione, è un fatto rilevante ai fini della determinazione dell’assetto patrimoniale tra le parti.

Così ha statuito la Corte di Cassazione con la sentenza n. 11787/21 depositata il 5 maggio. La Corte di Appello di Venezia rigettava il reclamo avverso il decreto con cui il Tribunale di Vicenza aveva rigettato l’istanza del soccombente avente ad oggetto la revoca o riduzione dell’assegno divorzile, disposto a favore dell’ex coniuge con la sentenza di cessazione degli effetti civili del matrimonio. Avverso tale decreto il ricorrente propone ricorso in Cassazione, lamentando tra le varie doglianze il fatto che Giudice di secondo grado non avesse ritenuto rilevante e dunque in grado di incidere sull’ an e il quantum dell’assegno divorzile, l’attribuzione esclusiva alla ex moglie di un immobile , avvenuta a seguito dello scioglimento della comunione legale dei beni. La Suprema Corte accoglie il ricorso, ricordando come nella valutazione delle condizioni reddituali e patrimoniali degli ex coniugi, ai fini dell’attribuzione e quantificazione dell’assegno divorzile, il giudice è tenuto a valutare se e in quale misura l’esigenza di riequilibrio [delle condizioni degli ex coniugi, cui è funzionale l’istituto dell’assegno divorzile] non sia già coperta dal regime patrimoniale prescelto, giacchè se i coniugi abbiano optato per la comunione, ciò potrà aver determinato un incremento del patrimonio del coniuge richiedente, tale da escludere o ridurre la detta esigenza , a seguito dello scioglimento della comunione Cass. n. 21228/2019 . La Corte di Cassazione prosegue evidenziando come, una volta cessato il vincolo coniugale, la valutazione dei beni ricadenti nella comunione, in vista della loro divisione, sia un fatto rilevante ai fini della determinazione dell’assetto patrimoniale tra le parti nella fase post-coniugale. Nel caso di specie, la Corte di Appello non ritenendo rilevante il fatto che il Tribunale di Vicenza avesse determinato la quota dell’assegno divorzile quando l’immobile - assegnato poi esclusivamente alla ex moglie – era in comproprietà tra le parti, ha negato in astratto ogni possibile rilevanza della nuova situazione di fatto , venutasi a creare a seguito della divisione . L’idoneità dell’attribuzione esclusiva del bene, in sede divisoria, a favore dell’ex coniuge ad incidere sull’assetto patrimoniale definito in sede di divorzio deve essere verificata dal giudice che ne deve dare conto in motivazione, con riferimento alla fattispecie concreta. La Corte di Cassazione sottolinea a tal proposito come la sentenza impugnata non abbia illustrato le ragioni della ritenuta irrilevanza dell’attribuzione esclusiva dell’immobile, attribuzione invece che è potenzialmente idonea, in astratto, ad alterare l’equilibrio economico accertato al momento della pronuncia di divorzio. Alla luce di tali considerazioni la Suprema Corte ha accolto il ricorso.

Corte di Cassazione, sez. I Civile, sentenza 22 gennaio – 5 maggio 2021, n. 11787 Presidente Genovese – Relatore Lamorgese Fatti di causa La Corte d’appello di Venezia, con decreto del 23 ottobre 2018, ha rigettato il reclamo di C.A. avverso il decreto del Tribunale di Vicenza che aveva rigettato la sua istanza di revoca o riduzione dell’assegno divorzile, fissato in Euro 2000,00 mensili, disposto in favore dell’ex coniuge A.L.M. con la sentenza di cessazione degli effetti civili del matrimonio in data omissis . La Corte ha ritenuto non rilevanti i fatti indicati dal reclamante - in particolare, l’assegnazione alla A. di un immobile del valore di Euro 290000, a seguito della divisione dei beni che ricadevano nella disciolta comunione legale tra i coniugi, e la rinuncia della A. ai diritti ereditari verso la propria madre - sul presupposto che, il primo, non fosse sufficiente a porre in discussione l’an e il quantum dell’assegno divorzile e, il secondo, implicasse una scelta individuale insindacabile come la rinuncia a titolo gratuito all’esercizio dell’azione di riduzione verso il coerede , in mancanza di prova che una scelta diversa avrebbe comportato effetti apprezzabili nei rapporti patrimoniali tra gli ex coniugi. Il C. propone ricorso per cassazione, affidato a tre motivi, resistito dalla A. anche con memoria. Il ricorso è stato rimesso alla pubblica udienza dalla Sottosezione Prima della Sesta sezione con ordinanza in data 6 ottobre 2020. Ragioni della decisione 1.- Il primo motivo di ricorso denuncia violazione di legge e omissione manifesta della motivazione, per avere ritenuto che lo scioglimento della comunione - per effetto della quale il tribunale aveva attribuito alla A. la proprietà esclusiva di un immobile, già in comunione legale, del rilevante valore di Euro 290000 - comportasse una variazione meramente qualitativa del patrimonio dell’ex coniuge e fosse dunque irrilevante, essendo invece notorio che la titolarità di una quota di proprietà è situazione completamente diversa dalla piena titolarità del bene assegnato in sede di divisione. 1.1.- Il motivo è fondato nei seguenti termini. 1.2.- Si deve premettere che, come rilevato da questa Corte, nella valutazione delle condizioni reddituali e patrimoniali degli ex coniugi, ai fini dell’attribuzione e quantificazione dell’assegno divorzile L. n. 898 del 1970, ex art. 5, comma 6, succ. mod. , il giudice è tenuto a valutare se e in che misura l’esigenza di riequilibrio delle condizioni degli ex coniugi, cui è funzionale l’istituto dell’assegno divorzile non sia già coperta dal regime patrimoniale prescelto, giacché, se i coniugi abbiano optato per la comunione, ciò potrà aver determinato un incremento del patrimonio del coniuge richiedente, tale da escludere o ridurre la detta esigenza , a seguito dello scioglimento della comunione Cass. n. 21228 del 2019, pag. 10 . Questa affermazione è coerente con il più recente orientamento di legittimità, che ha valorizzato nell’assegno divorzile, oltre alla primaria e imprescindibile funzione assistenziale, anche una funzione perequativo-compensativa, a tutela del coniuge più debole che abbia visto sacrificate le proprie aspettative professionali, quando abbia dato, per una scelta concordata con l’altro coniuge, un dimostrato e decisivo contributo alla formazione del patrimonio comune e dell’altro coniuge Cass. SU n. 18287 del 2018, n. 21234 del 2019 . In conseguenza della scelta del regime patrimoniale della comunione legale dei beni, l’autonomia riconosciuta al singolo coniuge nella libera destinazione dei redditi di lavoro e dei frutti ricavati dai beni individuali cfr. art. 177 c.c., lett. b-c, art. 178 c.c. e art. 179 c.c., lett. d trova un limite nel dovere di contribuzione tra i coniugi di cui all’art. 143 c.c., comma 3 e art. 148 c.c., che è espressione del medesimo principio solidaristico che opera anche nella fase post-coniugale, alle condizioni poste dalla L. n. 898 del 1970, succ. mod. art. 5, comma 6 . Ed infatti, all’atto dello scioglimento della comunione, l’attivo ed il passivo devono essere ripartiti in parti uguali art. 194 c.c. indipendentemente dalla misura della partecipazione e dall’entità degli apporti di ciascuno dei coniugi alla formazione del patrimonio comune cfr. Cass. n. 19454 del 2012 , senza possibilità di prova di un diverso apporto economico da parte di ciascuno di essi ad esempio, ai fini dell’acquisto di un bene in comunione , non essendo applicabile la disciplina della comunione ordinaria, nella quale l’eguaglianza delle quote dei partecipanti è oggetto di una presunzione semplice art. 1101 c.c. superabile mediante prova del contrario v. Cass. n. 11467 del 2003 . E ciò si spiega per essere la struttura normativa della comunione legale dei coniugi difficilmente riconducibile alla comunione ordinaria. Questa è una comunione per quote, quella è una comunione senza quote in tal senso, Corte Cost. n. 311 del 1988 cfr. Cass. n. 8803 del 2017 . Al momento della cessazione del vincolo coniugale, la valutazione dei beni ricadenti nella comunione, specie quando costituita e alimentata con l’apporto solidaristico prevalente di uno dei coniugi, in vista della loro divisione in parti uguali, è un fatto rilevante ai fini della determinazione dell’assetto patrimoniale tra le parti nella fase post-coniugale. 1.3.- Tanto premesso, il fatto posto a base del motivo, vale a dire l’assegnazione alla A. di un appartamento in proprietà esclusiva per effetto della sentenza resa dal Tribunale di Vicenza, in data 16 febbraio 2017, all’esito del giudizio di divisione, è astrattamente deducibile, ai sensi della L. n. 898 del 1970, art. 9, succ. mod., nel giudizio di revisione delle condizioni di divorzio precedentemente fissate nella sentenza del Tribunale, in data OMISSIS , la quale, sul presupposto della redditività delle rispettive quote, aveva determinato l’assegno divorzile in Euro 2000,00 mensili, quando quel medesimo immobile e un altro adibito a farmacia erano in comproprietà tra le parti. La Corte territoriale, ritenendo che tale fatto implicasse una variazione meramente qualitativa del patrimonio che non comporta va effetti apprezzabili nei rapporti patrimoniali con il precedente proprietario , ha inteso implicitamente richiamare l’efficacia dichiarativa dell’atto di divisione dei beni in comproprietà a seguito dello scioglimento della comunione, con l’effetto di negare in astratto ogni possibile rilevanza della nuova situazione di fatto venutasi a creare a seguito della divisione, rispetto all’assetto regolato nella sentenza di divorzio dei rapporti patrimoniali tra gli ex coniugi. E tuttavia, a prescindere dal rilievo che la suddetta efficacia dichiarativo-retroattiva è riferita prevalentemente rispetto alla comunione ordinaria - che, come si è detto, è istituto non confondibile con la comunione legale tra i coniugi - ed è stata messa autorevolmente in discussione dalle SU n. 25021 del 2019, p. 5.3 ss. che, recentemente, hanno evidenziato come nel fenomeno divisorio sia insito un effetto costitutivo, sostanzialmente traslativo , il ragionamento della Corte pecca di astrattezza e travisa la natura del giudizio di revisione delle condizioni di divorzio. Esso è infatti volto a verificare se le condizioni di fatto cfr. Cass. n. 1119 del 2020 , oltre che giuridiche, si siano modificate in senso migliorativo o peggiorativo per uno o entrambi gli ex coniugi, alla luce di ogni elemento successivo alla sentenza di divorzio idoneo ad incidere oggettivamente sull’assetto dei rapporti patrimoniali tra gli ex coniugi risultante dalla sentenza di divorzio. La comproprietà o contitolarità di quote di più beni esprime sul piano economico una potenzialità reddituale inferiore a quella espressa dalla proprietà esclusiva di un solo immobile, specie in contesti caratterizzati da litigiosità tra le parti, anche in termini di facoltà dispositive e di godimento, liberando l’ex coniuge dall’onere di pagamento della quota del canone abitativo. L’idoneità dell’attribuzione esclusiva del bene, in sede divisoria, a favore dell’ex coniuge ad incidere sull’assetto patrimoniale definito in sede di divorzio deve essere verificata dal giudice che ne deve dare conto in motivazione, con riferimento alla fattispecie concreta e non sulla base di postulati giuridici astratti. La sentenza impugnata non ha illustrato le ragioni fattuali, prima che giuridiche, della irrilevanza della attribuzione esclusiva dell’immobile alla A. , che è invece potenzialmente idonea, in astratto, a variare i termini della situazione di fatto e ad alterare l’equilibrio economico accertato al momento della pronuncia di divorzio, nel qual caso vi sarebbe la possibilità di dare ingresso al giudizio di revisione dell’assegno, secondo i principi giurisprudenziali attuali in materia v. Cass. n. 1119 del 2020 cit. . La censura di motivazione apparente è dunque fondata. 2.- Il secondo motivo denuncia violazione di legge e motivazione omessa, nella parte in cui il decreto impugnato non aveva dato rilievo alla sopravvenuta rinuncia a titolo gratuito della A. ai diritti ereditari per la quota del valore di Euro 26600,00 verso la propria madre, in particolare ad esercitare l’azione di riduzione in occasione della vendita da parte della sorella di un immobile caduto in successione. La Corte avrebbe omesso di valutare la mancata accettazione della eredità come fatto idoneo ad accrescere apprezzabilmente le risorse dell’ex coniuge, con l’effetto di alterare l’equilibrio patrimoniale tra gli ex coniugi. 2.1.- Il motivo è fondato nei seguenti termini. La motivazione offerta nella sentenza impugnata - secondo cui avrebbe dovuto provarsi che una diversa scelta dell’A. avrebbe potuto comportare un apprezzabile accrescimento delle risorse patrimoniali nella sua disponibilità - è apodittica e dunque censurabile, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 5. La rinuncia alla quota ereditaria, a titolo gratuito, è stata ritenuta frutto di una scelta individuale insindacabile, senza tuttavia che la Corte territoriale, cui la questione era stata posta, si pronunciasse sul se l’accettazione della quota ereditaria per il valore indicato avrebbe potuto comportare una apprezzabile alterazione delle condizioni economiche delle parti in senso migliorativo per la A. . In tal caso, quella rinuncia avrebbe potuto assumere un significato diverso, cioè indicativo di una condizione economica e patrimoniale migliorata, al punto di giustificare la revisione delle condizioni di divorzio. Queste valutazioni dovranno essere svolte dal giudice di rinvio, se del caso mediante una più completa indagine istruttoria. 3. Con il terzo motivo il ricorrente denuncia violazione di legge e illogicità manifesta della sentenza impugnata, per non avere la Corte di merito posto rimedio alla situazione non più sopportabile in cui egli si trovava, essendo costretto da moti anni a continui ed eccessivi esborsi di denaro in favore dell’A. , cui non riusciva più a fare fronte con le proprie disponibilità. 3.1.- Il motivo è inammissibile per difetto di specificità, non precisando a quali statuizioni della sentenza impugnata si riferisca la doglianza e quali ne siano le ragioni. La Corte ha correttamente osservato che nel giudizio in tema di revisione delle condizioni di divorzio il giudice non può procedere a una nuova e autonoma valutazione dei presupposti giustificativi dell’assegno nella entità fissata, ma solo verificare se e in che misura siano sopravvenute circostanze di fatto che abbiano alterato il precedente equilibrio, al fine di adeguare l’entità dell’assegno o di revocarlo. 4.- In conclusione, in accoglimento dei primi due motivi, la sentenza impugnata è cassata con rinvio alla Corte di appello di Venezia, in diversa composizione, per un nuovo esame e per le spese del giudizio di cassazione. P.Q.M. La Corte dichiara inammissibile il terzo motivo e, in accoglimento del primo e secondo motivo, cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Corte di appello di Venezia, in diversa composizione, anche per le spese. In caso di diffusione del presente provvedimento, omettere le generalità e gli altri dati identificativi.