Se una donazione è lesiva della legittima, l’azione di riduzione e quella di collazione possono operare congiuntamente

Se una donazione soggetta a collazione è anche lesiva della legittima, la tutela offerta dall’azione di riduzione non assorbe gli effetti della collazione, con cui i legittimari potranno concorrere pro quota sul valore della donazione ridotta, che rientrerà nella massa ereditaria.

Questo l’interessante principio, che è stato stabilito dalla Corte di Cassazione, in un ricorso risalente al 2018, con la sentenza n. 28196/20, depositata il 10 dicembre, in particolare dal Collegio della Seconda Sezione civile, a seguito di lungo e articolato ragionamento. Si trattava, in origine, di questione riguardante una successione soggetta ad azione di riduzione, per violazione della quota di legittima dei figli. Il caso. La questione nasce da una causa, svoltasi presso il Tribunale di Torino, tra alcuni coeredi moglie e tre figli del de cuius , istituiti per testamento nella quota di ¼ ciascuno. Il tribunale decise con sentenza, accertando la composizione della massa ereditaria dopo aver ricostruito le donazioni effettuate in vita e accertando che la legittima dei tre figli risultava lesa. Di conseguenza, ha ridotto la disposizione testamentaria della moglie, attribuendola per intero ai figli per la rispettiva quota di riduzione, determinata in rapporto alla lesione di ciascuno e riducendo la donazione ricevuta dal coniuge, e infine condannando i donatari a restituire il relativo importo. Inoltre, poiché residuava ancora una lesione in danno dei tre figli, ha ridotto ulteriormente le donazioni della moglie, condannandola al pagamento di quanto ancora occorrente per pareggiare la riserva dei figli. Veniva proposto appello contro la sentenza, in seguito al quale la Corte d'appello riformava in parte, aumentando la misura dei beni relitti ma confermando per il resto, rigettando il motivo d'appello con il quale i figli avevano denunciato che le ulteriori donazioni del coniuge erano state conteggiate solo ai fini della riduzione, e che il tribunale aveva omesso di pronunciare sulla istanza di colazione delle stesse donazioni. Secondo la Corte d'appello, tale omissione di pronuncia non sussisteva effettivamente, perché in assenza di domanda di collazione natura, il procedimento seguito dal tribunale costituiva conseguenza della collazione per imputazione. Per la Cassazione della sentenza di secondo grado, due dei figli hanno proposto ricorso affidato peraltro unico motivo, a cui resisteva il coniuge del de cuius con controricorso. La causa, originariamente fissata dinanzi alla sesta sezione civile, veniva poi rimessa alla pubblica udienza con apposita ordinanza. venivano poi depositate memorie in vista dell’udienza. Il motivo di ricorso riguardava il fatto che, secondo i ricorrenti, colazione e riduzione sono due istituti diversi e possono e devono operare congiuntamente. Infatti, secondo la ricostruzione operata nel ricorso, mentre la riduzione colpisce la donazione solo nei limiti dell'eccedenza sulla disponibile, per effetto delle collazioni, invece le donazioni vanno ad accrescere la massa dividenda per l'intero e quindi i coeredi hanno diritto di concorrere sulle donazioni posteriori anche oltre la parte oggetto di riduzione. Le azioni di riduzione e di collazione possono concorrere in questo caso, i beni soggetti a collazione rientrano nella massa ereditaria e devono essere divisi tra gli eredi secondo le rispettive quote di spettanza. La Suprema Corte ha esaminato con grande attenzione la questione E ha ritenuto di accogliere il ricorso sull’unico motivo presentato. Secondo la Suprema Corte, il motivo è fondato in quanto la Corte d'appello ha errato nella sua decisione, non considerando il diverso modo di operare della collazione e della azione di riduzione, anche quando la prima sia fatta per imputazione. La riduzione, infatti, sacrifica i donatari nei limiti di quanto corra per reintegrare la legittima lesa ed è quindi imperniata sul rapporto tra legittima e disponibile, mentre la colazione pone il bene donato virgola in proporzione della quota ereditaria di ciascuno, in comunione tra i coeredi che siano il coniuge o i discendenti del de cuius , donatario compreso, senza alcun riguardo alla distinzione tra legittima e disponibile. Inoltre, anche quando sia fatta per imputazione, la collazione rimane distinta dalla riunione fittizia delle donazioni. Entrambe lasciano i beni donati nel patrimonio del donatario, ma mentre la riunione fittizia resta comunque una pura operazione contabile, la colazione è attuata per imputazione si traduce comunque in un sacrificio a carico del conferente, il quale subisce il maggior concorso dei coeredi sui beni relitti. La collazione, peraltro, obbliga i coeredi accettanti a conferire nell’asse ereditario i beni ricevuti con le donazioni e quindi può raggiungere il risultato di eliminare le eventuali lesioni di legittima realizzate attraverso tali atti. Secondo la Suprema Corte, in conclusione, quando una donazione soggetta a collazione sia contemporaneamente lesiva della legittima, la tutela offerta dalla azione di riduzione, vittoriosamente esperita contro il coerede donatario, non assorbe gli effetti della colazione, che opererà in questo caso consentendo legittimario di concorrere per la sua quota sul valore della donazione ridotta che eventualmente superi l’ammontare della porzione indisponibile della massa. In applicazione di detti principi, la Corte di Cassazione ha accolto il ricorso rinviando la Corte d'appello competente territorialmente anche per la definizione delle spese.

Corte di Cassazione, sez. II Civile, sentenza 17 settembre – 10 dicembre 2020, n. 28196 Presidente Di Virgilio – Relatore Tedesco Fatti di causa Per quanto interesse in questa sede il Tribunale di Torino, nella causa fra i coeredi di B.G. , il coniuge P.S. e i tre figli B.N. , B.F.P.V. e B.D. , istituiti per testamento nella quota di 1/4 ciascuno, ha così deciso con sentenza non definitiva a ha accertato la composizione del relicutm e del donatum, elargito in favore della P. , della D. s.a.s., convenuta nel giudizio, e dei figli N. e F.P.V. b ha accertato quanto ciascuno di tre figli conseguiva in forza delle disposizioni testamentarie, conteggiando, nella quota di N. e F.P.V. , anche una donazione fatta in loro favore dal genitore c ha accertato che la legittima dei tre figli risultava lesa e ha, quindi, ridotto la disposizione testamentaria della P. , attribuendola per intero ai figli per la rispettiva quota di riduzione, determinata in rapporto alla lesione di ciascuno d ha ridotto per intero, nella stessa proporzione, la donazione ricevuta dalla P. avente ad oggetto 1/3 del Dossier Gestione Patrimoniale omissis e la donazione fatta alla estranea. Nell’uno e nell’altro caso ha condannato i donatari a restituire il relativo importo. Poiché residuava ancora una lesione in danno dei tre figli, ha ridotto le ulteriori donazioni della P. , condannata al pagamento di quanto ancora occorrente per pareggiare la riserva dei figli. Proposto appello immediato contro la sentenza, la corte d’appello l’ha in parte riformata, aumentando la misura dei beni relitti. Ha confermato per il resto la sentenza di primo grado, rigettando il motivo d’appello con il quale i fratelli B. avevano denunciato che le ulteriori donazioni della P. erano state conteggiate solo ai fini della riduzione, avendo il tribunale omesso di pronunciare sulla istanza di collazione delle stesse donazioni. Secondo la corte d’appello tale omissione di pronuncia non sussisteva, perché, in assenza di domanda di collazione in natura, l’iter seguito dal tribunale costituiva conseguenza della collazione per imputazione. Per la cassazione della sentenza i fratelli B. hanno proposto ricorso affidato a un unico motivo. P.S. ha resistito con controricorso. B.L.D. , M.S. , R.P.M.L. , Banca Sella S.p.A. sono rimasti intimati. La causa, in un primo tempo fissata dinanzi alla sesta sezione civile della Suprema Corte, è stata rimessa alla pubblica udienza con ordinanza del 1 agosto 2019. In vista dell’adunanza camerale le parti avevano depositato memorie. I ricorrenti hanno depositato ulteriore memoria ai sensi dell’art. 378 c.p.c Ragioni della decisione 1. Con il primo motivo, rubricato violazione e falsa applicazione degli artt. 533 e 737 c.c. in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3. Omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5. Nullità della sentenza e del procedimento per violazione dell’art. 112 c.p.c., in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4 , i ricorrenti sostengono che collazione e riduzione sono istituti diversi e debbono perciò operare congiuntamente. Mentre la riduzione colpisce la donazione solo nei limiti della eccedenza sulla disponibile, per effetto della collazione, le donazioni vanno ad accrescere la massa dividenda per l’intero, salva la diversa modalità dell’incremento secondo che la collazione sia fatta in natura o per imputazione. In conseguenza della collazione nel caso di specie i coeredi, coniuge e discendenti, avevano diritto di concorrere sulle donazioni posteriori in favore della P. anche oltre la parte di esse oggetto di riduzione. Il motivo è fondato nei limiti di seguito indicati. 2. Il tribunale ha operato la riunione fittizia del relictum, al netto dei debiti, alle donazioni ha quindi determinato la quota di riserva spettante a ciascuno dei figli di seguito ha accertato quanto ciascuno dei coeredi aveva conseguito dalla successione in forza del testamento sui beni relitti. A quanto conseguito sul relictum dai fratelli B. ha aggiunto il valore della donazione loro elargita dal genitore. In esito a tale calcolo ha riconosciuto che sia la figlia L.D. , sia i due figli F.P.V. e N. avevano ricevuto meno della quota di riserva, determinando la misura della lesione subita da ciascuno. In base al reciproco rapporto fra la lesione dei singoli ha operato la riduzione totale della disposizione testamentaria della P. , così esclusa dal concorso sui beni relitti. La quota di lei è stata ripartita fra i tre figli in base alle proporzioni preventivamente determinate. Identico metodo è stato seguito nella riduzione delle due donazioni più recenti quella della P. la quota di 1/3 della gestione patrimoniale omissis e quella della D. s.a.s., l’una e l’altra oggetto di riduzione totale. Residuando ancora una lesione ha recuperato la differenza in danno della donataria anteriore P.S. . La riduzione di tutte le donazioni è stata operata per equivalente, con la condanna dei donatari colpiti dalla riduzione al pagamento in denaro ai legittimari. L’iter seguito dal tribunale parte dal presupposto, evidente in base ai valori, che il coniuge, già attraverso le prime donazioni, avesse conseguito per intero la propria quota di legittima, pari, nel concorso con più figli, a 1/4 del patrimonio art. 542 c.c., comma 2 . In esito a tale iter ciascuno dei legittimari, coniuge compreso, ha conseguito la quota di riserva. Il coniuge, in aggiunta alla quota di riserva, ha conservato la disponibile, oltre a una somma pari ai debiti ereditari, preventivamente quantificati. In questo modo il passivo ereditario è stato posto per intero a carico del beneficiario della disponibile. 3. I fratelli B. hanno riproposto in appello, nei confronti della P. , domanda di collazione delle donazioni, lamentando la omissione di pronuncia da parte del primo giudice. La corte d’appello ha negato l’omissione in base al duplice rilievo a che non era stata chiesta la collazione in natura b che quanto fatto dal tribunale, attraverso la condanna della donataria, doveva ritenersi avvenuto in conseguenza della collazione per imputazione . La corte d’appello confonde, con tutta evidenza, il conteggio delle donazioni nella riunione fittizia e la eventuale riduzione di quelle lesive, che è per definizione operata nei limiti occorrenti per reintegrare la legittima lesa, con la collazione per imputazione, che, nella sentenza d’appello, è contrapposta alla collazione in natura. Senza che sia necessario trattare sotto il profilo teorico della molteplicità degli elementi distintivi fra la collazione e l’azione di riduzione, evidenziati in dottrina già a livello manualistico, al fine di fare emergere l’errore in cui è incorsa la corte d’appello, è sufficiente soffermarsi sul diverso modo di operare della collazione e dell’azione di riduzione, anche quando la prima sia fatta per imputazione. La riduzione sacrifica i donatari nei limiti di quanto occorra per reintegrare la legittima lesa ed è quindi imperniata sul rapporto fra legittima e disponibile, mentre la collazione, nei rapporti indicati nell’art. 737 c.c., pone il bene donato, in proporzione della quota ereditaria di ciascuno, in comunione fra i coeredi che siano il coniuge o discendenti del de cuius, donatario compreso, senza alcun riguardo alla distinzione fra legittima e disponibile Cass. n. 1481/1979 . La collazione opera sia nella successione legittima, sia nella successione testamentaria Cass. n. 3012/2006 . Nessuna contrapposizione è, sotto questo profilo proponibile fra collazione in natura e collazione per imputazione. La collazione, in entrambe le forme in cui è prevista dalla legge in natura e per imputazione rappresenta un istituto preordinato dalla legge per la formazione della massa ereditaria, allo scopo di assicurare l’equilibrio e la parità di trattamento in senso relativo tra i coeredi in modo da far sì che non venga alterato il rapporto di valore tra le varie quote e sia garantita a ciascun coerede la possibilità di conseguire una quantità di beni proporzionata alla propria quota. La differenza tra i due modi di collazione consiste in ciò che, mentre quella in natura consta di un’unica operazione, che implica un effettivo incremento dei beni in comunione che devono essere divisi, la collazione per imputazione ne postula due, l’addebito del valore dei beni donati, a carico della quota dell’erede donatario, ed il contemporaneo prelevamento di una corrispondente quantità di beni da parte degli eredi non donatari, cosicché soltanto nella collazione per imputazione, non in quella in natura, i beni rimangono sempre in proprietà del coerede donatario, che li trattiene in virtù della donazione ricevuta e deve versare alla massa solo l’equivalente pecuniario, il che di norma avviene soltanto idealmente Cass. n. 2453/1976 . Insomma, con la collazione in natura il bene diventa, in termini reali, oggetto di comunione fra il donatario e gli altri coeredi esso sarà diviso fra i coeredi insieme alle altre cose presenti nell’asse in ragione della rispettiva quota ereditaria Cass. n. 4777/1983 con la collazione per imputazione è ripartito invece il valore della stessa donazione attraverso il metodo dei prelevamenti o altro equivalente i coeredi non donatari conseguono sulla massa comune, in aggiunta al valore della quota quale sarebbe stata senza la collazione, anche il valore che loro compete sul bene donato in proporzione di quella stessa quota. Il bene donato, conferito per imputazione, rimane di proprietà del donatario Cass. n. 25646/2008 n. 9177/2018 . Anche quando sia fatta per imputazione la collazione rimane distinta dalla riunione fittizia delle donazioni prevista dall’art. 556 c.c Entrambe lasciano i beni donati nel patrimonio del donatario, ma mentre la riunione fittizia resta comunque una pura operazione contabile, da cui può non derivare alcuna alterazione nel patrimonio dei donatari, se non sia lesa la legittima, la collazione attuata per imputazione si traduce comunque in un sacrificio a carico del conferente. il quale subisce il maggior concorso dei coeredi sui beni relitti. 4. In quanto la collazione obbliga i coeredi accettanti a conferire nell’asse ereditario i beni ricevuti con atti di liberalità, essa può raggiungere il risultato di eliminare le eventuali lesioni di legittima realizzati attraverso tali atti. Si spiega probabilmente con questa constatazione la tesi, seguita da Cass. n. 1521/1980, secondo cui nei rapporti in cui opera la collazione la questione della riduzione di una liberalità lesiva non può sorgere se non quando il donatario sia stato dispensato dall’obbligo di conferire, giacche, in caso contrario, il solo meccanismo della collazione sarebbe sufficiente per far conseguire ad ogni coerede la porzione spettantegli sull’eredità, senza necessità di ricorso alla specifica tutela apprestata dalla legge per la quota di legittima . La soluzione di giurisprudenza è criticata dalla dottrina sulla base della considerazione che non sempre il meccanismo della collazione è idoneo a far conseguire al legittimario la legittima nella sua integrità anche qualitativa. Tale obiezione è stata recepita da Cass. n. 22097/2015 che ha ammesso il concorso dell’azione di riduzione con la collazione è sufficiente considerare, in proposito, che in caso di azione di riduzione di un legato o di una donazione di immobili, il legatario o donatario è tenuto a restituire i beni in natura salvo le ipotesi di cui all’art. 560 c.c., nn. 2 e 3 , senza avere la facoltà, riconosciuta invece dall’art. 746 c.c., al soggetto tenuto alla collazione, di procedere, invece che al conferimento in natura, all’imputazione del mero valore dell’immobile alla propria porzione divisoria. È evidente, pertanto, che nel caso - ricorrente nella fattispecie in esame - di concorso di discendenti alla successione, pur potendo la collazione comportare di fatto l’eliminazione di eventuali lesioni di legittima, consentendo agli eredi legittimi di conseguire nella divisione proporzioni uguali, la contestuale proposizione della domanda di riduzione non può ritenersi priva di ogni utilità solo l’accoglimento di tale domanda, infatti, può valere ad assicurare al legittimario leso la reintegrazione della sua quota di riserva con l’assegnazione di beni in natura, privando i coeredi della facoltà di optare per la imputazione del relativo valore . In conclusione, il rilievo che la collazione riporta, a beneficio del coniuge o dei discendenti coeredi, la donazione eventualmente lesiva della legittima altrui fatta a uno di essi non fornisce argomento per negare al legittimario la tutela specifica offerta dall’azione di riduzione. Nello stesso tempo, e in modo speculare, deve riconoscersi che l’azione di riduzione, una volta esperita, non esclude l’operatività della collazione con riguardo alla donazione oggetto di riduzione. Si deve tuttavia fare una precisazione mentre la collazione, qualora richiesta in via esclusiva, comporta il rientro del bene donato nella massa, senza riguardo alla distinzione fra legittima e disponibile, nel caso di concorso con l’azione di riduzione, essa interviene in un secondo tempo, dopo che la legittima sia stata reintegrata, al fine di redistribuire l’eventuale eccedenza, e cioè l’ulteriore valore della liberalità che esprime la disponibile Cass. n. 12317/2019 . Non è necessario in questa sede esaminare come si atteggi il concorso fra i due istituti rispetto al mero legittimario, non ricorrendo tale ipotesi nei confronti dei fratelli B. , che non sono stati nè pretermessi con il testamento, nè istituiti nella sola legittima, ma sono stati istituiti in quote uguali a quella degli altri coeredi cfr. Cass. n. 3013/2006 . 5. Nell’analisi dei rapporti e delle interferenze fra collazione e azione di riduzione, si deve ulteriormente precisare che le donazioni fatte al coniuge e ai discendenti sono indistintamente soggette a collazione, ma sono nello stesso tempo soggette a riduzione solo quelle che, per essere ultime in ordine di tempo, abbiano intaccata la legittima art. 559 c.c. . Le donazioni soggette a collazione. se lesive della legittima, sono riducibili nello stesso ordine e nello stesso modo delle donazioni in genere. Consegue che il problema del concorso fra collazione e riduzione non si pone in termini generali con riferimento a ogni donazione, fatta senza dispensa, al coniuge o al discendente, ma riguarda esclusivamente il caso in cui il legittimario sia nello stesso tempo, e con riguardo a una medesima donazione, legittimato in collazione e in riduzione. In questo caso, salvo il diritto del legittimario di contentarsi della tutela offerta dalla collazione Cass. n. 12317/2019 cit. , i due istituti concorrono nei sensi sopra indicati. 6. A seguito della riduzione integrale della disposizione testamentaria in favore della P. e della riduzione, parimenti integrale, della donazione in favore della stessa della quota di 1/3 della Gestione OMISSIS , i diritti ereditari della P. si sono concentrati sulle due donazioni anteriori, oggetto di riduzione parziale. In conformità al modo di operare della tutela attuata dalla riduzione, questa aveva lasciato in mano della P. , oltre alla quota di legittima di lei, l’intera quota disponibile e la somma pari al passivo ereditario. Si propone, solo in via esemplificativa, per meglio chiarire il concetto, l’iter seguito dal tribunale per operare la riduzione, sostanzialmente confermato in grado d’appello, salva la modifica in aumento del valore del relictum. Il tribunale ha accertato il valore del relictum nell’importo di 194.835,16 ha detratto il passivo quantificato in 117.915,38 ha quindi aggiunto il donatum di 1.167.164,13. Sulla massa di 1.244.083,91 ha stabilito in 207.347,32 la quota individuale di riserva di ciascuno dei tre figli lesi. È implicito, all’interno di tale ricostruzione, che la legittima del coniuge, pari a 1/4 dell’asse ai sensi dell’art. 542 c.c., comma 2, si determini in 311.020,98 e che identico importo esprime la disponibile. Il tribunale ha accertato la lesione in 158.638.53 a carico di D. e di 95.805.20 a carico degli altri due figli la lesione subita dai fratelli B. è minore. in quanto essi erano stati gratificati con una donazione, che i giudici di merito hanno imputato nella quota di riserva dei donatari . Il tribunale ha ridotto per intero la disposizione testamentaria della P. , attribuendola proporzionalmente ai tre legittimari, in aggiunta a quanto da essi conseguito in base al testamento di tale quota della P. 22.065,08 sono stati riconosciuti a L.D. , 13.321,95 a ciascuno dei due figli maschi. Ha quindi ridotto le donazioni più recenti, riconoscendo su di esse la somma di 112.146,56 a D. e 67.708,59 ai due figli. Ha quindi ridotto in parte le donazioni anteriori della P. , condannata a pagare 24.426,89 a D. e 12.774,55 ai due figli. Il tribunale è qui incorso in errore nei confronti dei due figli, perché la somma di quanto essi avevano conseguito con la riduzione della disposizione testamentaria e delle due donazioni posteriori è pari a 81.030,65 13.321,85 + 67.708,79 , mentre il tribunale ha considerato la maggiore somma di 83.030,64. La lesione che residuava, all’interno di tale calcolo in danno dei due fratelli, ammonta in realtà a 14.775,55. In totale, pertanto. la lesione da recuperare a scapito della donataria anteriore si deve determinare correttamente in 53.975,99. In base a tale calcolo, la P. , i cui diritti, in dipendenza della riduzione della disposizione testamentaria e della donazione posteriore, si sono concentrati sulle prime due donazioni del valore complessivo di 793.933,33 731.000,00 + 62.833,33 , ha visto ridotto l’utilità delle stesse di quanto dovuto per equivalenti ai legittimari lesi. È facile accorgersi che il valore residuo di 739.957.34 993.933.33 - 53.957,34 è pari alla somma della legittima del coniuge 311.020.98 , anche per lei intangibile Cass. n. 4694/2020 , e della quota disponibile 311.020,98 , maggiorata del passivo ereditario 117.915,38 , che la riduzione, così come operata dal tribunale, aveva posto per intero a carico dell’erede beneficiario della disponibile. Ebbene la collazione va ad incidere su tale eccedenza, che è così ripartita fra i coeredi in ragione delle quote istitutive nella specie, perciò, per quote uguali. In questo modo ciascuno dei legittimari, oltre a conseguire la quota di legittima, concorre sulla disponibile in ragione della rispettiva quota ereditaria. Avuto riguardo al criterio usato nella riduzione nel caso di specie, i coeredi conseguiranno pro quota anche la somma occorrente per pagare i debiti ereditari, senza che sia intaccata la legittima. È gioco forza, nella stessa situazione, essendo il relicutm stato già attribuito per intero ai tre figli in dipendenza della riduzione, che anche la ulteriore ripartizione, imposta dalla collazione, sia regolata in denaro. In ciò del resto non c’è alcuna effettiva anomalia rispetto al normale modo di operare della collazione per imputazione. Quando, come nel caso in esame, il coerede abbia ricevuto per donazione un valore maggiore di quanto gli compete come erede legittimo o testamentario, non essendo i beni relitti sufficienti a soddisfare il diritto di prelevamento dei coeredi non donatari, il donatario deve versare ai coeredi l’equivalente pecuniario dell’eccedenza Cass. n. 3598/1955 . Si deve sottolineare il diverso significato che il termine eccedenza assume nella collazione rispetto a quello assunto ai fini della riduzione. Con riferimento alla riduzione, l’eccedenza consiste nel fatto che la misura della donazione comprende parte dei beni che sono necessari a completare la misura della quota di riserva, mentre l’eccedenza della donazione rispetto alla collazione sta solo ad indicare che il donatario ha ricevuto di più di quanto a lui spetta nel concorso con gli altri condividenti. come lui discendenti del de cuius i due concetti pertanto non coincidono e conseguentemente l’eccedenza ai fini della collazione non significa anche eccedenza come lesione della quota di riserva Cass. n. 1481/1979 . Sempre in linea di principio deve ancora riconoscersi che l’aumento della massa realizzato dalla collazione non coinvolge il donatario posteriore estraneo, che è stato assoggettato a riduzione. Non lo coinvolge perché, in virtù della collazione, è ripartita fra i coeredi la sola disponibile, mentre la posizione del donatario posteriore estraneo rimane definita esclusivamente in base al calcolo previsto dall’art. 556 c.c Si ribadisce che il calcolo proposto aveva solo finalità esemplificativa, al fine di fare emergere e meglio comprendere l’errore in cui è incorsa la corte d’appello. Infatti, la cassazione della sentenza, nella parte in cui la stessa corte d’appello ha negato il concorso fra collazione e riduzione, coinvolge l’intera decisione anche nella parte relativa alla riduzione già operata dal tribunale, che andrà fatta ex novo sulla base dei principi di cui sopra rimane quindi superato l’errore di calcolo in cui è incorso il tribunale . 7. In conclusione, in accoglimento del ricorso, la sentenza deve essere cassata e la causa rinviata alla Corte d’appello di Torino in diversa composizione, che si atterrà al seguente principio di diritto. Quando una donazione soggetta a collazione sia contemporaneamente lesiva della legittima, la tutela offerta dall’azione di riduzione, vittoriosamente esperita contro il coerede donatario, non assorbe gli effetti della collazione, che opererà in questo caso consentendo al legittimario di concorrere pro quota sul valore della donazione ridotta che eventualmente sopravanzi l’ammontare della porzione indisponibile della massa . La corte di rinvio liquiderà le spese del presente giudizio. P.Q.M. accoglie il ricorso cassa la sentenza rinvia la causa alla Corte d’appello di Torino in diversa composizione anche per le spese.